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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2017/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27/10/25 e promossa DA e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Roccaforte presso il cui studio eleggono domicilio. Appellante CONTRO
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 DI BOLOGNA, elett.te dom.to in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso gli Uffici della stessa.
con Controparte_2 sede in Milano, rappr.ata e difesa dall'avv. Marco Ferri e presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca n. 38, Appellati AVVERSO la ordinanza ex art.702ter cpc n.5065/23 emessa dal Tribunale di in data 13/11/23.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, con ricorso 702 bis c.p.c., e Parte_1
nella qualità di genitori del minore Parte_2 Per_1 adivano il Tribunale di Bologna, esponendo che, in due distinti episodi, il proprio figliolo aveva subìto infortuni nei Per_1 locali dell' ove si trovava Parte_3 sotto la vigilanza del personale scolastico. In particolare, in data 19.11.18 aveva riportato un trauma al viso e la frattura coronale ai denti incisivi;
in data 6.5.19 aveva riportato un forte trauma a carico della gamba destra con diagnosi di “frattura diafisaria scomposta al III prossimale del perone ed al III medio-distale della tibia”. In entrambi i casi, l'Istituto Scolastico denunciava il sinistro Cont alla propria compagnia di assicurazione ( , la quale erogava, nel primo caso, la somma di euro 1.900,00 e, nel secondo caso, la somma di euro 4.662,50 e le somme venivano accettate in acconto sul maggior danno subìto, cosicchè gli appellanti introducevano il presente giudizio, invocando la responsabilità contrattuale dell'Istituto, il quale era tenuto a vigilare e garantire l'incolumità fisica dei minori ad essi affidati per tutto il tempo di frequentazione degli ambienti scolastici.
-Il MINISTERO contestava i fondamenti della proposta azione, chiedendo il rigetto della domanda, chiedendo, in ogni caso di affermata responsabilità, la chiamata in giudizio della propria Compagnia assicuratrice . CP_2
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice.
-Avverso tale decisione e Parte_1 Parte_2 nella spiegata qualità, proponevano appello sostanzialmente con un'unica doglianza. Lamentavano gli appellanti l'erroneità della decisione nella parte in cui, pur applicando le regole sulla responsabilità contrattuale, il primo giudice dichiarava provato da parte dell' il caso fortuito ovvero la causa di Parte_4 inadempimento non imputabile dell'obbligo di vigilanza sul piccolo
, e ciò alla luce delle dichiarazioni testimoniali delle Per_1 insegnanti, nonostante la loro incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dagli odierni appellanti, nonché alla luce delle dichiarazioni rese nelle denunce di sinistro, redatte dall' ed inviate all'assicurazione, che erano Parte_4 semplici dichiarazioni di parte;
nella parte in cui il decidente riteneva utilizzabili le dichiarazioni testimoniali delle insegnanti, nonostante la loro incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; nella parte in cui il giudicante non disponeva la CTU per la stima del danno alla salute subito dal minore, non condannando l'Istituto Scolastico al risarcimento integrale del danno subìto. Specificamente, con il primo motivo, censuravano che incombesse sull'altra parte la dimostrazione che l'evento dannoso fosse stato determinato da una causa non imputabile né all'Istituto scolastico né al suo ausiliare, essendo stato predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell'evento. Nel presente giudizio era mancata una simile prova, non potendo valere a tal fine la testimonianza delle insegnanti addette alla vigilanza sui bambini, trattandosi di soggetti che, in tesi appellante, avevano titolo per partecipare al processo, rispondendo del proprio comportamento a titolo di responsabilità excontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti del danneggiato ed a titolo di regresso nei confronti del soggetto in nome e per conto del quale abbiano operato. Insisteva la difesa degli appellanti che le insegnanti della scuola sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Insistevano pertanto nella condanna del convenuto al CP_1 risarcimento del danno da liquidarsi nella somma maggiore o minore di euro 27.658,25, al netto degli acconti già ricevuti.
-Si costituiva il contestando totalmente la proposta CP_1 impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-Analogamente concludeva la Compagnia costituitasi CP_2 anch'essa.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) Avverso l'impugnata decisione, parte appellante spiega sostanzialmente un unico motivo di gravame, impugnandola nella parte in cui, preliminarmente valutate come ammissibili e attendibili le prove testimoniali richieste dal CP_1 convenuto ed escusse in giudizio, essa ha ritenuto insussistente la responsabilità dell' in ordine ai fatti di Parte_4 cui in causa, ritenendo provata la vigile presenza sul luogo degli insegnanti in uno con la natura accidentale degli accadimenti denunciati dagli attori. Insistono di nuovo gli appellanti sulla incapacità a testimoniare delle insegnanti escusse, radicata sul disposto di cui all'art.246 cpc, che in tesi sarebbe applicabile nel caso di specie, atteso che, nella ricostruzione attorea, le insegnanti sarebbero portatrici di un interesse nell'impedire la condanna del MINISTERO che, peraltro, potrebbe rivalersi nei loro confronti in via di regresso. Orbene, come esattamente e condivisibilmente spiegato dal primo giudice, alcun dubbio sussiste sull''ammissibilità delle prove testimoniali escusse nella persona delle insegnanti. Sull'eccepita incapacità delle testi, a latere del rilievo che essa appare mera reiterazione dell'eccezione già avanzata e trattata dal primo giudice, riproposta senza alcun ulteriore elemento critico, dunque ai limiti dell'inammissibilità ex art 342 cpc, vale il principio di diritto, già ritenuto dal primo decidente, in forza del quale “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio”, sicché “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (cfr. la ferma Cass. Civ. n. 2075/2013). Pertanto, come nel caso di specie, la testimonianza del dipendente
“sarà valutata, come in tutti i casi di esame testimoniale, l'attendibilità delle esaminande, ma si è al di fuori dei casi di incapacità a deporre”. Le prove testimoniali in questione sono state acquisite al giudizio del tutto ritualmente e legittimamente, sulla cui genuinità e veridicità, alla luce della rilettura critica in questo grado, non si ravvisano dubbi né incerte ambiguità. -B) Occorre di contro osservare che la difesa di parte appellante è tornata ad insistere sul thema della incapacità, probabilmente nella consapevolezza “strategica” che, eliminando dal processo la fonte testimoniale “forte”, onde escludere la responsabilità dell' , ovvero quella delle insegnanti interessate, Pt_4 l'accoglimento della domanda avrebbe avuto per c.d. porte spalancate, non essendovi alcun altro elemento fattuale acquisito al processo con altri mezzi e fonti di prova atto a contrastare la ricostruzione fattuale e giuridica della domanda attrice. Senonchè, va rilevato, per mera completezza di trattazione, in quanto il rilievo non è stato sollevato da alcuna parte, né men che meno è rilevabile d'ufficio, attenendo al merito della domanda
-disponibile-, che gli attori si sono limitati ad evocare in giudizio il solo MINISTERO per responsabilità ex art 2043, 2051 e segnatamente 1218 cc, quest'ultima per responsabilità contrattuale, e non le persone degli insegnanti, a titolo proprio o secondo il paradigma dell'art. 2048 CC. Peraltro tale ultima fattispecie astratta è stata esclusa dal primo giudice, sul rilievo fattuale che non si era trattato, nella specie, di episodi in cui l'alunno aveva cagionato “danno a sé stesso”, quanto aver subito un pregiudizio da parte di altri alunni, in violazione omissiva dell'obbligo contrattuale di vigilanza. E tale configurazione radica propriamente sulla valutazione ed apprezzamento dei contenuti della prova testimoniale dei dipendenti, ritenuta pienamente ammissibile ed attendibile, una volta ritenuta ammissibile proprio in quanto, sotto il paradigma della responsabilità contrattuale dell' veniva a mancare Pt_4 l'interesse personale e concreto dei dipendenti ai fini della incompatibilità.
-C) In ogni caso, la ricostruzione della dinamica dei due incidenti, compatibile con le lesioni riportate dall'alunno, consente di ritenere, condivisibilmente a quanto ponderato dal primo giudice, prima ancora che l'elemento soggettivo colposo, culpa in vigilando, l'incidenza di un vero e proprio fortuito, in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. La responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi non è una responsabilità di posizione, ma prevede comunque che la stessa sia dichiarata insussistente con la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, di avere cioè esercitato la sorveglianza sugli stessi con quella diligenza diretta ad impedire l'accadimento dannoso. La diligenza scriminante è quella rapportata al grado di sorveglianza correlato alla “prevedibilità” di quanto può accadere. Come correttamente rilevato dal primo giudicante, nessuna omissione di vigilanza da parte dell'amministrazione scolastica può ritenersi sussistente, essendo entrambi i fatti avvenuti alla presenza effettiva dell'insegnante. Nel primo episodio, era in corso regolare attività didattica, vi era un clima riferito tranquillo ed erano presenti ben due insegnanti a vigilare gli alunni (la docente titolare dell'insegnamento e la docente di sostegno), che prontamente intervenivano a soccorrere l'alunno. Nel secondo caso, era in corso attività ricreativa e ludica libera nel cortile della scuola nella pausa post mensa, vi era un clima di gioco ordinato e tranquillo ed era regolarmente presente e vigilante la docente di riferimento che, anche in questo caso, si è apprezzato esser prontamente intervenuta a soccorrere l'alunno. Gli alunni si trovavano all'interno dei locali della scuola, nell'ambito dello svolgimento di attività didattica o attività ricreativa in orario postprandiale, nel corso di attività non certamente pericolosa che richiedesse cautele particolari e specifiche. Nondimeno, come parimenti statuito in ordinanza, i fatti accaduti devono ritenersi del tutto imprevisti ed accidentali, essendo dovuti a mere fatalità inevitabili da parte dell'insegnante, pure presente, proprio per la loro “repentinità” e la velocissima evoluzione da un contesto originario di assoluta normalità. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che
“la repentinità dell'evento incide sulla inevitabilità del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire l'infortunio dell'allievi”. (V. in questi termini le cit. Cass. civ., 29.09.2017, n. 22800; Cass. civ. Sez. III, 18.11.2005, n. 24456.).
-D) Nello stretto merito, le deposizioni assunte appaiono attendibili e ragionevolmente genuine. Come sopracennato, nel primo episodio era in corso regolare attività didattica, vi era un clima tranquillo ed erano presenti ben due insegnanti a vigilare gli alunni, la docente titolare dell'insegnamento e la docente di sostegno, che prontamente intervenivano a soccorrere l'alunno. L' episodio aveva a verificarsi in maniera del tutto repentina, imprevedibile e fortuita (“Gli alunni si trovavano in classe.Un bambino è scivolato ed ha urtato il quale è caduto in Per_1 avanti sbattendo la bocca per terra” -ex Denunzia infortunio 19/1/18). Sul secondo scontro la teste ha specificamente dichiarato Tes_1 che “(…) ho visto che l'alunno spostandosi in mezzo ai compagni con una corsa non veloce, non era una camminata, nel guardare indietro, preciso che si spostava guardandosi indietro, non ha visto il compagno che stava arrivando davanti a lui e gli è andato addosso. Gli alunni si sono scontrati”. Sul cap.9) “Si è vero, ho visto che l'alunno, dopo lo scontro, si è seduto sulla gamba destra. Mi trovavo ad una d istanza dai 3 ai 5 metri circa” circa”. L'alunno pertanto, non stava neppure correndo, quanto piuttosto, invero incautamente, camminava veloce guardandosi indietro, il che gli ha ovviamente impedito di percepire la presenza del compagno con il quale si è poi scontrato. Invero, poi, l'infortunio ha avuto a verificarsi neppure come effetto immediato dello scontro, quanto piuttosto quale reazione motoria scomposta e non adeguata rispetto allo scontro stesso. Emerge così in modo evidente come siffatta reazione non adeguata non potesse essere in alcun modo imputabile a nessuno, men che meno ad un presunto difetto di vigilanza dell'insegnante, adeguata invece al contesto ludico in atto.
-E) In ordine alla posizione la Compagnia è stata CP_2 chiamata dal MINISTERO per esser manlevata in caso di eventuale condanna, spiegando nel merito una difesa totalmente adesiva a quella dell'Avvocatura dello Stato. Ciò comporta che in favore della stessa, oltre che del CP_1 gli appellanti sono tenuti in solido alle spese anche del presente grado, in ragione della soccombenza, in forza del principio di causazione, avendo avuto modo la giurisprudenza consolidata della S.C. di puntualizzare il criterio secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (…), salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. civ. n. 23123/2019).
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
B)condanna in solido gli appellanti al rimborso delle spese in favore di entrambi gli appellati del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €4.9960,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, quelle di AIG in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/11/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2017/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27/10/25 e promossa DA e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Roccaforte presso il cui studio eleggono domicilio. Appellante CONTRO
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 DI BOLOGNA, elett.te dom.to in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso gli Uffici della stessa.
con Controparte_2 sede in Milano, rappr.ata e difesa dall'avv. Marco Ferri e presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca n. 38, Appellati AVVERSO la ordinanza ex art.702ter cpc n.5065/23 emessa dal Tribunale di in data 13/11/23.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, con ricorso 702 bis c.p.c., e Parte_1
nella qualità di genitori del minore Parte_2 Per_1 adivano il Tribunale di Bologna, esponendo che, in due distinti episodi, il proprio figliolo aveva subìto infortuni nei Per_1 locali dell' ove si trovava Parte_3 sotto la vigilanza del personale scolastico. In particolare, in data 19.11.18 aveva riportato un trauma al viso e la frattura coronale ai denti incisivi;
in data 6.5.19 aveva riportato un forte trauma a carico della gamba destra con diagnosi di “frattura diafisaria scomposta al III prossimale del perone ed al III medio-distale della tibia”. In entrambi i casi, l'Istituto Scolastico denunciava il sinistro Cont alla propria compagnia di assicurazione ( , la quale erogava, nel primo caso, la somma di euro 1.900,00 e, nel secondo caso, la somma di euro 4.662,50 e le somme venivano accettate in acconto sul maggior danno subìto, cosicchè gli appellanti introducevano il presente giudizio, invocando la responsabilità contrattuale dell'Istituto, il quale era tenuto a vigilare e garantire l'incolumità fisica dei minori ad essi affidati per tutto il tempo di frequentazione degli ambienti scolastici.
-Il MINISTERO contestava i fondamenti della proposta azione, chiedendo il rigetto della domanda, chiedendo, in ogni caso di affermata responsabilità, la chiamata in giudizio della propria Compagnia assicuratrice . CP_2
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice.
-Avverso tale decisione e Parte_1 Parte_2 nella spiegata qualità, proponevano appello sostanzialmente con un'unica doglianza. Lamentavano gli appellanti l'erroneità della decisione nella parte in cui, pur applicando le regole sulla responsabilità contrattuale, il primo giudice dichiarava provato da parte dell' il caso fortuito ovvero la causa di Parte_4 inadempimento non imputabile dell'obbligo di vigilanza sul piccolo
, e ciò alla luce delle dichiarazioni testimoniali delle Per_1 insegnanti, nonostante la loro incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dagli odierni appellanti, nonché alla luce delle dichiarazioni rese nelle denunce di sinistro, redatte dall' ed inviate all'assicurazione, che erano Parte_4 semplici dichiarazioni di parte;
nella parte in cui il decidente riteneva utilizzabili le dichiarazioni testimoniali delle insegnanti, nonostante la loro incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; nella parte in cui il giudicante non disponeva la CTU per la stima del danno alla salute subito dal minore, non condannando l'Istituto Scolastico al risarcimento integrale del danno subìto. Specificamente, con il primo motivo, censuravano che incombesse sull'altra parte la dimostrazione che l'evento dannoso fosse stato determinato da una causa non imputabile né all'Istituto scolastico né al suo ausiliare, essendo stato predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell'evento. Nel presente giudizio era mancata una simile prova, non potendo valere a tal fine la testimonianza delle insegnanti addette alla vigilanza sui bambini, trattandosi di soggetti che, in tesi appellante, avevano titolo per partecipare al processo, rispondendo del proprio comportamento a titolo di responsabilità excontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti del danneggiato ed a titolo di regresso nei confronti del soggetto in nome e per conto del quale abbiano operato. Insisteva la difesa degli appellanti che le insegnanti della scuola sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Insistevano pertanto nella condanna del convenuto al CP_1 risarcimento del danno da liquidarsi nella somma maggiore o minore di euro 27.658,25, al netto degli acconti già ricevuti.
-Si costituiva il contestando totalmente la proposta CP_1 impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-Analogamente concludeva la Compagnia costituitasi CP_2 anch'essa.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) Avverso l'impugnata decisione, parte appellante spiega sostanzialmente un unico motivo di gravame, impugnandola nella parte in cui, preliminarmente valutate come ammissibili e attendibili le prove testimoniali richieste dal CP_1 convenuto ed escusse in giudizio, essa ha ritenuto insussistente la responsabilità dell' in ordine ai fatti di Parte_4 cui in causa, ritenendo provata la vigile presenza sul luogo degli insegnanti in uno con la natura accidentale degli accadimenti denunciati dagli attori. Insistono di nuovo gli appellanti sulla incapacità a testimoniare delle insegnanti escusse, radicata sul disposto di cui all'art.246 cpc, che in tesi sarebbe applicabile nel caso di specie, atteso che, nella ricostruzione attorea, le insegnanti sarebbero portatrici di un interesse nell'impedire la condanna del MINISTERO che, peraltro, potrebbe rivalersi nei loro confronti in via di regresso. Orbene, come esattamente e condivisibilmente spiegato dal primo giudice, alcun dubbio sussiste sull''ammissibilità delle prove testimoniali escusse nella persona delle insegnanti. Sull'eccepita incapacità delle testi, a latere del rilievo che essa appare mera reiterazione dell'eccezione già avanzata e trattata dal primo giudice, riproposta senza alcun ulteriore elemento critico, dunque ai limiti dell'inammissibilità ex art 342 cpc, vale il principio di diritto, già ritenuto dal primo decidente, in forza del quale “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio”, sicché “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (cfr. la ferma Cass. Civ. n. 2075/2013). Pertanto, come nel caso di specie, la testimonianza del dipendente
“sarà valutata, come in tutti i casi di esame testimoniale, l'attendibilità delle esaminande, ma si è al di fuori dei casi di incapacità a deporre”. Le prove testimoniali in questione sono state acquisite al giudizio del tutto ritualmente e legittimamente, sulla cui genuinità e veridicità, alla luce della rilettura critica in questo grado, non si ravvisano dubbi né incerte ambiguità. -B) Occorre di contro osservare che la difesa di parte appellante è tornata ad insistere sul thema della incapacità, probabilmente nella consapevolezza “strategica” che, eliminando dal processo la fonte testimoniale “forte”, onde escludere la responsabilità dell' , ovvero quella delle insegnanti interessate, Pt_4 l'accoglimento della domanda avrebbe avuto per c.d. porte spalancate, non essendovi alcun altro elemento fattuale acquisito al processo con altri mezzi e fonti di prova atto a contrastare la ricostruzione fattuale e giuridica della domanda attrice. Senonchè, va rilevato, per mera completezza di trattazione, in quanto il rilievo non è stato sollevato da alcuna parte, né men che meno è rilevabile d'ufficio, attenendo al merito della domanda
-disponibile-, che gli attori si sono limitati ad evocare in giudizio il solo MINISTERO per responsabilità ex art 2043, 2051 e segnatamente 1218 cc, quest'ultima per responsabilità contrattuale, e non le persone degli insegnanti, a titolo proprio o secondo il paradigma dell'art. 2048 CC. Peraltro tale ultima fattispecie astratta è stata esclusa dal primo giudice, sul rilievo fattuale che non si era trattato, nella specie, di episodi in cui l'alunno aveva cagionato “danno a sé stesso”, quanto aver subito un pregiudizio da parte di altri alunni, in violazione omissiva dell'obbligo contrattuale di vigilanza. E tale configurazione radica propriamente sulla valutazione ed apprezzamento dei contenuti della prova testimoniale dei dipendenti, ritenuta pienamente ammissibile ed attendibile, una volta ritenuta ammissibile proprio in quanto, sotto il paradigma della responsabilità contrattuale dell' veniva a mancare Pt_4 l'interesse personale e concreto dei dipendenti ai fini della incompatibilità.
-C) In ogni caso, la ricostruzione della dinamica dei due incidenti, compatibile con le lesioni riportate dall'alunno, consente di ritenere, condivisibilmente a quanto ponderato dal primo giudice, prima ancora che l'elemento soggettivo colposo, culpa in vigilando, l'incidenza di un vero e proprio fortuito, in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. La responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi non è una responsabilità di posizione, ma prevede comunque che la stessa sia dichiarata insussistente con la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, di avere cioè esercitato la sorveglianza sugli stessi con quella diligenza diretta ad impedire l'accadimento dannoso. La diligenza scriminante è quella rapportata al grado di sorveglianza correlato alla “prevedibilità” di quanto può accadere. Come correttamente rilevato dal primo giudicante, nessuna omissione di vigilanza da parte dell'amministrazione scolastica può ritenersi sussistente, essendo entrambi i fatti avvenuti alla presenza effettiva dell'insegnante. Nel primo episodio, era in corso regolare attività didattica, vi era un clima riferito tranquillo ed erano presenti ben due insegnanti a vigilare gli alunni (la docente titolare dell'insegnamento e la docente di sostegno), che prontamente intervenivano a soccorrere l'alunno. Nel secondo caso, era in corso attività ricreativa e ludica libera nel cortile della scuola nella pausa post mensa, vi era un clima di gioco ordinato e tranquillo ed era regolarmente presente e vigilante la docente di riferimento che, anche in questo caso, si è apprezzato esser prontamente intervenuta a soccorrere l'alunno. Gli alunni si trovavano all'interno dei locali della scuola, nell'ambito dello svolgimento di attività didattica o attività ricreativa in orario postprandiale, nel corso di attività non certamente pericolosa che richiedesse cautele particolari e specifiche. Nondimeno, come parimenti statuito in ordinanza, i fatti accaduti devono ritenersi del tutto imprevisti ed accidentali, essendo dovuti a mere fatalità inevitabili da parte dell'insegnante, pure presente, proprio per la loro “repentinità” e la velocissima evoluzione da un contesto originario di assoluta normalità. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che
“la repentinità dell'evento incide sulla inevitabilità del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire l'infortunio dell'allievi”. (V. in questi termini le cit. Cass. civ., 29.09.2017, n. 22800; Cass. civ. Sez. III, 18.11.2005, n. 24456.).
-D) Nello stretto merito, le deposizioni assunte appaiono attendibili e ragionevolmente genuine. Come sopracennato, nel primo episodio era in corso regolare attività didattica, vi era un clima tranquillo ed erano presenti ben due insegnanti a vigilare gli alunni, la docente titolare dell'insegnamento e la docente di sostegno, che prontamente intervenivano a soccorrere l'alunno. L' episodio aveva a verificarsi in maniera del tutto repentina, imprevedibile e fortuita (“Gli alunni si trovavano in classe.Un bambino è scivolato ed ha urtato il quale è caduto in Per_1 avanti sbattendo la bocca per terra” -ex Denunzia infortunio 19/1/18). Sul secondo scontro la teste ha specificamente dichiarato Tes_1 che “(…) ho visto che l'alunno spostandosi in mezzo ai compagni con una corsa non veloce, non era una camminata, nel guardare indietro, preciso che si spostava guardandosi indietro, non ha visto il compagno che stava arrivando davanti a lui e gli è andato addosso. Gli alunni si sono scontrati”. Sul cap.9) “Si è vero, ho visto che l'alunno, dopo lo scontro, si è seduto sulla gamba destra. Mi trovavo ad una d istanza dai 3 ai 5 metri circa” circa”. L'alunno pertanto, non stava neppure correndo, quanto piuttosto, invero incautamente, camminava veloce guardandosi indietro, il che gli ha ovviamente impedito di percepire la presenza del compagno con il quale si è poi scontrato. Invero, poi, l'infortunio ha avuto a verificarsi neppure come effetto immediato dello scontro, quanto piuttosto quale reazione motoria scomposta e non adeguata rispetto allo scontro stesso. Emerge così in modo evidente come siffatta reazione non adeguata non potesse essere in alcun modo imputabile a nessuno, men che meno ad un presunto difetto di vigilanza dell'insegnante, adeguata invece al contesto ludico in atto.
-E) In ordine alla posizione la Compagnia è stata CP_2 chiamata dal MINISTERO per esser manlevata in caso di eventuale condanna, spiegando nel merito una difesa totalmente adesiva a quella dell'Avvocatura dello Stato. Ciò comporta che in favore della stessa, oltre che del CP_1 gli appellanti sono tenuti in solido alle spese anche del presente grado, in ragione della soccombenza, in forza del principio di causazione, avendo avuto modo la giurisprudenza consolidata della S.C. di puntualizzare il criterio secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (…), salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. civ. n. 23123/2019).
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
B)condanna in solido gli appellanti al rimborso delle spese in favore di entrambi gli appellati del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €4.9960,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, quelle di AIG in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/11/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)