Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 635
Articolo 2
Versione
5 ottobre 1949
Art. 1.
L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45 , e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.
L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1949