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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/07/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15471/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIERICATI ROSA e Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA C. AROLDI, 44 46019 VIADANA presso il difensore avv. CHIERICATI ROSA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GERVASI BARBARA e LI ANTONIO ( CORSO MATTEOTTI, 3 C.F._2
20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. GERVASI BARBARA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte opponente
Nel merito: revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, non comprovato e carente dei requisiti di legge per la sua emanazione per tutti i motivi dedotti e come meglio;
1) Accertando e dichiarando: la nullità parziale del contratto di leasing n. 01500505/001 concluso tra il sig. e la Parte_1 [...] per le seguenti ragioni, meglio descritte in narrativa: Controparte_1
l'errata indicazione del tasso di leasing con conseguente nullità del tasso convenzionale pattuito e sostituzione con quello valido pagina 1 di 10 7 t.u.b con rideterminazione del piano di ammortamento legale;
la mancata dichiarazione nel contratto dell'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta con conseguenze in punto di indeterminatezza/indeterminabilità del tasso applicato e quindi in violazione degli artt. 1284 co. 3 c.c., 1346 c.c., 1418 co.2 c.c. nonché 117 co. 4 T.U.B., con riformulazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice ex art. 821 co. 3 c.c. in base al tasso minimo bot e, in subordine al tasso legale;
il reale rapporto dare/avere tra le parti e quindi lo stato di adempimento effettivo del contratto da parte del sig. alla data di risoluzione unilaterale del contratto;
Parte_1 alla data di risoluzione del contratto 31.08.2015 il sig. non era in ritardo con i pagamenti Parte_1 del contratto di leasing e per l'effetto la risoluzione è stata del tutto illegittima;
il bene immobile è stato ricollocato ad un nuovo Utilizzatore ad un prezzo inferiore a quello di mercato, con rideterminazione del reale valore del bene alla data di ricollocazione da tenere in considerazione nel calcolo del dare-avere alla data odierna;
in via riconvenzionale: la avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa della concedente, dichiarando quest'ultima alla restituzione di quanto introitato senza causa dal sig. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge, si chiede fin d'ora: disporsi C.T.U. contabile: accerti il C.T.U. il tasso di leasing applicato al contratto e se quello dichiarato in contratto corrisponde a quello praticato e, in caso di mancata corrispondenza sostituisca il tasso convenzionale con quello minimo B.O.T. lasciando inalterate le altre condizioni del contratto evidenziando;
accerti il C.T.U. se il tasso di interesse concordato in contratto rispetto a quello applicato presenti elementi di indeterminatezza e nel caso rideterminando il nuovo piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice al tasso minimo bot o, in subordine al tasso legale semplice, verificando se il piano è stato costruito in regime di capitalizzazione composta;
2. disporsi C.T.U. estimativa al fine di determinare se il bene immobile censito al catasto fabbricato del comune di LA (PR), foglio 30 M.N. 1229, sub. 6, in Viale IV Novembre n. 13, m.q. 85, R. C. euro 2.014,96, è stato venduto alla data del 31.10.2016 ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore e al valore di mercato e, nel caso provveda a determinarne il valore.
SULLE SPESE: con vittoria di spese del giudizio, comprensive di diritti ed onorari dell'avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice dell'adìto Tribunale, contrariis reiectis, In via principale e nel merito:
- rigettarsi l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ex adverso avanzate, anche quelle formulate in via riconvenzionale, in quanto, inammissibili, illegittime e, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 10 - condannarsi, comunque, , a pagare in favore di in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le somme dovute, così come indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o, comunque, quel diverso importo che sarà accertato all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora dal dovuto al dì dell'effettivo saldo, maturati e maturandi secondo le misure e le modalità meglio precisate nella parte espositiva del ricorso monitorio. In ogni caso: Con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: Si contesta l'ammissibilità e la rilevanza delle consulenze tecniche d'ufficio richieste dall'opponente, che risultano palesemente esplorative e volte unicamente a sopperire al suo assoluto vuoto probatorio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2760/2023, emesso dal Tribunale di Milano, con cui gli veniva ingiunto di corrispondere a somma di Euro 151.397,09, oltre agli interessi di mora e spese, in Parte_2 relazione al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 01500505/001 sottoscritto in data 24/03/2009 tra e la per l'acquisto del bene sito in Parte_1 Controparte_1 LA, Viale IV novembre, n. 13, di mq. 85
Esponeva che : in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in data 24/3/2009 sottoscriveva contratto di leasing finanziario con DI LE IN LI SP, , per l'acquisto della
Per_1 proprietà di un negozio sito in LA;
il contratto prevedeva l'acquisto del negozio da parte di al prezzo di € 300.000, indicato come “Importo finanziato”, il rimborso da parte del sig.
Per_1 Pt_1 in 216 mesi, mediante: 1 rata iniziale di € 33.000, 215 rate mensili di € 1.896,18 ciascuna, con indicizzazione basata su Euribor 3 mesi, oltre il prezzo di riscatto finale di € 33.000. Il Tasso IN, era indicato, nella misura di: “4,39% tasso annuo nominale;
in data 23/4/14, le parti modificavano la durata del contratto allungandolo fino a 240 mesi, concordando una moratoria sospensiva di un anno;
nel 2015, dopo alcuni pagamenti ritardati, in data 31/8/2015, comunicava al sig. la
Per_1 Pt_1 risoluzione del contratto, quindi si affrettò a liquidare l'attività e nel marzo 2016, previa Parte_1 comunicazione, un incaricato di si recò a ritirare le chiavi del negozio, e da quel momento nulla si
Per_1 è più saputo fino alla notifica della diffida al pagamento della somma di € 151.397,09 in data 20/6/22, priva di qualunque specifica di come fosse formato il preteso credito.
Con il ricorso monitorio veniva a sapere che l'immobile, acquistato nel 2009 al prezzo di € 300.000, è stato ricollocato nell'ottobre 2016 al prezzo di € 105.000, senza che all'opponente sia mai stato comunicato alcunché, o sia mai stato messo in grado di interagire in quella fase in violazione dell'art. 12.2 del contratto. tuttavia non ha alcun credito nei confronti di bensì un debito, atteso che la Per_1 Parte_1 clausola economica in esso contenuta, era nulla per essere indeterminata e indeterminabile;
per essere basata su parametro Euribor in periodo di manipolazione, con le rispettive conseguenze: applicazione dall'art. 117 TUB, 7co con la sostituzione del Tasso Minimo Bot in luogo di quello convenzionale, per nullità ex co. 4° e 6° co, violazione degli artt. 1346, 1418 cc. con la sostituzione del tasso legale in luogo di quello convenzionale.
In entrambi i casi, alla data di risoluzione unilaterale del contratto non si trovava in stato Parte_1 di morosità, per effetto della reimputazione, degli importi pagati fino a quel momento, ai piani di ammortamenti alternativi ricalcolati secondo legge (tasso minimo bot/tasso legale), con la conseguenza che la dichiarazione unilaterale avversaria di risoluzione del contratto era illegittima e non era tenuto alla restituzione del negozio. Parte_1 pagina 3 di 10 In particolare rilevava la errata indicazione del tasso leasing che determina la nullità ex - art. 117, commi 6 - 7 t.u.b. e quindi applicazione del tasso minimo b.o.t. atteso che, in violazione del provvedimento per la vigilanza della Banca d'LI del 25.07.2003 prevede che per i leasing di tipo finanziario debba indicarsi il tasso interno di attualizzazione la controparte nelle condizioni economiche della locazione finanziaria aveva indicato il TAN, il tasso annuo nominale, e non quello effettivo, TAE, applicato quando il pagamento degli interessi avviene a cadenza periodica infrannuale.
Il tasso indicato nella pattuizione originaria pari al 4,39% è inferiore a quello effettivamente calcolato che risulta essere pari al 4,479% e che corrisponde al Tasso Interno di Attualizzazione (previsto dalla Banca d'LI). L'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito determina l'impossibilità per l'utilizzatore di conoscere il costo effettivo dell'operazione realizzata, generando di conseguenza uno squilibrio economico del contratto che deve necessariamente essere nuovamente ricondotto a parità di condizioni. Dichiarare in contratto il anziché il integra una grave violazione sul piano CP_2 CP_3 della trasparenza del costo del leasing.
Rilevava inoltre che Il contratto stipulato tra l'odierno attore e la Concedente è un leasing finanziario a scopo traslativo trattandosi di un'operazione di finanziamento per l'acquisto dilazionato nel tempo della proprietà di un immobile, nessuna indicazione veniva, tuttavia, fornita in contratto riguardo il regime finanziario di rimborso, vale a dire se sia applicato il regime della capitalizzazione semplice, oppure quello della capitalizzazione composta;
la diversità tra i due regimi finanziari si traduce in un maggiore o minore costo dell'operazione finanziaria realizzata e se il metodo finanziario non è palesato la scelta è rimessa al mero arbitrio della società di leasing generando un costo occulto.
Una tale mancanza si traduce in una violazione delle regole di trasparenza nonché in punto di indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto, comportando la nullità della clausola determinativa del tasso ex artt. 1284 co.3 c.c., 1346 c.c., 1418 co. 2 c.c. e 117 co. 4 T.U.B., da cui discende la necessità di rideterminare il piano di ammortamento secondo il regime della capitalizzazione semplice, essendo questo l'unico e coerente con l'impianto codicistico, sì come previsto dagli artt. 821 co. 3 c.c., applicando il tasso minimo B.O.T. previsto dall'art. 117 co. 4 e 7 T.U.B. o, in subordine ex art. 1284 co. 1 c.c.; in entrambi i casi, alla data di risoluzione, intervenuta il 31.08.2015 non era affatto decaduto dal beneficio del termine perché non era in ritardo con i pagamenti;
consegue che la risoluzione è stata totalmente illegittima e che la somma ingiunta non corrisponde a quanto eventualmente ancora dovuto in linea capitale, essendo l'eventuale debito in realtà molto inferiore, con conseguenze in punto di eventuale residuo dovuto come differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto del bene e quello ottenuto in sede di ricollocazione, il cui gap non può ricadere sull'Utilizzatore.
Rilevava altresì che la Ricollocazione dell'immobile era avvenuta in violazione degli obblighi contrattuali, art. 12.2) ultimo cpv e in violazione del dovere di buona fede contrattuale;
infatti alla data della conclusione della locazione immobiliare, 24.03.2009 l'immobile veniva acquistato dalla
[...] per la somma di euro 300.000,00; nel contratto sottoscritto Controparte_1 successivamente alla risoluzione con dalla con un nuovo utilizzatore il Parte_1 Controparte_1 costo di acquisto dell'immobile – importo finanziato era pari ad euro 105.000,00 sicchè emergeva senza dubbio che abbia svenduto l'immobile per ricollocarlo con certezza nel più breve tempo Per_1 possibile, sapendo di potersi soddisfare poi su e il suo fideiussore, mentre il bene Parte_1 avrebbe dovuto essere venduto ad una cifra almeno pari a quella derivante dal prodotto della superficie per la rendita catastale pari ed euro 171.271,60.
Ne conseguiva che l'abbassamento di prezzo di vendita, al quale è stata disposta a ricollocare il Per_1 bene, doveva ricadere nell'alveo della responsabilità di anche laddove alla data Per_1 Parte_1
pagina 4 di 10 di risoluzione unilaterale del contratto fosse stato veramente moroso;
in ogni caso. aveva Pt_1 diritto al risarcimento del danno
Chiedeva pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo accertando e dichiarando la nullità parziale del contratto di leasing n. 01500505/001 concluso tra e la Parte_1 Controparte_1 per l'errata indicazione del tasso di leasing con conseguente nullità del tasso convenzionale
[...] pattuito e sostituzione con quello valido ex lege ex art. 117, commi 6 - 7 t.u.b con rideterminazione del piano di ammortamento legale;
per la mancata dichiarazione nel contratto dell'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta con conseguenze in punto di indeterminatezza/indeterminabilità del tasso applicato e quindi in violazione degli artt. 1284 co. 3 c.c., 1346 c.c., 1418 co.2 c.c. nonché 117 co. 4 T.U.B., con riformulazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice ex art. 821 co. 3 c.c. in base al tasso minimo bot e, in subordine al tasso legale;
accertare e dichiarare che alla data di risoluzione del contratto 31.08.2015 Parte_1 non era in ritardo con i pagamenti del contratto di leasing e per l'effetto la risoluzione è stata del tutto illegittima;
accertare che il bene immobile è stato ricollocato ad un nuovo Utilizzatore ad un prezzo inferiore a quello di mercato, in violazione dell'art. 12.2) condizioni generali di contratto e del dovere di buona fede, con rideterminazione del reale valore del bene alla data di ricollocazione da tenere in considerazione nel calcolo del dare-avere alla data odierna;
in via riconvenzionale: la avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa della concedente, dichiarando quest'ultima alla restituzione di quanto introitato senza causa da in ogni caso dicendo tenuta e condannare la Parte_1 concedente al risarcimento del danno per grave condotta inadempiente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in base agli atti di causa;
condannare l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per condotta processuale aggravata, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa.
Si costituiva DI LE IN LI SP, contestando la mancanza del requisito di Per_1 determinatezza per presunta indicazione errata del tasso leasing atteso che parte attrice asserisce che il tasso leasing indicato in contatto (id est: 4,39%) divergerebbe da quello effettivamente applicato dalla convenuta, pari, in thesi, al 4,479% , inoltre, computando anche “il costo occulto” del regime finanziario composto il tasso effettivo sarebbe pari al 6,639%
Che tale censura appare priva di riscontro probatorio, che non può essere colmato dalla perizia di parte prodotta che costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio;
in ogni caso, contestava i dati numerici ed i calcoli ivi sviluppati, in quanto radicalmente erronei e, comunque, del tutto indimostrati.
Rileva che ha sempre applicato il tasso di leasing pattuito, che il tasso indicato nel contratto di Per_1 leasing n. 01500505 e denominato come “tasso di leasing” è da ricondursi alla definizione di “tasso interno di attualizzazione” riportata dalla Banca d'LI; che la stessa definizione è riportata nel contratto di leasing per cui è causa, con le opportune specifiche in merito alla metodologia di calcolo adottata dall'Istituto esponente, sì da consentire all'utilizzatore, di avere piena contezza del tasso oggetto di sottoscrizione
Come precisato dall'associazione di categoria Assilea, “il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto”
In definita, il tasso leasing è il tasso periodale che attualizza le rate e il riscatto all'erogato, espresso su base annua e tale metodologia di calcolo del tasso di attualizzazione è stata applicata anche nel caso di specie per la determinazione del tasso leasing indicato.
pagina 5 di 10 Sicché, contrariamente a quanto ex adverso asserito, non ricorre alcuna forma di indeterminatezza del contratto, nel quale, oltre al tasso leasing, sono chiaramente indicati il corrispettivo complessivo dovuto, il numero, l'importo e la periodicità dei canoni, il corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene, il procedimento ed i parametri utilizzati per il calcolo dell'indicizzazione; previsioni contrattuali che consentono senz'altro all'utilizzatore di comprendere con estrema precisione l'entità degli oneri a proprio carico ed il complessivo costo economico dell'operazione, in tal modo potendosi ritenere pienamente soddisfatte le esigenze di determinatezza e trasparenza di cui all'art. 117 TUB e 1346 cod. civ.
Né la determinatezza del tasso potrebbe essere posta in discussione per il fatto che il contratto contempli una modalità di determinazione degli interessi tramite un indice variabile, rappresentato, nella specie, dall'Euribor tre mesi. Tale tasso viene determinato (“fissato”) dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre cinquanta banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'LI, sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di NA e UBI Banca); il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno dodici (12) istituti di credito (altrimenti il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo); la fissazione giornaliera del tasso è affidata ad un'associazione di banche, ma avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi;
che il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, e in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, tale da soddisfare il parametro della determinabilità; ne consegue, dunque, che è legittimo il contratto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno, di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale. Con riferimento alla censura relativa all'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse, in quanto non sarebbe indicato, nel contratto per cui è causa, il tipo di piano di ammortamento utilizzato, vale a dire se “alla francese” o “all'italiana”, nonché il regime di capitalizzazione
“semplice” o “composta “ rilevava che nel caso di specie, posto che, nel contratto è espressamente indicato l'importo del canone, il numero dei canoni e la periodicità e che i canoni periodici sono di identico ammontare – salvo il caso della indicizzazione variabile – non v'è dubbio che il rimborso abbia luogo con il metodo di ammortamento a rata costante o “alla francese”, che viene costruito mediante il ricorso a formule matematiche che prevedono la capitalizzazione composta;
dal punto di vista della tecnica bancaria e della matematica finanziaria, quindi, esiste un'unica soluzione.
Sicché, priva di pregio devesi ritenere la contestazione avversaria relativa alla mancata specificazione del tipo di piano di ammortamento;
la rata discende matematicamente dai predetti elementi contrattualmente determinati: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo ; anche nel leasing per cui è causa, dunque, il piano di ammortamento è stato costruito sulla base dei predetti elementi (scilicet: capitale finanziato;
tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
numero dei periodi di pagamento) specificati chiaramente nel contratto , sicché, non v'è dubbio che l'oggetto del contratto de quo sia determinato o, se vuolsi, determinabile, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Rilevava inoltre che nel metodo di ammortamento “alla francese”, infatti, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente (vale a dire, sul capitale originario detratto pagina 6 di 10 l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, vale a dire sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente .
Rilevava altresì l'infondatezza dell' asserita ricollocazione dell'immobile in violazione degli obblighi contrattuali e in violazione del dovere di buona fede contrattuale.
L'immobile, già concesso in locazione finanziaria al , nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, è stato restituito alla proprietaria Parte_2
in data 19.03.2016 (vale a dire, 7 mesi dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing de
[...] quo,); il concedente si è, pertanto, adoperato immediatamente per reperire nuovi potenziali acquirenti, al fine di poter riallocare, in tempi brevi, il predetto immobile sito in LA (PR), Viale IV Novembre n.13. L'esponente provvedeva, pertanto, a far redigere nuova perizia estimativa dell'immobile, che fissava il valore dello stesso ad € 137.000,00, con valore di pronto realizzo compreso tra € 116.000,00 ed € 125.000 .Nei mesi successivi alla ripresa in possesso del cespite,
[...] riceveva un'offerta di acquisto per l'immobile di cui sopra, pari ad € Parte_2 105.000,00 e, in ottemperanza all'art. 12, ult. comma, delle condizioni generali del contratto di leasing n. 01500505/001, inviava - contrariamente a quanto asserito da controparte nel proprio atto introduttivo
- comunicazione a e a quest'ultima in qualità di garante, per renderli Parte_1 Parte_3 edotti della suddetta proposta, concedendo loro un termine per segnalare eventuali offerte migliorative. In assenza di riscontro in data 25.10.2016 rilocava, con contratto di leasing n. 01530336/001, a Per_1 P&G S.r.l. l'immobile de quo ad un prezzo di € 105.000,00
Contestava le argomentazioni avversarie circa il valore commerciale del suddetto cespite, rilevando che non sono altro che il frutto di valutazioni unilaterali;
chiedeva, pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 25.2.25 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Infondata la domanda relativa all'invalidità del contratto per errata indicazione del tasso leasing con conseguente applicazione dell'articolo 117 tub, ricalcolo del piano d'ammortamento e accertamento che alla data di risoluzione intimata da parte attrice parte convenuta non era inadempiente.
Si rileva sul punto che l'obbligatorietà dell'indicazione nei contratti di leasing del c.d. tasso leasing è stata introdotta a far tempo dal 1° ottobre 2003 dalle Istruzioni della Banca d'LI che prevedono alla sezione 2 del cap. 1 paragrafo 3.1. “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”. Deve ritenersi altresì che l'indicazione del tasso leasing come tasso annuo nominale piuttosto che come tasso interno di rendimento, come è nel caso di specie, non sia in linea con quanto prescritto dalle Istruzioni Banca D'LI 2003 laddove, alla sezione 3 par 3, sia pure riferendosi a tassi di interesse
“puri”, prevedono: “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 pagina 7 di 10 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano il tasso d'interesse”, nonché “la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.” Il tasso nominale annuo, ottenuto moltiplicando il tasso c.d. periodale per 12, infatti, a differenza del tasso interno di rendimento, non tiene conto dell'effettiva periodicità dei pagamenti e specificamente della rateizzazione infrannuale che comporta un ulteriore esborso per l'utilizzatore ed un guadagno per il concedente dovuto proprio dal poter disporre anticipatamente delle somme e lucrarvi così gli interessi.
Pertanto, come di recente osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 12889/2021) al fine di non vanificare la finalità propria del tasso leasing, vale a dire quella di rappresentare sinteticamente il costo in termini economici dell'operazione, lo stesso deve coincidere con il tasso interno di rendimento. Deve tuttavia ritenersi che dall'eventuale indicazione, in luogo del tasso leasing, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione invocata da parte attrice, vale a dire il ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma VII del TUB.
Come chiarito dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica solo laddove il tasso leasing effettivo, vale a dire il t.i.r., oltre a non essere indicato non è neppure determinabile, “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà” e ciò in quanto “non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca”. Nel caso di specie risulta calcolabile in base a precise regole matematiche, essendo in contratto esplicitati il costo di acquisto del bene nonché ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al quantum del prezzo d'opzione: non opera dunque come detto la sanzione di cui all'art. 117 TUB comma settimo.
La differenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo avrebbe piuttosto potuto legittimare una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore, allegando di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento. Con riferimento alla deduzione che nessuna indicazione viene fornita in contratto riguardo il regime finanziario di rimborso, vale a dire se sia applicato il regime della capitalizzazione semplice, oppure quello della capitalizzazione composta si rileva quanto segue.
Posto che nel contratto è espressamente indicato l'importo del canone, il numero dei canoni e la periodicità e che i canoni periodici sono di identico ammontare – salvo il caso della indicizzazione variabile – non v'è dubbio che il rimborso abbia luogo con il metodo di ammortamento a rata costante o “alla francese”, che viene costruito mediante il ricorso a formule matematiche che prevedono la capitalizzazione composta;
come precisato, di recente, dalla giurisprudenza, “il piano di ammortamento c.d. francese (il più diffuso) prevede una quota capitale in costante aumento a fronte di una quota interessi che va mano a mano a scalare;
il piano di ammortamento c.d. italiano prevede invece una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente. … Nel caso di specie, la circostanza che le rate previste in contratto siano costanti e tutte composte da quote di capitale e interessi in misura variabile indica inequivocabilmente che l'ammortamento contrattualmente stabilito è alla francese, indipendentemente dal mancato utilizzo di detta definizione. Non appare dunque ravvisabile alcuna nullità” App. Bologna, 28 ottobre 2021 (sentenza n. 2738). Inoltre l'utilizzo della formula di capitalizzazione composta, nella costruzione del piano di ammortamento “alla francese”, non deve essere confusa con l'effettiva capitalizzazione degli interessi, che darebbe luogo ad un fenomeno anatocistico.
pagina 8 di 10 Nel metodo di ammortamento “alla francese”, infatti, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente (vale a dire, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Più precisamente, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo, quindi, viene integralmente pagato con la rata medesima, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non determina, all'evidenza, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, vale a dire sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
Né, peraltro ed in via gradata, la determinatezza del tasso potrebbe essere posta in discussione per il fatto che il contratto contempli una modalità di determinazione degli interessi tramite un indice variabile, rappresentato, nella specie, dall'Euribor tre mesi.
Tale tasso viene determinato (“fissato”) dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre cinquanta banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'LI, sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di NA e UBI Banca); il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno dodici (12) istituti di credito (altrimenti il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo); la fissazione giornaliera del tasso è affidata ad un'associazione di banche, ma avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi.
Ebbene “il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali ed, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, tale da soddisfare il parametro della determinabilità”, del resto, “la clausola contrattuale che richiama l'Euribor non è neppure in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse è tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento
pagina 9 di 10 e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato Trib. Milano, 12 dicembre 2016.
Ne consegue, dunque, che deve ritenersi legittimo il contratto debitamente sottoscritto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno, di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale . Quanto esposto rende superflua l'ammissione di ctu tecnico -contabile richiesta da parte attrice.
Infondate anche le contestazioni relative alla vendita dell'immobile a prezzo non rispondente al valore di mercato del bene e al mancato coinvolgimento dell'opponente nel processo di vendita.
Tali circostanze sono state contestate dall'opposta la quale ha rilevato che dopo la riconsegna del bene in data 19.03.2016 (vale a dire, 7 mesi dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing ) si è adoperata immediatamente a reperire nuovi potenziali acquirenti, al fine di poter riallocare, in tempi brevi, il predetto immobile sito in LA (PR), Viale IV Novembre n.13. L'opposta provvedeva, pertanto, a far redigere nuova perizia estimativa dell'immobile, che fissava il valore dello stesso ad € 137.000,00, con valore di pronto realizzo compreso tra € 116.000,00 ed € 125.000 (doc. 14 opposta). Ricevuta un'offerta di acquisto per l'immobile di cui sopra, pari ad € 105.000,00 e, in ottemperanza all'art. 12, ult. comma, delle condizioni generali del contratto di leasing n. 01500505/001, inviava - comunicazione a e a quest'ultima in qualità di garante, per renderli Parte_1 Parte_3 edotti della suddetta proposta, concedendo loro un termine per segnalare eventuali offerte migliorative (doc. 15).
In assenza di riscontro nei termini indicati in data 25.10.2016 rilocava, con contratto di leasing n. Per_1 01530336/001, a P&G S.r.l. l'immobile de quo ad un prezzo di € 105.000,00 ( doc. 11 del fascicolo monitorio).
A fronte di tali precisazioni in fatto le argomentazioni dell'opponente circa il superiore valore commerciale del suddetto cespite, sono rimaste del tutto generiche e indimostrata per cui anche la richiesta di consulenza tecnica appare del tutto esplorativa, Ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2760/2023 del 3.2.23 emesso dal Tribunale di Milano che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 12.000,00 per compenso, oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 5 luglio 2025 la Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15471/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIERICATI ROSA e Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA C. AROLDI, 44 46019 VIADANA presso il difensore avv. CHIERICATI ROSA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GERVASI BARBARA e LI ANTONIO ( CORSO MATTEOTTI, 3 C.F._2
20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. GERVASI BARBARA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte opponente
Nel merito: revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, non comprovato e carente dei requisiti di legge per la sua emanazione per tutti i motivi dedotti e come meglio;
1) Accertando e dichiarando: la nullità parziale del contratto di leasing n. 01500505/001 concluso tra il sig. e la Parte_1 [...] per le seguenti ragioni, meglio descritte in narrativa: Controparte_1
l'errata indicazione del tasso di leasing con conseguente nullità del tasso convenzionale pattuito e sostituzione con quello valido pagina 1 di 10 7 t.u.b con rideterminazione del piano di ammortamento legale;
la mancata dichiarazione nel contratto dell'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta con conseguenze in punto di indeterminatezza/indeterminabilità del tasso applicato e quindi in violazione degli artt. 1284 co. 3 c.c., 1346 c.c., 1418 co.2 c.c. nonché 117 co. 4 T.U.B., con riformulazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice ex art. 821 co. 3 c.c. in base al tasso minimo bot e, in subordine al tasso legale;
il reale rapporto dare/avere tra le parti e quindi lo stato di adempimento effettivo del contratto da parte del sig. alla data di risoluzione unilaterale del contratto;
Parte_1 alla data di risoluzione del contratto 31.08.2015 il sig. non era in ritardo con i pagamenti Parte_1 del contratto di leasing e per l'effetto la risoluzione è stata del tutto illegittima;
il bene immobile è stato ricollocato ad un nuovo Utilizzatore ad un prezzo inferiore a quello di mercato, con rideterminazione del reale valore del bene alla data di ricollocazione da tenere in considerazione nel calcolo del dare-avere alla data odierna;
in via riconvenzionale: la avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa della concedente, dichiarando quest'ultima alla restituzione di quanto introitato senza causa dal sig. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge, si chiede fin d'ora: disporsi C.T.U. contabile: accerti il C.T.U. il tasso di leasing applicato al contratto e se quello dichiarato in contratto corrisponde a quello praticato e, in caso di mancata corrispondenza sostituisca il tasso convenzionale con quello minimo B.O.T. lasciando inalterate le altre condizioni del contratto evidenziando;
accerti il C.T.U. se il tasso di interesse concordato in contratto rispetto a quello applicato presenti elementi di indeterminatezza e nel caso rideterminando il nuovo piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice al tasso minimo bot o, in subordine al tasso legale semplice, verificando se il piano è stato costruito in regime di capitalizzazione composta;
2. disporsi C.T.U. estimativa al fine di determinare se il bene immobile censito al catasto fabbricato del comune di LA (PR), foglio 30 M.N. 1229, sub. 6, in Viale IV Novembre n. 13, m.q. 85, R. C. euro 2.014,96, è stato venduto alla data del 31.10.2016 ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore e al valore di mercato e, nel caso provveda a determinarne il valore.
SULLE SPESE: con vittoria di spese del giudizio, comprensive di diritti ed onorari dell'avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice dell'adìto Tribunale, contrariis reiectis, In via principale e nel merito:
- rigettarsi l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ex adverso avanzate, anche quelle formulate in via riconvenzionale, in quanto, inammissibili, illegittime e, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 10 - condannarsi, comunque, , a pagare in favore di in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le somme dovute, così come indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o, comunque, quel diverso importo che sarà accertato all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora dal dovuto al dì dell'effettivo saldo, maturati e maturandi secondo le misure e le modalità meglio precisate nella parte espositiva del ricorso monitorio. In ogni caso: Con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: Si contesta l'ammissibilità e la rilevanza delle consulenze tecniche d'ufficio richieste dall'opponente, che risultano palesemente esplorative e volte unicamente a sopperire al suo assoluto vuoto probatorio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2760/2023, emesso dal Tribunale di Milano, con cui gli veniva ingiunto di corrispondere a somma di Euro 151.397,09, oltre agli interessi di mora e spese, in Parte_2 relazione al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 01500505/001 sottoscritto in data 24/03/2009 tra e la per l'acquisto del bene sito in Parte_1 Controparte_1 LA, Viale IV novembre, n. 13, di mq. 85
Esponeva che : in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in data 24/3/2009 sottoscriveva contratto di leasing finanziario con DI LE IN LI SP, , per l'acquisto della
Per_1 proprietà di un negozio sito in LA;
il contratto prevedeva l'acquisto del negozio da parte di al prezzo di € 300.000, indicato come “Importo finanziato”, il rimborso da parte del sig.
Per_1 Pt_1 in 216 mesi, mediante: 1 rata iniziale di € 33.000, 215 rate mensili di € 1.896,18 ciascuna, con indicizzazione basata su Euribor 3 mesi, oltre il prezzo di riscatto finale di € 33.000. Il Tasso IN, era indicato, nella misura di: “4,39% tasso annuo nominale;
in data 23/4/14, le parti modificavano la durata del contratto allungandolo fino a 240 mesi, concordando una moratoria sospensiva di un anno;
nel 2015, dopo alcuni pagamenti ritardati, in data 31/8/2015, comunicava al sig. la
Per_1 Pt_1 risoluzione del contratto, quindi si affrettò a liquidare l'attività e nel marzo 2016, previa Parte_1 comunicazione, un incaricato di si recò a ritirare le chiavi del negozio, e da quel momento nulla si
Per_1 è più saputo fino alla notifica della diffida al pagamento della somma di € 151.397,09 in data 20/6/22, priva di qualunque specifica di come fosse formato il preteso credito.
Con il ricorso monitorio veniva a sapere che l'immobile, acquistato nel 2009 al prezzo di € 300.000, è stato ricollocato nell'ottobre 2016 al prezzo di € 105.000, senza che all'opponente sia mai stato comunicato alcunché, o sia mai stato messo in grado di interagire in quella fase in violazione dell'art. 12.2 del contratto. tuttavia non ha alcun credito nei confronti di bensì un debito, atteso che la Per_1 Parte_1 clausola economica in esso contenuta, era nulla per essere indeterminata e indeterminabile;
per essere basata su parametro Euribor in periodo di manipolazione, con le rispettive conseguenze: applicazione dall'art. 117 TUB, 7co con la sostituzione del Tasso Minimo Bot in luogo di quello convenzionale, per nullità ex co. 4° e 6° co, violazione degli artt. 1346, 1418 cc. con la sostituzione del tasso legale in luogo di quello convenzionale.
In entrambi i casi, alla data di risoluzione unilaterale del contratto non si trovava in stato Parte_1 di morosità, per effetto della reimputazione, degli importi pagati fino a quel momento, ai piani di ammortamenti alternativi ricalcolati secondo legge (tasso minimo bot/tasso legale), con la conseguenza che la dichiarazione unilaterale avversaria di risoluzione del contratto era illegittima e non era tenuto alla restituzione del negozio. Parte_1 pagina 3 di 10 In particolare rilevava la errata indicazione del tasso leasing che determina la nullità ex - art. 117, commi 6 - 7 t.u.b. e quindi applicazione del tasso minimo b.o.t. atteso che, in violazione del provvedimento per la vigilanza della Banca d'LI del 25.07.2003 prevede che per i leasing di tipo finanziario debba indicarsi il tasso interno di attualizzazione la controparte nelle condizioni economiche della locazione finanziaria aveva indicato il TAN, il tasso annuo nominale, e non quello effettivo, TAE, applicato quando il pagamento degli interessi avviene a cadenza periodica infrannuale.
Il tasso indicato nella pattuizione originaria pari al 4,39% è inferiore a quello effettivamente calcolato che risulta essere pari al 4,479% e che corrisponde al Tasso Interno di Attualizzazione (previsto dalla Banca d'LI). L'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito determina l'impossibilità per l'utilizzatore di conoscere il costo effettivo dell'operazione realizzata, generando di conseguenza uno squilibrio economico del contratto che deve necessariamente essere nuovamente ricondotto a parità di condizioni. Dichiarare in contratto il anziché il integra una grave violazione sul piano CP_2 CP_3 della trasparenza del costo del leasing.
Rilevava inoltre che Il contratto stipulato tra l'odierno attore e la Concedente è un leasing finanziario a scopo traslativo trattandosi di un'operazione di finanziamento per l'acquisto dilazionato nel tempo della proprietà di un immobile, nessuna indicazione veniva, tuttavia, fornita in contratto riguardo il regime finanziario di rimborso, vale a dire se sia applicato il regime della capitalizzazione semplice, oppure quello della capitalizzazione composta;
la diversità tra i due regimi finanziari si traduce in un maggiore o minore costo dell'operazione finanziaria realizzata e se il metodo finanziario non è palesato la scelta è rimessa al mero arbitrio della società di leasing generando un costo occulto.
Una tale mancanza si traduce in una violazione delle regole di trasparenza nonché in punto di indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto, comportando la nullità della clausola determinativa del tasso ex artt. 1284 co.3 c.c., 1346 c.c., 1418 co. 2 c.c. e 117 co. 4 T.U.B., da cui discende la necessità di rideterminare il piano di ammortamento secondo il regime della capitalizzazione semplice, essendo questo l'unico e coerente con l'impianto codicistico, sì come previsto dagli artt. 821 co. 3 c.c., applicando il tasso minimo B.O.T. previsto dall'art. 117 co. 4 e 7 T.U.B. o, in subordine ex art. 1284 co. 1 c.c.; in entrambi i casi, alla data di risoluzione, intervenuta il 31.08.2015 non era affatto decaduto dal beneficio del termine perché non era in ritardo con i pagamenti;
consegue che la risoluzione è stata totalmente illegittima e che la somma ingiunta non corrisponde a quanto eventualmente ancora dovuto in linea capitale, essendo l'eventuale debito in realtà molto inferiore, con conseguenze in punto di eventuale residuo dovuto come differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto del bene e quello ottenuto in sede di ricollocazione, il cui gap non può ricadere sull'Utilizzatore.
Rilevava altresì che la Ricollocazione dell'immobile era avvenuta in violazione degli obblighi contrattuali, art. 12.2) ultimo cpv e in violazione del dovere di buona fede contrattuale;
infatti alla data della conclusione della locazione immobiliare, 24.03.2009 l'immobile veniva acquistato dalla
[...] per la somma di euro 300.000,00; nel contratto sottoscritto Controparte_1 successivamente alla risoluzione con dalla con un nuovo utilizzatore il Parte_1 Controparte_1 costo di acquisto dell'immobile – importo finanziato era pari ad euro 105.000,00 sicchè emergeva senza dubbio che abbia svenduto l'immobile per ricollocarlo con certezza nel più breve tempo Per_1 possibile, sapendo di potersi soddisfare poi su e il suo fideiussore, mentre il bene Parte_1 avrebbe dovuto essere venduto ad una cifra almeno pari a quella derivante dal prodotto della superficie per la rendita catastale pari ed euro 171.271,60.
Ne conseguiva che l'abbassamento di prezzo di vendita, al quale è stata disposta a ricollocare il Per_1 bene, doveva ricadere nell'alveo della responsabilità di anche laddove alla data Per_1 Parte_1
pagina 4 di 10 di risoluzione unilaterale del contratto fosse stato veramente moroso;
in ogni caso. aveva Pt_1 diritto al risarcimento del danno
Chiedeva pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo accertando e dichiarando la nullità parziale del contratto di leasing n. 01500505/001 concluso tra e la Parte_1 Controparte_1 per l'errata indicazione del tasso di leasing con conseguente nullità del tasso convenzionale
[...] pattuito e sostituzione con quello valido ex lege ex art. 117, commi 6 - 7 t.u.b con rideterminazione del piano di ammortamento legale;
per la mancata dichiarazione nel contratto dell'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta con conseguenze in punto di indeterminatezza/indeterminabilità del tasso applicato e quindi in violazione degli artt. 1284 co. 3 c.c., 1346 c.c., 1418 co.2 c.c. nonché 117 co. 4 T.U.B., con riformulazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice ex art. 821 co. 3 c.c. in base al tasso minimo bot e, in subordine al tasso legale;
accertare e dichiarare che alla data di risoluzione del contratto 31.08.2015 Parte_1 non era in ritardo con i pagamenti del contratto di leasing e per l'effetto la risoluzione è stata del tutto illegittima;
accertare che il bene immobile è stato ricollocato ad un nuovo Utilizzatore ad un prezzo inferiore a quello di mercato, in violazione dell'art. 12.2) condizioni generali di contratto e del dovere di buona fede, con rideterminazione del reale valore del bene alla data di ricollocazione da tenere in considerazione nel calcolo del dare-avere alla data odierna;
in via riconvenzionale: la avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa della concedente, dichiarando quest'ultima alla restituzione di quanto introitato senza causa da in ogni caso dicendo tenuta e condannare la Parte_1 concedente al risarcimento del danno per grave condotta inadempiente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in base agli atti di causa;
condannare l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per condotta processuale aggravata, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa.
Si costituiva DI LE IN LI SP, contestando la mancanza del requisito di Per_1 determinatezza per presunta indicazione errata del tasso leasing atteso che parte attrice asserisce che il tasso leasing indicato in contatto (id est: 4,39%) divergerebbe da quello effettivamente applicato dalla convenuta, pari, in thesi, al 4,479% , inoltre, computando anche “il costo occulto” del regime finanziario composto il tasso effettivo sarebbe pari al 6,639%
Che tale censura appare priva di riscontro probatorio, che non può essere colmato dalla perizia di parte prodotta che costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio;
in ogni caso, contestava i dati numerici ed i calcoli ivi sviluppati, in quanto radicalmente erronei e, comunque, del tutto indimostrati.
Rileva che ha sempre applicato il tasso di leasing pattuito, che il tasso indicato nel contratto di Per_1 leasing n. 01500505 e denominato come “tasso di leasing” è da ricondursi alla definizione di “tasso interno di attualizzazione” riportata dalla Banca d'LI; che la stessa definizione è riportata nel contratto di leasing per cui è causa, con le opportune specifiche in merito alla metodologia di calcolo adottata dall'Istituto esponente, sì da consentire all'utilizzatore, di avere piena contezza del tasso oggetto di sottoscrizione
Come precisato dall'associazione di categoria Assilea, “il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto”
In definita, il tasso leasing è il tasso periodale che attualizza le rate e il riscatto all'erogato, espresso su base annua e tale metodologia di calcolo del tasso di attualizzazione è stata applicata anche nel caso di specie per la determinazione del tasso leasing indicato.
pagina 5 di 10 Sicché, contrariamente a quanto ex adverso asserito, non ricorre alcuna forma di indeterminatezza del contratto, nel quale, oltre al tasso leasing, sono chiaramente indicati il corrispettivo complessivo dovuto, il numero, l'importo e la periodicità dei canoni, il corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene, il procedimento ed i parametri utilizzati per il calcolo dell'indicizzazione; previsioni contrattuali che consentono senz'altro all'utilizzatore di comprendere con estrema precisione l'entità degli oneri a proprio carico ed il complessivo costo economico dell'operazione, in tal modo potendosi ritenere pienamente soddisfatte le esigenze di determinatezza e trasparenza di cui all'art. 117 TUB e 1346 cod. civ.
Né la determinatezza del tasso potrebbe essere posta in discussione per il fatto che il contratto contempli una modalità di determinazione degli interessi tramite un indice variabile, rappresentato, nella specie, dall'Euribor tre mesi. Tale tasso viene determinato (“fissato”) dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre cinquanta banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'LI, sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di NA e UBI Banca); il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno dodici (12) istituti di credito (altrimenti il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo); la fissazione giornaliera del tasso è affidata ad un'associazione di banche, ma avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi;
che il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, e in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, tale da soddisfare il parametro della determinabilità; ne consegue, dunque, che è legittimo il contratto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno, di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale. Con riferimento alla censura relativa all'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse, in quanto non sarebbe indicato, nel contratto per cui è causa, il tipo di piano di ammortamento utilizzato, vale a dire se “alla francese” o “all'italiana”, nonché il regime di capitalizzazione
“semplice” o “composta “ rilevava che nel caso di specie, posto che, nel contratto è espressamente indicato l'importo del canone, il numero dei canoni e la periodicità e che i canoni periodici sono di identico ammontare – salvo il caso della indicizzazione variabile – non v'è dubbio che il rimborso abbia luogo con il metodo di ammortamento a rata costante o “alla francese”, che viene costruito mediante il ricorso a formule matematiche che prevedono la capitalizzazione composta;
dal punto di vista della tecnica bancaria e della matematica finanziaria, quindi, esiste un'unica soluzione.
Sicché, priva di pregio devesi ritenere la contestazione avversaria relativa alla mancata specificazione del tipo di piano di ammortamento;
la rata discende matematicamente dai predetti elementi contrattualmente determinati: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo ; anche nel leasing per cui è causa, dunque, il piano di ammortamento è stato costruito sulla base dei predetti elementi (scilicet: capitale finanziato;
tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
numero dei periodi di pagamento) specificati chiaramente nel contratto , sicché, non v'è dubbio che l'oggetto del contratto de quo sia determinato o, se vuolsi, determinabile, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Rilevava inoltre che nel metodo di ammortamento “alla francese”, infatti, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente (vale a dire, sul capitale originario detratto pagina 6 di 10 l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, vale a dire sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente .
Rilevava altresì l'infondatezza dell' asserita ricollocazione dell'immobile in violazione degli obblighi contrattuali e in violazione del dovere di buona fede contrattuale.
L'immobile, già concesso in locazione finanziaria al , nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, è stato restituito alla proprietaria Parte_2
in data 19.03.2016 (vale a dire, 7 mesi dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing de
[...] quo,); il concedente si è, pertanto, adoperato immediatamente per reperire nuovi potenziali acquirenti, al fine di poter riallocare, in tempi brevi, il predetto immobile sito in LA (PR), Viale IV Novembre n.13. L'esponente provvedeva, pertanto, a far redigere nuova perizia estimativa dell'immobile, che fissava il valore dello stesso ad € 137.000,00, con valore di pronto realizzo compreso tra € 116.000,00 ed € 125.000 .Nei mesi successivi alla ripresa in possesso del cespite,
[...] riceveva un'offerta di acquisto per l'immobile di cui sopra, pari ad € Parte_2 105.000,00 e, in ottemperanza all'art. 12, ult. comma, delle condizioni generali del contratto di leasing n. 01500505/001, inviava - contrariamente a quanto asserito da controparte nel proprio atto introduttivo
- comunicazione a e a quest'ultima in qualità di garante, per renderli Parte_1 Parte_3 edotti della suddetta proposta, concedendo loro un termine per segnalare eventuali offerte migliorative. In assenza di riscontro in data 25.10.2016 rilocava, con contratto di leasing n. 01530336/001, a Per_1 P&G S.r.l. l'immobile de quo ad un prezzo di € 105.000,00
Contestava le argomentazioni avversarie circa il valore commerciale del suddetto cespite, rilevando che non sono altro che il frutto di valutazioni unilaterali;
chiedeva, pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 25.2.25 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Infondata la domanda relativa all'invalidità del contratto per errata indicazione del tasso leasing con conseguente applicazione dell'articolo 117 tub, ricalcolo del piano d'ammortamento e accertamento che alla data di risoluzione intimata da parte attrice parte convenuta non era inadempiente.
Si rileva sul punto che l'obbligatorietà dell'indicazione nei contratti di leasing del c.d. tasso leasing è stata introdotta a far tempo dal 1° ottobre 2003 dalle Istruzioni della Banca d'LI che prevedono alla sezione 2 del cap. 1 paragrafo 3.1. “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”. Deve ritenersi altresì che l'indicazione del tasso leasing come tasso annuo nominale piuttosto che come tasso interno di rendimento, come è nel caso di specie, non sia in linea con quanto prescritto dalle Istruzioni Banca D'LI 2003 laddove, alla sezione 3 par 3, sia pure riferendosi a tassi di interesse
“puri”, prevedono: “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 pagina 7 di 10 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano il tasso d'interesse”, nonché “la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.” Il tasso nominale annuo, ottenuto moltiplicando il tasso c.d. periodale per 12, infatti, a differenza del tasso interno di rendimento, non tiene conto dell'effettiva periodicità dei pagamenti e specificamente della rateizzazione infrannuale che comporta un ulteriore esborso per l'utilizzatore ed un guadagno per il concedente dovuto proprio dal poter disporre anticipatamente delle somme e lucrarvi così gli interessi.
Pertanto, come di recente osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 12889/2021) al fine di non vanificare la finalità propria del tasso leasing, vale a dire quella di rappresentare sinteticamente il costo in termini economici dell'operazione, lo stesso deve coincidere con il tasso interno di rendimento. Deve tuttavia ritenersi che dall'eventuale indicazione, in luogo del tasso leasing, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione invocata da parte attrice, vale a dire il ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma VII del TUB.
Come chiarito dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica solo laddove il tasso leasing effettivo, vale a dire il t.i.r., oltre a non essere indicato non è neppure determinabile, “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà” e ciò in quanto “non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca”. Nel caso di specie risulta calcolabile in base a precise regole matematiche, essendo in contratto esplicitati il costo di acquisto del bene nonché ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al quantum del prezzo d'opzione: non opera dunque come detto la sanzione di cui all'art. 117 TUB comma settimo.
La differenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo avrebbe piuttosto potuto legittimare una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore, allegando di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento. Con riferimento alla deduzione che nessuna indicazione viene fornita in contratto riguardo il regime finanziario di rimborso, vale a dire se sia applicato il regime della capitalizzazione semplice, oppure quello della capitalizzazione composta si rileva quanto segue.
Posto che nel contratto è espressamente indicato l'importo del canone, il numero dei canoni e la periodicità e che i canoni periodici sono di identico ammontare – salvo il caso della indicizzazione variabile – non v'è dubbio che il rimborso abbia luogo con il metodo di ammortamento a rata costante o “alla francese”, che viene costruito mediante il ricorso a formule matematiche che prevedono la capitalizzazione composta;
come precisato, di recente, dalla giurisprudenza, “il piano di ammortamento c.d. francese (il più diffuso) prevede una quota capitale in costante aumento a fronte di una quota interessi che va mano a mano a scalare;
il piano di ammortamento c.d. italiano prevede invece una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente. … Nel caso di specie, la circostanza che le rate previste in contratto siano costanti e tutte composte da quote di capitale e interessi in misura variabile indica inequivocabilmente che l'ammortamento contrattualmente stabilito è alla francese, indipendentemente dal mancato utilizzo di detta definizione. Non appare dunque ravvisabile alcuna nullità” App. Bologna, 28 ottobre 2021 (sentenza n. 2738). Inoltre l'utilizzo della formula di capitalizzazione composta, nella costruzione del piano di ammortamento “alla francese”, non deve essere confusa con l'effettiva capitalizzazione degli interessi, che darebbe luogo ad un fenomeno anatocistico.
pagina 8 di 10 Nel metodo di ammortamento “alla francese”, infatti, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente (vale a dire, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Più precisamente, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo, quindi, viene integralmente pagato con la rata medesima, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non determina, all'evidenza, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, vale a dire sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
Né, peraltro ed in via gradata, la determinatezza del tasso potrebbe essere posta in discussione per il fatto che il contratto contempli una modalità di determinazione degli interessi tramite un indice variabile, rappresentato, nella specie, dall'Euribor tre mesi.
Tale tasso viene determinato (“fissato”) dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre cinquanta banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'LI, sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di NA e UBI Banca); il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno dodici (12) istituti di credito (altrimenti il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo); la fissazione giornaliera del tasso è affidata ad un'associazione di banche, ma avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi.
Ebbene “il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali ed, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, tale da soddisfare il parametro della determinabilità”, del resto, “la clausola contrattuale che richiama l'Euribor non è neppure in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse è tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento
pagina 9 di 10 e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato Trib. Milano, 12 dicembre 2016.
Ne consegue, dunque, che deve ritenersi legittimo il contratto debitamente sottoscritto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno, di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale . Quanto esposto rende superflua l'ammissione di ctu tecnico -contabile richiesta da parte attrice.
Infondate anche le contestazioni relative alla vendita dell'immobile a prezzo non rispondente al valore di mercato del bene e al mancato coinvolgimento dell'opponente nel processo di vendita.
Tali circostanze sono state contestate dall'opposta la quale ha rilevato che dopo la riconsegna del bene in data 19.03.2016 (vale a dire, 7 mesi dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing ) si è adoperata immediatamente a reperire nuovi potenziali acquirenti, al fine di poter riallocare, in tempi brevi, il predetto immobile sito in LA (PR), Viale IV Novembre n.13. L'opposta provvedeva, pertanto, a far redigere nuova perizia estimativa dell'immobile, che fissava il valore dello stesso ad € 137.000,00, con valore di pronto realizzo compreso tra € 116.000,00 ed € 125.000 (doc. 14 opposta). Ricevuta un'offerta di acquisto per l'immobile di cui sopra, pari ad € 105.000,00 e, in ottemperanza all'art. 12, ult. comma, delle condizioni generali del contratto di leasing n. 01500505/001, inviava - comunicazione a e a quest'ultima in qualità di garante, per renderli Parte_1 Parte_3 edotti della suddetta proposta, concedendo loro un termine per segnalare eventuali offerte migliorative (doc. 15).
In assenza di riscontro nei termini indicati in data 25.10.2016 rilocava, con contratto di leasing n. Per_1 01530336/001, a P&G S.r.l. l'immobile de quo ad un prezzo di € 105.000,00 ( doc. 11 del fascicolo monitorio).
A fronte di tali precisazioni in fatto le argomentazioni dell'opponente circa il superiore valore commerciale del suddetto cespite, sono rimaste del tutto generiche e indimostrata per cui anche la richiesta di consulenza tecnica appare del tutto esplorativa, Ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2760/2023 del 3.2.23 emesso dal Tribunale di Milano che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 12.000,00 per compenso, oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 5 luglio 2025 la Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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