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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
EL CA, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18072/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 13130003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso avverso i seguenti avvisi di liquidazione, emessi dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, relativi a imposta di registro relativa a sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia n. 1313/2021 del 6.12.2021:
i) per Ricorrente_2 : Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2021/001/SC/000001313/0/004, per
€ 5.937,00, in solido con gli altri condividenti, notificato a mezzo p.e.c. in data 25.09.2024 (All. 1 – Avviso liquidazione imposta Ricorrente_2 + All. 2 – Notifica p.e.c. del 25.09.2024);
ii) Per Ricorrente_1: Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2021/001/SC/000001313/0/005, per € 5.937,00, in solido con gli altri condividenti, notificato a mezzo posta in data 07.10.2024 (All. 3 – Avviso liquidazione imposta Ricorrente_1 + All. 4 – Raccomandata del 07.10.2024);
iii) Per Ricorrente_3: Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2021/001/SC/000001313/0/003, per
€ 5.937,00, in solido con gli altri condividenti, notificato a mezzo p.e.c. in data 25.09.2024 (All. 5 – Avviso liquidazione imposta Ricorrente_3 + All. 6 – Notifica p.e.c. del 25.09.2024).
I ricorrenti hanno esposto di essere stati parti di un procedimento civile avente ad oggetto la divisione della massa ereditaria dei beni del defunto Ricorrente_1, nell'ambito del quale parti erano Ricorrente_1, Nominativo_3 figli del defunto e Nominativo_4 moglie dello stesso, nel corso del giudizio decedeva Nominativo_3 e subentravano nella di lui posizione processuali i suoi eredi (Ricorrente_2, Ricorrente_1 suoi figli e Ricorrente_3 sua moglie). All'esito del giudizio di primo grado dopo l'accertamento della presenza di abusi edilizi su alcuni immobili oggetto del compendio immobiliare con conseguente non procedibilità della domanda di divisione relativa a tali beni, il giudice ha proceduto alla divisione di un solo immobile sul quale la Nominativo_4, in quanto vedova del defunto, ha conservato diritto di abitazione, e data la non divisibilità di tale bene lo stesso è stato diviso con attribuzione dell'unico bene alla stessa Nominativo_4 con attribuzione di conguaglio in denaro agli altri compropreitari. I ricorrenti hanno contestato le modalità di determinazione della imposta di registro, nella parte in cui a seguito della divisione, a fronte di una massa ereditaria del valore di € 111.917,00 è stato generato un conguaglio pari ad € 56.473,32, ritenuto dall'Ufficio assoggettabile a tassazione con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari pari al
9%. Sulla restante parte della massa ereditaria, pari ad € 55.443,68 (111.917,00-56.473,32) è stata applicata l'aliquota dell'1%, prevista per la divisione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
I ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di ricorso:
- errata individuazione del valore della massa comune divisa da parte della Agenzia delle entrate. Secondo i ricorrenti il valore da attribuire all'appartamento assegnato alla Nominativo_4, sarebbe pari a € 84.709,97 e non ad € 111.917,00, importo quest'ultimo considerato dalla Agenzia delle Entrate, in quanto dal valore del bene doveva essere sottratto il valore del diritto di abitazione attribuito alla Nominativo_4, valore peraltro determinato dalla CTU e considerato nella sentenza nei conguagli da attribuire agli altri comproprietari in ragione delle rispettive quote;
- errata applicazione della aliquota del 9% sulla somma liquidata a titolo di conguaglio. I ricorrenti hanno contestato l'applicazione dell'aliquota del 9% sulle somme individuate dal Giudice come conguaglio in favore dei condividenti non assegnatari del bene immobile, ritenendo al contrario che dovesse essere applicata l'imposta di registro con l'aliquota dell'1% qualora (come nel caso di specie) la divisione dell'asse ereditario abbia dato luogo, mediante l'integrale assegnazione in natura del bene ad una sola dei condividenti, all'attribuzione agli altri di una somma di denaro pari al valore delle rispettive quote di diritto. Nel caso di specie, infatti, all'esito del giudizio avente ad oggetto la divisione di beni comuni caduti in successione, con riferimento al solo bene oggetto di divisione preso atto della sua non comoda frazionabilità, lo stesso è stato attribuito per intero ad una condividente (la Nominativo_4, che su quel bene aveva anche il diritto di abitazione), riconoscendo come dovuti dei conguagli in denaro in favore degli altri condividenti, fino a concorrenza del valore delle rispettive quote (e non oltre esse). Nella specie quindi nessuno dei condividenti si è visto assegnare beni per un valore eccedente la propria quota, ma semplicemente attribuire il valore delle rispettive quote, con l'assegnazione dell'equivalente in denaro del valore delle proprie quote. La ratio del trattamento fiscale della divisione (aliquota dell'1% sulla massa) sarebbe giustificata dalla attribuzione di una quantità di beni corrispondenti al valore della propria quota ideale sulla massa ereditaria, non avendo i condividenti all'esito dell'attribuzione del conguaglio in denaro avuto alcun aumento di ricchezza.
- illegittimita' degli avvisi di accertamento per assenza /carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, art. 3 l. 241/90 e art. 3, 23, 24, 53, 97 della Costituzione, in quanto gli atti oggetto di giudizio presenterebbero una motivazione criptica, nella quale non sarebbero spiegate le ragioni del calcolo della imposta;
- violazione del principio della c.d. capacità contributiva , poiché nel caso di specie il presupposto impositivo che dovrebbe essere individuato nel valore della massa divisa, è stato considerato erroneamente al lordo del valore del diritto di abitazione di un comproprietario e, dall'altro, come si legge nel ricorso “è stato erroneamente individuato in una sorta di atto traslativo simile alla compravendita, con applicazione erronea dell'aliquota del 9%, quando nessuno dei comproprietari ha comprato nulla, essendo tutti i condividenti risultati assegnatari del valore delle rispettive quote.”.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia degli atti impugnati e nel merito dichiarare nulli, annullare o dichiarare comunque inefficaci tutti gli atti impositivi impugnati con condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
in subordine, rideterminare in diminuzione il quantum eventualmente ritenuto di spettanza dell'Ente impositore alla luce di tutto quanto detto in narrativa, con vittoria di spesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DIP II di Roma, chiedendo il rigetto della richiesta della controparte, affermando la corretta determinazione dell'imposta sia quanto all'individuazione della base imponibile, sia quanto all'applicazione dell'aliquota del 9%. L'Agenzia resistente ha, infatti, evocato la necessaria applicazione dell'imposta di registro per le divisioni come disciplinata nell'art. 34 del Testo Unico sull'imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986, e nell'art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, ai sensi dei quali l'atto di divisione è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota dell'1% solo quando vengono assegnati i beni, quando al contrario sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello spettante al comproprietario sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti con aliquota del 9%. Nel caso in cui il soggetto che, in sede di divisione riceve beni di valore superiore rispetto alla sua quota di diritto, e tale maggiore attribuzione venga compensata mediante il pagamento di un conguaglio in denaro a favore del condividente che ha ricevuto beni di valore inferiore, rispetto a quanto a lui spettante, sull'importo di questo conguaglio, sarebbe corretta l'applicazione della tassazione tipica dei trasferimenti e, pertanto, la tassazione sarà maggiormente onerosa rispetto alla tassazione tipica della divisione. Tanto premesso la Agenzia resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il motivo di ricorso con il quale è stata contestata l'errata individuazione del valore della massa comune divisa è fondato. Nell'attribuzione del valore del bene oggetto di divisione doveva essere sottratto il valore determinato per il diritto di abitazione, attribuito alla Nominativo_4, quantum indicato nella sentenza di causa e determinato all'esito di CTU.
Parimenti fondato il motivo di ricorso per il quale deve essere applicata l'aliquota del 1% e non del 9% sulla somma liquidata a titolo di conguaglio. Nella specie infatti non può ritenersi, come invece affermato dalla
Agenzia resistente, che a seguito della divisione dell'immobile si sia realizzato in capo ai condividenti che hanno ricevuto il conguaglio in denaro, un trasferimento di ricchezza, tale da giustificare l'applicazione dell'aliquota del 9%. All'esito della divisione i condividenti che hanno ricevuto il conguaglio hanno ricevuto importi pari al valore delle rispettive quote. Pertanto, ciascuno dei condividenti non ha avuto assegnazione di beni per un valore eccedente la propria quota, ma semplicemente si è visto attribuire il valore della rispettiva quota, con l'assegnazione dell'equivalente in denaro, con conseguente applicazione dell'aliquota del 1% sulla massa, non potendo ravvisarsi in questo conguaglio in denaro alcun aumento di ricchezza.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria,
accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso addì 3.12.2025
Giudice est. Presidente
Dott.ssa Monica Velletti Dott. Corrado Maffei
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
EL CA, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18072/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 13130003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso avverso i seguenti avvisi di liquidazione, emessi dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, relativi a imposta di registro relativa a sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia n. 1313/2021 del 6.12.2021:
i) per Ricorrente_2 : Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2021/001/SC/000001313/0/004, per
€ 5.937,00, in solido con gli altri condividenti, notificato a mezzo p.e.c. in data 25.09.2024 (All. 1 – Avviso liquidazione imposta Ricorrente_2 + All. 2 – Notifica p.e.c. del 25.09.2024);
ii) Per Ricorrente_1: Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2021/001/SC/000001313/0/005, per € 5.937,00, in solido con gli altri condividenti, notificato a mezzo posta in data 07.10.2024 (All. 3 – Avviso liquidazione imposta Ricorrente_1 + All. 4 – Raccomandata del 07.10.2024);
iii) Per Ricorrente_3: Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2021/001/SC/000001313/0/003, per
€ 5.937,00, in solido con gli altri condividenti, notificato a mezzo p.e.c. in data 25.09.2024 (All. 5 – Avviso liquidazione imposta Ricorrente_3 + All. 6 – Notifica p.e.c. del 25.09.2024).
I ricorrenti hanno esposto di essere stati parti di un procedimento civile avente ad oggetto la divisione della massa ereditaria dei beni del defunto Ricorrente_1, nell'ambito del quale parti erano Ricorrente_1, Nominativo_3 figli del defunto e Nominativo_4 moglie dello stesso, nel corso del giudizio decedeva Nominativo_3 e subentravano nella di lui posizione processuali i suoi eredi (Ricorrente_2, Ricorrente_1 suoi figli e Ricorrente_3 sua moglie). All'esito del giudizio di primo grado dopo l'accertamento della presenza di abusi edilizi su alcuni immobili oggetto del compendio immobiliare con conseguente non procedibilità della domanda di divisione relativa a tali beni, il giudice ha proceduto alla divisione di un solo immobile sul quale la Nominativo_4, in quanto vedova del defunto, ha conservato diritto di abitazione, e data la non divisibilità di tale bene lo stesso è stato diviso con attribuzione dell'unico bene alla stessa Nominativo_4 con attribuzione di conguaglio in denaro agli altri compropreitari. I ricorrenti hanno contestato le modalità di determinazione della imposta di registro, nella parte in cui a seguito della divisione, a fronte di una massa ereditaria del valore di € 111.917,00 è stato generato un conguaglio pari ad € 56.473,32, ritenuto dall'Ufficio assoggettabile a tassazione con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari pari al
9%. Sulla restante parte della massa ereditaria, pari ad € 55.443,68 (111.917,00-56.473,32) è stata applicata l'aliquota dell'1%, prevista per la divisione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
I ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di ricorso:
- errata individuazione del valore della massa comune divisa da parte della Agenzia delle entrate. Secondo i ricorrenti il valore da attribuire all'appartamento assegnato alla Nominativo_4, sarebbe pari a € 84.709,97 e non ad € 111.917,00, importo quest'ultimo considerato dalla Agenzia delle Entrate, in quanto dal valore del bene doveva essere sottratto il valore del diritto di abitazione attribuito alla Nominativo_4, valore peraltro determinato dalla CTU e considerato nella sentenza nei conguagli da attribuire agli altri comproprietari in ragione delle rispettive quote;
- errata applicazione della aliquota del 9% sulla somma liquidata a titolo di conguaglio. I ricorrenti hanno contestato l'applicazione dell'aliquota del 9% sulle somme individuate dal Giudice come conguaglio in favore dei condividenti non assegnatari del bene immobile, ritenendo al contrario che dovesse essere applicata l'imposta di registro con l'aliquota dell'1% qualora (come nel caso di specie) la divisione dell'asse ereditario abbia dato luogo, mediante l'integrale assegnazione in natura del bene ad una sola dei condividenti, all'attribuzione agli altri di una somma di denaro pari al valore delle rispettive quote di diritto. Nel caso di specie, infatti, all'esito del giudizio avente ad oggetto la divisione di beni comuni caduti in successione, con riferimento al solo bene oggetto di divisione preso atto della sua non comoda frazionabilità, lo stesso è stato attribuito per intero ad una condividente (la Nominativo_4, che su quel bene aveva anche il diritto di abitazione), riconoscendo come dovuti dei conguagli in denaro in favore degli altri condividenti, fino a concorrenza del valore delle rispettive quote (e non oltre esse). Nella specie quindi nessuno dei condividenti si è visto assegnare beni per un valore eccedente la propria quota, ma semplicemente attribuire il valore delle rispettive quote, con l'assegnazione dell'equivalente in denaro del valore delle proprie quote. La ratio del trattamento fiscale della divisione (aliquota dell'1% sulla massa) sarebbe giustificata dalla attribuzione di una quantità di beni corrispondenti al valore della propria quota ideale sulla massa ereditaria, non avendo i condividenti all'esito dell'attribuzione del conguaglio in denaro avuto alcun aumento di ricchezza.
- illegittimita' degli avvisi di accertamento per assenza /carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, art. 3 l. 241/90 e art. 3, 23, 24, 53, 97 della Costituzione, in quanto gli atti oggetto di giudizio presenterebbero una motivazione criptica, nella quale non sarebbero spiegate le ragioni del calcolo della imposta;
- violazione del principio della c.d. capacità contributiva , poiché nel caso di specie il presupposto impositivo che dovrebbe essere individuato nel valore della massa divisa, è stato considerato erroneamente al lordo del valore del diritto di abitazione di un comproprietario e, dall'altro, come si legge nel ricorso “è stato erroneamente individuato in una sorta di atto traslativo simile alla compravendita, con applicazione erronea dell'aliquota del 9%, quando nessuno dei comproprietari ha comprato nulla, essendo tutti i condividenti risultati assegnatari del valore delle rispettive quote.”.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia degli atti impugnati e nel merito dichiarare nulli, annullare o dichiarare comunque inefficaci tutti gli atti impositivi impugnati con condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
in subordine, rideterminare in diminuzione il quantum eventualmente ritenuto di spettanza dell'Ente impositore alla luce di tutto quanto detto in narrativa, con vittoria di spesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DIP II di Roma, chiedendo il rigetto della richiesta della controparte, affermando la corretta determinazione dell'imposta sia quanto all'individuazione della base imponibile, sia quanto all'applicazione dell'aliquota del 9%. L'Agenzia resistente ha, infatti, evocato la necessaria applicazione dell'imposta di registro per le divisioni come disciplinata nell'art. 34 del Testo Unico sull'imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986, e nell'art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, ai sensi dei quali l'atto di divisione è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota dell'1% solo quando vengono assegnati i beni, quando al contrario sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello spettante al comproprietario sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti con aliquota del 9%. Nel caso in cui il soggetto che, in sede di divisione riceve beni di valore superiore rispetto alla sua quota di diritto, e tale maggiore attribuzione venga compensata mediante il pagamento di un conguaglio in denaro a favore del condividente che ha ricevuto beni di valore inferiore, rispetto a quanto a lui spettante, sull'importo di questo conguaglio, sarebbe corretta l'applicazione della tassazione tipica dei trasferimenti e, pertanto, la tassazione sarà maggiormente onerosa rispetto alla tassazione tipica della divisione. Tanto premesso la Agenzia resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il motivo di ricorso con il quale è stata contestata l'errata individuazione del valore della massa comune divisa è fondato. Nell'attribuzione del valore del bene oggetto di divisione doveva essere sottratto il valore determinato per il diritto di abitazione, attribuito alla Nominativo_4, quantum indicato nella sentenza di causa e determinato all'esito di CTU.
Parimenti fondato il motivo di ricorso per il quale deve essere applicata l'aliquota del 1% e non del 9% sulla somma liquidata a titolo di conguaglio. Nella specie infatti non può ritenersi, come invece affermato dalla
Agenzia resistente, che a seguito della divisione dell'immobile si sia realizzato in capo ai condividenti che hanno ricevuto il conguaglio in denaro, un trasferimento di ricchezza, tale da giustificare l'applicazione dell'aliquota del 9%. All'esito della divisione i condividenti che hanno ricevuto il conguaglio hanno ricevuto importi pari al valore delle rispettive quote. Pertanto, ciascuno dei condividenti non ha avuto assegnazione di beni per un valore eccedente la propria quota, ma semplicemente si è visto attribuire il valore della rispettiva quota, con l'assegnazione dell'equivalente in denaro, con conseguente applicazione dell'aliquota del 1% sulla massa, non potendo ravvisarsi in questo conguaglio in denaro alcun aumento di ricchezza.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria,
accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso addì 3.12.2025
Giudice est. Presidente
Dott.ssa Monica Velletti Dott. Corrado Maffei