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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.9.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c.,ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7995/2024 promossa da:
(nato a [...] [...]) con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 Rosanna Superbo
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1 Sedda)
RESISTENTE Oggetto: pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI
Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.9.2024 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento della invalidità civile al 100%, negata in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la CP_ condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi. CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.4263/2023, disposti prima chiarimenti alla CTU e, successivamente, il rinnovo della stessa al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria e i chiarimenti forniti dal primo CTU ritenuti non esaustivi, all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971
è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Entrambe le dette prestazioni sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello ex lege fissato.
Ciò posto il II CTU, dott. ha riconosciuto in capo al ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari per la totale inabilità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13.12.2022.
Segnatamente il CTU ha così concluso: “…Il Sig. , in base Parte_1 al ns. accertamento clinico-obiettivo ed alla documentazione medica esaminata, è risultato essere affetto da: Insufficienza mentale di grado lieve. Depressione dell'umore di grado moderato. Cardiopatia ipertensiva ed aritmogena 2a classe N.Y.H.A. Incontinenza urinaria e fecale. Ipertrofia prostatica. Rettocele con prolasso mucoso. Emorroidi.
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di moderata-grave entità. Protrusioni ed ernie discali multiple cervicali e lombari con compressione della corda midollare cervicale e delle radici nervose degli arti inferiori. Artrosi delle spalle con deficit funzionale. Broncopneumopatia cronica ostruttiva con deficit ostruttivo di grado medio-elevato. Esiti di distacco posteriore di vitreo e di rottura della retina O.D. Si tratta di patologie che riducono la validità dell'istante in misura del 100 %, a partire dalla data della domanda (13 dicembre 2022). L'attribuzione di tale percentuale deriva dall'esame di quanto previsto dalle tabelle per la valutazione degli stati di invalidità civile allegate al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992….”(cfr elaborato peritale depositato in data 30.6.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti. In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per la pensione d'inabilità civile in capo al ricorrente dal 13.12.2022 ( data della domanda amministrativa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione di invalidità civile con decorrenza dal 13.12.2022 (data della domanda amministrativa); CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.865,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.9.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c.,ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7995/2024 promossa da:
(nato a [...] [...]) con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 Rosanna Superbo
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1 Sedda)
RESISTENTE Oggetto: pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI
Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.9.2024 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento della invalidità civile al 100%, negata in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la CP_ condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi. CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.4263/2023, disposti prima chiarimenti alla CTU e, successivamente, il rinnovo della stessa al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria e i chiarimenti forniti dal primo CTU ritenuti non esaustivi, all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971
è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Entrambe le dette prestazioni sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello ex lege fissato.
Ciò posto il II CTU, dott. ha riconosciuto in capo al ricorrente la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari per la totale inabilità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13.12.2022.
Segnatamente il CTU ha così concluso: “…Il Sig. , in base Parte_1 al ns. accertamento clinico-obiettivo ed alla documentazione medica esaminata, è risultato essere affetto da: Insufficienza mentale di grado lieve. Depressione dell'umore di grado moderato. Cardiopatia ipertensiva ed aritmogena 2a classe N.Y.H.A. Incontinenza urinaria e fecale. Ipertrofia prostatica. Rettocele con prolasso mucoso. Emorroidi.
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di moderata-grave entità. Protrusioni ed ernie discali multiple cervicali e lombari con compressione della corda midollare cervicale e delle radici nervose degli arti inferiori. Artrosi delle spalle con deficit funzionale. Broncopneumopatia cronica ostruttiva con deficit ostruttivo di grado medio-elevato. Esiti di distacco posteriore di vitreo e di rottura della retina O.D. Si tratta di patologie che riducono la validità dell'istante in misura del 100 %, a partire dalla data della domanda (13 dicembre 2022). L'attribuzione di tale percentuale deriva dall'esame di quanto previsto dalle tabelle per la valutazione degli stati di invalidità civile allegate al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992….”(cfr elaborato peritale depositato in data 30.6.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti. In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per la pensione d'inabilità civile in capo al ricorrente dal 13.12.2022 ( data della domanda amministrativa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione di invalidità civile con decorrenza dal 13.12.2022 (data della domanda amministrativa); CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.865,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella