Art. 1.
L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45 , e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.
L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.
L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45 , e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.
L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.