Decreto cautelare 16 settembre 2023
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 6 maggio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00424/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2023, proposto da
Wind Tre Spa, rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottazzolina, Suap Piceno SI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n° 7611 del 29 agosto 2023, successivamente pervenuto con il quale il Responsabile del procedimento ha sospeso i lavori di realizzazione di un impianto di pubblica utilità in corso in territorio del Comune di Grottazzolina, località Strada Catalino, su area censita catastalmente al fg. 1, p.lla 122.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha presentato in data 9 agosto 2021 una richiesta di autorizzazione ex art. 87 D.Lgs. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia in un’area risultata di proprietà privata alll’interno del Comune resistente. sita in Strada Catalino, censita catastalmente al fg. 1, p.lla 122 del Comune di Grottazzolina.
Il successivo diniego comunale veniva impugnato dinanzi a questo Tar con ricorso al n. 677/2022. Con sentenza n. 212/2023 il Tar ha accolto il ricordo, con il conseguenziale annullamento del diniego, con “declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di verificare se esistano altre cause ostative all’installazione dell’antenna, e, in caso di riscontro negativo, di assentire la realizzazione dell’impianto”.
Successivamente l’Amministrazione comunale appellava la sentenza Tar e nelle more, con provvedimento Prot. n° 7611 del 29 agosto 2023, inibiva altresì i lavori di realizzazione dell’impianto rilevando che “in adempimento all’intimazione della richiamata sentenza 212/2023, il Comune di Grottazzolina ha avviato il procedimento di revisione delle pratica 2021/56, verificando se esistano altre cause ostative all’installazione dell’antenna; in caso di riscontro negativo si invierà il parere al SUAP Piceno SI, che dovrà assentire la realizzazione dell’impianto in parola attraverso il rilascio del Titolo Unico.”.
Detto provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente con il ricorso in epigrafe.
Con ordinanza n. 231/2023 del 12 ottobre 2023, decidendo sull’istanza cautelare, il Tar confermava “quanto statuito con decreto presidenziale n. 211 del 16 settembre 2023, secondo cui non può ritenersi formato un titolo autorizzatorio implicito successivamente alla sentenza 3 aprile 2023, n. 212, tenuto conto del suo contenuto conformativo, poiché l’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 disciplina un modulo procedimentale tipizzato, al solo verificarsi del quale può dirsi formato il silenzio assenso, la cui ricorrenza deve escludersi una volta che la controversia sia in corso di svolgimento in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 2 ottobre 2023, n. 598; T.A.R. Lombardia, Brescia, 23 giugno 2023, n. 538); … che tale conclusione non è incisa dall’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 3061, che, nell’ambito dell’appello proposto dall’Amministrazione procedente, non ha sospeso l’esecutività della sentenza di questo T.A.R. n. 212/2023; ..Tenuto conto che l’Amministrazione procedente ha affermato che il procedimento di revisione della pratica si concluderà nel termine di 60 giorni dalla data della nota gravata (i.e. dal 29 agosto 2023); scadenza, dunque, imminente, ciò che non depone a favore della configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile; Ritenuto non ricorrere, dunque, i presupposti per l’emanazione della misura cautelare richiesta”
Il Comune di Grottazzolina, non costituito nel presente giudizio, all’indomani del pronunciamento del Consiglio di Stato (ordinanza n.3061 del 24 luglio 2023) appena citato, rilasciava il parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, con alcune condizioni. La società Wind Tre integrava la pratica con i documenti richiesti dall’Amministrazione e, per l’effetto, il Suap Piceno SI, rilasciava il titolo unico n. 2700/2023 per la realizzazione dell’impianto.
Con memoria in data 29 gennaio 2025 parte ricorrente, premettendo che, come già accennato, il Suap Piceno SI, su parere favorevole reso dal comune, di Grottazzolina, ha rilasciato il Titolo Unico n. 2700/2023 che ha consentito alla società la realizzazione del progettato intervento, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tenuto conto del comportamento procedimentale assunto dall’Ente e del sopravvenuto rilascio del titolo abilitativo, insisteva per la condanna del Comune alla refusione delle spese.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 In relazione al rilascio del titolo unico 2700/2023, l’interesse fatto valere dalla ricorrente con il ricorso è stato pienamente soddisfatto, per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.2 Non sussistono i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese per la c.d. soccombenza virtuale. Infatti, il presente ricorso è stato presentato contro il provvedimento si sospensione dei lavori Prot. n° 7611 del 29 agosto 2023, in quanto il Comune ha ritento mancasse al momento un titolo autorizzatorio. Come già accennato in precedenza (e correttamente riportato da Wind nelle memorie conclusive) nell’ordinanza cautelare 231/2023 questo Tribunale ha ritenuto che non si fosse formato un titolo implicito successivamente alla sentenza n. 212/2023;
1.3 Il Tribunale ritiene che dette considerazioni, rese in sede cautelare, debbano essere confermate, per cui, al momento dell’impugnato provvedimento del comune di Grottazzolina, non si era formato vario titolo autorizzatorio a favore della ricorrente. Infatti, il provvedimento di sospensione è stato adottato mentre l’amministrazione era impegnata nel procedimento di riedizione del potere. Tanto che, dopo la notifica del ricorso, è stato regolarmente emesso il parere favorevole che ha portato al rilascio del titolo autorizzatorio, ben prima della sentenza definitiva di appello relativa al precedente provvedimento del 15 ottobre 2021(Cons. Stato VI 26 febbraio 2025 n.1700), la quale ha visto anche la condanna alle spese Comune resistente. Ma, appunto, tale sentenza riguarda il precedente diniego oggetto della sentenza di questo Tar 212/2023 mentre, per il caso in esame, non si può parlare di soccombenza virtuale del Comune dato che il contestato provvedimento inibitorio è stato adottato in quanto il procedimento di autorizzazione (o meglio la sua riedizione) era in corso e un titolo abilitativo non si era ancora formato. Per quanto sopra, in considerazione della favorevole conclusione di detto procedimento per la ricorrente, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO