TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott. Rosa Paduano Giud. rel. est. dott. ssa Rosa Napolitano Giud.
Nel procedimento portante il n. 174-1/2024 P.U.
Su ricorso di:
per essa la procuratrice speciale rappresentata CP_1 Parte_1
e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F.
- PEC , giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
C.F._1 Email_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] in [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...] , C.F._3
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso depositato il 04.10.2024, da che ha chiesto l'apertura della liquidazione CP_1
controllata sul patrimonio di deducendo: 1)che, in data 23 dicembre Controparte_2
2019, , con sede in Piazza Salimbeni, n. 3 e Controparte_3 CP_3 [...]
, con sede in Firenze alla Via Leone Pancaldo, n. Controparte_4
4, hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con ; 2) che, a sua CP_5
volta, , in data 23 dicembre 2020, ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti CP_5
individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con , società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, CP_1 codice fiscale, partita I.V.A. numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza
1 Brianza Lodi e che detta operazione di cessione pro soluto ed in blocco è stata data P.IVA_1
comunicazione a tutti i debitori ceduti, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 4 del 09/01/2021; 3) che, tra i crediti ricompresi nella cessione è presente il credito già vantato dalla cedente nei confronti CP_3 Controparte_6
di nato il [...] in [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...] KP 89, per un importo complessivo pari ad € 76.64,19, al 23.12.2019, oltre interessi successivi fino all'effettivo soddisfo per saldo debitore su conto corrente n. 9268/1973/00.00.0000 oltre interessi;
4) di aver provveduto a notificare l'intervenuta cessione mediante lettera raccomandata regolarmente ricevuta;
5) di non essere riuscita a recuperare il credito;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, stante l'esito non positivo (mancata consegna) della notifica eseguita a cura della cancelleria, sono stati notificati ai sensi dell'art. 40 co.
8 CCII, a mezzo ufficiale giudiziario con notifica perfezionata presso la residenza del debitore - con consegna dell'atto al coniuge in data 29.11.2024 e il resistente è rimasto contumace. rilevato che:
1) il resistente è soggetto, ai sensi dell'art. 268 co. 1 CCII, in combinato disposto con l'art. 2 lett.
c) CCII, sottoponibile alla procedura di liquidazione controllata sul patrimonio dei soggetti sovraindebitati;
2) sono legittimati a proporre domanda per l'apertura della liquidazione controllata i creditori che dimostrino lo stato di insolvenza del debitore e l'esistenza di crediti scaduti ed insoluti per un importo non inferiore ad € 50.000,00 (art. 268 co. 3 CCII);
3) la domanda del creditore è proponibile anche in pendenza di procedure esecutive individuali;
4) la liquidazione controllata su istanza del creditore nei confronti di un debitore persona fisica non può essere aperta quando quest'ultimo eccepisce, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo anche mediante esercizio di azioni giudiziali, allegando la relativa attestazione redatta dall'OCC, ovvero chiedendo un termine non superiore a sessanta giorni per consentirne la redazione;
5) nel caso di domanda del creditore, dunque, l'indagine sull'esistenza di disponibilità patrimoniali idonee a soddisfare almeno in parte i creditori è necessariamente veicolata da un'eccezione del resistente e non può essere compiuta d'ufficio né la relativa prova può ritenersi a carico del ricorrente, atteso che tale condizione impeditiva è finalizzata a consentire al sovraindebitato incapiente l'accesso ad una procedura di esdebitazione alternativa, quella prevista dall'art. 283 CCII;
considerato che
nella fattispecie in esame,
2 - sussiste la competenza territoriale del Tribunale adìto ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del resistente, da presumersi coincidente con il luogo di residenza, in quanto soggetto non imprenditore (co. 3 lett. b), è ubicato OM SU
(come da certificato di residenza in atti);
- il ricorrente ha fornito prova della sua legittimazione, depositando in atti le cessioni di credito, il contratto di conto corrente originario, la certificazione 50 TUB, la lettera di notifica della cessione;
- ricorre la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII, atteso che i crediti di cui è stata fornita prova nel presente giudizio superano la soglia ivi indicata;
- pur essendo il debitore convenuto una persona fisica ,non occorre verificare l'esistenza di residue disponibilità patrimoniali o di azioni giudiziali che possano consentire il recupero di utilità da distribuire ai creditori, atteso che il resistente è rimasto contumace e non ha sollevato l'eccezione di incapienza né allegato l'attestazione dell'OCC;
- sussiste evidenza della condizione di sovraindebitamento del convenuto, desumibile dal lungo arco temporale decorso dalla data di maturazione ed senza che lo stesso sia stato estinto;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di
[...]
Controparte_2
rilevato che occorre procedere alla nomina del liquidatore giudiziale, da individuarsi nel registro degli
OCC, di regola fra gli iscritti nel distretto di Corte d'Appello;
ritenuto che
possa essere individuato quale liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
considerato che il liquidatore, oltre ad esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ed ogni azione diretta al recupero dei crediti di quest'ultimo, deve verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.); precisato che l'acquisizione dei redditi futuri alla procedura incontra il limite dell'esdebitazione di diritto, sicché laddove il beneficio sia concesso alle condizioni previste dalla richiamata norma non sarà più possibile l'acquisizione di utilità future - compresi i redditi eccedenti la quota individuata su istanza del debitore per soddisfare i bisogni personali e familiari dello stesso - ferma restando la necessità di realizzazione dell'attivo già acquisito alla massa;
ritenuto che
le spese di lite non vanno liquidate, ma accertate nelle forme della verifica del passivo e concorrono nella distribuzione del ricavato della liquidazione controllata;
P.Q.M.
3 dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA sul patrimonio di
[...]
nato il [...] in [...] (C.F. , residente Controparte_2 C.F._2
in (80049) OM SU (NA) alla Via Tavani n. 118 KP 89,
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Rosa Paduano;
b) nomina Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio non superiore a 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;
DISPONE
- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;
DISPONE
- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia da determinarsi a cura del giudice delegato;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
4 - che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;
DISPONE
- CHE IL LIQUIDATORE:
1) entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza rivolga al G.D. della procedura istanza affinché fissi il limite di cui all'art.268, comma 4, lett. b).
2) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
4) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
5) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
6) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
7) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
DISPONE che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del
Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15
5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori
(sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni Email_2
prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza
DISPONE che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
DISPONE
Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott. Rosa Paduano Giud. rel. est. dott. ssa Rosa Napolitano Giud.
Nel procedimento portante il n. 174-1/2024 P.U.
Su ricorso di:
per essa la procuratrice speciale rappresentata CP_1 Parte_1
e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F.
- PEC , giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
C.F._1 Email_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] in [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...] , C.F._3
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso depositato il 04.10.2024, da che ha chiesto l'apertura della liquidazione CP_1
controllata sul patrimonio di deducendo: 1)che, in data 23 dicembre Controparte_2
2019, , con sede in Piazza Salimbeni, n. 3 e Controparte_3 CP_3 [...]
, con sede in Firenze alla Via Leone Pancaldo, n. Controparte_4
4, hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con ; 2) che, a sua CP_5
volta, , in data 23 dicembre 2020, ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti CP_5
individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con , società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, CP_1 codice fiscale, partita I.V.A. numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza
1 Brianza Lodi e che detta operazione di cessione pro soluto ed in blocco è stata data P.IVA_1
comunicazione a tutti i debitori ceduti, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 4 del 09/01/2021; 3) che, tra i crediti ricompresi nella cessione è presente il credito già vantato dalla cedente nei confronti CP_3 Controparte_6
di nato il [...] in [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...] KP 89, per un importo complessivo pari ad € 76.64,19, al 23.12.2019, oltre interessi successivi fino all'effettivo soddisfo per saldo debitore su conto corrente n. 9268/1973/00.00.0000 oltre interessi;
4) di aver provveduto a notificare l'intervenuta cessione mediante lettera raccomandata regolarmente ricevuta;
5) di non essere riuscita a recuperare il credito;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, stante l'esito non positivo (mancata consegna) della notifica eseguita a cura della cancelleria, sono stati notificati ai sensi dell'art. 40 co.
8 CCII, a mezzo ufficiale giudiziario con notifica perfezionata presso la residenza del debitore - con consegna dell'atto al coniuge in data 29.11.2024 e il resistente è rimasto contumace. rilevato che:
1) il resistente è soggetto, ai sensi dell'art. 268 co. 1 CCII, in combinato disposto con l'art. 2 lett.
c) CCII, sottoponibile alla procedura di liquidazione controllata sul patrimonio dei soggetti sovraindebitati;
2) sono legittimati a proporre domanda per l'apertura della liquidazione controllata i creditori che dimostrino lo stato di insolvenza del debitore e l'esistenza di crediti scaduti ed insoluti per un importo non inferiore ad € 50.000,00 (art. 268 co. 3 CCII);
3) la domanda del creditore è proponibile anche in pendenza di procedure esecutive individuali;
4) la liquidazione controllata su istanza del creditore nei confronti di un debitore persona fisica non può essere aperta quando quest'ultimo eccepisce, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo anche mediante esercizio di azioni giudiziali, allegando la relativa attestazione redatta dall'OCC, ovvero chiedendo un termine non superiore a sessanta giorni per consentirne la redazione;
5) nel caso di domanda del creditore, dunque, l'indagine sull'esistenza di disponibilità patrimoniali idonee a soddisfare almeno in parte i creditori è necessariamente veicolata da un'eccezione del resistente e non può essere compiuta d'ufficio né la relativa prova può ritenersi a carico del ricorrente, atteso che tale condizione impeditiva è finalizzata a consentire al sovraindebitato incapiente l'accesso ad una procedura di esdebitazione alternativa, quella prevista dall'art. 283 CCII;
considerato che
nella fattispecie in esame,
2 - sussiste la competenza territoriale del Tribunale adìto ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del resistente, da presumersi coincidente con il luogo di residenza, in quanto soggetto non imprenditore (co. 3 lett. b), è ubicato OM SU
(come da certificato di residenza in atti);
- il ricorrente ha fornito prova della sua legittimazione, depositando in atti le cessioni di credito, il contratto di conto corrente originario, la certificazione 50 TUB, la lettera di notifica della cessione;
- ricorre la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII, atteso che i crediti di cui è stata fornita prova nel presente giudizio superano la soglia ivi indicata;
- pur essendo il debitore convenuto una persona fisica ,non occorre verificare l'esistenza di residue disponibilità patrimoniali o di azioni giudiziali che possano consentire il recupero di utilità da distribuire ai creditori, atteso che il resistente è rimasto contumace e non ha sollevato l'eccezione di incapienza né allegato l'attestazione dell'OCC;
- sussiste evidenza della condizione di sovraindebitamento del convenuto, desumibile dal lungo arco temporale decorso dalla data di maturazione ed senza che lo stesso sia stato estinto;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di
[...]
Controparte_2
rilevato che occorre procedere alla nomina del liquidatore giudiziale, da individuarsi nel registro degli
OCC, di regola fra gli iscritti nel distretto di Corte d'Appello;
ritenuto che
possa essere individuato quale liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
considerato che il liquidatore, oltre ad esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ed ogni azione diretta al recupero dei crediti di quest'ultimo, deve verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.); precisato che l'acquisizione dei redditi futuri alla procedura incontra il limite dell'esdebitazione di diritto, sicché laddove il beneficio sia concesso alle condizioni previste dalla richiamata norma non sarà più possibile l'acquisizione di utilità future - compresi i redditi eccedenti la quota individuata su istanza del debitore per soddisfare i bisogni personali e familiari dello stesso - ferma restando la necessità di realizzazione dell'attivo già acquisito alla massa;
ritenuto che
le spese di lite non vanno liquidate, ma accertate nelle forme della verifica del passivo e concorrono nella distribuzione del ricavato della liquidazione controllata;
P.Q.M.
3 dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA sul patrimonio di
[...]
nato il [...] in [...] (C.F. , residente Controparte_2 C.F._2
in (80049) OM SU (NA) alla Via Tavani n. 118 KP 89,
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Rosa Paduano;
b) nomina Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio non superiore a 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;
DISPONE
- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;
DISPONE
- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia da determinarsi a cura del giudice delegato;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
4 - che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;
DISPONE
- CHE IL LIQUIDATORE:
1) entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza rivolga al G.D. della procedura istanza affinché fissi il limite di cui all'art.268, comma 4, lett. b).
2) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
4) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
5) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
6) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
7) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
DISPONE che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del
Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15
5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori
(sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni Email_2
prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza
DISPONE che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
DISPONE
Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
6