Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14463 del 2025 - integrato da motivi aggiunti - proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. AN IA CR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -AS d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall 'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del provvedimento di diniego emesso dall'AS d'Italia a Islamabad in data 25/9/2025, Prot. n. 10216-8, notificato in data 2/10/2025, con il quale veniva respinta la richiesta di Visto nazionale per motivi di studio;
-nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 25\2\2026:
del nuovo e successivo provvedimento di diniego emesso dall’AS d’Italia a Islamabad e notificato all’istante in data 24/2/2026, con il quale veniva nuovamente respinta la richiesta di Visto nazionale per motivi di studio nonché di tutti gli altri atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. OB IA RD ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con Ordinanza n. 277/2026, il Collegio - considerando plausibili le documentate deduzioni del ricorrente - ha disposto il riesame dell’impugnato provvedimento di diniego del visto per motivi di studio del 25/9/2025, impugnato con il ricorso introduttivo, motivato – dalla Rappresentanza Diplomatica a Islamabad – con il difetto del requisito economico - ravvisando l’inidoneità della documentazione prodotta dall’istante – e prospettando il cd. rischio migratorio . Nondimeno la competente Sede Diplomatica a Islamabad ha confermato precedente rifiuto, con provvedimento notificato all’istante il 24/2/2026 . A sua volta, impugnato - in sede di motivi aggiunti - dal ricorrente.
Considerato che
- ad avviso del Collegio, il provvedimento negativo, da ultimo, emesso dall’ AS a Islamabad costituisce una mera conferma del precedente diniego, in base a una pseudo- istruttoria, efficacemente confutata dal ricorrente, laddove evidenzia l’omissione di una valutazione nuova, effettiva e non meramente apparente della documentazione prodotta. Nel caso di specie, l’ AS si è limitata a ribadire le precedenti valutazioni, senza svolgere alcuna istruttoria ulteriore né spiegare per quali ragioni la documentazione economica prodotta non sarebbe idonea. Pertanto, il Collegio annulla entrambi i provvedimenti impugnati e dispone che le spese di lite vengano liquidate - in misura forfettaria - conformemente all’ordinario criterio della soccombenza.
Né - in sede di riesercizio del potere - la competente Sede di Islamabad potrà reiterare il rifiuto del visto per motivi di studio in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
P.Q.M.
Il Tibunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso - come integrato da motivi aggiunti - in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto -annulla i provvedimenti impugnati.
Liquida le spese di lite -oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, ove versato -in € 2.000 (duemila), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC ZI, Presidente
OB IA RD, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB IA RD | NC ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.