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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4987/2016 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Rossi, come da procura Parte_1 in atti;
CONTRO
già in Controparte_1 Controparte_2 persona del Curatore l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Mirko Ceci, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 14.11.2024, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1192/2016 (n. 2346/2016 RG), l'intestato Tribunale ingiungeva alla di pagare in favore della (così, anche per Parte_1 CP_2
pagina 1 di 7 brevità), la somma di €. 66.288,81, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nel termine di giorni 40.
Il credito derivava alla odierna opposta in virtù del mancato pagamento della fattura n. 121 del 05.02.2016, di pari importo, emessa a fronte della fornitura e posa in opera di infissi e serramenti presso l'abitazione della e Parte_1 debitamente registrata nel registro IVA vendite.
Assumeva parte creditrice che, nonostante regolare costituzione in mora, non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al Parte_1 monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, la illegittimità della ingiunzione per irregolarità formale e sostanziale della fattura;
nel merito, per la intervenuta prescrizione del credito e, in subordine, per insussistenza delle ragioni di credito.
In particolare, l'opponente sosteneva che la fornitura dei serramenti era intervenuta nel gennaio del 2005, come facilmente ricavabile dalla documentazione relativa al completamento dei preliminari lavori edili che avevano interessato l'abitazione; inoltre, rilevava che la fornitura era da ritenersi oggetto di liberalità posta in essere dall'opposta in ragione del rapporto di parentela esistente tra il marito ) ed i soci della in virtù di Parte_2 CP_2 comportamenti analogamente tenuti in favore di altri componenti la famiglia;
in ogni caso, il valore ella fornitura doveva qualificarsi come distribuzione degli utili tra soci della società, in favore del predetto Parte_2
La opponente rilevava, ancora, che alcuni dei beni e manufatti contenuti nella fattura non erano mai stati consegnati;
concludeva, pertanto, per la revoca e declaratoria di inefficacia del decreto opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che contestava integralmente la Controparte_2 ricostruzione operata ex adverso.
Rilevava che l'opponente non contestava la fornitura dei manufatti (al netto di tre soli elementi dal valore limitato rispetto all'intero credito vantato).
Rilevava, ancora, la debolezza della tesi della “gratuità” della prestazione
(inverosimile a fronte di un importo così rilevante) e la incompatibilità di tale pagina 2 di 7 assunto con la tesi della “distribuzione degli utili” tra soci, della quale pur doveva risultare una traccia documentale che invece controparte non aveva offerto.
Dal che derivava la conferma che l'opponente, direttamente o per il tramite del marito, aveva effettivamente commissionato i beni oggetto di fornitura e non li aveva pagati.
In ordine alla eccezione relativa alla mancata fornitura di alcuni dei beni evidenziava come, dalla documentazione versata, risultava che essi erano stati effettivamente ordinati dalla opposta ad un terzo proprio per l'abitazione del
. Parte_2
Infondata doveva ritenersi anche l'eccezione di prescrizione, atteso che, sempre dalla documentazione che produceva, risultava evidente che tali manufatti erano stati ordinati per l'abitazione dell'opponente (fatture ed ordini recanti come riferimento delle sigle o il nominativo di ). Parte_2
Concludeva, previa concessione, anche parziale, della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il rigetto integrale della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna al pagamento della somma di €. 66.288,81, di quella maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
Sempre con vittoria di spese.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo altresì i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali ammetteva le prove orali articolate da ambo le parti, riservandosi la decisione sugli ulteriori mezzi richiesti.
Nelle more interveniva udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, fallito il quale, previa revoca del provvedimento ammissivo delle prove articolate dalle parti, queste venivano ridefinite nei limiti di cui all'ordinanza del 13.12.2019.
Veniva espletato l'interrogatorio formale della opponente e successivamente, stante anche la disponibilità alla definizione transattiva della lite, il Tribunale disponeva l'invio in mediazione delegata, anch'essa senza esito.
pagina 3 di 7 Pressoché completata la fase istruttoria, con l'esame di quasi tutti i testi ammessi, la causa veniva dichiarata interrotta in conseguenza della sentenza dichiarativa del Fallimento dell'opposta.
Il giudizio veniva riassunto ad iniziativa dell'opponente con rituale costituzione in giudizio della Curatela.
escusso l'ultimo teste, . Tes_1 Parte_2
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
14.11.2024, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta dalla è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia, si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Ciò posto si osserva quanto segue.
La introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare
pagina 4 di 7 la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Ancora. In materia di obbligazioni ex contractu, è principio pacifico che al creditore è sufficiente allegare la esistenza del contratto, l'avvenuta esecuzione della propria prestazione ed il mancato avverso adempimento. Toccherà, invero, all'opponente-ingiunto allegare e provare fatti e circostanze che si pongano quali elementi impeditivi, modificativi e/o estintivi della avversa pretesa.
Deve ancora rilevarsi, per quanto attiene al convincimento maturato dal Giudice, che tra gli elementi costitutivi del diritto vi è la titolarità della posizione soggettiva, sia sul lato attivo che passivo. Tale questione attiene, come noto, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda. In tal caso, incombe sull'attore l'onere della prova: la domanda può essere provata in positivo o in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità. Si tratta dunque di una mera difesa, priva di termine decadenziale. La relativa eccezione è anch'essa in senso lato, purché però la carenza di titolarità emerga dagli atti del processo.
Date le caratteristiche della eccezione, va da sé che essa può essere rilevata dal
Giudice, d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Orbene, dall'esame della istruttoria compiuta, può tranquillamente affermarsi che il rapporto sostanziale, di poi sfociato nella lite oggetto del presente giudizio, è intercorso tra (marito della opponente) e la società di famiglia;
Parte_2 in ogni caso, non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la abbia Parte_1 mai commissionato i beni portati dalla fattura.
La difesa assunta dalla stessa, invero, pur basandosi sulla intervenuta prescrizione del diritto piuttosto che sulla natura gratuita della prestazione ovvero sulla individuazione del valore della stessa quale anticipo su distribuzioni degli utili, rimanda, in sostanza alla negazione di una partecipazione diretta alle fasi di pagina 5 di 7 contrattazione ed ordine delle merci, e contribuiscono a ritenere la quale Parte_1 mera e formale intestataria della fattura, in presenza di un rapporto sottostante intercorso tra il e la società opposta. Parte_2
Trova conferma, tale valutazione, anche nella documentazione più volte richiama dall'opposta per giustificare le date e le forniture: ogni documento conduce alla persona del Parte_2
E', d'altronde, del tutto verosimile che le cose siano andate in tal modo: il
, socio o comunque parte della compagine societaria e dedito Parte_2 alla medesima attività insieme ai suoi fratelli, ha senz'altro provveduto all'ordine del materiale de quo (al netto della prova delle effettiva e completa fornitura), al quale la può ritenersi del tutto estranea. Parte_1
Ma, a ben vedere, la conferma della riferibilità del rapporto sostanziale al
, emerge anche dall'esito della istruttoria orale compiuta. Parte_2
Il teste ha riferito: “Preciso che l'ordinativo è stato a me Testimone_2 direttamente effettuato da che li richiedeva per la propria abitazione”. Parte_2
Il teste ha riferito: “So che il Sig. ha richiesto la Testimone_3 Parte_2 realizzazione di infissi per esterni presso la sua casa di campagna”.
Tali dichiarazioni sono, peraltro, del tutto compatibili e coerenti sia con le dichiarazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale: “Io non ho dato incarico a nessuno. Fu mio marito, in accordo con i fratelli ad ottenere la fornitura degli infissi presso l'abitazione di mia proprietà.. “, sia con le dichiarazioni rese dal teste
:” In ogni caso, mia moglie non c'entra nulla con le commesse e gli Parte_2 ordini che sono stati evasi dalla per forniture all'abitazione di mia moglie;
CP_2 naturalmente, ero io che mi sono occupato della vicenda facendo parte dell'azienda ed ho curato personalmente tutto, dai rilievi delle misure alla consegna dell'ordine, all'assistenza al montaggio. Inoltre, la posa in opera è stata effettuata da alcuni dipendenti della a titolo gratuito ed amicale nei fine settimana, giorni in cui gli CP_2 stessi non lavoravano per l'azienda”.
Per mero scrupolo, pur essendo assorbente il rilevo circa la titolarità del rapporto, deve evidenziarsi che, anche in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione, la ditta opposta non ha fornito prove, documentali o orali che abbiano consentito di collocare, in maniera precisa, la fornitura entro un certo limite temporale. pagina 6 di 7 La documentazione richiamata dalla difesa della non appare dirimente: CP_2 si tratta di ordini o fatture riferite a rapporti commerciali intercorrenti tra l'opposta e terzi fornitori o produttori, ove l'indicazione del riferimento al Parte_2
nulla inferisce in tal senso, né i testi escussi hanno fatto certo riferimento
[...] alla data in cui la fornitura e la posa in opera siano state completate.
Non può non rimarcarsi come appaia davvero insolito che, a fronte di forniture effettuate negli anni 2006 (o, al massimo, 2008/2009) tanto la richiesta di pagamento che la fattura siano intervenute a distanza di numerosi anni.
Può dunque concludersi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha fornito prova certa del rapporto dedotto in giudizio, né di elementi idonei, in ogni caso, a superare la sollevata eccezione di prescrizione.
L'opposizione proposta va dunque accolta, con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...]
1. Accoglie l'opposizione e dichiara che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore dell'opposta.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2016 (n. 2346/2016 RG), reso dall'intestato Tribunale in data 13.05.2016, che dichiara nullo ed inefficace.
3. Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
10.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 12.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4987/2016 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Rossi, come da procura Parte_1 in atti;
CONTRO
già in Controparte_1 Controparte_2 persona del Curatore l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Mirko Ceci, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 14.11.2024, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1192/2016 (n. 2346/2016 RG), l'intestato Tribunale ingiungeva alla di pagare in favore della (così, anche per Parte_1 CP_2
pagina 1 di 7 brevità), la somma di €. 66.288,81, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nel termine di giorni 40.
Il credito derivava alla odierna opposta in virtù del mancato pagamento della fattura n. 121 del 05.02.2016, di pari importo, emessa a fronte della fornitura e posa in opera di infissi e serramenti presso l'abitazione della e Parte_1 debitamente registrata nel registro IVA vendite.
Assumeva parte creditrice che, nonostante regolare costituzione in mora, non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al Parte_1 monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, la illegittimità della ingiunzione per irregolarità formale e sostanziale della fattura;
nel merito, per la intervenuta prescrizione del credito e, in subordine, per insussistenza delle ragioni di credito.
In particolare, l'opponente sosteneva che la fornitura dei serramenti era intervenuta nel gennaio del 2005, come facilmente ricavabile dalla documentazione relativa al completamento dei preliminari lavori edili che avevano interessato l'abitazione; inoltre, rilevava che la fornitura era da ritenersi oggetto di liberalità posta in essere dall'opposta in ragione del rapporto di parentela esistente tra il marito ) ed i soci della in virtù di Parte_2 CP_2 comportamenti analogamente tenuti in favore di altri componenti la famiglia;
in ogni caso, il valore ella fornitura doveva qualificarsi come distribuzione degli utili tra soci della società, in favore del predetto Parte_2
La opponente rilevava, ancora, che alcuni dei beni e manufatti contenuti nella fattura non erano mai stati consegnati;
concludeva, pertanto, per la revoca e declaratoria di inefficacia del decreto opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che contestava integralmente la Controparte_2 ricostruzione operata ex adverso.
Rilevava che l'opponente non contestava la fornitura dei manufatti (al netto di tre soli elementi dal valore limitato rispetto all'intero credito vantato).
Rilevava, ancora, la debolezza della tesi della “gratuità” della prestazione
(inverosimile a fronte di un importo così rilevante) e la incompatibilità di tale pagina 2 di 7 assunto con la tesi della “distribuzione degli utili” tra soci, della quale pur doveva risultare una traccia documentale che invece controparte non aveva offerto.
Dal che derivava la conferma che l'opponente, direttamente o per il tramite del marito, aveva effettivamente commissionato i beni oggetto di fornitura e non li aveva pagati.
In ordine alla eccezione relativa alla mancata fornitura di alcuni dei beni evidenziava come, dalla documentazione versata, risultava che essi erano stati effettivamente ordinati dalla opposta ad un terzo proprio per l'abitazione del
. Parte_2
Infondata doveva ritenersi anche l'eccezione di prescrizione, atteso che, sempre dalla documentazione che produceva, risultava evidente che tali manufatti erano stati ordinati per l'abitazione dell'opponente (fatture ed ordini recanti come riferimento delle sigle o il nominativo di ). Parte_2
Concludeva, previa concessione, anche parziale, della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il rigetto integrale della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna al pagamento della somma di €. 66.288,81, di quella maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
Sempre con vittoria di spese.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo altresì i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali ammetteva le prove orali articolate da ambo le parti, riservandosi la decisione sugli ulteriori mezzi richiesti.
Nelle more interveniva udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, fallito il quale, previa revoca del provvedimento ammissivo delle prove articolate dalle parti, queste venivano ridefinite nei limiti di cui all'ordinanza del 13.12.2019.
Veniva espletato l'interrogatorio formale della opponente e successivamente, stante anche la disponibilità alla definizione transattiva della lite, il Tribunale disponeva l'invio in mediazione delegata, anch'essa senza esito.
pagina 3 di 7 Pressoché completata la fase istruttoria, con l'esame di quasi tutti i testi ammessi, la causa veniva dichiarata interrotta in conseguenza della sentenza dichiarativa del Fallimento dell'opposta.
Il giudizio veniva riassunto ad iniziativa dell'opponente con rituale costituzione in giudizio della Curatela.
escusso l'ultimo teste, . Tes_1 Parte_2
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
14.11.2024, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta dalla è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia, si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Ciò posto si osserva quanto segue.
La introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare
pagina 4 di 7 la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Ancora. In materia di obbligazioni ex contractu, è principio pacifico che al creditore è sufficiente allegare la esistenza del contratto, l'avvenuta esecuzione della propria prestazione ed il mancato avverso adempimento. Toccherà, invero, all'opponente-ingiunto allegare e provare fatti e circostanze che si pongano quali elementi impeditivi, modificativi e/o estintivi della avversa pretesa.
Deve ancora rilevarsi, per quanto attiene al convincimento maturato dal Giudice, che tra gli elementi costitutivi del diritto vi è la titolarità della posizione soggettiva, sia sul lato attivo che passivo. Tale questione attiene, come noto, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda. In tal caso, incombe sull'attore l'onere della prova: la domanda può essere provata in positivo o in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità. Si tratta dunque di una mera difesa, priva di termine decadenziale. La relativa eccezione è anch'essa in senso lato, purché però la carenza di titolarità emerga dagli atti del processo.
Date le caratteristiche della eccezione, va da sé che essa può essere rilevata dal
Giudice, d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Orbene, dall'esame della istruttoria compiuta, può tranquillamente affermarsi che il rapporto sostanziale, di poi sfociato nella lite oggetto del presente giudizio, è intercorso tra (marito della opponente) e la società di famiglia;
Parte_2 in ogni caso, non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la abbia Parte_1 mai commissionato i beni portati dalla fattura.
La difesa assunta dalla stessa, invero, pur basandosi sulla intervenuta prescrizione del diritto piuttosto che sulla natura gratuita della prestazione ovvero sulla individuazione del valore della stessa quale anticipo su distribuzioni degli utili, rimanda, in sostanza alla negazione di una partecipazione diretta alle fasi di pagina 5 di 7 contrattazione ed ordine delle merci, e contribuiscono a ritenere la quale Parte_1 mera e formale intestataria della fattura, in presenza di un rapporto sottostante intercorso tra il e la società opposta. Parte_2
Trova conferma, tale valutazione, anche nella documentazione più volte richiama dall'opposta per giustificare le date e le forniture: ogni documento conduce alla persona del Parte_2
E', d'altronde, del tutto verosimile che le cose siano andate in tal modo: il
, socio o comunque parte della compagine societaria e dedito Parte_2 alla medesima attività insieme ai suoi fratelli, ha senz'altro provveduto all'ordine del materiale de quo (al netto della prova delle effettiva e completa fornitura), al quale la può ritenersi del tutto estranea. Parte_1
Ma, a ben vedere, la conferma della riferibilità del rapporto sostanziale al
, emerge anche dall'esito della istruttoria orale compiuta. Parte_2
Il teste ha riferito: “Preciso che l'ordinativo è stato a me Testimone_2 direttamente effettuato da che li richiedeva per la propria abitazione”. Parte_2
Il teste ha riferito: “So che il Sig. ha richiesto la Testimone_3 Parte_2 realizzazione di infissi per esterni presso la sua casa di campagna”.
Tali dichiarazioni sono, peraltro, del tutto compatibili e coerenti sia con le dichiarazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale: “Io non ho dato incarico a nessuno. Fu mio marito, in accordo con i fratelli ad ottenere la fornitura degli infissi presso l'abitazione di mia proprietà.. “, sia con le dichiarazioni rese dal teste
:” In ogni caso, mia moglie non c'entra nulla con le commesse e gli Parte_2 ordini che sono stati evasi dalla per forniture all'abitazione di mia moglie;
CP_2 naturalmente, ero io che mi sono occupato della vicenda facendo parte dell'azienda ed ho curato personalmente tutto, dai rilievi delle misure alla consegna dell'ordine, all'assistenza al montaggio. Inoltre, la posa in opera è stata effettuata da alcuni dipendenti della a titolo gratuito ed amicale nei fine settimana, giorni in cui gli CP_2 stessi non lavoravano per l'azienda”.
Per mero scrupolo, pur essendo assorbente il rilevo circa la titolarità del rapporto, deve evidenziarsi che, anche in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione, la ditta opposta non ha fornito prove, documentali o orali che abbiano consentito di collocare, in maniera precisa, la fornitura entro un certo limite temporale. pagina 6 di 7 La documentazione richiamata dalla difesa della non appare dirimente: CP_2 si tratta di ordini o fatture riferite a rapporti commerciali intercorrenti tra l'opposta e terzi fornitori o produttori, ove l'indicazione del riferimento al Parte_2
nulla inferisce in tal senso, né i testi escussi hanno fatto certo riferimento
[...] alla data in cui la fornitura e la posa in opera siano state completate.
Non può non rimarcarsi come appaia davvero insolito che, a fronte di forniture effettuate negli anni 2006 (o, al massimo, 2008/2009) tanto la richiesta di pagamento che la fattura siano intervenute a distanza di numerosi anni.
Può dunque concludersi che l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha fornito prova certa del rapporto dedotto in giudizio, né di elementi idonei, in ogni caso, a superare la sollevata eccezione di prescrizione.
L'opposizione proposta va dunque accolta, con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...]
1. Accoglie l'opposizione e dichiara che nessuna somma è dovuta dall'opponente in favore dell'opposta.
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2016 (n. 2346/2016 RG), reso dall'intestato Tribunale in data 13.05.2016, che dichiara nullo ed inefficace.
3. Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
10.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 12.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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