Art. 3.
La concessione d'importazione temporanea concernente l'acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe gregge, destinato alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, istituita col regio decreto 10 settembre 1923, n. 1963 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e quella concernente i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti, istituita col regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157 , convertito in legge con la legge 25 maggio 1936, n. 1057 , sono sostituite dalla seguente piu' lata concessione:
"Materiali metallici, per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rotolamento, e loro parti.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno".
La concessione d'importazione temporanea concernente l'acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe gregge, destinato alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, istituita col regio decreto 10 settembre 1923, n. 1963 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e quella concernente i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti, istituita col regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157 , convertito in legge con la legge 25 maggio 1936, n. 1057 , sono sostituite dalla seguente piu' lata concessione:
"Materiali metallici, per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rotolamento, e loro parti.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno".