Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 4429 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra e rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Parte_1 Parte_2
Palmigiano;
ATTORI
e
, anche quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...]
Avv.ti Francesca Andrea Cantone e Massimiliano Gelsomino;
CONVENUTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio gli attori hanno convenuto in giudizio la CP_1
e chiedendo: 1) dichiarare la nullità del contratto di mutuo
[...] Controparte_2
del 29 agosto 2008, rep. 35965, racc. 12359 poiché stipulato in violazione dell'art. 38, comma secondo, T.U.B. e dall'art. 1, delibera CICR 22 aprile 1995; 2) condannare la Controparte_1
e la in via alternativa o solidale, alla restituzione degli interessi
[...] Controparte_2
già corrisposti pari ad € 25.000,00; 3) accertare la responsabilità delle convenute ex artt. 1218, 1175,
1375, 1338 e 2043 c.c. per avere dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo o per avere cagionato il sovraindebitamento del mutuatario;
4) condannare le convenute al risarcimento del danno pari al valore di mercato dell'immobile già di proprietà degli attori e aggiudicato in data 16 dicembre 2021.
Costituitasi in giudizio, anche quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
ha variamente contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
[...]
*****
1
Ai sensi dell'art. 38, D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), «1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'LI, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'LI con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
L'art. 38 citato non contempla expressis verbis sanzione alcuna per l'ipotesi in cui il mutuo fondiario si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità.
Circa le conseguenze derivanti dal superamento della soglia di finanziabilità nel mutuo fondiario, le
Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 33719 del 16/11/2022, hanno ritenuto non condivisibile la tesi ricostruttiva invalsa nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017 (cfr.
Cass. n. 17352/2017), circa la possibilità di qualificare in termini di nullità virtuale il contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziamento, affermando che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Una volta che si escluda la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per
2 neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale.
Il Supremo Collegio ha, invero, affermato che qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Ne consegue che restano assorbite le domande dirette alla restituzione degli interessi già corrisposti pari ad € 25.000,00 e al risarcimento del danno per avere dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo nonché la domanda riconvenzionale di conversione del contratto proposta dalla parte convvenuta.
2) Deve, ora, essere esaminata la domanda diretta ad ottenere la condanna delle convenute al risarcimento del danno ex artt. 1218, 1175, 1375, 1338 e 2043 c.c..
Gli attori hanno allegato che la banca, non rispettando il limite legale di finanziabilità, avrebbe cagionato il sovraindebitamento dei mutuatari, considerato che, ove fosse stato rispettato il suddetto limite, la vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva sarebbe stata sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie della banca.
Deve, anzitutto, rilevarsi l'inammissibilità delle allegazioni di parte attrice in merito alla omessa verifica da parte dell'istituto di credito del merito creditizio dei mutuatari, in quanto tardivamente spiegate solo con la comparsa conclusionale.
Infatti, una cosa è affermare che gli attori, avendo ottenuto un finanziamento eccessivo, sono stati esposti al pericolo, in caso di insolvenza, di ulteriori azioni esecutive (v. pag. 15 atto di citazione: “Ciò consentirà alla banca di agire in futuro per il residuo della somma precettata, considerando che l'aggiudicazione dell'immobile del 16 dicembre 2021 è avvenuta per l'importo di euro 140.000,00, a fronte dell'intimazione di pagamento pari ad euro 219.048,30, di cui al precetto notificato in data 16/2/2017”) altra cosa è affermare che la banca non ha è effettuato alcuna valutazione del merito creditizio (v. pag. 7 comparsa conclusionale: “La banca è tenuta a effettuare un'accurata valutazione del merito creditizio e del rischio gravante sul proprio cliente, parte contrattuale debole nel rapporto, prima di concedere un mutuo, raccogliendo informazioni sulla situazione lavorativa, economica e patrimoniale del cliente, e supportando l'erogazione con opportune garanzie”).
3 Gli attori non hanno nemmeno allegato quali erano le loro condizioni economiche al momento della stipulazione né che si trovavano in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e se vi fossero elementi tali da far riconoscere alla banca la situazione di difficoltà dei mutuatari e l'incapacità di far fronte al pagamento
Priva di rilevanza è la circostanza che gli attori abbiano formulato con la memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. apposite istanze istruttorie, funzionali a dimostrare la precarietà della loro situazione reddituale all'epoca dell'erogazione ed il successivo aggravamento delle condizioni economiche, poiché nessuna allegazione era stata fatta prima che maturassero le preclusioni assertive.
Peraltro, la circostanza che gli attori svolgessero l'attività di agenti assicurativi mediante dei rapporti di collaborazione professionale a partita iva non appare significativa, poiché se ne dovrebbe dedurre che l'accesso al credito dovrebbe essere consentito solo a soggetti che non svolgono attività a partita iva.
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che la banca ha concesso il mutuo nella misura richiesta dagli attori sulla base di una perizia di stima dell'immobile commissionata alla CP_3
antecedentemente all'erogazione del finanziamento, che attribuiva all'immobile un valore di mercato di € 291.000,00.
Ora, ammesso che il suddetto valore stimato non corrispondesse a quello reale dell'immobile, gli attori non hanno provato che la banca conoscesse o potesse conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il reale valore dell'immobile e che, ciò nonostante, abbia concesso il finanziamento ultra-soglia.
Né vi è prova che la concessione di finanziamento ultra-soglia sia stata causa determinante di conseguenze dannose per il soggetto finanziato.
La documentazione prodotta da parte attrice e le richieste istruttorie avanzate appaiono in ogni caso inidonee a fondare un qualsivoglia nesso causale tra il comportamento della banca e il sovraindebitamento o il pericolo di ulteriori azioni esecutive, atteso che l'incapacità di fare fronte al pagamento delle rate di mutuo e il rischio espoliativo scaturiscono non dalla condotta contestata alla banca (concessione di un finanziamento ultra soglia) ma dalle difficoltà economiche degli attori sopravvenute nel 2012/2013 e dal conseguente inadempimento dell'obbligo di rimborso.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3) Considerato il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni oggetto della domanda principale e il rigetto della domanda risarcitoria, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2, mentre per la residua quota di
1/2 le spese devono essere poste a carico degli attori soccombenti e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e succ. modifiche, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Palermo - Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
condanna gli attori alla rifusione in favore della convenuta, della quota di 1/2 delle spese del giudizio, quota che liquida in € 3.526,00 (compensando la residua quota di 1/2), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
5