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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9426 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 20-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3- 11-2025, in data 19-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19748/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.
), e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: C.F._2
Email_1 Ricorrente E Contr (nel prosieguo denominato anche ), p. iva Controparte_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 Amministrazione dott. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. C.F._3
) e dall'avv. Roberta Troiano (C.F. ), con i medesimi C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: tel.: 081.772.22.99) Email_2
Convenuto
OGGETTO: lavoro straordinario e risarcimento del danno da usura psicofisica
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €10.569,53 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato”. per parte convenuta:
1 “Che l'Onorevole Tribunale, Voglia così provvedere: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate;
in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%-30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via alternativa e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17-9-2024 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di aver prestato attività lavorativa per l' a decorrere dal Controparte_1 01/01/2013. È stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2017, nel profilo professionale di Operatore di manutenzione, con parametro retributivo 130, nel periodo 01/07/2017 all'attualità, nel profilo professionale di Operatore tecnico, con parametro retributivo 170, di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione. Ha rappresentato di avere prestato, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, lavoro straordinario diurno e notturno a decorrere dal 01/01/2013 sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis. Le ore di lavoro straordinario prestate, come documentato dalle allegate buste paga, non trovano ragione in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Il fatto che l'istante, al fine di sopperire alle descritte carenze di organico, abbia prestato un numero di ore di lavoro straordinario (diurno e notturno) di gran lunga superiore al limite massimo consentito, ha reso più gravosa la prestazione lavorativa dallo stesso espletata, causando allo stesso un danno da usura psico-fisica ed una lesione alla sua vita di relazione, personale e familiare. Contr Si è costituita in giudizio che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. Nel merito, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione quinquennale del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente. All'udienza del 20-11-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
2 Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini segnati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente richiede il risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dall'avere prestato lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai limiti indicati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano sufficientemente specificate le circostanze di fatto e le ragioni in diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Parte convenuta, infatti, ha riconosciuto l'avvenuto espletamento da parte del ricorrente di un numero di ore di lavoro straordinario, inferiore a quello dedotto in ricorso (e non provato) ma comunque idoneo a ritenere sanata ogni carenza assertiva in virtù del principio di non contestazione della domanda ex art. 115 c.p.c. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità/decadenza sollevata da parte convenuta, per cui la domanda attorea sarà vagliata nei soli Contr limiti delle circostanze fattuali riconosciute da in memoria di costituzione. Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che parte ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato nel lasso temporale dal 2013 al 2023. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in
3 considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne
“voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare, in uno alle difese di parte convenuta, l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore. Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23). In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve comunque fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , Contr CP_4 CP_5
4 e , versato in atti da parte convenuta (doc. 20). Tale CP_6 CP_7 CP_8 Cont accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015. Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario (come indicato nel cedolino paga di dicembre 2023 di cui al ricorso), pari a € 15,05, si determina un importo orario addizionale di € 1,96 (15% di € 13,11). Ai fini della quantificazione, tenuto conto della infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per mancato decorso dei termini (trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e, come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.), il risarcimento del danno va riconosciuto per un periodo più limitato rispetto a quello richiesto in ricorso, ovvero dal 2018 al 2019 e per il periodo 2021 al 2023 e limitato alle sole ore di lavoro straordinario riconosciute come provate dalla parte convenuta nella misura indicata a pg. 22 della memoria di costituzione, ovvero a n. 697,68 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella complessiva misura di Euro 1.367,45. Trattandosi di importi già attualizzati alla retribuzione in godimento nell'ultima annualità, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento. In tali termini va dunque accolta la domanda attorea, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle somme suindicate per le esposte causali. Le spese del giudizio possono essere compensate per i 2/3 in ragione della natura seriale del giudizio e del parziale accoglimento della domanda;
per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della parte resistente nella misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 17-9-2024, ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 decide: a) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.367,45 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica in relazione al periodo dall'1-1-2018 al 31-12-2019 e dal 1-1-2021 al 31-12- 2023, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento al saldo;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa per i 2/3 le spese del giudizio e condanna in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.180,00 oltre spese generali e rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 19-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 20-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3- 11-2025, in data 19-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19748/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.
), e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: C.F._2
Email_1 Ricorrente E Contr (nel prosieguo denominato anche ), p. iva Controparte_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 Amministrazione dott. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. C.F._3
) e dall'avv. Roberta Troiano (C.F. ), con i medesimi C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: tel.: 081.772.22.99) Email_2
Convenuto
OGGETTO: lavoro straordinario e risarcimento del danno da usura psicofisica
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €10.569,53 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato”. per parte convenuta:
1 “Che l'Onorevole Tribunale, Voglia così provvedere: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate;
in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%-30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via alternativa e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17-9-2024 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di aver prestato attività lavorativa per l' a decorrere dal Controparte_1 01/01/2013. È stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2017, nel profilo professionale di Operatore di manutenzione, con parametro retributivo 130, nel periodo 01/07/2017 all'attualità, nel profilo professionale di Operatore tecnico, con parametro retributivo 170, di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione. Ha rappresentato di avere prestato, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, lavoro straordinario diurno e notturno a decorrere dal 01/01/2013 sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis. Le ore di lavoro straordinario prestate, come documentato dalle allegate buste paga, non trovano ragione in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Il fatto che l'istante, al fine di sopperire alle descritte carenze di organico, abbia prestato un numero di ore di lavoro straordinario (diurno e notturno) di gran lunga superiore al limite massimo consentito, ha reso più gravosa la prestazione lavorativa dallo stesso espletata, causando allo stesso un danno da usura psico-fisica ed una lesione alla sua vita di relazione, personale e familiare. Contr Si è costituita in giudizio che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. Nel merito, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione quinquennale del credito azionato, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Ha eccepito la sussistenza delle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Da ultimo ha dettagliatamente contestato i conteggi formulati dal ricorrente. All'udienza del 20-11-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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2 Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini segnati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente richiede il risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dall'avere prestato lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai limiti indicati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano sufficientemente specificate le circostanze di fatto e le ragioni in diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Parte convenuta, infatti, ha riconosciuto l'avvenuto espletamento da parte del ricorrente di un numero di ore di lavoro straordinario, inferiore a quello dedotto in ricorso (e non provato) ma comunque idoneo a ritenere sanata ogni carenza assertiva in virtù del principio di non contestazione della domanda ex art. 115 c.p.c. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità/decadenza sollevata da parte convenuta, per cui la domanda attorea sarà vagliata nei soli Contr limiti delle circostanze fattuali riconosciute da in memoria di costituzione. Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che parte ricorrente assume in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato nel lasso temporale dal 2013 al 2023. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in
3 considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne
“voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare, in uno alle difese di parte convenuta, l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore. Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL. Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23). In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve comunque fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. Viceversa, un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , Contr CP_4 CP_5
4 e , versato in atti da parte convenuta (doc. 20). Tale CP_6 CP_7 CP_8 Cont accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015. Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario (come indicato nel cedolino paga di dicembre 2023 di cui al ricorso), pari a € 15,05, si determina un importo orario addizionale di € 1,96 (15% di € 13,11). Ai fini della quantificazione, tenuto conto della infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per mancato decorso dei termini (trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e, come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.), il risarcimento del danno va riconosciuto per un periodo più limitato rispetto a quello richiesto in ricorso, ovvero dal 2018 al 2019 e per il periodo 2021 al 2023 e limitato alle sole ore di lavoro straordinario riconosciute come provate dalla parte convenuta nella misura indicata a pg. 22 della memoria di costituzione, ovvero a n. 697,68 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella complessiva misura di Euro 1.367,45. Trattandosi di importi già attualizzati alla retribuzione in godimento nell'ultima annualità, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento. In tali termini va dunque accolta la domanda attorea, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle somme suindicate per le esposte causali. Le spese del giudizio possono essere compensate per i 2/3 in ragione della natura seriale del giudizio e del parziale accoglimento della domanda;
per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della parte resistente nella misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 17-9-2024, ogni diversa istanza disattesa, così Parte_1 decide: a) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.367,45 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica in relazione al periodo dall'1-1-2018 al 31-12-2019 e dal 1-1-2021 al 31-12- 2023, oltre interessi legali a far data dal deposito del presente provvedimento al saldo;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa per i 2/3 le spese del giudizio e condanna in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.180,00 oltre spese generali e rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 19-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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