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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 3616/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca MARAGLINO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, con l'avv. Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO: ACCERTAMENTO NEGATIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 maggio 2022 chiese al Giudice Parte_1
del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della complessiva somma di €.563,58 richiestale dall' - con nota del 23 marzo CP_1
2022 – con riferimento alla prestazione già in godimento al suo defunto coniuge
(cat. IO n° 15026900) ed al periodo gennaio-dicembre 2011: in particolare, parte ricorrente eccepiva la prescrizione e deduceva la buona fede che avrebbe caratterizzato la condotta del de cuius nel percepire le somme erogate.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendo che l'indebito CP_1
(originariamente pari ad €.2.416,18, in quanto derivante da quote incumulabili per redditi da lavoro ex art. 1, comma 42, L. 335/95, poi solo parzialmente recuperato) era stato portato a conoscenza del debitore con atto notificato il 7 giugno 2012 nelle mani del coniuge (odierna ricorrente). Parte_1
1
Sentenza R.G. n° 3616/22 La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve ovviamente premettersi che parte ricorrente – pur a seguito del deposito della memoria difensiva con la quale l' ha definitivamente ed CP_1 esaustivamente chiarito le causali delle trattenute e le modalità del recupero dell'asserito indebito - non ha formulato alcuna specifica e tempestiva contestazione né in ordine all'effettiva percezione delle somme, né in riferimento alle motivazioni addotte dall in merito alla Controparte_2 non spettanza delle medesime somme, con l'ulteriore precisazione che la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9
FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c.
(sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, deve ovviamente rimarcarsi che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046; e ciò maxime se – come è avvenuto nel caso di specie – l' abbia precisato gli estremi CP_1
2
Sentenza R.G. n° 3616/22 del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, come richiesto da 5 N° 198). Parte_2 Parte_3
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, quanto alla eccezione di prescrizione, deve in primis rilevarsi che essa “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”
(art. 2935 cod. civ.), dovendosi evidenziare che, quanto alle fattispecie di indebito, rileva come dies a quo il giorno del pagamento (e tanto anche nel caso addirittura di nullità per impossibilità giuridica originaria: cfr. CASS. SEZ. III,
19 APRILE 2016 N° 7749) e dovendosi altresì ritenere che: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva
l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (sic CASS. LAV. 26 MAGGIO 2015 N° 10828).
Deve poi opinarsi che “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (sic CASS. LAV. 5 DICEMBRE 2005 N°
26355, cui adde CASS. LAV. 13 OTTOBRE 2014 N° 21567), con la conseguenza che
“tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli” (CASS. LAV. 17 APRILE 2007 N° 9113).
Sicché, nel caso di specie, deve invero rilevarsi che – individuandosi il dies a
3
Sentenza R.G. n° 3616/22 quo nella data dei pagamenti, intervenuti nell'anno 2011 - comunque il termine prescrizionale (decennale: cfr. CASS. LAV. 9 DICEMBRE 2016 N° 25270
e CASS. SEZ. III, 11 NOVEMBRE 2015 N° 22978) non era interamente decorso nel momento in cui l' ha poi formulato la richiesta di restituzione (23 CP_1 marzo 2022), avuto riguardo al precedente atto interruttivo notificato il 7 giugno 2012 (peraltro proprio nelle mani della odierna ricorrente, coniuge e poi erede del titolare della prestazione).
Parimenti inaccoglibile è la prospettazione attorea relativa alla asserita buona fede che avrebbe caratterizzato la condotta di parte ricorrente nel percepire le somme indebitamente erogate, proprio avuto riguardo al tempestivo invio, da parte dell' , della nota del giugno 2012, con cui veniva CP_1 comunicato l'indebito.
Sicché, in definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
********************
Quanto alle spese, rilevato che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dall'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 27 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3616/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca MARAGLINO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, con l'avv. Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO: ACCERTAMENTO NEGATIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 maggio 2022 chiese al Giudice Parte_1
del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della complessiva somma di €.563,58 richiestale dall' - con nota del 23 marzo CP_1
2022 – con riferimento alla prestazione già in godimento al suo defunto coniuge
(cat. IO n° 15026900) ed al periodo gennaio-dicembre 2011: in particolare, parte ricorrente eccepiva la prescrizione e deduceva la buona fede che avrebbe caratterizzato la condotta del de cuius nel percepire le somme erogate.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendo che l'indebito CP_1
(originariamente pari ad €.2.416,18, in quanto derivante da quote incumulabili per redditi da lavoro ex art. 1, comma 42, L. 335/95, poi solo parzialmente recuperato) era stato portato a conoscenza del debitore con atto notificato il 7 giugno 2012 nelle mani del coniuge (odierna ricorrente). Parte_1
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Sentenza R.G. n° 3616/22 La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve ovviamente premettersi che parte ricorrente – pur a seguito del deposito della memoria difensiva con la quale l' ha definitivamente ed CP_1 esaustivamente chiarito le causali delle trattenute e le modalità del recupero dell'asserito indebito - non ha formulato alcuna specifica e tempestiva contestazione né in ordine all'effettiva percezione delle somme, né in riferimento alle motivazioni addotte dall in merito alla Controparte_2 non spettanza delle medesime somme, con l'ulteriore precisazione che la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9
FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c.
(sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, deve ovviamente rimarcarsi che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046; e ciò maxime se – come è avvenuto nel caso di specie – l' abbia precisato gli estremi CP_1
2
Sentenza R.G. n° 3616/22 del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, come richiesto da 5 N° 198). Parte_2 Parte_3
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Ed allora, quanto alla eccezione di prescrizione, deve in primis rilevarsi che essa “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”
(art. 2935 cod. civ.), dovendosi evidenziare che, quanto alle fattispecie di indebito, rileva come dies a quo il giorno del pagamento (e tanto anche nel caso addirittura di nullità per impossibilità giuridica originaria: cfr. CASS. SEZ. III,
19 APRILE 2016 N° 7749) e dovendosi altresì ritenere che: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva
l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (sic CASS. LAV. 26 MAGGIO 2015 N° 10828).
Deve poi opinarsi che “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (sic CASS. LAV. 5 DICEMBRE 2005 N°
26355, cui adde CASS. LAV. 13 OTTOBRE 2014 N° 21567), con la conseguenza che
“tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli” (CASS. LAV. 17 APRILE 2007 N° 9113).
Sicché, nel caso di specie, deve invero rilevarsi che – individuandosi il dies a
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Sentenza R.G. n° 3616/22 quo nella data dei pagamenti, intervenuti nell'anno 2011 - comunque il termine prescrizionale (decennale: cfr. CASS. LAV. 9 DICEMBRE 2016 N° 25270
e CASS. SEZ. III, 11 NOVEMBRE 2015 N° 22978) non era interamente decorso nel momento in cui l' ha poi formulato la richiesta di restituzione (23 CP_1 marzo 2022), avuto riguardo al precedente atto interruttivo notificato il 7 giugno 2012 (peraltro proprio nelle mani della odierna ricorrente, coniuge e poi erede del titolare della prestazione).
Parimenti inaccoglibile è la prospettazione attorea relativa alla asserita buona fede che avrebbe caratterizzato la condotta di parte ricorrente nel percepire le somme indebitamente erogate, proprio avuto riguardo al tempestivo invio, da parte dell' , della nota del giugno 2012, con cui veniva CP_1 comunicato l'indebito.
Sicché, in definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
********************
Quanto alle spese, rilevato che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dall'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 27 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3616/22