Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1415 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. CARINI LORENZO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_1
VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
N.18, TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 12/07/2023, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e, premesso di aver prestato attività lavorativa quale CP_1
mondatrice per diversi anni, ha contestato il giudizio medico legale dell , che ha CP_1
escluso che la sindrome del tunnel carpale, cui è affetta la ricorrente, possa costituire malattia professionale, per mancanza di rischio specifico nella lavorazione svolta.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che l'attività assiduamente prestata, consistente nella “monda” del tonno, ha comportato le suddetta patologia, comportante un indennizzo corrispondente al grado di inabilità del 6%.
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della ricorrente, negando il necessario nesso eziologico tra patologia e lavorazione, trattandosi di patologia multifattoriale, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con produzione di documenti e c.t.u. medico legale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Nell'ambito della disciplina della malattia professionale, in presenza di malattia tabellata, il ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo deve provare solo lo svolgimento di mansioni rientranti nelle lavorazioni tabellate, oltre che l'esistenza della malattia indicata nella tabella stessa (cfr. in tale senso Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017) “ In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella”).
Invece, nell'ipotesi di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.”. (Cass. n. 8773/2018).
2 Trattandosi di malattia multifattoriale, come detto, è onere del lavoratore dimostrare la causa e l'effetto dell'insorgere della malattia con l'attività lavorativa.
Tale prova deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extra-lavorativi alternativi o concorrenti.
Tanto premesso, nel caso in esame,il C.T.U. Dott. ha concluso Persona_1
la sua relazione affermando “ ..La differenza fra malattia professionale e malattia correlata al lavoro si basa fondamentalmente sulle seguenti caratteristiche:
Þ la patologia professionale : si sviluppa a causa di un fattore di rischio specifico presente in modo preponderante o esclusivo nell'ambiente di lavoro ed è riscontrabile una relazione causa-effetto diretta tra attività lavorativa espletata e malattia;
Þ la patologia correlata al lavoro :
o ha origine " multifattoriale ", cioè può essere provocata o dall'azione combinata di più cause agenti, individuali e ambientali di origine professionale o extraprofessionale (definizione OMS 1985);
o è aspecifica e presente nella popolazione generale;
o in particolari gruppi di lavoratori presenta incidenza e prevalenza più elevate rispetto alla popolazione generale;
o il lavoro costituisce un fattore di rischio concorrente.
Con riferimento alle lavorazioni nel citato Decreto 09 Aprile 2008 viene specificato:
3 Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Per tali …omissis… tabellate malattie ( malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata .
Al riguardo, l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.
Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono poi che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Tutto ciò premesso, è, altresì, noto che il datore di lavoro deve valutare le condizioni e modalità lavorative in modo da verificare le specifiche situazioni di rischio ed illustrarle nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Agli atti è stato allegato il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO " REPARTO
MONDA " CONSERVIERA ADDETTA ALLA MONDA "LAMPARIELLO
MARIA" dal quale si evince un Indice OCRA* £ 2,2 corrispondente a NESSUN
RISCHIO ed a Conseguenze: accettabile, nessuna conseguenza.
Il Metodo OCRA * (OCcupational Ripetitive Actions) rappresenta una procedura di analisi di secondo livello, complessa e completa e consiste nel calcolo dell'indice di esposizione che permette di ottenere precisi livelli di esposizione dell'operatore.
Con riferimento alla malattia denunciata
La sindrome del tunnel carpale (STC) rappresenta la più frequente neuropatia periferica dell'arto superiore ed è provocata dall'intrappolamento del nervo mediano a livello del polso, con conseguenti alterazioni senso-motorie.
4 Questa sindrome è più frequente nelle donne, soprattutto in età peri-menopausale.
La causa è una tenosinovite dei tendini flessori delle dita per lo più aspecifica.
Fattori predisponenti sono rappresentati da attività che comportano frequenti movimenti del polso o da lavori che implicano una flessione di lunga durata dell'articolazione, come cucire o ricamare. In ambedue i casi vi è un aumento della pressione intracanalare che causa un ispessimento flogistico delle guaine tendinee o un ristagno venoso che riduce lo spazio per il nervo.
Dagli atti si evince che la ricorrente presentava una tenosinovite ( come confermata ictu oculi in sede operatoria) che giustificava appieno la sintomatologia metereopatica riferita e descritta dall'ortopedico in data 05 Luglio
2022 ed in totale assenza di sintomatologia irritativa : (…non presenta i disturbi parestetici e di dolore agli arti superiori durante la notte, causa di risveglio notturno. Non parestesie spontanee. Tale sintomatologia assente durante il periodo estivo si presenta durante l'autunno inverno.)
E' pacifico che la diagnosi di Sindrome del Tunnel Carpale si fonda sull'obiettività clinica, confermata da accertamenti strumentali necessari (quali ecografia ed
EMG) per la conferma e definizione della diagnosi clinica di sospetto.
Nell'unica indagine elettrodiagnostica in atti (incompleta e non conforme alle linee guida) sono riportati parametri di normalità della velocità di conduzione sia motoria che sensitiva al gomito (elbow) di velocità 59,5 m/s a dx e 54,3 5 m/s a sn
( il range di normalità è compreso tra 45 e 70 m/sec. ) A tal uopo ricordiamo che l'American Association of Electrodiagnostic Medicine (AAEM) ha suggerito di utilizzare una tecnica di indagine segmentale e definito standard e linee guida per l'esecuzione di studi elettrodiagnostici volti a confermare la eventuale diagnosi clinica di sospetto di sindrome del tunnel carpale (AAEM, 2002). Per le suddette motivazioni riteniamo che la denunciata malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale NON può trovare accoglimento in quanto improbabile
(sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista elettromiografico).
RISPOSTA AI QUESITI
Sulla scorta di quanto documentato ed osservato, la malattia denunciata non può trovare accoglimento come malattia professionale in quanto gli elementi probatori
5 presentati in atti NON CONSENTONO un riscontro obiettivo della esposizione al rischio (natura, durata, intensità, ecc.).
Più chiaramente, a Nostro avviso, non sono soddisfatti i seguenti criteri medico- legali:
1. l'elemento causale, rappresentato dalla connessione eziologica con il lavoro:
MANCANTE.
2. l'elemento circostanziale, che risiede nell'esposizione al rischio durante l'esercizio della lavorazione: MANCANTE.
3. l'elemento conseguenziale costituito dalle manifestazioni cliniche della malattia e dalle sue conseguenze inabilitanti.”
A seguito di osservazioni della parte ricorrente, il CT ha integrato l'elaborato peritale, affermando che “...la prova della malattia professionale è un processo complesso che coinvolge diverse fasi e richiede una documentazione dettagliata per stabilire un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia diagnosticata.
I principali aspetti di questo processo sono:
o Anamnesi lavorativa: raccolta della storia lavorativa della paziente…(omissis)
o Anamnesi clinica: documentazione delle condizioni di salute della paziente, inclusi sintomi, diagnosi precedenti e trattamenti ricevuti.
o Valutazione delle Condizioni di Lavoro: studio delle condizioni di lavoro,includendo la valutazione degli agenti chimici, fisici, biologici o ergonomici a cui la lavoratrice è stata esposta.
o Documentazione aziendale: per la valutazione del rischio assicurato e cioè della lavorazione protetta .
o Diagnosi Medica : esami clinici e strumentali specifici per confermare la diagnosi della malattia.
o Diagnosi differenziale: esclusione di altre cause non lavorative che potrebbero
6 aver contribuito alla malattia.
o Determinazione del Nesso Causale
o Criteri epidemiologici: per valutare la probabilità che l'esposizione lavorativa abbia causato la malattia.
o Criteri temporali: Verifica della congruenza temporale tra l'esposizione al rischio lavorativo e l'insorgenza della malattia.
o Criteri clinici: Valutazione delle caratteristiche cliniche della malattia in relazione all'esposizione.
Facciamo notare, infine, che la lavoratrice già ab initio :
o clinicamente non presentava (visti i certificati ortopedici in atti) disturbi parestesici tipici della fase iniziale/irritativa della malattia denunciata;
o l'esame elettromiografico-elettroneurografico in atti non è stato effettuato secondo le linee guida (AAEM) per lo studio della STC e quindi non dirimente ovvero di nessuna rilevanza probatoria
A Nostro avviso, prescindendo dall'etiopatogenesi (multifattorialità) e dal rischio lavorativo (insussistente), il quadro patologico denunciato ( sindrome del tunnel carpale bilaterale) non è stato documentato all'epoca della domanda né tanto meno sussiste, alla data della Ns visita medico-legale, per assenza di sintomi e di segni clinici indicativi della malattia de qua che rimane IMPROBABILE.
CONCLUSIONI
Il sottoscritto CT , ribadisce e riafferma in toto quanto già descritto ed osservato nel corso della visita medico-legale e comunicato nella bozza di CT che rimane, in risposta alle osservazioni ricevute, immodificata.” (cfr. relazione del
10/05/2024 e integrazione del 5/06/2024).
IL CT ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi.
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono logiche, coerenti e aderenti alla documentazione sanitaria.
7 Parte ricorrente ha contestato le suddette conclusioni, eccependo che il CT avrebbe fondato le risultanze della perizia sulla base del DVR, ignorando la non contestazione della malattia da parte dell' . CP_1
Sul punto si osserva che, il DVR costituisce documento di natura tecnica che il
CT può utilizzare nell'articolazione dell'iter-logico funzionale a stabilire l'esistenza o meno del rischio lavorativo, valutato unitamente agli altri elementi esposti in ricorso, fermo restando che, sul piano fattuale, non state fornite allegazioni suscettibili di destituire di fondamento quanto ivi rappresentato sia in termini di esposizione al rischio che con riferimento alla sua durata, in quanto la lavorazione “monda del pesce” che si assume idonea a costituire rischio specifico
è stata continuativamente espletata dalla lavoratrice soltanto negli ultimi quattro anni, il che ha inciso negativamente ai fini del condiviso giudizio complessivo del
CT.
Tali conclusioni sono conformi ai pricipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema, in quanto il CT, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali, mantiene un significativo potere di valutazione tecnico-scientifica che può portarlo a disconoscere la sussistenza della malattia anche quando questa non sia stata oggetto di specifica contestazione tra le parti.
Questo potere trova fondamento nel ruolo del CT come ausiliario del giudice, chiamato a fornire un supporto tecnico oggettivo e neutrale nell'accertamento della verità processuale.
La discrezionalità tecnica del CT trova poi particolare rilevanza nell'ambito delle malattie professionali multifattoriali, dove la Cassazione civile Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 26132 del 7 ottobre 2024, ha stabilito che è necessario provare quanto meno un ruolo concausale dell'attività lavorativa nell'insorgenza della malattia. In questo contesto, il CT ha il dovere di effettuare una valutazione approfondita che vada oltre le mere presunzioni, anche quando le parti non abbiano sollevato specifiche contestazioni.
In conclusione il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
8 Le spese di lite vanno compensate integralmente in ragione della complessità delle questioni trattate.
Le spese di Ctu, liquidate con separata ordinanza, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Rigetta il ricorso.
2.Compensa le spese del giudizio.
3. Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Trapani, 13/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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