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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2547 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PILECI GERARDO Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a C.F._1
Tempio Pausania, Piazza Don Minzoni n. 8
RICORRENTE nei confronti di
ing. (c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BENVENUTI SAMUELE (c.f. e dall'avv. JACOPO C.F._3
NI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._4
studio legale sito a Cesena Piazza Almerici n. 4
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA CP_2 P.IVA_2
SH (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
legale sito in San Giuliano Milanese, Via Camillo Benso Cavour, n. 48
CONVENUTI
1 (c.f. ) CP_3 P.IVA_3
(c.f. Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Va premesso che le controversie di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002, vale a dire quelle aventi ad oggetto l'opposizione al decreto di pagamento emesso dal giudice recante la liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile.
Legittimati all'opposizione sono sia l'ausiliario, del cui compenso si tratta, sia le parti del giudizio in cui è stato pronunciato il provvedimento di liquidazione che sono, peraltro, litisconsorti necessari del procedimento, con la conseguenza che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti (personalmente e non al loro difensore) determina la nullità del procedimento e della decisione (cfr. Cass.
22.7.2019, n. 19694; Cass. 30.11.2018, n. 31072).
Nel caso in esame il rimedio utilizzato risulta corretto ed il contraddittorio risulta ritualmente integrato avendo la ricorrente notificato il ricorso ex art. 281- Parte_1
decies c.p.c. e il decreto di fissazione di udienza sia al CTU ing. sia a tutte le CP_1
parti della causa in cui il compenso è stato liquidato, vale a dire Controparte_5 [...]
e . Controparte_4 Controparte_3
Il ricorso è stato inoltre depositato nel rispetto del termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione, recante la data del 23/10/2024 a fronte di un ricorso depositato il 06/11/2024.
Nel merito, ha impugnato il decreto di liquidazione contestando l'operato Parte_1
del CTU e chiedendo, previo accertamento incidentale della nullità ed inutilizzabilità della relazione peritale redatta dall'ing. la revoca della liquidazione del CP_1
compenso e la declaratoria che alcun compenso gli è dovuto a fronte del grave inadempimento. In subordine, ne ha chiesto la rideterminazione in base ai minimi
2 tariffari o al di sotto di essi, con riferimento allo scaglione da € 103.291,39 a €
258.228,45, di cui all'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002, decurtati di un terzo e, stante l'identità delle prestazioni tecniche effettuate dal CTU e dal proprio ausiliario geom.
nonché l'assenza di indagini specialistiche, di porre a carico del CTU il Persona_1
compenso dell'ausiliario o, comunque, di decurtarlo dal compenso eventualmente spettante al CTU, con esclusione della liquidazione delle spese non documentate.
A fondamento di tali richieste ha premesso che su ricorso di era stato Pt_1 CP_5
instaurato un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. al fine di far verificare lo stato dei luoghi e delle opere svolte a seguito dei contratti di subappalto intercorsi tra le parti nei cantieri di Forlì, viale Roma, via Verzocchi-loc. , comparto ADU 8, Controparte_6
Lotti 1, 2 e 3 e che erano stati chiamati in causa i terzi e Controparte_4
Controparte_3
Nel corso del procedimento RG n. 61/2024, il Giudice aveva ammesso la consulenza nominando quale consulente l'ing. al quale era stato affidato il Controparte_1
seguente quesito: “Il CTU esaminati atti e documenti di causa e solo dietro consenso di tutte le parti documenti non prodotti,
- Verifichi lo stato dei luoghi nel cantiere in oggetto;
- Descriva i tre contratti di sub- appalto conclusi dal resistente, rispettivamente, con il ricorrente e con i due terzi chiamati, avendo riguardo a tutta la documentazione in atti (contratti, appendici, richieste informali di lavori aggiuntivi);
- Per ciascun contratto dica se il sub- appaltatore ha eseguito le opere nei tempi e nelle modalità previste da contratto e nel rispetto delle regole di diligenza;
- In caso di inadempimento ad uno o più degli aspetti di cui al punto che precede, quantifichi i danni patiti dal resistente, specificando se i vizi e difetti erano occulti o visibili ed indicando anche il valore dell'eventuale deprezzamento, in caso di vizio ineliminabile;
- Con riferimento alla Tecoedil, indichi espressamente la quantità e qualità dei lavori effettuati su ogni singolo lotto, distinguendo tra lavori contrattuali, extracontrattuali, lavorazioni avocate e realizzate direttamente dall'impresa appaltatrice e sulla base dei prezzi unitari indicati nei computi metrici allegati ad ogni singolo contratto di sub appalto e relativa appendice o, comunque, con esclusivo riferimento al corrispettivo unitario a corpo chiavi in mano indicato in ogni singolo contratto, esaminati i pagamenti corrisposti dalla , anche per anticipazioni relative al Pt_1
3 pagamento di materiali, determini per ogni singolo lotto, sempre in relazione alle lavorazioni effettivamente svolte dall'impresa subappaltatrice il corrispettivo delle opere stesse sulla CP_5
base dei prezzi unitari indicati nel singolo contratto e/o nei computi metrici allegati, detragga i pagamenti ricevuti dall'impresa subappaltatrice rispetto alla quantità e qualità dei lavori effettivamente eseguiti e/o anticipazioni per acquisto dei materiali, portando a compensazione i suddetti acconti, pagamenti, anticipazioni e/o eventuali danni con il corrispettivo maturato dalla
CP_5
- Quantifichi le poste di debito/credito tra il resistente e, specificatamente, il ricorrente e ciascuna terza chiamata tenendo conto delle risultanze di cui ai punti che precedono;
- Qualora ravvisi un danno nei confronti della resistente, abbia cura di indicare i soggetti a cui esso sia attribuibile e/o se abbiano inciso cause di forza maggiore e indichi le percentuali di responsabilità in capo a ciascun danneggiante;
- Indichi ogni circostanza utile, tenti la conciliazione, si avvalga di mezzo proprio ed ausiliario, se necessario”.
La ricorrente ha tuttavia lamentato che il CTU, dopo aver chiesto l'autorizzazione alla nomina di un ausiliario senza precisare i motivi di specialità delle indagini ed una proroga del termine, da ultimo concesso fino al 10/10/2024, in data 13/09/2024 aveva trasmesso la bozza solo al CTP nominato e non anche al legale di , come invece era avvenuto Pt_1
per il legale di tanto che in data 29/09/2024 aveva depositato al Giudice istanza CP_5
di rinnovo della CTU a fronte di alcune nullità delle operazioni e dell'elaborato peritale e il 30/09/2024 erano state comunque depositate le osservazioni dal proprio CTP arch.
Ha inoltre evidenziato la ricorrente che la perizia era stata depositata in data Per_2
11/10/2024, con un giorno di ritardo, in modo frammentato, inintelligibile e confuso tanto che lo stesso Giudice, in data 17/10/2024 aveva invitato il CTU a ridepositare la perizia e l'istanza di liquidazione la prima in quanto frammentata e di complessiva difficile interpretazione e la seconda in quanto errata sotto vari profili. In data
21/10/2024 il CTU aveva quindi nuovamente depositato la perizia definitiva e nuova istanza di liquidazione, cui era seguita la liquidazione da parte del Giudice con decreto del 23/10/2024. In tale decreto il Giudice, dando atto che la relazione era stata depositata in data 11/10/2024 e tenuto conto della complessità dell'accertamento e dell'esaustività della relazione, aveva liquidato il compenso in € 10.500,00 ex art. 11 D.M.
4 30.5.2002 (con aumento entro i limiti di legge, rispetto al valore massimo dello scaglione di riferimento, che è inferiore al valore accertato), € 970,00 ai sensi dell'art. 12 D.M.
30.5.2002 e € 3.700,00 per spese sostenute, per complessivi € 15.170,00 oltre iva e contributo previdenziale.
La ricorrente ha evidenziato che dalla lettura della CTU erano emerse circostanze che ne inficiavano la validità e in particolare il non aver utilizzato i documenti indicati nel quesito, dopo averli raccolti ed esaminati, senza alcuna eccezione tempestiva delle parti e senza la redazione di un verbale redatto nel contraddittorio delle parti;
che il contraddittorio era stato altresì violato nella redazione ex novo dei computi metrici da parte del CTU sulla base dei rilievi e dei disconoscimenti di sull'assunto che CP_5
quelli prodotti non recavano il timbro e firma per accettazione di in tal modo CP_5
sostituendosi alle valutazioni del Giudice;
che il CTU, disattendo i quesiti e le stesse valutazioni del Giudice, avrebbe inoltre qualificato l'appalto come “a misura” e non “a corpo” e solo in parte l'elaborazione peritale era stata emendata dopo le osservazioni del
CTP di;
che non avendo il Giudice accolto la richiesta di rinnovazione delle Pt_1
operazioni peritali, le nullità della CTU tempestivamente eccepite non erano state superate, con conseguente inutilizzabilità dell'elaborato ed esclusione del diritto a percepire il compenso.
La ricorrente ha, in subordine, contestato anche la quantificazione del compenso in quanto la durata dell'incarico non era dipesa da difficoltà oggettive o complessità ma da inadempimenti dello stesso consulente. Il valore sul quale il CTU aveva calcolato il compenso a percentuale, indicato in € 783.514,09, era frutto di un conteggio contraddittorio e di difficile comprensione, mentre avrebbe dovuto avere riguardo al valore della controversia, come desumibile dagli atti del giudizio e dunque pari a €
187.000. Anche i valori percentuali degli scaglioni di cui all'art. 11, risultavano indicati in maniera errata e la circostanza che erano stati effettuati, dopo le osservazioni, nuovi conteggi (dal CTU giustificati da un asserito invio di documenti errati da parte di ), Pt_1
era irrilevante in quanto ai sensi dell'art. 29 d.m. “Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”. Ha aggiunto la ricorrente che non ricorreva alcuna complessità o difficoltà nella prestazione tale da
5 giustificare l'aumento ai sensi dell'art. 52 nella misura del 35%. Inoltre, a fronte del ritardo nel deposito della CTU, avvenuta ritualmente solo il 21/10/2024, avrebbe dovuto essere applicata la riduzione di 1/3 degli onorari.
Infine, la ricorrente ha eccepito che il CTU aveva chiesto di avvalersi di un ausiliario, il quale aveva tuttavia svolto operazioni oggetto dell'incarico e non indagini specialistiche, con la conseguenza che il compenso di quest'ultimo avrebbe dovuto essere imputato a quello del CTU, anche in considerazione del fatto che non risultavano indicati i parametri o i tariffari applicati dall'ausiliario, non oggetto di liquidazione da parte del
Giudice. Da ultimo ha contestato le spese che non risultavano tutte documentate e quelle di viaggio non erano conformi alle tariffe ACI.
A fronte della rituale notifica del ricorso si sono costituiti in giudizio Controparte_1
quale CTU, e la mentre non si sono costituiti la e la Controparte_5 Controparte_3 [...]
delle quali è stata dichiarata la contumacia. Controparte_4
Nella memoria di costituzione del 31/01/2025 l'ing. ha contestato il ricorso CP_1
proposto eccependo anzitutto l'inammissibilità e improcedibilità delle domande non spettando al Giudice dell'opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 ma solo al giudice del merito la valutazione sull'utilità o validità della CTU e comunque l'infondatezza nel merito di tutte le doglianze sollevate. Il ha evidenziato che a seguito di rituali CP_1
richieste al Giudice era stata disposta la proroga del termine inizialmente previsto per il deposito dell'elaborato al 10/10/2024 con conteggio a ritroso rispetto a tale data dei precedenti termini. Ha quindi spiegato il che avendo solo e CP_1 Pt_1 CP_3
nominato i CTP, mentre e non si erano avvalsi di tale CP_5 Controparte_4
facoltà, la bozza era stata trasmessa ai CTP nominati e per le altre due parti ai rispettivi difensori a salvaguardia del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha aggiunto che a fronte del termine concesso fino al 28/09/2028, rispettato dalle altre parti, il CTP di arch. aveva trasmesso le proprie osservazioni solo il 30/09/2024, peraltro Pt_1 Per_2
alle ore 23.24, preceduta da un'istanza del legale del 29/09/2024 di riedizione delle operazioni peritali. Nonostante tale ritardo, ha spiegato il CTU di aver depositato il complesso e corposo elaborato peritale, per il quale era stato necessario creare più files, a ridosso della mezzanotte del 10/10/2024 e in particolare la prima busta era pervenuta alle ore 00:00 del 11/10/2024 pertanto nel rispetto del termine assegnato, con
6 conseguente infondatezza della richiesta di applicazione della riduzione di 1/3 degli onorari. Nel merito, il ha dedotto di aver correttamente calcolato i compensi ai CP_1
sensi dell'art. 11 d.m. 30/05/2002 sulla base del valore dei conteggi e dei lavori periziati, come correttamente fatto anche dal Giudice e non sulla base del valore della domanda.
Quanto all'aumento di cui all'art. 52 d.p.r. 115/2002, il Giudice aveva fatto buon governo della norma, applicando un aumento in considerazione della laboriosità e complessità degli accertamenti demandatigli e della necessità di rieffettuare i conteggi avendo il CTP di arch. trasmesso i SAL errati, come dallo stesso Pt_1 Per_2
riconosciuto. Con riguardo all'ausiliario il ha precisato che era stato lo stesso CP_1
Giudice ad autorizzarne l'impiego e che la nomina si era resa necessaria per le innumerevoli misurazioni e calcoli da eseguire richiedenti le specifiche competenze dell'ausiliario, il cui compenso liquidato dal Giudice era del tutto congruo e in linea con quanto liquidabile sulla base del d.m.30/05/2002, applicabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 50 d.p.r. 115/2002. Da ultimo, in ordine alle spese, ha precisato che quelle di viaggio erano state specificamente indicate mentre per le altre si rimetteva alle valutazioni del giudice.
Nella memoria di costituzione del 31/01/2025 dopo aver ricostruito in Controparte_5
fatto la vicenda e quanto avvenuto nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ha contestato la domanda proposta da chiedendone il rigetto. In merito alla presunta violazione Pt_1
del contraddittorio, la convenuta ha chiarito che in sede di conferimento CP_5
dell'incarico peritale, non potendo sostenerne i costi, la stessa non si era avvalsa della facoltà di nomina del CTP, come invece fatto da e motivo per cui la bozza Pt_1 CP_3
della CTU e le interlocuzioni con il consulente erano avvenute con il legale. Ha inoltre evidenziato l'infondatezza e pretestuosità delle censure di nullità ed inutilizzabilità della perizia ad iniziare dalle contestazioni sollevate sull'operato del CTU che si era limitato a quantificare le lavorazioni svolte sulla base dei dati disponibili e dei rilievi eseguiti, in mancanza di verbali di contraddittorio e di documentazione completa, senza attribuire alcuna valutazione giuridica al contratto. Da ultimo, ha rilevato che la misura del compenso liquidato al CTU non aveva alcuna incidenza sulla validità ed utilizzabilità della relazione e non ricorrevano le condizioni per escludere il diritto al compenso né per rinnovare la consulenza.
7 Risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, in esito alla prima udienza del 12/02/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa dichiarazione di contumacia dei convenuti citati ma non costituitisi, la stessa è stata immediatamente rinviata per la discussione e precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente svolte dalle parti.
La domanda proposta in via principale non è fondata e va rigettata.
Costituisce principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU previsto dall'art. 170 d.p.r. 115/2002, il giudice deve solo verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti nell'incarico conferitogli, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso ai sensi dell'art. 51 del citato d.p.r., della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, mentre resta esclusa dall'accertamento ogni valutazione, anche incidentale, sull'utilità e validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da far valere nella relativa sede, vale a dire nel giudizio di merito in cui la CTU è stata svolta o – come nel caso in esame – nell'eventuale e successivo giudizio di merito da instaurare all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. 24/11/2021, n. 36396; Cass.
07/02/2011, n. 3024).
Sono pertanto del tutto inammissibili in questa sede le doglianze sollevate dalla ricorrente relative alle pretese nullità della CTU e alla (mancata) rinnovazione della stessa, Pt_1
spettando al giudice del giudizio di merito che dovesse essere instaurato ogni valutazione sull'acquisizione o acquisibilità della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e sulla eventuale effettuazione di nuova consulenza.
Ai soli fini della valutazione del compenso spettante al CTU, si rileva che sulla base della documentazione in atti, alcuna violazione del contraddittorio risulta essersi configurata nel corso delle operazioni peritali.
Come si legge dal verbale di conferimento dell'incarico al CTU, solo le parti e Pt_1
hanno nominato dei CTP, di tal ché il CTU ha correttamente trasmesso la bozza CP_3
della relazione ai CTP e ai difensori delle due parti ( e CP_5 Controparte_4
che non avevano nominato un consulente di parte.
8 Il CTU non risulta, in alcun modo, aver utilizzato documenti o atti non depositati nel fascicolo di causa o acquisiti in conformità a quanto previsto nel conferimento dell'incarico, posto che la bozza è stata trasmessa a tutte le parti (ai CTP nominati e ai difensori delle parti che non avevano nominato CTP) che hanno quindi potuto presentare osservazioni, alle quali il CTU ha risposto con l'elaborato definitivo depositato.
Tutte le restanti questioni sollevate dalla ricorrente attengono a valutazioni del merito dell'elaborato peritale e degli accertamenti svolti dal CTU che – si ribadisce – spettano unicamente al giudice del giudizio di merito e non a quello dell'opposizione ex art. 170, neppure in via incidentale.
In questo giudizio possono trovare ingresso ed essere esaminate le sole questioni riguardanti il compenso e in particolare la verifica se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti nell'incarico conferitogli e se il compenso sia stato determinato tenendo conto della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale.
L'asserito mancato svolgimento del tentativo di conciliazione da parte del CTU non è in alcun modo idoneo, anche ove accertato, ad inficiare il valore e l'utilizzabilità della perizia, potendo al più escludere il diritto al compenso per una tale attività (circostanza qui non ricorrente non avendo il CTU chiesto alcun compenso aggiuntivo per tale attività).
Va dunque disattesa e respinta la richiesta di escludere il diritto al compenso del CTU e di revocarne la liquidazione.
Risulta, invece, parzialmente fondata la domanda proposta in via subordinata, seppur nei soli limiti di seguito precisati.
Nel decreto impugnato il Giudice ha correttamente utilizzato, per la liquidazione del compenso, alla luce dell'oggetto dell'incarico conferito, l'art. 11 d.m. 30/05/2002
(relativo a “consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”), sulla base del valore degli accertamenti svolti determinati dal Giudice in
€ 476.970,58 rispetto al maggior valore considerato dal CTU in € 783.514,09.
9 L'importo liquidato in € 10.500 è del tutto conforme e rispettoso dei valori e delle percentuali ivi previsti, corrispondendo all'applicazione del valore massimo di scaglione con un aumento di ca. 10% ex art. 52 d.p.r., arrotondato per difetto.
Anche l'applicazione dell'aumento è stata correttamente motivata dal Giudice sulla base della complessità dell'accertamento e dell'esaustività della relazione, senza che ricorrano le condizioni per disattendere tali valutazioni, anche alla luce dell'esame dell'elaborato peritale. Risulta parimenti corretta e non censurabile la liquidazione del compenso di €
970,00 ai sensi dell'art. 12 (relativo a “consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi” e alla
“consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili”) stante la complessità del quesito assegnato, non interamente riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 11.
Risulta invece censurabile la liquidazione delle spese sostenute in € 3.700 avendo il CTU scorrettamente incluso in tale voce anche il compenso del proprio ausiliario sulla base della nota pro forma del 09/10/2024.
Il compenso dell'ausiliario di cui si sia avvalso il CTU non può infatti rientrare tra “le spese” sostenute dal CTU, ma deve essere anch'esso liquidato dal Giudice ai sensi dell'art. 56, co. 3 d.p.r. 115/2002, sulla base dei medesimi parametri vigenti per il CTU
(come chiarito dall'art. 50 d.p.r. 115/2002) cosa che nel caso in esame non è avvenuta, come emerge chiaramente dal decreto di liquidazione impugnato.
Nel merito del compenso che l'ausiliario nominato dal CTU nella persona del geom. ha “auto-quantificato” in € 3.500 (oltre accessori), come si evince dalla Persona_1
nota pro-forma prodotta in allegato all'istanza di liquidazione, l'attività dallo stesso svolta
è stata descritta in “REDAZIONE DI COMPUTI METRICI, ANALISI PROGETTUALE,
SOPRALUOGHI e MISURAZIONI IN LOCO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1-2-3-4 SITI
IN FORLI' - VIA PE OC, RELATIVI ALLA CAUSA NR. 61/2024
ELLEGIA- TECOEDILUSAI-ITALGER”.
Tale attività rientra, tuttavia, in quella già oggetto del quesito e degli accertamenti demandati al CTU e non risulta giustificata da indagini specifiche o specialistiche
10 effettuate dall'ausiliario geom. Pur non contestandosi la nomina dell'ausiliario, Per_1
espressamente consentita dal Giudice in sede di conferimento dell'incarico, deve nondimeno evidenziarsi che lo stesso ha chiaramente operato in ausilio al CTU, quale suo collaboratore, come d'altra parte riconosciuto dallo stesso CTU nella comunicazione trasmessa al Giudice in data 09/04/2024, in cui ha unicamente informato che si sarebbe avvalso del geom. “quale ausiliario per l'espletamento dell'incarico ricevuto”, Persona_1
senza precisare che l'opera di tale ausiliario era strumentale e funzionale per rispondere ai quesiti posti.
Nella stessa comparsa di costituzione del nel presente giudizio si legge: “Ancora CP_1
una volta la ricorrente cerca di sottostimare il lavoro compiuto per rispondere ai quesiti del Giudice, soltanto per ottenere un ingiustificato sconto sulla parcella del CTU. Al contrario risulta evidentissimo che per rispondere correttamente alle richieste del Giudice fosse necessario eseguire un enorme mole di lavoro e affrontare tematiche particolarmente delicate: occorreva infatti eseguire misurazioni riguardanti ben 4 lotti, e non solo ci si doveva occupare delle lavorazioni edili, ma anche di quelle relative agli impianti elettrici e meccanici. Il CTU aveva quindi l'esigenza di avvalersi di un computista esperto, anche perché nel cantiere si erano avvicendate ben quattro imprese e, inoltre, perché tutte le misurazioni da eseguire dovevano essere valutate da un perito in grado di valutarne la conformità ai progetti”. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal che conclude tale paragrafo dicendo che “servivano cioè le conoscenze del Geom. CP_1
esperto in materia, quindi l'opera intellettuale prestata da tale ausiliario è ben lungi dal Per_1
poter essere considerata una mera “sovrapposizione” del lavoro svolto dal CTU”, è di tutta evidenza che la presenza di un ausiliario era dovuta solo alla necessità di un aiuto per ridurre i tempi in considerazione della mole del lavoro e delle “innumerevoli misurazioni” da eseguire e calcoli da fare.
Nel caso in esame non ricorrono le condizioni per riconoscere un autonomo compenso all'ausiliario che ha operato come collaboratore del CTU, coadiuvandolo nell'attività necessaria per rispondere ai quesiti. Di conseguenza, il compenso dell'ausiliario, riguardando le stesse attività svolte dal CTU, deve essere ricompreso in quanto già liquidato a quest'ultimo, in particolare riferendosi la liquidazione ex art. 12 proprio alle misure e contabilità di lavori, ai rilievi e alle misurazioni. Il pagamento delle prestazioni
11 dell'ausiliario deve dunque restare a carico del CTU, essendo già compresa nella liquidazione effettuata.
Escluso dalle spese il compenso dell'ausiliare indicato in € 3.677, l'importo liquidabile a titolo di spese va dunque ridotto a € 53,30, di cui € 13,30 per spese di viaggio e € 40 per spese forfetarie ritenute congrue.
Non merita invece censura il decreto di liquidazione nella parte in cui ha, implicitamente, escluso la riduzione di 1/3 per il ritardo nel deposito. Il CTU ha infatti documentato di aver effettuato il deposito telematico della perizia allo scoccare della mezzanotte del
10/10/2024 e, dunque, alle ore 00:00 dell'11/10/2024, con un ritardo quantificabile in pochi secondi, come tale da considerare comunque tempestivo, anche tenuto conto che ciò non ha causato alcun tipo di ritardo o dilatazione dei tempi processuali che la riduzione degli onorari è diretta a sanzionare.
Né può prendersi in considerazione come data di deposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il 21/10/2024, trattandosi di un deposito effettuato su richiesta del Giudice al fine di avere la perizia in un unico documento, avendo rilevato che la frammentazione dei depositi effettuati dal consulente impediva di prendere visione dell'elaborato peritale nella sua globalità e di valutarne la completezza. Ciò non inficia il precedente deposito al fine del rispetto del termine, tanto che il Giudice nulla ha rilevato in merito al preteso ritardo.
Il ricorso va pertanto accolto solo nei limiti indicati con esclusione dal compenso come liquidato dell'importo di € 3.677.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della conseguente reciproca soccombenza, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
in ordine all'opposizione proposta da con ricorso del 6/11/2024, Parte_1
notificato il 12/11/2024 nei confronti di Controparte_1 CP_5
e e il 14/11/2024 nei confronti di Controparte_4 CP_3
avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 23/10/2024 nella
[...]
causa RG n. 61/2024 in favore del CTU ing. così provvede: Controparte_1
12 previo rigetto della domanda proposta in via principale, in parziale accoglimento di quella proposta in via subordinata, ridetermina il compenso dovuto all'ing. Controparte_1
in € 11.470 per onorari (di cui € 10.500 ex art. 11 e € 940 ex art. 12), oltre contr. prev. e
IVA come per legge e in € 53,30 per spese, respinta ogni ulteriore e diversa richiesta;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. in data 15/10/2025
Forlì, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PILECI GERARDO Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a C.F._1
Tempio Pausania, Piazza Don Minzoni n. 8
RICORRENTE nei confronti di
ing. (c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BENVENUTI SAMUELE (c.f. e dall'avv. JACOPO C.F._3
NI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._4
studio legale sito a Cesena Piazza Almerici n. 4
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA CP_2 P.IVA_2
SH (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
legale sito in San Giuliano Milanese, Via Camillo Benso Cavour, n. 48
CONVENUTI
1 (c.f. ) CP_3 P.IVA_3
(c.f. Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Va premesso che le controversie di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002, vale a dire quelle aventi ad oggetto l'opposizione al decreto di pagamento emesso dal giudice recante la liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile.
Legittimati all'opposizione sono sia l'ausiliario, del cui compenso si tratta, sia le parti del giudizio in cui è stato pronunciato il provvedimento di liquidazione che sono, peraltro, litisconsorti necessari del procedimento, con la conseguenza che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti (personalmente e non al loro difensore) determina la nullità del procedimento e della decisione (cfr. Cass.
22.7.2019, n. 19694; Cass. 30.11.2018, n. 31072).
Nel caso in esame il rimedio utilizzato risulta corretto ed il contraddittorio risulta ritualmente integrato avendo la ricorrente notificato il ricorso ex art. 281- Parte_1
decies c.p.c. e il decreto di fissazione di udienza sia al CTU ing. sia a tutte le CP_1
parti della causa in cui il compenso è stato liquidato, vale a dire Controparte_5 [...]
e . Controparte_4 Controparte_3
Il ricorso è stato inoltre depositato nel rispetto del termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione, recante la data del 23/10/2024 a fronte di un ricorso depositato il 06/11/2024.
Nel merito, ha impugnato il decreto di liquidazione contestando l'operato Parte_1
del CTU e chiedendo, previo accertamento incidentale della nullità ed inutilizzabilità della relazione peritale redatta dall'ing. la revoca della liquidazione del CP_1
compenso e la declaratoria che alcun compenso gli è dovuto a fronte del grave inadempimento. In subordine, ne ha chiesto la rideterminazione in base ai minimi
2 tariffari o al di sotto di essi, con riferimento allo scaglione da € 103.291,39 a €
258.228,45, di cui all'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002, decurtati di un terzo e, stante l'identità delle prestazioni tecniche effettuate dal CTU e dal proprio ausiliario geom.
nonché l'assenza di indagini specialistiche, di porre a carico del CTU il Persona_1
compenso dell'ausiliario o, comunque, di decurtarlo dal compenso eventualmente spettante al CTU, con esclusione della liquidazione delle spese non documentate.
A fondamento di tali richieste ha premesso che su ricorso di era stato Pt_1 CP_5
instaurato un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. al fine di far verificare lo stato dei luoghi e delle opere svolte a seguito dei contratti di subappalto intercorsi tra le parti nei cantieri di Forlì, viale Roma, via Verzocchi-loc. , comparto ADU 8, Controparte_6
Lotti 1, 2 e 3 e che erano stati chiamati in causa i terzi e Controparte_4
Controparte_3
Nel corso del procedimento RG n. 61/2024, il Giudice aveva ammesso la consulenza nominando quale consulente l'ing. al quale era stato affidato il Controparte_1
seguente quesito: “Il CTU esaminati atti e documenti di causa e solo dietro consenso di tutte le parti documenti non prodotti,
- Verifichi lo stato dei luoghi nel cantiere in oggetto;
- Descriva i tre contratti di sub- appalto conclusi dal resistente, rispettivamente, con il ricorrente e con i due terzi chiamati, avendo riguardo a tutta la documentazione in atti (contratti, appendici, richieste informali di lavori aggiuntivi);
- Per ciascun contratto dica se il sub- appaltatore ha eseguito le opere nei tempi e nelle modalità previste da contratto e nel rispetto delle regole di diligenza;
- In caso di inadempimento ad uno o più degli aspetti di cui al punto che precede, quantifichi i danni patiti dal resistente, specificando se i vizi e difetti erano occulti o visibili ed indicando anche il valore dell'eventuale deprezzamento, in caso di vizio ineliminabile;
- Con riferimento alla Tecoedil, indichi espressamente la quantità e qualità dei lavori effettuati su ogni singolo lotto, distinguendo tra lavori contrattuali, extracontrattuali, lavorazioni avocate e realizzate direttamente dall'impresa appaltatrice e sulla base dei prezzi unitari indicati nei computi metrici allegati ad ogni singolo contratto di sub appalto e relativa appendice o, comunque, con esclusivo riferimento al corrispettivo unitario a corpo chiavi in mano indicato in ogni singolo contratto, esaminati i pagamenti corrisposti dalla , anche per anticipazioni relative al Pt_1
3 pagamento di materiali, determini per ogni singolo lotto, sempre in relazione alle lavorazioni effettivamente svolte dall'impresa subappaltatrice il corrispettivo delle opere stesse sulla CP_5
base dei prezzi unitari indicati nel singolo contratto e/o nei computi metrici allegati, detragga i pagamenti ricevuti dall'impresa subappaltatrice rispetto alla quantità e qualità dei lavori effettivamente eseguiti e/o anticipazioni per acquisto dei materiali, portando a compensazione i suddetti acconti, pagamenti, anticipazioni e/o eventuali danni con il corrispettivo maturato dalla
CP_5
- Quantifichi le poste di debito/credito tra il resistente e, specificatamente, il ricorrente e ciascuna terza chiamata tenendo conto delle risultanze di cui ai punti che precedono;
- Qualora ravvisi un danno nei confronti della resistente, abbia cura di indicare i soggetti a cui esso sia attribuibile e/o se abbiano inciso cause di forza maggiore e indichi le percentuali di responsabilità in capo a ciascun danneggiante;
- Indichi ogni circostanza utile, tenti la conciliazione, si avvalga di mezzo proprio ed ausiliario, se necessario”.
La ricorrente ha tuttavia lamentato che il CTU, dopo aver chiesto l'autorizzazione alla nomina di un ausiliario senza precisare i motivi di specialità delle indagini ed una proroga del termine, da ultimo concesso fino al 10/10/2024, in data 13/09/2024 aveva trasmesso la bozza solo al CTP nominato e non anche al legale di , come invece era avvenuto Pt_1
per il legale di tanto che in data 29/09/2024 aveva depositato al Giudice istanza CP_5
di rinnovo della CTU a fronte di alcune nullità delle operazioni e dell'elaborato peritale e il 30/09/2024 erano state comunque depositate le osservazioni dal proprio CTP arch.
Ha inoltre evidenziato la ricorrente che la perizia era stata depositata in data Per_2
11/10/2024, con un giorno di ritardo, in modo frammentato, inintelligibile e confuso tanto che lo stesso Giudice, in data 17/10/2024 aveva invitato il CTU a ridepositare la perizia e l'istanza di liquidazione la prima in quanto frammentata e di complessiva difficile interpretazione e la seconda in quanto errata sotto vari profili. In data
21/10/2024 il CTU aveva quindi nuovamente depositato la perizia definitiva e nuova istanza di liquidazione, cui era seguita la liquidazione da parte del Giudice con decreto del 23/10/2024. In tale decreto il Giudice, dando atto che la relazione era stata depositata in data 11/10/2024 e tenuto conto della complessità dell'accertamento e dell'esaustività della relazione, aveva liquidato il compenso in € 10.500,00 ex art. 11 D.M.
4 30.5.2002 (con aumento entro i limiti di legge, rispetto al valore massimo dello scaglione di riferimento, che è inferiore al valore accertato), € 970,00 ai sensi dell'art. 12 D.M.
30.5.2002 e € 3.700,00 per spese sostenute, per complessivi € 15.170,00 oltre iva e contributo previdenziale.
La ricorrente ha evidenziato che dalla lettura della CTU erano emerse circostanze che ne inficiavano la validità e in particolare il non aver utilizzato i documenti indicati nel quesito, dopo averli raccolti ed esaminati, senza alcuna eccezione tempestiva delle parti e senza la redazione di un verbale redatto nel contraddittorio delle parti;
che il contraddittorio era stato altresì violato nella redazione ex novo dei computi metrici da parte del CTU sulla base dei rilievi e dei disconoscimenti di sull'assunto che CP_5
quelli prodotti non recavano il timbro e firma per accettazione di in tal modo CP_5
sostituendosi alle valutazioni del Giudice;
che il CTU, disattendo i quesiti e le stesse valutazioni del Giudice, avrebbe inoltre qualificato l'appalto come “a misura” e non “a corpo” e solo in parte l'elaborazione peritale era stata emendata dopo le osservazioni del
CTP di;
che non avendo il Giudice accolto la richiesta di rinnovazione delle Pt_1
operazioni peritali, le nullità della CTU tempestivamente eccepite non erano state superate, con conseguente inutilizzabilità dell'elaborato ed esclusione del diritto a percepire il compenso.
La ricorrente ha, in subordine, contestato anche la quantificazione del compenso in quanto la durata dell'incarico non era dipesa da difficoltà oggettive o complessità ma da inadempimenti dello stesso consulente. Il valore sul quale il CTU aveva calcolato il compenso a percentuale, indicato in € 783.514,09, era frutto di un conteggio contraddittorio e di difficile comprensione, mentre avrebbe dovuto avere riguardo al valore della controversia, come desumibile dagli atti del giudizio e dunque pari a €
187.000. Anche i valori percentuali degli scaglioni di cui all'art. 11, risultavano indicati in maniera errata e la circostanza che erano stati effettuati, dopo le osservazioni, nuovi conteggi (dal CTU giustificati da un asserito invio di documenti errati da parte di ), Pt_1
era irrilevante in quanto ai sensi dell'art. 29 d.m. “Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”. Ha aggiunto la ricorrente che non ricorreva alcuna complessità o difficoltà nella prestazione tale da
5 giustificare l'aumento ai sensi dell'art. 52 nella misura del 35%. Inoltre, a fronte del ritardo nel deposito della CTU, avvenuta ritualmente solo il 21/10/2024, avrebbe dovuto essere applicata la riduzione di 1/3 degli onorari.
Infine, la ricorrente ha eccepito che il CTU aveva chiesto di avvalersi di un ausiliario, il quale aveva tuttavia svolto operazioni oggetto dell'incarico e non indagini specialistiche, con la conseguenza che il compenso di quest'ultimo avrebbe dovuto essere imputato a quello del CTU, anche in considerazione del fatto che non risultavano indicati i parametri o i tariffari applicati dall'ausiliario, non oggetto di liquidazione da parte del
Giudice. Da ultimo ha contestato le spese che non risultavano tutte documentate e quelle di viaggio non erano conformi alle tariffe ACI.
A fronte della rituale notifica del ricorso si sono costituiti in giudizio Controparte_1
quale CTU, e la mentre non si sono costituiti la e la Controparte_5 Controparte_3 [...]
delle quali è stata dichiarata la contumacia. Controparte_4
Nella memoria di costituzione del 31/01/2025 l'ing. ha contestato il ricorso CP_1
proposto eccependo anzitutto l'inammissibilità e improcedibilità delle domande non spettando al Giudice dell'opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 ma solo al giudice del merito la valutazione sull'utilità o validità della CTU e comunque l'infondatezza nel merito di tutte le doglianze sollevate. Il ha evidenziato che a seguito di rituali CP_1
richieste al Giudice era stata disposta la proroga del termine inizialmente previsto per il deposito dell'elaborato al 10/10/2024 con conteggio a ritroso rispetto a tale data dei precedenti termini. Ha quindi spiegato il che avendo solo e CP_1 Pt_1 CP_3
nominato i CTP, mentre e non si erano avvalsi di tale CP_5 Controparte_4
facoltà, la bozza era stata trasmessa ai CTP nominati e per le altre due parti ai rispettivi difensori a salvaguardia del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha aggiunto che a fronte del termine concesso fino al 28/09/2028, rispettato dalle altre parti, il CTP di arch. aveva trasmesso le proprie osservazioni solo il 30/09/2024, peraltro Pt_1 Per_2
alle ore 23.24, preceduta da un'istanza del legale del 29/09/2024 di riedizione delle operazioni peritali. Nonostante tale ritardo, ha spiegato il CTU di aver depositato il complesso e corposo elaborato peritale, per il quale era stato necessario creare più files, a ridosso della mezzanotte del 10/10/2024 e in particolare la prima busta era pervenuta alle ore 00:00 del 11/10/2024 pertanto nel rispetto del termine assegnato, con
6 conseguente infondatezza della richiesta di applicazione della riduzione di 1/3 degli onorari. Nel merito, il ha dedotto di aver correttamente calcolato i compensi ai CP_1
sensi dell'art. 11 d.m. 30/05/2002 sulla base del valore dei conteggi e dei lavori periziati, come correttamente fatto anche dal Giudice e non sulla base del valore della domanda.
Quanto all'aumento di cui all'art. 52 d.p.r. 115/2002, il Giudice aveva fatto buon governo della norma, applicando un aumento in considerazione della laboriosità e complessità degli accertamenti demandatigli e della necessità di rieffettuare i conteggi avendo il CTP di arch. trasmesso i SAL errati, come dallo stesso Pt_1 Per_2
riconosciuto. Con riguardo all'ausiliario il ha precisato che era stato lo stesso CP_1
Giudice ad autorizzarne l'impiego e che la nomina si era resa necessaria per le innumerevoli misurazioni e calcoli da eseguire richiedenti le specifiche competenze dell'ausiliario, il cui compenso liquidato dal Giudice era del tutto congruo e in linea con quanto liquidabile sulla base del d.m.30/05/2002, applicabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 50 d.p.r. 115/2002. Da ultimo, in ordine alle spese, ha precisato che quelle di viaggio erano state specificamente indicate mentre per le altre si rimetteva alle valutazioni del giudice.
Nella memoria di costituzione del 31/01/2025 dopo aver ricostruito in Controparte_5
fatto la vicenda e quanto avvenuto nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ha contestato la domanda proposta da chiedendone il rigetto. In merito alla presunta violazione Pt_1
del contraddittorio, la convenuta ha chiarito che in sede di conferimento CP_5
dell'incarico peritale, non potendo sostenerne i costi, la stessa non si era avvalsa della facoltà di nomina del CTP, come invece fatto da e motivo per cui la bozza Pt_1 CP_3
della CTU e le interlocuzioni con il consulente erano avvenute con il legale. Ha inoltre evidenziato l'infondatezza e pretestuosità delle censure di nullità ed inutilizzabilità della perizia ad iniziare dalle contestazioni sollevate sull'operato del CTU che si era limitato a quantificare le lavorazioni svolte sulla base dei dati disponibili e dei rilievi eseguiti, in mancanza di verbali di contraddittorio e di documentazione completa, senza attribuire alcuna valutazione giuridica al contratto. Da ultimo, ha rilevato che la misura del compenso liquidato al CTU non aveva alcuna incidenza sulla validità ed utilizzabilità della relazione e non ricorrevano le condizioni per escludere il diritto al compenso né per rinnovare la consulenza.
7 Risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, in esito alla prima udienza del 12/02/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa dichiarazione di contumacia dei convenuti citati ma non costituitisi, la stessa è stata immediatamente rinviata per la discussione e precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente svolte dalle parti.
La domanda proposta in via principale non è fondata e va rigettata.
Costituisce principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU previsto dall'art. 170 d.p.r. 115/2002, il giudice deve solo verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti nell'incarico conferitogli, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso ai sensi dell'art. 51 del citato d.p.r., della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, mentre resta esclusa dall'accertamento ogni valutazione, anche incidentale, sull'utilità e validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da far valere nella relativa sede, vale a dire nel giudizio di merito in cui la CTU è stata svolta o – come nel caso in esame – nell'eventuale e successivo giudizio di merito da instaurare all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. 24/11/2021, n. 36396; Cass.
07/02/2011, n. 3024).
Sono pertanto del tutto inammissibili in questa sede le doglianze sollevate dalla ricorrente relative alle pretese nullità della CTU e alla (mancata) rinnovazione della stessa, Pt_1
spettando al giudice del giudizio di merito che dovesse essere instaurato ogni valutazione sull'acquisizione o acquisibilità della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e sulla eventuale effettuazione di nuova consulenza.
Ai soli fini della valutazione del compenso spettante al CTU, si rileva che sulla base della documentazione in atti, alcuna violazione del contraddittorio risulta essersi configurata nel corso delle operazioni peritali.
Come si legge dal verbale di conferimento dell'incarico al CTU, solo le parti e Pt_1
hanno nominato dei CTP, di tal ché il CTU ha correttamente trasmesso la bozza CP_3
della relazione ai CTP e ai difensori delle due parti ( e CP_5 Controparte_4
che non avevano nominato un consulente di parte.
8 Il CTU non risulta, in alcun modo, aver utilizzato documenti o atti non depositati nel fascicolo di causa o acquisiti in conformità a quanto previsto nel conferimento dell'incarico, posto che la bozza è stata trasmessa a tutte le parti (ai CTP nominati e ai difensori delle parti che non avevano nominato CTP) che hanno quindi potuto presentare osservazioni, alle quali il CTU ha risposto con l'elaborato definitivo depositato.
Tutte le restanti questioni sollevate dalla ricorrente attengono a valutazioni del merito dell'elaborato peritale e degli accertamenti svolti dal CTU che – si ribadisce – spettano unicamente al giudice del giudizio di merito e non a quello dell'opposizione ex art. 170, neppure in via incidentale.
In questo giudizio possono trovare ingresso ed essere esaminate le sole questioni riguardanti il compenso e in particolare la verifica se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti nell'incarico conferitogli e se il compenso sia stato determinato tenendo conto della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale.
L'asserito mancato svolgimento del tentativo di conciliazione da parte del CTU non è in alcun modo idoneo, anche ove accertato, ad inficiare il valore e l'utilizzabilità della perizia, potendo al più escludere il diritto al compenso per una tale attività (circostanza qui non ricorrente non avendo il CTU chiesto alcun compenso aggiuntivo per tale attività).
Va dunque disattesa e respinta la richiesta di escludere il diritto al compenso del CTU e di revocarne la liquidazione.
Risulta, invece, parzialmente fondata la domanda proposta in via subordinata, seppur nei soli limiti di seguito precisati.
Nel decreto impugnato il Giudice ha correttamente utilizzato, per la liquidazione del compenso, alla luce dell'oggetto dell'incarico conferito, l'art. 11 d.m. 30/05/2002
(relativo a “consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”), sulla base del valore degli accertamenti svolti determinati dal Giudice in
€ 476.970,58 rispetto al maggior valore considerato dal CTU in € 783.514,09.
9 L'importo liquidato in € 10.500 è del tutto conforme e rispettoso dei valori e delle percentuali ivi previsti, corrispondendo all'applicazione del valore massimo di scaglione con un aumento di ca. 10% ex art. 52 d.p.r., arrotondato per difetto.
Anche l'applicazione dell'aumento è stata correttamente motivata dal Giudice sulla base della complessità dell'accertamento e dell'esaustività della relazione, senza che ricorrano le condizioni per disattendere tali valutazioni, anche alla luce dell'esame dell'elaborato peritale. Risulta parimenti corretta e non censurabile la liquidazione del compenso di €
970,00 ai sensi dell'art. 12 (relativo a “consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi” e alla
“consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili”) stante la complessità del quesito assegnato, non interamente riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 11.
Risulta invece censurabile la liquidazione delle spese sostenute in € 3.700 avendo il CTU scorrettamente incluso in tale voce anche il compenso del proprio ausiliario sulla base della nota pro forma del 09/10/2024.
Il compenso dell'ausiliario di cui si sia avvalso il CTU non può infatti rientrare tra “le spese” sostenute dal CTU, ma deve essere anch'esso liquidato dal Giudice ai sensi dell'art. 56, co. 3 d.p.r. 115/2002, sulla base dei medesimi parametri vigenti per il CTU
(come chiarito dall'art. 50 d.p.r. 115/2002) cosa che nel caso in esame non è avvenuta, come emerge chiaramente dal decreto di liquidazione impugnato.
Nel merito del compenso che l'ausiliario nominato dal CTU nella persona del geom. ha “auto-quantificato” in € 3.500 (oltre accessori), come si evince dalla Persona_1
nota pro-forma prodotta in allegato all'istanza di liquidazione, l'attività dallo stesso svolta
è stata descritta in “REDAZIONE DI COMPUTI METRICI, ANALISI PROGETTUALE,
SOPRALUOGHI e MISURAZIONI IN LOCO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1-2-3-4 SITI
IN FORLI' - VIA PE OC, RELATIVI ALLA CAUSA NR. 61/2024
ELLEGIA- TECOEDILUSAI-ITALGER”.
Tale attività rientra, tuttavia, in quella già oggetto del quesito e degli accertamenti demandati al CTU e non risulta giustificata da indagini specifiche o specialistiche
10 effettuate dall'ausiliario geom. Pur non contestandosi la nomina dell'ausiliario, Per_1
espressamente consentita dal Giudice in sede di conferimento dell'incarico, deve nondimeno evidenziarsi che lo stesso ha chiaramente operato in ausilio al CTU, quale suo collaboratore, come d'altra parte riconosciuto dallo stesso CTU nella comunicazione trasmessa al Giudice in data 09/04/2024, in cui ha unicamente informato che si sarebbe avvalso del geom. “quale ausiliario per l'espletamento dell'incarico ricevuto”, Persona_1
senza precisare che l'opera di tale ausiliario era strumentale e funzionale per rispondere ai quesiti posti.
Nella stessa comparsa di costituzione del nel presente giudizio si legge: “Ancora CP_1
una volta la ricorrente cerca di sottostimare il lavoro compiuto per rispondere ai quesiti del Giudice, soltanto per ottenere un ingiustificato sconto sulla parcella del CTU. Al contrario risulta evidentissimo che per rispondere correttamente alle richieste del Giudice fosse necessario eseguire un enorme mole di lavoro e affrontare tematiche particolarmente delicate: occorreva infatti eseguire misurazioni riguardanti ben 4 lotti, e non solo ci si doveva occupare delle lavorazioni edili, ma anche di quelle relative agli impianti elettrici e meccanici. Il CTU aveva quindi l'esigenza di avvalersi di un computista esperto, anche perché nel cantiere si erano avvicendate ben quattro imprese e, inoltre, perché tutte le misurazioni da eseguire dovevano essere valutate da un perito in grado di valutarne la conformità ai progetti”. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal che conclude tale paragrafo dicendo che “servivano cioè le conoscenze del Geom. CP_1
esperto in materia, quindi l'opera intellettuale prestata da tale ausiliario è ben lungi dal Per_1
poter essere considerata una mera “sovrapposizione” del lavoro svolto dal CTU”, è di tutta evidenza che la presenza di un ausiliario era dovuta solo alla necessità di un aiuto per ridurre i tempi in considerazione della mole del lavoro e delle “innumerevoli misurazioni” da eseguire e calcoli da fare.
Nel caso in esame non ricorrono le condizioni per riconoscere un autonomo compenso all'ausiliario che ha operato come collaboratore del CTU, coadiuvandolo nell'attività necessaria per rispondere ai quesiti. Di conseguenza, il compenso dell'ausiliario, riguardando le stesse attività svolte dal CTU, deve essere ricompreso in quanto già liquidato a quest'ultimo, in particolare riferendosi la liquidazione ex art. 12 proprio alle misure e contabilità di lavori, ai rilievi e alle misurazioni. Il pagamento delle prestazioni
11 dell'ausiliario deve dunque restare a carico del CTU, essendo già compresa nella liquidazione effettuata.
Escluso dalle spese il compenso dell'ausiliare indicato in € 3.677, l'importo liquidabile a titolo di spese va dunque ridotto a € 53,30, di cui € 13,30 per spese di viaggio e € 40 per spese forfetarie ritenute congrue.
Non merita invece censura il decreto di liquidazione nella parte in cui ha, implicitamente, escluso la riduzione di 1/3 per il ritardo nel deposito. Il CTU ha infatti documentato di aver effettuato il deposito telematico della perizia allo scoccare della mezzanotte del
10/10/2024 e, dunque, alle ore 00:00 dell'11/10/2024, con un ritardo quantificabile in pochi secondi, come tale da considerare comunque tempestivo, anche tenuto conto che ciò non ha causato alcun tipo di ritardo o dilatazione dei tempi processuali che la riduzione degli onorari è diretta a sanzionare.
Né può prendersi in considerazione come data di deposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il 21/10/2024, trattandosi di un deposito effettuato su richiesta del Giudice al fine di avere la perizia in un unico documento, avendo rilevato che la frammentazione dei depositi effettuati dal consulente impediva di prendere visione dell'elaborato peritale nella sua globalità e di valutarne la completezza. Ciò non inficia il precedente deposito al fine del rispetto del termine, tanto che il Giudice nulla ha rilevato in merito al preteso ritardo.
Il ricorso va pertanto accolto solo nei limiti indicati con esclusione dal compenso come liquidato dell'importo di € 3.677.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della conseguente reciproca soccombenza, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
in ordine all'opposizione proposta da con ricorso del 6/11/2024, Parte_1
notificato il 12/11/2024 nei confronti di Controparte_1 CP_5
e e il 14/11/2024 nei confronti di Controparte_4 CP_3
avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 23/10/2024 nella
[...]
causa RG n. 61/2024 in favore del CTU ing. così provvede: Controparte_1
12 previo rigetto della domanda proposta in via principale, in parziale accoglimento di quella proposta in via subordinata, ridetermina il compenso dovuto all'ing. Controparte_1
in € 11.470 per onorari (di cui € 10.500 ex art. 11 e € 940 ex art. 12), oltre contr. prev. e
IVA come per legge e in € 53,30 per spese, respinta ogni ulteriore e diversa richiesta;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. in data 15/10/2025
Forlì, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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