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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2392 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario Sparacino
(Cod. Fisc. - P. E. C.: – CodiceFiscale_2 Email_1
fax: 090663356), con studio in Messina, Via San Filippo Bianchi, 60, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliato;
PARTE
RICORRENTE
Nell'interesse di
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, ultima residenza nota in Sant'Alessio Siculo (ME), C.F._3
Via Lungomare, 226
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: ricorso per dichiarazione di assenza.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 17.07.2025, esponeva che il figlio Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Siculo, era scomparso in data 8 giugno 2023, come da denuncia allegata, e da allora non si erano più avute notizie di lui. Precisava che lo scomparso era proprietario di beni immobili nella provincia di Catania, non era coniugato e non aveva figli, né risultava alcun procuratore o rappresentante legale, mentre i presunti successori legittimi erano il padre istante, la madre e la sorella, tutti residenti in [...]. Evidenziava che il Comune di
Sant'Alessio Siculo, ultima residenza dello scomparso, aveva attestato la sua irreperibilità ed avviato il procedimento di cancellazione anagrafica.
Essendo trascorsi oltre due anni dalla scomparsa, l'istante chiedeva che il
Tribunale, ai sensi degli artt. 49 c.c. e 473-bis.60 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione, dichiarasse l'assenza di
[...]
. CP_1
Con provvedimento del 20.05.2014 il Giudice delegato dal
Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis .60 comma 2 c.p.c. fissava l'udienza per la comparizione davanti a sé del ricorrente e dei presunti successori legittimi dello scomparso, nonché, se esistenti, del suo procuratore o rappresentante legale.
All'udienza dell'11.09.2025, stabilita per la comparizione delle parti, il Giudice interrogava il ricorrente la figlia di quest'ultimo Per_1
(sorella dello scomparso) sulle circostanze relative
[...]
all'allontanamento del loro congiunto e, alla successiva udienza del
27.11.2025, interrogava anche la madre dello scomparso, Persona_2
riservando all'esito dell'udienza di riferire al collegio per la decisione,
2 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che esprimeva il proprio parere in data 03/04.12.2025.
Ritiene il collegio che, alla luce della istruttoria compiuta, la domanda vada accolta.
Va, in primo luogo, osservato che l'azione proposta è diretta alla declaratoria di “assenza” di ai sensi dell'art. 49 c.c.. Controparte_1
Il suddetto articolo stabilisce che “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente, che ne sia dichiarata l'assenza”.
La dichiarazione di “assenza”, a differenza della “scomparsa” (la quale è una situazione di mero fatto che legittima l'adozione di provvedimenti conservativi o la nomina di un curatore), è una situazione di diritto, perché occorre che il Tribunale la dichiari con sentenza, sussistendo il presupposto della mancanza di notizie riguardanti il soggetto interessato.
L'assenza unisce, pertanto, al sostrato materiale della mancanza di notizie dell'interessato da oltre un biennio l'elemento formale della sentenza che la dichiara. Con essa l'ordinamento cerca di attuare un equo contemperamento tra l'interesse dell'assente alla conservazione del patrimonio e l'interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l'esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti. La “assenza” determina, poi, alcuni effetti immediati, quali lo scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi ed altri mediati, nel senso che la
“assenza” costituisce il presupposto per chiedere gli ulteriori provvedimenti previsti dal legislatore agli artt. 50 – 55 c.c..
3 Nel caso in esame ricorrono, invero, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che al momento del deposito del ricorso, in data 17.07.2025, erano ormai trascorsi più di due anni dal giorno in cui, il 09.06,.2023, è stato visto per l'ultima volta in vita, come risulta dalla denuncia di scomparsa effettuata ai Carabinieri di Sant'Alessio Siculo in data 02.06.2023 e dalle concordi dichiarazioni di tutti i congiunti. Va, invero, osservato che secondo un autorevole orientamento interpretativo, tra i presupposti per la dichiarazione di assenza rientrerebbe anche la giustificata incertezza sull'esistenza in vita dello scomparso, ma, nel caso di specie, tale incertezza certamente sussiste, poiché le circostanze nella quali il si è dileguato, pur permettendo di affermare che CP_1
l'allontanamento è stato volontario e premeditato, non consentono di escludere, tenuto conto del tempo trascorso e della mancanza di notizie sulle reali intenzioni dell'interessato, che il ia deceduto. CP_1
Non occorre, infine, provvedere sulle spese non avendo nessuno mosso contestazioni all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Dichiara l'assenza di , nato a [...] il Controparte_1
05.12.1972. Visto l'art. 473 bis .63 c.p.c., dispone la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del
Ministero della Giustizia, a cura del ricorrente o di qualsiasi altro interessato.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2392 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario Sparacino
(Cod. Fisc. - P. E. C.: – CodiceFiscale_2 Email_1
fax: 090663356), con studio in Messina, Via San Filippo Bianchi, 60, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliato;
PARTE
RICORRENTE
Nell'interesse di
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, ultima residenza nota in Sant'Alessio Siculo (ME), C.F._3
Via Lungomare, 226
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: ricorso per dichiarazione di assenza.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 17.07.2025, esponeva che il figlio Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Siculo, era scomparso in data 8 giugno 2023, come da denuncia allegata, e da allora non si erano più avute notizie di lui. Precisava che lo scomparso era proprietario di beni immobili nella provincia di Catania, non era coniugato e non aveva figli, né risultava alcun procuratore o rappresentante legale, mentre i presunti successori legittimi erano il padre istante, la madre e la sorella, tutti residenti in [...]. Evidenziava che il Comune di
Sant'Alessio Siculo, ultima residenza dello scomparso, aveva attestato la sua irreperibilità ed avviato il procedimento di cancellazione anagrafica.
Essendo trascorsi oltre due anni dalla scomparsa, l'istante chiedeva che il
Tribunale, ai sensi degli artt. 49 c.c. e 473-bis.60 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione, dichiarasse l'assenza di
[...]
. CP_1
Con provvedimento del 20.05.2014 il Giudice delegato dal
Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis .60 comma 2 c.p.c. fissava l'udienza per la comparizione davanti a sé del ricorrente e dei presunti successori legittimi dello scomparso, nonché, se esistenti, del suo procuratore o rappresentante legale.
All'udienza dell'11.09.2025, stabilita per la comparizione delle parti, il Giudice interrogava il ricorrente la figlia di quest'ultimo Per_1
(sorella dello scomparso) sulle circostanze relative
[...]
all'allontanamento del loro congiunto e, alla successiva udienza del
27.11.2025, interrogava anche la madre dello scomparso, Persona_2
riservando all'esito dell'udienza di riferire al collegio per la decisione,
2 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che esprimeva il proprio parere in data 03/04.12.2025.
Ritiene il collegio che, alla luce della istruttoria compiuta, la domanda vada accolta.
Va, in primo luogo, osservato che l'azione proposta è diretta alla declaratoria di “assenza” di ai sensi dell'art. 49 c.c.. Controparte_1
Il suddetto articolo stabilisce che “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente, che ne sia dichiarata l'assenza”.
La dichiarazione di “assenza”, a differenza della “scomparsa” (la quale è una situazione di mero fatto che legittima l'adozione di provvedimenti conservativi o la nomina di un curatore), è una situazione di diritto, perché occorre che il Tribunale la dichiari con sentenza, sussistendo il presupposto della mancanza di notizie riguardanti il soggetto interessato.
L'assenza unisce, pertanto, al sostrato materiale della mancanza di notizie dell'interessato da oltre un biennio l'elemento formale della sentenza che la dichiara. Con essa l'ordinamento cerca di attuare un equo contemperamento tra l'interesse dell'assente alla conservazione del patrimonio e l'interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l'esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti. La “assenza” determina, poi, alcuni effetti immediati, quali lo scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi ed altri mediati, nel senso che la
“assenza” costituisce il presupposto per chiedere gli ulteriori provvedimenti previsti dal legislatore agli artt. 50 – 55 c.c..
3 Nel caso in esame ricorrono, invero, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che al momento del deposito del ricorso, in data 17.07.2025, erano ormai trascorsi più di due anni dal giorno in cui, il 09.06,.2023, è stato visto per l'ultima volta in vita, come risulta dalla denuncia di scomparsa effettuata ai Carabinieri di Sant'Alessio Siculo in data 02.06.2023 e dalle concordi dichiarazioni di tutti i congiunti. Va, invero, osservato che secondo un autorevole orientamento interpretativo, tra i presupposti per la dichiarazione di assenza rientrerebbe anche la giustificata incertezza sull'esistenza in vita dello scomparso, ma, nel caso di specie, tale incertezza certamente sussiste, poiché le circostanze nella quali il si è dileguato, pur permettendo di affermare che CP_1
l'allontanamento è stato volontario e premeditato, non consentono di escludere, tenuto conto del tempo trascorso e della mancanza di notizie sulle reali intenzioni dell'interessato, che il ia deceduto. CP_1
Non occorre, infine, provvedere sulle spese non avendo nessuno mosso contestazioni all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Dichiara l'assenza di , nato a [...] il Controparte_1
05.12.1972. Visto l'art. 473 bis .63 c.p.c., dispone la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del
Ministero della Giustizia, a cura del ricorrente o di qualsiasi altro interessato.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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