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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/08/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 954/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: lesioni personali e vertente tra
, C.F.: in qualità di genitore del minore Parte_1 C.F._1
C.F.: , rappresentato Persona_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Nargiso Antonio
-ATTRICE- contro
C.F.: , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pedone Angiolo
-CONVENUTA- nonché contro
C.F.: Controparte_2 C.F._3
-CONVENUTA CONTUMACE-
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 02.02.2022, nella qualità di genitore del minore Parte_1
, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Persona_1
in persone del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
deducendo che, in data 04.06.2021, il figlio minore era terzo trasportato sul
[...]
ciclomotore targato X8SRTV, di proprietà della convenuta e condotto dal padre del CP_2 minore, . Persona_2
Secondo la ricostruzione offerta dall'attrice, il conducente del ciclomotore, mentre transitava lungo la strada della Zona PIP – Zona Artigianale – dell'abitato di CE
(“…transitava nella strada denominata II Traversa lotto dal 26 al 47 della zona PIP…”), perdeva improvvisamente il controllo del mezzo causando la caduta del ciclomotore e, conseguentemente, le lesioni del minore.
Pertanto, l'attrice invocava l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni
Private.
Costituita ritualmente in giudizio la contestava integralmente la Controparte_3
fondatezza della domanda attorea, sostenendo - nel merito - che la narrazione dei fatti fosse inveritiera e priva di supporto probatorio, e che il minore non fosse affatto trasportato, ma anzi alla guida dello scooter.
Dichiarata la contumacia di e assegnati i termini ex art. 183, Controparte_2
comma VI, c.p.c., con ordinanza del 14.11.2023, “…ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti…”, veniva disposto il rinvio dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 13.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Così definiti i contorni della vicenda, in prima battuta mette conto precisare che, prima ancora delle eccezioni sollevate in via preliminare, riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
e ciò in ossequio al principio del cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare
2 doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. Sez. Un. 12.12.2014, nn.
26242 e 26243).
Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al Giudice
“sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(ex multis: Cass. n. 9370/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass. n.
2977/2016; Cass. Sez. Un. 23542/2015).
In tale ottica, soprassedute le eccezioni di “…nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda (…) nullità ed/od inammissibilità della domanda ibrida…” sollevate dalla compagnia convenuta, va rilevato che la domanda attorea non è suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, l'azione diretta previstìa dall'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
D.Lgs. n. 209 del 2005.
L'azione ex art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005. Spetta
3 infatti al vettore la prova liberatoria "…di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…", da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27263 del 16/09/2022; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 17963 del 23/06/2021).
Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "…a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…". L'ordinamento prevede quindi una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez.
3, Sentenza ". 17963 de! 23/06/2021; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 25033 del 08/10/2019).
Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato e del nesso causale.
La fattispecie di cui all'art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede pertanto un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria "…di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…", da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Nella fattispecie, l'attrice non ha fornito la prova che il minore fosse trasportato su un veicolo assicurato al momento del sinistro.
L'istruttoria documentale ha anzi evidenziato in maniera univoca una caduta autonoma alla guida del proprio scooter.
4 In particolare, la relazione di Pronto Soccorso dell'Ospedale Teresa Masselli di San Severo, redatta in data 04.06.2021, alla voce “ANAMNESI” riporta testualmente: "…il paziente riferisce di essersi infortunato accidentalmente cadendo dal proprio scooter…".
Tale referto costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata, e come tale fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni rese al medesimo e dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza.
Sul punto, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, ribadendo che “…il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse…" (da ultimo, Cass. 13/06/2024, n. 16572, in motivazione, e, ivi richiamate, Cass. 16/09/2022, n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n.
18868, Rv. 636969).
In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito.
La medesima dinamica emerge dalle dichiarazioni rese dal minore alla centrale operativa
118 immediatamente dopo l'evento, acquisite in atti su supporto CD/USB.
Il contenuto della chiamata conferma la caduta autonoma e accidentale (di cui si riporta uno stralcio: NO: “118 Foggia”
AR ND IO: “Ahia… ahia… pronto, mi sente?”
NO: “Sì… sì pronto”
: “Sono ho fatto l'incidente Persona_1 Persona_1
col motorino, mi sono rotto il piede, ahia… (piange)”
NO: “Dove stai? In che paese stai?”
AR : “CE provincia di Foggia alla zona industriale, non Persona_1
riesco a muovermi (piange)”
NO: “CE zona industriale?”
5 AR ND IO: “Sì CE provincia di Foggia, zona industriale, non riesco a muovermi”
NO: “Ma è la strada verso Lesina? La strada verso Lesina?”
AR ND IO: “Non lo so, è la strada verso Lesina? Ahia… non lo so… non ce la faccio più, si è storto del tutto”
NO: “La strada per San Nazario? La strada per San Nazario?”
AR ND IO: “Penso di sì…penso di sì…”
NO: “E dove stai? Mi dai qualche riferimento?”
Sig. AR ND IO: “Come faccio? Ahia…”
NO: “Vedi qualcosa? Vedi qualcosa? Non so, un'industria, una fabbrica, qualcosa, un ristorante, che c'è? Dove c'è il bowling? Sei vicino al bowling? Vicino al bowling?”
AR IO: “È vicino al bowling qui? no, non lo so, no no no… no no Per_1
no no (piange)”
NO: “Quindi sei caduto col motorino e ti sei fatto male il piede?”
AR ND : “Si… si è storto non riesco a tenerlo dritto, no no… ahia” Per_1
NO: “Ascolta tieni il telefono libero perché se non riescono a trovarti devono parlare direttamente con te quindi tieni il telefono libero. Verranno da fuori, quelli di
CE non ci sono quelli di CE verranno da fuori. L'ambulanza di CE non
c'è, verranno da fuori. Eh sì c'hai il piede rotto… c'hai il piede rotto…l'ambulanza verrà da fuori. Va bene?”
AR ND IO: “Mica me lo devono togliere?”
NO: “Togliere cosa? Ma io non lo vedo nemmeno, come faccio a sapere se te lo devono togliere? Stai tranquillo”
: “ok”). Persona_1
L'accordo tra le due fonti - entrambe rese in contesto spontaneo e a ridosso del fatto - rende ogni ulteriore attività istruttoria del tutto superflua.
Va altresì evidenziato che, in un contesto di effettivo coinvolgimento di terzi o di dinamica complessa, sarebbe stato logico e opportuno allertare immediatamente le Forze dell'Ordine, così da garantire un rilievo obiettivo dell'accaduto.
Pertanto, il quadro probatorio complessivo depone in maniera univoca per l'assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda. La
6 ricostruzione fornita dall'attrice risulta, infatti, priva di riscontri esterni e, anzi, direttamente smentita dalle stesse ammissioni del danneggiato, rese sia al personale sanitario sia alla centrale operativa del 118. Ne consegue che il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria non può dirsi provato e che, per l'effetto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite, sebbene la domanda attorea sia stata rigettata, si reputa equo disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, in ragione della particolare complessità della vicenda, contraddistinta da una dinamica fattuale incerta, caratterizzata da una ricostruzione iniziale fornita dall'attrice verosimilmente fondata sulle dichiarazioni rese dal figlio minore e dal coniuge, successivamente rivelatesi non corrispondenti alla reale dinamica.
In tal senso va valorizzata la circostanza che la madre attrice abbia agito nell'interesse del minore confidando nella veridicità delle informazioni ricevute e nella possibilità di ottenere il ristoro del danno asseritamente patito.
Tali ragioni, complessivamente considerate, integrano i “giusti motivi” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , C.F.: in qualità di genitore del Parte_1 C.F._1
minore C.F.: contro Persona_1 C.F._2
C.F.: in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., nonché
contro
C.F.: , reietta Controparte_2 C.F._3
ogni contraria istanza, così decide:
− RIGETTA la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva
− COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia, data dep.tel.
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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