Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 26/02/2026, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2026, proposto da LI Conversano, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Polidoro e Damiano Mereta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FO IC e SE UR, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari
- della graduatoria finale di merito per il profilo di Funzionario Informatico (codice 02) pubblicata nel portale “inPA” in data 13/11/2025 con riferimento al “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell’Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell’Area Assistenti ”;
- della delibera della Commissione RIPAM adottata nella seduta del 16/10/2025 recante la validazione della graduatoria finale di merito per il profilo di Funzionario Informatico (codice 02), enunciata ma non pubblicata nel portale “inPA” (avverso la quale si riservano motivi aggiunti);
- dei verbali della Commissione esaminatrice - di estremi non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti - con i quali sono state assegnate/ripartite le quote di riserva previste dal bando e sono stati valutati i titoli di preferenza posseduti dall'odierno ricorrente e dagli altri partecipanti al concorso;
- di tutti gli atti e i provvedimenti annessi, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compreso per quanto d’occorrenza il bando del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell’Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell’Area Assistenti ” attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica a cura della Commissione RIPAM su richiesta del Ministero della Giustizia pubblicato il 30 dicembre 2024 sul Portale del Reclutamento “inPA” ed in data 31 dicembre 2024 sul sito del Ministero della Giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. UC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe inerenti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di duecentotrentasei unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui cento nell’Area Funzionari e centotrentasei nell’Area Assistenti;
Premesso, altresì, che il ricorrente, con le censure articolate mediante i due motivi di ricorso proposti ha contestato, da un lato, la legittimità della mancata elaborazione e/o pubblicazione delle graduatorie comparative contenenti per ciascun candidato il punteggio ottenuto alla prova scritta e il punteggio ottenuto all’esito della valutazione dei titoli, in violazione di quanto disposto dall’articolo 35, comma 5- quater , del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (primo motivo di ricorso) e, dall’altro, l’illegittimità del suo mancato inserimento tra i vincitori del concorso a fronte del punteggio ottenuto (secondo motivo di ricorso);
Rilevato che, nelle more del presente giudizio, FO Pa ha osteso la documentazione chiesta dalla parte ricorrente con l’istanza di accesso del 26 novembre 2025, ivi inclusa la graduatoria comparativa redatta ai sensi dell’articolo 35, comma 5- quater , del d.lgs. n. 165/2001;
Considerato che la parte ricorrente, con memora depositata in data 28 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare le censure articolate con il secondo motivo di ricorso, conservando tuttavia interesse con riferimento al primo motivo di ricorso, nei limiti della domanda di cui al punto 2-b delle conclusioni (“ condannare l’amministrazione competente all’elaborazione e/o alla pubblicazione delle graduatorie nel rispetto dell’art. 35 comma 5 quater D.LGS. 165/2001 ”);
Considerato che le Amministrazioni intimate, dopo essersi costituite in giudizio, in data 2 febbraio 2026 hanno depositato una memoria difensiva con la quale hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e, nel merito, l’infondatezza della domanda cautelare e del ricorso proposto dalla parte ricorrente, concludendo per la loro reiezione;
All’udienza camerale del 3 febbraio 2026 la causa è stata discussa. Il Collegio, nel corso della discussione, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità per carenza di interesse del primo motivo di ricorso e ha dato avviso di possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., facendo debitamente constare detti avvisi nel verbale d’udienza. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, quanto alle eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sia infondata, in quanto tale Ministero è l’ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati. Di contro, risulta fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, in quanto trattasi di una Amministrazione che risulta del tutto estranea all’ iter concorsuale per cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 14185 del 12 luglio 2024);
Ritenuto che l’intero gravame sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, in seguito alla rinuncia del ricorrente alle censure articolate con il secondo motivo di ricorso – che trova il suo fondamento nell’accertamento, da parte del ricorrente, della correttezza dell’operato delle Amministrazioni resistenti alla luce dei punteggi confluiti nella graduatoria comparativa di cui all’articolo 35, comma 5- quater , del d.lgs. n. 165/2001 – non residua alcun interesse a contestare la legittimità della mancata pubblicazione della sopra richiamata graduatoria comparativa che, comunque, è stata debitamente e tempestivamente redatta dall’Amministrazione. Infatti, le doglianze sul punto articolate con il primo motivo di ricorso, presentando una valenza meramente formale, non sono suscettibili di influire negativamente sulla legittimità delle valutazioni compiute dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale. Peraltro, neppure risulta che il ricorrente abbia agito per conseguire la caducazione dell’intera procedura concorsuale, sicché l’eventuale accoglimento delle sole doglianze articolate con il primo motivo di ricorso non potrebbe comunque garantirgli l’ utilitas giuridica anelata, ossia la collocazione nella posizione n. 21 della graduatoria finale o altra posizione di spettanza, come richiesta al punto 2-c delle conclusioni del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
UC AR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AR | IT CA |
IL SEGRETARIO