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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1677/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, con l'avv. Daniela Marrabello (PEC: , Parte_1 Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Vitale (PEC:
, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Indennità chilometrica
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19.09.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di: I) aver prestato la sua attività lavorativa in forza di contratto a tempo determinato dal 16.09.2021 al 15.12.2021 con mansione di “tecnico dell'ambiente“, inquadrato nel livello 2B del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, alle dipendenze di ECOCAR
1 s.r.l.; II) di essere stata assegnata all'appalto di servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani, e di aver svolto la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) di essersi quotidianamente recata presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande”
Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) di aver percorso, con la propria autovettura, una distanza di circa 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato).
A tal fine, la ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene
Ambientale Aziende Private, chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 552,36.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “ - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, dal 1 ° ottobre 2021 al 15.12.2021 (data di computo), al rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private, per tutte le argomentazioni testè esposte;
b. condannare, per l'effetto, la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del ricorrente della somma complessiva di €
552,36, dovuta a titolo di rimborso “spese per uso autovettura”, così per come risulta dalla consulenza tecnica versati in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo o nella somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio. c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze della società resistente, consisteva nel Parte_1 raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività la ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
2 4. Per tale ragione, la ricorrente non utilizzava la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si recava all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove aveva inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, la ricorrente non era in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come «Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., Sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco ricadente nel Comune di Maierato.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso di specie, per il quale, l'inizio della prestazione lavorativa è da ricondursi all'arrivo presso la sede aziendale dove prendeva possesso del mezzo aziendale ricoverato presso l'autoparco di Maierato, poiché senza questo preliminare passaggio, la stessa prestazione sarebbe impossibile, in ragione delle qualifica
3 e delle specifiche mansioni del ricorrente. Non risulta provato dal ricorrente che per lo svolgimento della prestazione lavorativa lo stesso dovesse, prima di recuperare il mezzo aziendale, raggiungere altra sede di lavoro. In buona sostanza per svolgere il servizio di pulizia presso il comune di Vibo Valentia iniziava la propria prestazione lavorativa a Maierato dove prendeva il mezzo e dall'arrivo alla sede datoriale iniziava la propria prestazione lavorativa rimanendo a carico del datore di lavoro tutto il tempo necessario per raggiungere dalla sede datoriale il luogo di svolgimento della aporia prestazione lavorativa.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in Maierato.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
Vibo Valentia, 27/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, con l'avv. Daniela Marrabello (PEC: , Parte_1 Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Vitale (PEC:
, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Indennità chilometrica
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19.09.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di: I) aver prestato la sua attività lavorativa in forza di contratto a tempo determinato dal 16.09.2021 al 15.12.2021 con mansione di “tecnico dell'ambiente“, inquadrato nel livello 2B del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, alle dipendenze di ECOCAR
1 s.r.l.; II) di essere stata assegnata all'appalto di servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani, e di aver svolto la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) di essersi quotidianamente recata presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande”
Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) di aver percorso, con la propria autovettura, una distanza di circa 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato).
A tal fine, la ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene
Ambientale Aziende Private, chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 552,36.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “ - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, dal 1 ° ottobre 2021 al 15.12.2021 (data di computo), al rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private, per tutte le argomentazioni testè esposte;
b. condannare, per l'effetto, la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del ricorrente della somma complessiva di €
552,36, dovuta a titolo di rimborso “spese per uso autovettura”, così per come risulta dalla consulenza tecnica versati in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo o nella somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio. c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto da , alle dipendenze della società resistente, consisteva nel Parte_1 raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività la ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
2 4. Per tale ragione, la ricorrente non utilizzava la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si recava all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove aveva inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, la ricorrente non era in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come «Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., Sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco ricadente nel Comune di Maierato.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso di specie, per il quale, l'inizio della prestazione lavorativa è da ricondursi all'arrivo presso la sede aziendale dove prendeva possesso del mezzo aziendale ricoverato presso l'autoparco di Maierato, poiché senza questo preliminare passaggio, la stessa prestazione sarebbe impossibile, in ragione delle qualifica
3 e delle specifiche mansioni del ricorrente. Non risulta provato dal ricorrente che per lo svolgimento della prestazione lavorativa lo stesso dovesse, prima di recuperare il mezzo aziendale, raggiungere altra sede di lavoro. In buona sostanza per svolgere il servizio di pulizia presso il comune di Vibo Valentia iniziava la propria prestazione lavorativa a Maierato dove prendeva il mezzo e dall'arrivo alla sede datoriale iniziava la propria prestazione lavorativa rimanendo a carico del datore di lavoro tutto il tempo necessario per raggiungere dalla sede datoriale il luogo di svolgimento della aporia prestazione lavorativa.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in Maierato.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
Vibo Valentia, 27/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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