Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2025REG.PROV.COLL.
N. 00734/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 734 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 25 giugno 2025 il Cons. NN ER e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La signora -OMISSIS- proponeva ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, per ottenere l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Lipari ha respinto l’istanza di sanatoria di opere edilizie abusive dalla medesima presentata ex art. 32 del d.-l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, nonché del sotteso parere n. -OMISSIS- della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina; instava anche, genericamente, per il risarcimento del danno.
Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio in favore delle due parti resistenti in primo grado (Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana e Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina; Comune di Lipari).
L’interessata, senza rubricare i motivi di appello, ma illustrandone l’erroneità sotto vari profili, ha gravato la sentenza, di cui ha domandato la riforma con conseguente annullamento degli atti impugnati.
La Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, si è costituita in resistenza; ha formulato eccezioni di rito e di merito e concluso per il rigetto del gravame.
L’appellante ha depositato due memorie difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2025.
DIRITTO
1. Va premesso che l’appellante non provvede alla puntuale descrizione dell’abuso edilizio oggetto del gravato diniego di condono, limitandosi sostanzialmente a definire la relativa attività come un mutamento di destinazione d’uso impresso a una cisterna interrata, composta da due vasche e un loggiato, a suo tempo regolarmente realizzata in un fondo sito nell’isola di Vulcano.
Una più precisa consistenza dell’abuso può però essere tratta dalla sentenza di primo grado - sul punto non fatta oggetto di alcuna confutazione - che lo descrive come “… trasformazione di una cisterna totalmente interrata in locale di sgombero e soprastante realizzazione di una struttura in cemento armato e chiusure laterale a vetri e infissi metallici, adibito a monolocale abitativo. La consistenza abusiva del piano fuori terra è di mq 46,40, per una volumetria di mc 148,480. La parte interrata è di pari dimensioni …”.
Soggiunge la sentenza che, alla data di realizzazione delle opere abusive, la zona urbanistica di ubicazione era “D - fuori dai centri abitati”, e che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. -OMISSIS-, ne ha disposto la demolizione
2. Occorre ancora dare atto dell’inquadramento normativo della fattispecie assunto dal giudice di prime cure - pure rimasto inconfutato - nel rilevare che: su tutto il territorio del Comune di Lipari insiste il vincolo paesistico imposto con d.P.R.S. n. 5098/1966; nelle more della redazione del piano paesaggistico delle Isole Eolie, il decreto assessorile n. 7720/1995, con scadenza biennale ma prorogato più volte, ha imposto un vincolo di immodificabilità a carattere assoluto, mentre con decreto assessorile di salvaguardia territoriale n. 7720/95 è stata totalmente inibita l’edificazione al di fuori delle zone urbanistiche A, B e C; il decreto assessorile n. 5190/2001 ha poi dettato le norme finali di salvaguardia del nuovo piano territoriale paesistico delle Isole Eolie, il quale ha proibito definitivamente l’attività edilizia nelle zone già precedentemente individuate con il citato decreto n. 7720/1995; per le stesse finalità di salvaguardia poste a base dei predetti provvedimenti, le norme del c.d. “terzo condono” qui in rilievo non sono state recepite nella Regione Siciliana, fino all’attuazione integrale che ne ha dato la circolare n. 3/2014 del Dipartimento dei beni culturali, prot. n. 15070 del 26 marzo 2014.
3. Va da ultimo riferito che il Tar, considerato che l’istanza di sanatoria e la dichiarazione sostitutiva di notorietà presentate dall’interessata indicano, quale data di ultimazione dell’attività edilizia abusiva, il 30 ottobre 1999, ha osservato - anche qui, senza trovare smentita - che questa è avvenuta in spregio al decreto di immodificabilità temporanea del 1995, confermato nel nuovo P.T.P. delle Isole Eolie, “ che colloca l’area dove sono state realizzate le opere edilizie per cui è causa in MA2 ex art. 28, cioè in una zona ove già precedentemente era vietata ogni nuova edificazione ”.
4. Tanto chiarito, può passarsi alla disamina dell’appello.
5. Con la prima linea argomentativa l’appellante avversa il passaggio motivazionale conclusivo della sentenza, riprodotto solo in parte, ovvero laddove ha ritenuto, prima, che “ solo l’accertamento della ‘doppia conformità’ delle opere, comportando l’estinzione del reato urbanistico, giustifica la revoca dell’ordine di demolizione da parte del giudice penale ”, poi, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, anche per l’impossibilità di configurare un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.
Segnatamente, l’appellante espone: di aver presentato alla Soprintendenza istanza per ottenere il parere sul vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’abuso edilizio l’8 settembre 2016; che solo tre anni e mezzo dopo, il 14 febbraio 2019, la Soprintendenza ha avanzato una richiesta istruttoria; che la richiesta è stata tempestivamente riscontrata il 25 febbraio 2019.
Su queste basi, cioè considerando i tempi decorsi tra la presentazione dell’istanza e la richiesta istruttoria, e tra la relativa produzione documentale e il parere negativo della Soprintendenza (4 giugno 2020), sostiene l’appellante che sull’istanza in parola, ai sensi dell’art. 46 della l.r. Sicilia 17/2004, si sarebbe formato, e per ben due volte, il silenzio-assenso, e che, conseguentemente, nel rendere il parere negativo, la Soprintendenza avrebbe violato gli artt. 21- quinquies e 21- nonies della l. 241/199, non considerando la formazione del titolo abilitativo tacito, rimovibile solo con atti di autotutela amministrativa.
Lamenta indi l’appellante che di tanto il Tar non abbia tenuto conto.
5.1. La tesi è fuori centro.
In primo luogo, non può dirsi che il Tar non si sia avveduto della censura qui riproposta, che la sentenza riporta in fatto e considera in diritto richiamando le motivazioni del decreto presidenziale cautelare monocratico di rigetto reso in primo grado (“ l’eventuale formazione del silenzio-assenso non determina comunque il riconoscimento della condonabilità delle opere abusive ”).
Nello stretto merito, poi, è dirimente l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, alla luce della pronuncia interpretativa di rigetto n. 155 del 15 luglio 2021 della Corte costituzionale: ha rilevato l’operatività nell’ordinamento siciliano, a opera del rinvio dinamico di cui all’art. 7, comma 1, della l.r. 5/2011, dell’art. 20, comma 4, della l. 241/1990; ha ritenuto che quest’ultima norma, escludendo il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ha determinato implicitamente l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore della l.r. 5/2011, del qui invocato art. 46, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 17/2004, per incompatibilità con la norma regionale sopravvenuta (C.G.A.R.S., Sez. giur., 22 gennaio 2024, n. 49; 19 dicembre 2023, n. 894; 20 ottobre 2023, n. 703; 5 maggio 2023, n. 322; 3 aprile 2023, n. 252; 17 ottobre 2022 n. 1054).
In ultimo, può osservarsi che l’art. 46 in parola fa espresso riferimento alle “ autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico ”, e non alle istanze volte a ottenere, come quella nella specie denegata, titoli abilitativi in sanatoria per interventi già eseguiti, le quali, come noto, sono regolate da normativa speciale che, in quanto tale, è di stretta interpretazione.
6. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante con la seconda linea argomentativa, non può neanche dirsi che nella fattispecie possa trovare applicazione l’art. 17, comma 6, della l.r. 4/2003, che prevede il silenzio-assenso per “ gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’articolo 23 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37 ”: come pure osservato da questo Consiglio sulla scorta del mutamento giurisprudenziale indotto dalla sopra citata indicazione interpretativa del giudice delle leggi, il suddetto effetto abrogativo va infatti riferito anche a detto articolo (C.G.A.R.S., Sez. giur., nn. 49/2024 e 322/2023, cit.).
7. Con le finali censure l’appellante sostiene che i provvedimenti gravati sarebbero affetti da eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti quanto ai volumi interrati, assistiti da autorizzazione edilizia, privi di valenza paesaggistica, e fatti oggetto di una mera modifica di destinazione d’uso; lamenta quindi l’appellante che la sentenza gravata, affermandone la legittimità, avrebbe fatto salvo l’ordine di demolizione dell’intero edificio con essi impartito.
7.1. La prospettazione, premesso che il provvedimento comunale impugnato si è limitato a respingere l’istanza di condono, e che l’ordine di rimessa in pristino di cui al, pure gravato, sotteso parere negativo della Soprintendenza non è ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 31 del d.P.R. 380/2001, è destituita di fondamento.
La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Consiglio (di recente, C.G.A.R.S., Sez. giur., 27 maggio 2025, n. 397), è ferma nello stabilire che la valutazione di un abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 29 luglio 2022, n. 6681; I, 1 febbraio 2022, n. 202); in altre parole, l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’intero immobile o complesso immobiliare che ne costituisce il risultato, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto unitariamente considerato (Cons. Stato, VI, 5 luglio 2024, n. 5968; C.G.A.R.S., Sez. riun., 21 marzo 2022, n. 139; Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2022, n. 496). Inoltre, al fine di verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, deve tenersi conto, oltre che del profilo strutturale, anche dell’elemento funzionale, onde constatare se le varie opere, anche se edificate in strutture separate, siano comunque strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico (Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2021, n. 8275).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, risulta di palmare evidenza, non scalfita in alcun modo dalle argomentazioni censorie sopra riassunte, l’impossibilità di ricondurre, anche solo parzialmente, l’intervento edilizio per cui è causa, come incontestatamente descritto al precedente capo 1, a quanto a suo tempo assentito (la realizzazione di una cisterna interrata).
In particolare, non è predicabile che quest’ultimo, ormai inglobato nell’attività abusiva e da questa stravolto, sia nella struttura che nella funzione, possa essere allo stato rinvenuto, e tenuto distinto, sia sotto il profilo materiale che sotto quello giuridico, dalle opere realizzate senza titolo per cui è causa.
8. In definitiva, nulla aggiungendo alle questioni come sopra trattate le memorie difensive depositate dall’interessata, e assorbita ogni altra questione sollevata dall’Amministrazione resistente, l’appello va respinto.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del grado, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
RM de CO, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
NN ER, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ER | RM de CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.