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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1594/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesca
Sorrentino, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario
-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 17.06.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29.05.1994, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palma Campania
(NA) al N. 18, Parte II, Serie A.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, nato il [...] Persona_1
in Sarno (SA), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Persona_2
nata il [...] in [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 15.09.2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“2 -la Sig.ra , dichiara di essere occupata a tempo indeterminato e pertanto è Parte_1 economicamente indipendente, così anche il figlio è autonomo economicamente, mentre Persona_1 la figlia risulta essere studentessa universitaria;
Per_2
4. - Il Sig. versa alla figlia la somma di € 150,00 per le proprie spese, nonchè Parte_2 Per_2
si impegna ed obbliga, altresì, a versare il 50% delle spese mediche straordinarie documentate non coperte dal SSN, e delle spese universitarie.
5- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 18.11.1972, e nato a [...] il Parte_2
08.06.1968, che hanno contratto matrimonio in Palma Campania (NA) il
29.05.1994 (Atto N. 18, Parte II, Serie A, Anno 1994);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3 - compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1594/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesca
Sorrentino, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario
-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 17.06.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29.05.1994, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palma Campania
(NA) al N. 18, Parte II, Serie A.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, nato il [...] Persona_1
in Sarno (SA), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Persona_2
nata il [...] in [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 15.09.2025.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“2 -la Sig.ra , dichiara di essere occupata a tempo indeterminato e pertanto è Parte_1 economicamente indipendente, così anche il figlio è autonomo economicamente, mentre Persona_1 la figlia risulta essere studentessa universitaria;
Per_2
4. - Il Sig. versa alla figlia la somma di € 150,00 per le proprie spese, nonchè Parte_2 Per_2
si impegna ed obbliga, altresì, a versare il 50% delle spese mediche straordinarie documentate non coperte dal SSN, e delle spese universitarie.
5- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 18.11.1972, e nato a [...] il Parte_2
08.06.1968, che hanno contratto matrimonio in Palma Campania (NA) il
29.05.1994 (Atto N. 18, Parte II, Serie A, Anno 1994);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3 - compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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