CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentario • 1
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 2 ottobre 2024
NIS 2: il governo recepisce la direttiva La NIS 2 è la nuova direttiva UE sulla cyber security, ossia l'insieme di tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi informatici. Il Governo in data 7 agosto 2024 ha approvato definitivamente lo schema del decreto legislativo, che ha recepito la NIS 2, la Direttiva europea (direttiva UE 2022/2555), relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, con la quale si introducono le misure per un livello comune elevato di Cybersicurezza nell'Unione europea. Il decreto legislativo n. 138/2024, di recepimento della direttiva UE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'1 ottobre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2024, n. 18583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18583 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di NA AD nata a [...] 1'11/11/1961 avverso la sentenza emessa il 15 novembre 2022 dal Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Silvio Tolesino, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 18583 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso che ha assolto NA AD dal reato di cui all'art. 337 cod. pen perché il fatto non sussiste. Deduce l'erronea interpretazione della norma penale avendo il Tribunale ritenuto necessario, ai fini della configurabilità del reato, che la condotta penale produca come risultato quello di opporsi concretamente ed efficacemente all'atto che il pubblico ufficiale sta compiendo. Aggiunge, inoltre, che il Tribunale ha considerato la condotta della AD con riferimento al rifiuto di seguire i pubblici ufficiali, mentre la contestazione riguardava le minacce rivolte dalla donna agli operanti. Rileva, infine, l'irrilevanza dello stato di agitazione sulla imputabilità della donna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo versato in fatto e privo di un confronto critico con la sentenza impugnata, che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha assolto l'imputata, reputando l'inidoneità delle espressioni pronunciate dall'imputata ad impedire o ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio e l'insussistenza dell'elemento psicologico. Ritiene il Collegio che tale conclusione si fonda su una interpretazione della norma incriminatrice coerente con il principio di offensività, dovendosi, al riguardo, ribadire che, ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, pur essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (così, da ultimo, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207), è, tuttavia, necessario che la violenza o la minaccia siano reali e connotino in termini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l'agire del pubblico ufficiale, in ragione del dolo specifico che deve sorreggere il comportamento del soggetto agente (Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253983). Va, inoltre, aggiunto che parimenti corretta è la valutazione relativa alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, in considerazione della diversa finalità sottesa alla condotta tenuta dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 257100). 2 &
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7 marzo 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Silvio Tolesino, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 18583 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso che ha assolto NA AD dal reato di cui all'art. 337 cod. pen perché il fatto non sussiste. Deduce l'erronea interpretazione della norma penale avendo il Tribunale ritenuto necessario, ai fini della configurabilità del reato, che la condotta penale produca come risultato quello di opporsi concretamente ed efficacemente all'atto che il pubblico ufficiale sta compiendo. Aggiunge, inoltre, che il Tribunale ha considerato la condotta della AD con riferimento al rifiuto di seguire i pubblici ufficiali, mentre la contestazione riguardava le minacce rivolte dalla donna agli operanti. Rileva, infine, l'irrilevanza dello stato di agitazione sulla imputabilità della donna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo versato in fatto e privo di un confronto critico con la sentenza impugnata, che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha assolto l'imputata, reputando l'inidoneità delle espressioni pronunciate dall'imputata ad impedire o ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio e l'insussistenza dell'elemento psicologico. Ritiene il Collegio che tale conclusione si fonda su una interpretazione della norma incriminatrice coerente con il principio di offensività, dovendosi, al riguardo, ribadire che, ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, pur essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (così, da ultimo, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207), è, tuttavia, necessario che la violenza o la minaccia siano reali e connotino in termini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l'agire del pubblico ufficiale, in ragione del dolo specifico che deve sorreggere il comportamento del soggetto agente (Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253983). Va, inoltre, aggiunto che parimenti corretta è la valutazione relativa alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, in considerazione della diversa finalità sottesa alla condotta tenuta dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 257100). 2 &
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7 marzo 2024