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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dottoressa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 431 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Terni, in Terni, Via XX Settembre, n.15 presso lo Studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...]
Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione
Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce Persona_1 ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, Persona_2 rep. 87595, racc. 38040 ed elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 operatrice Parte_1 socio-sanitaria alle dipendenze dell' Controparte_2 addetta all'ufficio fotocopie “Cartelle Cliniche” del locale nosocomio premetteva di aver subito, in data 13/06/2022, un infortunio mentre era al lavoro, in particolare cadeva accidentalmente al bagno;
- che riportava in conseguenza della caduta una “distorsione ginocchio dxt con lesione collaterale mediale dxt. Prognosi gg 15”; - che l' riconosceva la CP_1 natura di infortunio sul lavoro dell'evento rilevando una inabilità temporanea fino al 22/8/22 ma nessuna menomazione all'integrità psicofisica;
- che in data 22/02/24, avverso tale valutazione, proponeva opposizione (Cfr. All.to 4 al ricorso); - che nessun esito sortiva la proposta opposizione, in quanto l' con nota del 15/03/2024 confermava il CP_1 parere già espresso non disponendo la visita collegiale (Cfr. All.to 5 al ricorso). La ricorrente conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Terni contestando la decisione dell' e chiedendo: - di CP_1 accertare e dichiarare che dall'infortunio occorso il 13/06/2022 sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 6% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia previo riesame e cumulo di tutte le invalidità già accertate, con adeguamento della rendita complessiva, con contestuale condanna dell'Istituto a corrispondere il dovuto indennizzo. Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione CP_1 operata dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 13 giugno 2022, e già riconosciuto dall' CP_1 ad eziologia professionale, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa CP_1 violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In linea di fatto, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2022 rispetto al quale l' ha CP_1 rilevato una inabilità temporanea fino al 22/8/22, ma, nessuna menomazione all'integrità psicofisica. Nella visita disposta a seguito di domanda di riconoscimento di postumi permanenti, l'Istituto ha confermato la precedente valutazione
“stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate dal provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo”; di contro, parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso in data 13/06/2022, qualificabile come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti del 6% (cfr. relazione medico legale, Dr. all.6 al ricorso). Per_3 Il CTU Dott. nell'esaminare la ricorrente, ha premesso che Per_4
“in data 13/6/2022 la ricorrente si trovava sul luogo di lavoro ..e in questa circostanza si era recata in bagno ed a causa del pavimento bagnato scivolava e perdeva l'equilibrio ma non cadeva completamente in terra in quanto rimaneva come incastrata tra i sanitari e così riportava un trauma distorsivo al ginocchio destro, quindi, ha accertato, anche esaminando la documentazione sanitaria in atti, che dal predetto infortunio sul lavoro sono conseguiti “esiti di trauma distorsivo ginocchio dxt con lesione parziale legamento collaterale mediale e modesta limitazione funzionale dell'articolazione” specificando che: “tali menomazioni integrano i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di danno biologico da infortunio sul lavoro”. In merito alla valutazione della sussistenza di un danno biologico permanente, l'ausiliario ha sottolineato che: “il segmento corporeo coinvolto nel trauma è stato il ginocchio destro, per azione distorsiva nella fase di perdita di equilibrio da scivolamento su pavimento bagnato e poi di caduta incompleta, così come riferito dall'assicurata.. sul punto il TP
, anche nel corso delle operazioni.peritali così come nelle note a CP_1 difesa, ha sollevato forti perplessità sulla idoneità lesiva del trauma rispetto alla lesione del leg. collaterale mediale del ginocchio, in particolare in merito alle sollecitazioni biomeccaniche che si sarebbero verificate nell'evento infortunio. Fermo restando che il meccanismo traumatico è certamente solo riferito e non altrimenti documentabile nel suo svolgersi, salvo che non fosse registrato da una video camera, è astratto sostenere che solo se il ginocchio fosse stato atteggiato in semiflessione, sollecitato in valgo e con tibia in rotazione esterna si sarebbe verificata la lesione del collaterale mediale. Un trauma distorsivo del ginocchio per scivolamento e caduta incompleta può sottostare a forze che non sono rigidamente inquadrabili come se si trattasse di una proiezione cinematica, ci sono infinite variabili come il peso della persona, il suo stato muscolare, eventuale lassità pregressa dei legamenti, entità dell'accelerazione durante la scivolata ecc. E comunque parliamo di un trauma distorsivo di modesta entità, non oltre il 1° grado;
si conviene con il TP che il referto di visita ortopedica avrebbe potuto Per_5 essere più analitico e descrittivo ma parliamo di una consulenza di pronto soccorso per trauma modestissimo Condivisibile è anche la perplessità sull'esame strumentale prodotto da parte ricorrente, e cioè l'esame ecografico del ginocchio, il quale non è certamente quello di prima scelta per lo studio dell'articolazione del ginocchio che è complessa e richiede esami di 2° livello quali una RM o anche TC”. Quindi, il Dott. facendo richiamo alla voce n. 278 (lassità Per_4 articolare del ginocchio da rottura di uno dei due collaterali, non operata: fino a 7%) della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del 3% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura dell'12% (residua limitazione funzionale spalla dxt operata: 4%; esiti strumentali di lesione complessa della cuffia dei rotatori della spalla dxt: 3%; limitazione funzionale dei movimenti di antiflessione del tronco: 7%), ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 14%.
Rispondendo alle osservazioni del TP Dott. secondo cui la Per_3 percentuale di danno biologico complessiva, operato il cumulo, sarebbe riduttiva e penalizzante non dovendosi applicare al caso di specie la formula a scalare, il dott. ha evidenziato che: “la normativa vigente, Per_4 sia la nuova (D.Lgs 38/2000) che la vecchia (DPR 1124/65) non prevede il ricorso tassativo a formule matematiche per plurime menomazioni;
si aggiunge che la coesistenza di più danni minimi (come il presente) pregiudica l'organismo in maniera molto inferiore non solo alla somma aritmetica dei valori tabellati ma anche del quantum risultante dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard”. Ritiene, pertanto, il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 3%, e operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura dell'12%, ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 14% dalla data della ripresa lavorativa del 23/8/22 fino al soddisfo. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 13/06/2022 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% e per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del 14% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa del 23/8/22 al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 10 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dottoressa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 431 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Terni, in Terni, Via XX Settembre, n.15 presso lo Studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...]
Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione
Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce Persona_1 ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, Persona_2 rep. 87595, racc. 38040 ed elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 operatrice Parte_1 socio-sanitaria alle dipendenze dell' Controparte_2 addetta all'ufficio fotocopie “Cartelle Cliniche” del locale nosocomio premetteva di aver subito, in data 13/06/2022, un infortunio mentre era al lavoro, in particolare cadeva accidentalmente al bagno;
- che riportava in conseguenza della caduta una “distorsione ginocchio dxt con lesione collaterale mediale dxt. Prognosi gg 15”; - che l' riconosceva la CP_1 natura di infortunio sul lavoro dell'evento rilevando una inabilità temporanea fino al 22/8/22 ma nessuna menomazione all'integrità psicofisica;
- che in data 22/02/24, avverso tale valutazione, proponeva opposizione (Cfr. All.to 4 al ricorso); - che nessun esito sortiva la proposta opposizione, in quanto l' con nota del 15/03/2024 confermava il CP_1 parere già espresso non disponendo la visita collegiale (Cfr. All.to 5 al ricorso). La ricorrente conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del CP_1 lavoro di Terni contestando la decisione dell' e chiedendo: - di CP_1 accertare e dichiarare che dall'infortunio occorso il 13/06/2022 sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 6% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia previo riesame e cumulo di tutte le invalidità già accertate, con adeguamento della rendita complessiva, con contestuale condanna dell'Istituto a corrispondere il dovuto indennizzo. Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione CP_1 operata dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 13 giugno 2022, e già riconosciuto dall' CP_1 ad eziologia professionale, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa CP_1 violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In linea di fatto, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2022 rispetto al quale l' ha CP_1 rilevato una inabilità temporanea fino al 22/8/22, ma, nessuna menomazione all'integrità psicofisica. Nella visita disposta a seguito di domanda di riconoscimento di postumi permanenti, l'Istituto ha confermato la precedente valutazione
“stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate dal provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo”; di contro, parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso in data 13/06/2022, qualificabile come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti del 6% (cfr. relazione medico legale, Dr. all.6 al ricorso). Per_3 Il CTU Dott. nell'esaminare la ricorrente, ha premesso che Per_4
“in data 13/6/2022 la ricorrente si trovava sul luogo di lavoro ..e in questa circostanza si era recata in bagno ed a causa del pavimento bagnato scivolava e perdeva l'equilibrio ma non cadeva completamente in terra in quanto rimaneva come incastrata tra i sanitari e così riportava un trauma distorsivo al ginocchio destro, quindi, ha accertato, anche esaminando la documentazione sanitaria in atti, che dal predetto infortunio sul lavoro sono conseguiti “esiti di trauma distorsivo ginocchio dxt con lesione parziale legamento collaterale mediale e modesta limitazione funzionale dell'articolazione” specificando che: “tali menomazioni integrano i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di danno biologico da infortunio sul lavoro”. In merito alla valutazione della sussistenza di un danno biologico permanente, l'ausiliario ha sottolineato che: “il segmento corporeo coinvolto nel trauma è stato il ginocchio destro, per azione distorsiva nella fase di perdita di equilibrio da scivolamento su pavimento bagnato e poi di caduta incompleta, così come riferito dall'assicurata.. sul punto il TP
, anche nel corso delle operazioni.peritali così come nelle note a CP_1 difesa, ha sollevato forti perplessità sulla idoneità lesiva del trauma rispetto alla lesione del leg. collaterale mediale del ginocchio, in particolare in merito alle sollecitazioni biomeccaniche che si sarebbero verificate nell'evento infortunio. Fermo restando che il meccanismo traumatico è certamente solo riferito e non altrimenti documentabile nel suo svolgersi, salvo che non fosse registrato da una video camera, è astratto sostenere che solo se il ginocchio fosse stato atteggiato in semiflessione, sollecitato in valgo e con tibia in rotazione esterna si sarebbe verificata la lesione del collaterale mediale. Un trauma distorsivo del ginocchio per scivolamento e caduta incompleta può sottostare a forze che non sono rigidamente inquadrabili come se si trattasse di una proiezione cinematica, ci sono infinite variabili come il peso della persona, il suo stato muscolare, eventuale lassità pregressa dei legamenti, entità dell'accelerazione durante la scivolata ecc. E comunque parliamo di un trauma distorsivo di modesta entità, non oltre il 1° grado;
si conviene con il TP che il referto di visita ortopedica avrebbe potuto Per_5 essere più analitico e descrittivo ma parliamo di una consulenza di pronto soccorso per trauma modestissimo Condivisibile è anche la perplessità sull'esame strumentale prodotto da parte ricorrente, e cioè l'esame ecografico del ginocchio, il quale non è certamente quello di prima scelta per lo studio dell'articolazione del ginocchio che è complessa e richiede esami di 2° livello quali una RM o anche TC”. Quindi, il Dott. facendo richiamo alla voce n. 278 (lassità Per_4 articolare del ginocchio da rottura di uno dei due collaterali, non operata: fino a 7%) della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del 3% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura dell'12% (residua limitazione funzionale spalla dxt operata: 4%; esiti strumentali di lesione complessa della cuffia dei rotatori della spalla dxt: 3%; limitazione funzionale dei movimenti di antiflessione del tronco: 7%), ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 14%.
Rispondendo alle osservazioni del TP Dott. secondo cui la Per_3 percentuale di danno biologico complessiva, operato il cumulo, sarebbe riduttiva e penalizzante non dovendosi applicare al caso di specie la formula a scalare, il dott. ha evidenziato che: “la normativa vigente, Per_4 sia la nuova (D.Lgs 38/2000) che la vecchia (DPR 1124/65) non prevede il ricorso tassativo a formule matematiche per plurime menomazioni;
si aggiunge che la coesistenza di più danni minimi (come il presente) pregiudica l'organismo in maniera molto inferiore non solo alla somma aritmetica dei valori tabellati ma anche del quantum risultante dall'applicazione della formula a scalare di Balthazard”. Ritiene, pertanto, il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 3%, e operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura dell'12%, ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 14% dalla data della ripresa lavorativa del 23/8/22 fino al soddisfo. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 13/06/2022 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% e per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del 14% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa del 23/8/22 al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.800,00per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 10 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri