Sentenza 17 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 03009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2022, proposto da
AN SE, GI SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Societa' Consortile Sviluppo Crispano A R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA
della delibera di G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022 recante approvazione variante progetto delimitazione percorso coloni nella zona PIP nel tratto compreso tra la zona V.A.V. ed incrocio con stradine interpoderali, nonché in via presupposta delle delibera di G.M. n. 21 del 9 aprile 2021, nonché della delibera n. 54 del 31.5.2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori nonché della determina n. 602 del 05.10.2021 di affidamento nonché della relazione istruttoria del RUP ove presupposta della modifica del percorso pedonale e di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente che incida sul diritto dei ricorrenti alla fruizione dei transiti sui percorsi interpoderali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Crispano e della Società Consortile Sviluppo Crispano A R.L.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato la delibera di G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022 recante approvazione della variante progetto delimitazione percorso coloni nella zona PIP nel tratto compreso tra la zona V.A.V. ed incrocio con stradine interpoderali, nonché, quali atti presupposti, le precedenti delibere di G.M. n. 21 del 9 aprile 2021, nonché la n. 54 del 31.5.2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto.
Riferiscono di essere figli ed eredi del sig. AL SE e di essere in particolare titolari e coltivatori di un lotto adiacente la strada sita nel PIP del Comune di Crispano, nonché di ricevere pregiudizio dall’efficacia della delibera impugnata che ostacolerebbe lo svolgimento della loro attività di coltivazione. Nello specifico, vantano la titolarità del “diritto di passaggio lungo strade interpoderali connesse con le strade interne al PIP, da sempre e per loro natura destinate all’uso generale”
Il ricorso è articolato in vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare: a) il provvedimento limiterebbe l’esercizio del diritto di passaggio e non sarebbe stato adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, né relativamente al procedimento finalizzato alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, né tanto meno alla dichiarazione di pubblica utilità; b) la delibera farebbe menzione del rinvenimento di “ rifiuti abbandonati riconducibili ad amianto ”, ma tale circostanza sarebbe illogicamente posta a fondamento della decisione impugnata.
Il Comune si è costituito e ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso introduttivo in virtù della mancata impugnazione del progetto approvato con la Delibera di G.M. n. 54/2021.
Quella impugnata, secondo la difesa dell’amministrazione, consisterebbe solo in una variante economica (diminuzione degli importi da Euro 50.000,00 ad Euro 33.847,00) in ordine ai lavori da svolgersi in esecuzione del progetto già approvato con la delibera sopra citata, rimasta inoppugnata, relativo alla “ Delimitazione percorso coloni zona P.I.P. nel tratto compreso tra la zona V.A.V. e le stradine interpoderali ”.
Inoltre, il Comune ha eccepito anche la carenza di legittimazione attiva in quanto non sarebbe stata dimostrata la titolarità della posizione legittimante, né forniti i riferimenti catastali dei fondi oggetto di interesse.
L’eccezione del Comune è fondata e il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in relazione alla impugnazione della delibera G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022, nonché tardivo con riferimento alla impugnazione delle delibere di G.M. n. 21 del 9 aprile 2021, n. 54 del 31.5.2021 e della determina n. 602 del 05.10.2021, impugnate in via presupposta.
Le motivazioni che si espongono sono analoghe a quelle sottese alla decisione del ricorso RG 1583/2022 chiamato alla medesima odierna udienza pubblica.
La delibera G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022 si limita ad approvare una variante economica in diminuzione della spesa relativa al progetto già approvato con delibera n. 54 del 31.5.2021, come si evince anche dal suo contenuto dispositivo (“comporta una diminuzione di spesa a carico della ditta affidataria dei lavori che ha già accettato senza riserva alcuna”); non deriva dalla sua adozione pertanto nessuna modifica del progetto che ha un impatto sul territorio oggetto, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti, di interesse economico.
La delibera impugnata non ha pertanto alcuna efficacia lesiva concreta della sfera soggettiva dei ricorrenti. La domanda di annullamento della delibera 1 del 13 gennaio 2022 dunque è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
A tutela degli interessi legittimi fatti valere in questa sede, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. della precedente delibera n. 54 del 31.5.2021, che ha approvato il progetto esecutivo, recante la modifica della viabilità da cui i ricorrenti sostengono di essere stato leso. Il ricorso proposto in questa sede nella parte in cui ha ad oggetto tale provvedimento è invece irricevibile.
In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile.
Le spese possono essere compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO