TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 256
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di competenza dell'organo emanante

    La revoca è stata disposta con determinazione del Responsabile del SUAP, organo privo di competenza. La successiva delibera di Giunta di mera 'presa d'atto' non sana il vizio di difetto assoluto di attribuzione.

  • Accolto
    Erronea interpretazione del vincolo di territorialità

    Il vincolo di territorialità non limita lo svolgimento dell'attività nello spazio, ma impone il collegamento con il Comune tramite la rimessa e l'inizio/termine del servizio. La mancata visibilità e lo stazionamento non sono violazioni ma conseguenze del corretto esercizio dell'attività NCC, che si rivolge a utenza specifica su richiesta.

  • Accolto
    Valutazione errata della rimessa

    La disponibilità della rimessa è pacifica e il suo utilizzo è stato verificato nel tempo. La ritenuta inidoneità, se non tale da far venir meno i requisiti essenziali, non giustifica la revoca, potendo al più comportare misure di adeguamento. La disciplina NCC non richiede locali con particolari requisiti strutturali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 256
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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