Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3195/2019, pendente
TRA
liquidazione e in concordato preventivo (C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore del patrimonio separato e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Giorgio Lener e Massimo Petroni giusta delega in atti appellante
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Cencio in forza di procura in atti
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 5.11.2018, n.
21190/2018.
CONCLUSIONI
c.p.c., in integrale riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Controparte_2 responsabilità limitata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.991.912,78, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 17 settembre 2012 fino alla data dell'integrale soddisfo. Con vittoria di spese e compensi defensionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'Appellato: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 21190/18 (R.G. n. 3487/2014) emessa dal Tribunale di Roma -XVII Sezione Civile, in data
27.10.18 e pubblicata in data 05.11.2018, per violazione dell'art. 342 c.p.c., così come riformato dalla L. n.
134/2012, ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
2. nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, tutte le domande avanzate dalla con l'atto di appello proposto, con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza di primo grado;
3. e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società e concordato preventivo (di seguito, ) conveniva in Parte_2 Pt_1 giudizio la chiedendo di condannare l'istituto di credito Controparte_3 convenuto al pagamento dell'importo di euro 1.991.912,78, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2012 al saldo.
A fondamento della domanda la società attrice premetteva:
- che in data 20 giugno 2006 l'allora di Sicilia aveva concesso a due aperture di CP_1 Parte_3 credito su conto corrente, per oltre cinque milioni di euro, a fronte del rilascio di “procura irrevocabile all'incasso” di tutti i mandati ed ordinativi di pagamento emessi in favore di quest'ultima società dal “Consorzio di Bonifica n.10 Siracusa” in dipendenza dei lavori di rifacimento di reti irrigue “dipendenti dal canale di quota 100 lotto B 2° stralcio Lotto C”;
- che con raccomandata datata 28 luglio 2009 aveva comunicato al Consorzio di Bonifica Pt_1 che in data 27 novembre 2008 la si era resa cessionaria del ramo di Controparte_2 azienda del Banco di Sicilia, ramo che ricomprendeva anche detti crediti e, richiamando la procura all'incasso già rilasciata al Banco di Sicilia, aveva richiesto al Consorzio medesimo di effettuare i Cont futuri pagamenti in favore della subentrante (banca che nelle more, nell'ottobre 2009, aveva concesso un ulteriore fido per anticipi su fatture alla società ); Pt_1 - che con atto in data 22 marzo 2010 aveva conferito a il “Ramo d'Azienda Parte_3 Parte_1
Costruzioni” tra cui era ricompreso anche il contratto d'appalto stipulato con il Consorzio di
Bonifica n.10 Siracusa;
- che successivamente al suddetto conferimento di azienda il rapporto di apertura di credito ed il collegato rapporto di conto corrente (n. 39951) erano rimasti intestati alla società che, Pt_1 sempre nel marzo 2010, aveva mutato la denominazione in Controparte_4
- che nell'aprile 2010 sul conto corrente in questione veniva effettuata un'ulteriore anticipazione su fatture di euro 1.763.000,00;
- che con decreto in data 10/11 maggio 2012 la società (nel frattempo divenuta s.p.a. e poi Pt_1 ritornata s.r.l.) era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo a seguito della domanda di ammissione presentata il 9.3.2012; Cont
- che con raccomandata in data 2.10.2012 la , che nel frattempo aveva estinto il suddetto rapporto di conto corrente rimasto intestato alla (già ), aveva Controparte_4 Pt_1 comunicato al commissario giudiziale del concordato preventivo della società attrice di aver ricevuto dalla Regione Sicilia, quale mandataria all'incasso, il pagamento di euro 2.700.027,94
(relativi all'appalto dei lavori di rifacimento di reti irrigue suddetti) di cui euro 1.991.912,78 erano stati trattenuti in compensazione del credito vantato dalla banca in virtù dei suddetti rapporti di apertura di credito e di conto corrente, mentre la residua somma era stata messa a disposizione del concordato.
Tanto premesso in fatto, e in concordato preventivo contestava la legittimità Parte_2 della compensazione operata dall'istituto di credito, in forza di due motivi alternativi:
- l'illegittimità della compensazione in quanto effettuata con credito vantato dalla banca nei confronti di un soggetto terzo, considerata la mancata successione della società nel rapporto Pt_1
Cont bancario già intercorso fra l'allora (odierna e la a seguito Parte_1 Controparte_4 del conferimento di azienda;
- l'illegittimità della compensazione ostandovi la circostanza che il credito vantato dalla banca convenuta era anteriore alla domanda d'ammissione di al concordato preventivo, mentre il Pt_1 debito restitutorio compensato era successivo alla procedura di concordato con la conseguenza che la compensazione era stata effettuata in violazione dell'effetto di “cristallizzazione” del passivo ai sensi degli artt. 45 e 55 L.F. come richiamati dall'art. 184 L.F. Su tali presupposti concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma Pt_1 di euro 1.991.912,78, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 17 settembre 2012 fino alla data dell'integrale soddisfo.
La si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_3 la carenza di legittimazione ad agire in capo a (la quale non avrebbe documentato la Pt_1 legittimazione del liquidatore del patrimonio separato, nominato liquidatore concorsuale successivamente all'omologa del concordato preventivo, ad agire per il recupero delle somme) e comunque l'infondatezza della pretesa nel merito.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21190/2018 emessa in data 5 novembre 2018, rigettava la domanda azionata da ritenendo, da un lato, sussistente la successione di in Pt_1 Parte_1 bonis nel rapporto bancario in essere con la e, dall'altro, che “il patto di Controparte_2 compensazione, quanto meno quello relativo alle ragioni di credito che l'istituto bancario avrebbe vantato in ragione dei rapporti di apertura di credito in conto corrente pattuiti, [fosse] opponibile alla procedura concorsuale in quanto antecedente all'apertura della stessa, a prescindere che il concreto incasso di importi per conto del cliente, nel caso di specie avvenuto in virtù della procura irrevocabile suddetta ancora vigente, sia avvenuto in un periodo successivo al momento dell'apertura della procedura concorsuale”.
Avverso tale sentenza proponeva appello e in concordato preventivo, Parte_2 lamentando l'erroneità della pronuncia per aver il primo Giudice a torto considerato legittima la compensazione opposta dalla parte convenuta successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo.
Il (nel quale era nelle more stata fusa per incorporazione la Controparte_1 Controparte_5
si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
[...]
c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
*
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal deve essere preliminarmente CP_1 disattesa.
Nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado l'appellante ha infatti testualmente richiamato le parti del provvedimento impugnate, ha enunciato le violazioni di legge che a suo avviso avrebbe commesso il primo Giudice, formulando un'analitica critica avverso il ragionamento sotteso alla decisione, ed ha esplicitato le modifiche richieste in grado d'appello. La censura articolata in rito dall'appellata non merita perciò accoglimento.
Si viene dunque al merito.
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza impugnata lamentando l'asserita “violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 55 L.F., in relazione all'art. 184 L.F., nonché dell'art. 56, così come richiamato dall'art. 169 L. F.L., per essersi in primo grado dichiarata fondata la pretesa compensazione opposta dalla parte convenuta successivamente all'instaurazione del concordato preventivo liquidatorio”
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nello statuire che la sola presenza della clausola di compensazione all'interno del contratto di conto corrente inter partes consentisse di derogare al principio di cristallizzazione dei crediti nelle procedure concorsuali.
Un più attento esame della giurisprudenza di legittimità lo avrebbe infatti dovuto indurre a ritenere condizione necessaria per l'operatività della suddetta deroga anche l'“integrale prosecuzione – successivamente all'assoggettamento dell'impresa finanziata alla procedura concorsuale – del contratto di anticipo su fatture e del conto corrente nell'ambito del quale esso e regolato (a tal proposito, la su citata sentenza richiama espressamente Cass. 7.3.1998, n. 2539)”, prosecuzione che nel caso di specie non si sarebbe verificata considerato che:
a) i rapporti di apertura di credito su conto corrente del giugno 2006 ed il fido per anticipi fatture del 2009 erano regolati sul conto corrente n. 39951 dichiarato estinto dalla banca con nota del 4 giugno 2012, immediatamente successiva al periodo intercorso fra la presentazione da parte di della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatorio (9 marzo Pt_1
2012) e l'accoglimento di tale domanda da parte del Tribunale (10-11 maggio 2012), oltre che antecedente al pagamento impugnato;
b) l'ultima erogazione di credito sul c/c 39951 era avvenuta in data 26.4.2010 e da tale data i rapporti di erogazione di credito a titolo di anticipo non avevano più trovato prosecuzione come dimostrerebbe anche la nota del 23 maggio 2011 con cui la banca diffidava l'odierna appellante ad estinguere il saldo debitorio del citato conto corrente, richiesta che non avrebbe avuto ragion d'essere se il rapporto bancario fosse proseguito;
c) la proposta di concordato dichiarata ammissibile e poi omologata dal Tribunale di Roma aveva natura esclusivamente liquidatoria;
Cont d) con nota del 4 giugno 2012 aveva invitato il Consorzio di Bonifica ad effettuare i pagamenti non più sul conto corrente di regolamento dei rapporti di apertura di credito di cui al Cont n. 39951 (ormai estinto) ma su un diverso conto intestato alla stessa;
f) la Regione Sicilia, in adempimento della richiesta dell'istituto bancario (quale mandataria all'incasso per i lavori di appalto del rifacimento delle reti irrigue), aveva dunque versato la somma Cont di € 2.700.027,94 sul conto intestato a e quest'ultima aveva trattenuto l'importo di
1.991.912,78 in compensazione del credito vantato nei confronti di (così come comunicato Pt_1 con nota del luglio 2012 alla procedura).
Le menzionate circostanze, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero tali da rendere illegittima la compensazione, disposta in violazione della par condicio creditorum, considerato che la Cont procura all'incasso illo tempore rilasciata in favore di era divenuta priva di causa in ragione dell'estinzione del rapporto di conto corrente (n. 39951) ed il controcredito dedotto in compensazione era venuto ad esistenza in un momento successivo all'apertura del concorso.
Di opposto tenore sono le difese svolte da , che ha evidenziato come il fatto genetico CP_1 delle reciproche obbligazioni fosse da individuare nella stipulazione dei contratti di affidamento, ancora in essere alla data di apertura del concorso tra i creditori, sicché il credito era preesistente alla procedura e la compensazione legittima.
Al fine di dirimere la controversia occorre preliminarmente rendere una precisazione sulla circostanza cui fa più volte riferimento al fine di inferire la cessazione dei rapporti negoziali Pt_1 di apertura di credito in un momento antecedente alla procedura concorsuale, ovvero quella della chiusura del conto corrente n. 39951. Cont Il conto corrente in oggetto (come detto dichiarato estinto da con nota del giugno 2012), secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti era in realtà semplicemente il conto corrente sul quale avrebbero dovuto essere versati i pagamenti effettuati dal “Consorzio di
Bonifica n. 10 Siracusa” in dipendenza dei lavori di rifacimento di reti irrigue eseguiti da , di Pt_1 cui alle fatture oggetto di anticipazione (si rimanda alla nota del 28.7.2009, prodotta quale allegato
4 al fascicolo di media conciliazione e quale allegato 3 all'atto di citazione in primo grado).
La chiusura del c/c n. 39951 e l'istanza dell'istituto bancario di accreditare gli importi ad esso Cont riconoscibili su un altro conto intestato a appare pertanto icto oculi ininfluente ai fini che qui interessano. Cont Ciò che invece rileva è che al momento dell'incasso da parte di della somma contestata i contratti di apertura di credito inter partes del 2006 (v. doc. 1 e 2 del fascicolo di media conciliazione in atti), i quali al loro articolo 7 prevedevano la clausola di compensazione ed in forza dei quali Cont era stata rilasciata la procura all'incasso utilizzata da per incamerare le somme contestate, erano pienamente validi ed efficaci. Non vi è in atti prova di segno contrario.
L'appellante, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha infatti dimostrato che fosse stata pronunciata la loro risoluzione o il loro scioglimento ex art. 169 bis l.f., né che le parti avessero esercitato il diritto di recesso ad entrambe riconosciuto dagli artt. 3 e 4 dei relativi contratti;
né l'ammissione al concordato, seppur con natura liquidatoria, determina ipso iure la risoluzione dei contratti in essere.
Le censure di che prendono le mosse dall'asserita mancata prosecuzione del rapporto di Pt_1 apertura di credito (e del collegato mandato irrevocabile all'incasso con patto di compensazione) in pendenza della procedura concorsuale, per effetto delle quali non potrebbero comunque trovare applicazione i principi esposti dalla pronuncia della Suprema Corte cui ha aderito il
Tribunale, devono dunque essere disattese.
L'ulteriore doglianza svolta dall'appellante, secondo cui la compensazione sarebbe in ogni caso Cont preclusa dall'art. 56 l.f. perché il controcredito dedotto in compensazione da sarebbe sorto in un momento successivo all'apertura della procedura concorsuale, non è ad avviso di questa
Corte fondata.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza di alcune pronunce di segno contrario, si ritiene di aderire al prevalente orientamento della Corte di legittimità, fatto proprio anche dal Giudice di prime cure, secondo cui, laddove il contratto di conto corrente con anticipo su fatture contenga il patto di compensazione (come è nel caso che ci occupa), l'istituto bancario ha diritto a compensare il proprio il credito verso il cliente derivante dall'erogazione dell'anticipo su fattura con il proprio debito di versamento nei confronti di quest'ultimo di quanto riscosso in forza della procura all'incasso, e ciò a prescindere dalla preesistenza del credito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non potendo operare in tale ipotesi la “cristallizzazione dei crediti” (in questo senso, tra le più recenti, Cass., ord., 9 ottobre 2023, n. 28232; Cass., ord., 30.12.2021, n. 42008; Cass., ord., 10.4.2019, n. 10091).
Come da ultimo precisato dalla Corte di cassazione con la citata pronuncia n. 28232/2023, con motivazione cui si intende aderire, “la ratio della deroga al principio della cristallizzazione del credito va rinvenuta in due ordini di ragioni:
1) in primo luogo, l'ammissione ad una procedura concorsuale minore, come il concordato preventivo sempre che non operi l'art. 169 bis l. fall. …. non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti, che proseguono nella loro interezza, con estensione e quindi a tutte le clausole pattizie che li regolano, ivi compresa quella con le quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di
"incamerare le somme riscosse";
2) [in secondo luogo] in ragione del collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione - discendente dal rilievo che attenendo il patto alla regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata mai posta in essere - può fondatamente ritenersi che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con la conseguenza che è configurabile la fattispecie della c.d. compensazione impropria, e non quindi la compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ.
(disciplinata nella procedura fallimentare dall'art. 56 legge fall.) che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti.
In particolare, in caso di compensazione impropria, la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico giuridico (vedi Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019). Dunque, ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale - ed è proprio il caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca e predeterminata, ed è stata pattuita sin dall'inizio delle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito – non trova applicazione l'art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.…
In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, l'esistenza del patto con cui è stato attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all'esito della esecuzione del mandato all'incasso, e l'operatività dell'istituto della c.d. compensazione impropria, consentono alla banca di trattenersi legittimamente le somme riscosse dopo
l'apertura del concordato preventivo”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Deve infine essere accertata, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del T.U. spese di giustizia, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
5900/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - rigetta l'appello proposto da e concordato preventivo e, per l'effetto, Parte_2 conferma il provvedimento impugnato;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 24.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto