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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2024, n. 19126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19126 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI VA, nato ad [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Dino Latini, di fiducia avverso la sentenza in data 19/05/2023 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva della parte civile, NI RB, a firma avv. Cinzia Molinaro in data 26/02/2024; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 19126 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 12/03/2024 con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, NI RB, avv. Cinzia Molinaro, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ovvero di disporre il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in 19/05/2023, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in data 14/04/2021, assolveva VA NI dal reato di appropriazione indebita per non aver commesso il fatto e confermava la condanna dello stesso per il reato di truffa in danno di RB NI rideterminando la pena in anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 550 di multa. , , 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse diffizi e stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di truffa. Secondo la Corte territoriale, sin dalla conclusione dei contratti, il NI tendeva ad un risultato illecito, ovvero era intenzionato a truffare la NI, ma non ne spiega le ragioni e in termini non coerenti desume la condotta illecita dall'inadempimento parziale delle prestazioni dovute. La sentenza si basa su un parallelismo deducendo che, se c'è stato un inadempimento per parziale esecuzione dei lavori commissionati (in alcuni casi solo avviati, ma in altri portati a termine) e se alcune merci non sono state ordinate (ma non così per tutti i materiali oggetto del contratto), allora vi era un disegno criminoso del NI, consistito nel non voler eseguire il rapporto contrattuale con dolo iniziale: ma tale argomentazione è del tutto illogica considerato che i contratti hanno costituito il frutto della libera volontà delle parti, senza che sia stato individuato alcun artificio o raggiro per addivenire alla loro sottoscrizione, e pertanto senza che fosse configurabile una dolosa prefigurazione di successivo inadempimento. Secondo motivo: vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte territoriale non riconosce la pertinenza delle fatture n.ri 41, 45 e 56 all'attività effettivamente svolta dal NI, fatture che pertanto sono assolutamente inidonee a dimostrare il preteso intento criminoso dell'imputato, per carpire somme e non portare a termine i lavori. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo della corrispondente censura già avanzata con l'atto d'appello ed oggetto di esito reiettivo con argomentazioni esenti dalle asserite illogicità dedotte. La valenza dimostrativa della manifesta infondatezza della questione proposta impone di premettere talune precisazioni, necessarie alla confutazione tanto dei rilievi che riguardano tanto la materialità della condotta contestata, quanto quelli attinenti all'elemento soggettivo. 2.1. Nella cornice di incriminazione tipica dei reati patrimoniali, è frequente la distinzione tra reati contratto e reati in contratto, a seconda che il giudizio di disvalore della condotta riguardi la violazione di una regola di struttura, tale da rendere la pattuizione concretamente divisata difforme dal modello legale, o, piuttosto, della regola di contegno intersoggettivo nelle diverse scansioni di esercizio della volontà negoziale. Si ritiene in dottrina che la truffa rientri nella seconda categoria, atteso che l'antigiuridicità del fatto non guarda alla stipulazione ex se del contratto, bensì alla condotta di uno dei contraenti nel procedimento di formazione o nella fase di esecuzione del programma negoziale. Trattasi, in particolare, di delitto che richiede, quale condizione essenziale, la cooperazione artificiosa della vittima, la quale è chiamata a fornire un apporto necessario all'integrazione del delitto, che si sottrae, tuttavia, da qualsivoglia giudizio di illiceità penale, in ragione del radicale inquinamento della volontà negoziale come conseguenza dall'attività ingannatoria, per effetto della quale, la vittima si determina al compimento di un atto di disposizione patrimoniale, fonte dell'ingiusto profitto. 2.2. Tali essendo le caratteristiche del reato, la truffa contrattuale appare palesarsi principalmente nella fase pre-negoziale, allorché la condotta decettiva si innesta nella fase delle trattative, minando la formazione del consenso. Tuttavia, questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare, allo scopo di delimitare con maggior prudenza i confini che separano il mero inadempimento contrattuale dalla rilevanza penalistica della condotta truffaldina, che anche l'ipotesi di artifizi e raggiri perpetrati dal decipiens nella fase esecutiva dell'accordo rientra a pieno titolo nell'area di disvalore coperta dall'art. 640 cod. pen., così ammettendo la configurabilità del delitto di truffa anche nel caso inosservanza da parte di uno dei contraenti delle concordate modalità esecutive del contratto, purchè qualificata da condotte artificiose idonee alla produzione di un danno con 3 correlativo ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, Catone, Rv. 280563 — 02; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074 — 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 — 01). 2.3. La valenza dimostrativa di tale assunto appare tanto più rafforzata nei contratti di durata - quali i contratti ad esecuzione periodica o continuata, i contratti istantanei ad esecuzione differita ed i contratti sottoposti a condizione - ove la dinamica negoziale non si consuma nella mera conclusione del contratto, ma si protrae nel tempo sino all'esaurimento della fase esecutiva, sì da imporre alle parti l'osservanza del dovere di buona fede che si specifica in una serie di prescrizioni destinate a permeare l'intero rapporto obbligatorio, fintanto che le prestazioni oggetto delle reciproche obbligazioni non lo abbiamo definitivamente estinto. 2.4. Può, dunque, affermarsi che nei contratti ad esecuzione durevole l'attività decettiva deve essere apprezzata durante l'intero arco temporale di vigenza del contratto, sicché le condotte idonee ad integrare gli artifici e raggiri, pur se tipicamente causali alla stipulazione del regolamento contrattuale, possono collocarsi in qualunque frammento della fase esecutiva, sino al completo esaurimento del periodo di efficacia del contratto, purché da essi possa inferirsi l'intenzione fraudolenta di non dare seguito alle obbligazioni originariamente assunte. 2.5. La Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, posto che l'attività fraudolenta del NI si è dispiegata per effetto di una serie di condotte decettive, intervenute durante l'esecuzione del contratto, che sono state idonee e frustrare il ragionevole affidamento proteso dalla persona offesa sulla compiuta realizzazione dei lavori commissionati all'imputato. In tale prospettiva, la circostanza che la sentenza abbia dato rilievo a tali condotte postume per dedurne la sussistenza dell'originario intento fraudolento appare inconferente, posto che lo spostamento della materialità del fatto in un momento successivo rispetto alla mera formazione dell'accordo ben consente di ritenere integrato il delitto di truffa contestato, in tutti i suoi elementi costitutivi. Ed invero, al fine di dimostrare la sussistenza dell'artificio ingannatorio, le due conformi sentenze di merito hanno valorizzato elementi inequivocabilmente deponenti per l'integrazione del reato nei termini sopra descritti, quali l'emissione di fatture con causali invertite, le continue rassicurazioni fornite alla NI sull'arrivo dei materiali, ed, in ultima analisi, la sottoscrizione di un ulteriore contratto integrativo, finalizzato a carpire la fiducia della persona offesa pur avvedutasi tempo addietro dell'attività decettiva così realizzata. 4 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il travisamento della prova documentale, appare proposto per la prima volta in sede di legittimità ed è, pertanto, non scrutinabile. Al riguardo va evidenziato come la doglianza in parola, attinente al travisamento della prova, come detto, non risulta avanzata nei motivi d'appello, avendo l'appellante in quella sede formulato esclusivamente censure afferenti al titolo di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. Condanna infine l'imputato, in ragione della sua dichiarata soccombenza, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RB NI, che si liquidano in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NI RB che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12/03/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva della parte civile, NI RB, a firma avv. Cinzia Molinaro in data 26/02/2024; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 19126 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 12/03/2024 con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, NI RB, avv. Cinzia Molinaro, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ovvero di disporre il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in 19/05/2023, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in data 14/04/2021, assolveva VA NI dal reato di appropriazione indebita per non aver commesso il fatto e confermava la condanna dello stesso per il reato di truffa in danno di RB NI rideterminando la pena in anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 550 di multa. , , 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse diffizi e stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di truffa. Secondo la Corte territoriale, sin dalla conclusione dei contratti, il NI tendeva ad un risultato illecito, ovvero era intenzionato a truffare la NI, ma non ne spiega le ragioni e in termini non coerenti desume la condotta illecita dall'inadempimento parziale delle prestazioni dovute. La sentenza si basa su un parallelismo deducendo che, se c'è stato un inadempimento per parziale esecuzione dei lavori commissionati (in alcuni casi solo avviati, ma in altri portati a termine) e se alcune merci non sono state ordinate (ma non così per tutti i materiali oggetto del contratto), allora vi era un disegno criminoso del NI, consistito nel non voler eseguire il rapporto contrattuale con dolo iniziale: ma tale argomentazione è del tutto illogica considerato che i contratti hanno costituito il frutto della libera volontà delle parti, senza che sia stato individuato alcun artificio o raggiro per addivenire alla loro sottoscrizione, e pertanto senza che fosse configurabile una dolosa prefigurazione di successivo inadempimento. Secondo motivo: vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte territoriale non riconosce la pertinenza delle fatture n.ri 41, 45 e 56 all'attività effettivamente svolta dal NI, fatture che pertanto sono assolutamente inidonee a dimostrare il preteso intento criminoso dell'imputato, per carpire somme e non portare a termine i lavori. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo della corrispondente censura già avanzata con l'atto d'appello ed oggetto di esito reiettivo con argomentazioni esenti dalle asserite illogicità dedotte. La valenza dimostrativa della manifesta infondatezza della questione proposta impone di premettere talune precisazioni, necessarie alla confutazione tanto dei rilievi che riguardano tanto la materialità della condotta contestata, quanto quelli attinenti all'elemento soggettivo. 2.1. Nella cornice di incriminazione tipica dei reati patrimoniali, è frequente la distinzione tra reati contratto e reati in contratto, a seconda che il giudizio di disvalore della condotta riguardi la violazione di una regola di struttura, tale da rendere la pattuizione concretamente divisata difforme dal modello legale, o, piuttosto, della regola di contegno intersoggettivo nelle diverse scansioni di esercizio della volontà negoziale. Si ritiene in dottrina che la truffa rientri nella seconda categoria, atteso che l'antigiuridicità del fatto non guarda alla stipulazione ex se del contratto, bensì alla condotta di uno dei contraenti nel procedimento di formazione o nella fase di esecuzione del programma negoziale. Trattasi, in particolare, di delitto che richiede, quale condizione essenziale, la cooperazione artificiosa della vittima, la quale è chiamata a fornire un apporto necessario all'integrazione del delitto, che si sottrae, tuttavia, da qualsivoglia giudizio di illiceità penale, in ragione del radicale inquinamento della volontà negoziale come conseguenza dall'attività ingannatoria, per effetto della quale, la vittima si determina al compimento di un atto di disposizione patrimoniale, fonte dell'ingiusto profitto. 2.2. Tali essendo le caratteristiche del reato, la truffa contrattuale appare palesarsi principalmente nella fase pre-negoziale, allorché la condotta decettiva si innesta nella fase delle trattative, minando la formazione del consenso. Tuttavia, questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare, allo scopo di delimitare con maggior prudenza i confini che separano il mero inadempimento contrattuale dalla rilevanza penalistica della condotta truffaldina, che anche l'ipotesi di artifizi e raggiri perpetrati dal decipiens nella fase esecutiva dell'accordo rientra a pieno titolo nell'area di disvalore coperta dall'art. 640 cod. pen., così ammettendo la configurabilità del delitto di truffa anche nel caso inosservanza da parte di uno dei contraenti delle concordate modalità esecutive del contratto, purchè qualificata da condotte artificiose idonee alla produzione di un danno con 3 correlativo ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, Catone, Rv. 280563 — 02; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074 — 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 — 01). 2.3. La valenza dimostrativa di tale assunto appare tanto più rafforzata nei contratti di durata - quali i contratti ad esecuzione periodica o continuata, i contratti istantanei ad esecuzione differita ed i contratti sottoposti a condizione - ove la dinamica negoziale non si consuma nella mera conclusione del contratto, ma si protrae nel tempo sino all'esaurimento della fase esecutiva, sì da imporre alle parti l'osservanza del dovere di buona fede che si specifica in una serie di prescrizioni destinate a permeare l'intero rapporto obbligatorio, fintanto che le prestazioni oggetto delle reciproche obbligazioni non lo abbiamo definitivamente estinto. 2.4. Può, dunque, affermarsi che nei contratti ad esecuzione durevole l'attività decettiva deve essere apprezzata durante l'intero arco temporale di vigenza del contratto, sicché le condotte idonee ad integrare gli artifici e raggiri, pur se tipicamente causali alla stipulazione del regolamento contrattuale, possono collocarsi in qualunque frammento della fase esecutiva, sino al completo esaurimento del periodo di efficacia del contratto, purché da essi possa inferirsi l'intenzione fraudolenta di non dare seguito alle obbligazioni originariamente assunte. 2.5. La Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, posto che l'attività fraudolenta del NI si è dispiegata per effetto di una serie di condotte decettive, intervenute durante l'esecuzione del contratto, che sono state idonee e frustrare il ragionevole affidamento proteso dalla persona offesa sulla compiuta realizzazione dei lavori commissionati all'imputato. In tale prospettiva, la circostanza che la sentenza abbia dato rilievo a tali condotte postume per dedurne la sussistenza dell'originario intento fraudolento appare inconferente, posto che lo spostamento della materialità del fatto in un momento successivo rispetto alla mera formazione dell'accordo ben consente di ritenere integrato il delitto di truffa contestato, in tutti i suoi elementi costitutivi. Ed invero, al fine di dimostrare la sussistenza dell'artificio ingannatorio, le due conformi sentenze di merito hanno valorizzato elementi inequivocabilmente deponenti per l'integrazione del reato nei termini sopra descritti, quali l'emissione di fatture con causali invertite, le continue rassicurazioni fornite alla NI sull'arrivo dei materiali, ed, in ultima analisi, la sottoscrizione di un ulteriore contratto integrativo, finalizzato a carpire la fiducia della persona offesa pur avvedutasi tempo addietro dell'attività decettiva così realizzata. 4 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il travisamento della prova documentale, appare proposto per la prima volta in sede di legittimità ed è, pertanto, non scrutinabile. Al riguardo va evidenziato come la doglianza in parola, attinente al travisamento della prova, come detto, non risulta avanzata nei motivi d'appello, avendo l'appellante in quella sede formulato esclusivamente censure afferenti al titolo di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. Condanna infine l'imputato, in ragione della sua dichiarata soccombenza, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RB NI, che si liquidano in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NI RB che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12/03/2024.