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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. OV D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV NC AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2451/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CHRISTIAN PEC:
Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI GIROLAMO COSIMO PEC: E avv. arsala.tp. e dell'Avv. AMMOSCATO Email_2 CP_1
GE IA, PEC: arsala.tp.it Email_4 CP_1 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI PALERMO, in totale riforma della sentenza del
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA, G.M. DOTT.SSA FRANCESCA
BELLAFIORE, pubblicata il 13/08/2018 (mai notificata) nella causa civile iscritta al R.G.
1675/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza medesima, accogliere il proposto appello e per l'effetto:
a) in via preliminare, per quanto in precedenza esposto, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della controversia in favore della giurisdizione del
G.A. quale Giudice del rapporto;
b) b) in subordine, nella denegata ipotesi che l'adito Giudice ritenga sussistere la propria giurisdizione nel merito della controversia, accertare e dichiarare non dovute le somme intimate dal in quanto infondate, non provate e comunque già Controparte_1 corrisposte per gli stalli effettivamente concessi;
c) in via ancor più subordinata, laddove acclarata una eventuale e denegata somma dovuta dalla attrice in ragione dei concreti ed effettivi stalli di cui ha potuto usufruire giornalmente, oltre quelli per cui è già stato corrisposto il dovuto, e decurtata di quanto da corrispondersi per “distinta procedura” a titolo di T.A.R.S.U., compensarla in tutto
o in parte con quanto dovuto all'attrice per i danni subiti e quantificati in ragione della richiesta di cui infra sub d);
d) accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'inadempimento del CP_1
e la responsabilità del medesimo per la risoluzione del contratto, e, per
[...]
l'effetto, condannarla all'integrale risarcimento di ogni danno (patrimoniale e non) subito e subendo dalla ricorrente, e segnatamente:
- € 402.276,94, oltre interessi, a titolo di mancati introiti derivanti dall'esecuzione del servizio dalla sottoscrizione del contratto sino ad oggi;
- un'ulteriore somma, da quantificarsi equitativamente (art. 1226 cc), sulla base degli atti forniti dalla ricorrente, degli elementi di comune esperienza, nonché delle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 cod.civ., secondo il prudente apprezzamento di codesta Sezione, in ragione del danno all'immagine commerciale, e del danno per non aver potuto portare a compimento il contratto regolarmente sottoscritto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche per lite temeraria.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna per le spese legali.
Pag. 2 di 13
Per l'appellato
Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
In via preliminare
Ritenere e Dichiarare la giurisdizione del G.O. a conoscere dell'odierna controversia avente per oggetto l'impugnazione dell'Ordinanza- Ingiunzione n.161 del 13.06.2016 di pagamento dei canoni dovuti e non pagati dalla Parte_1
Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per difetto dei presupposti richiesti per la concessione di detta misura cautelare ex art. 283 c.p.c.;
In subordine, nella non temuta e denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere di poter accogliere
l'istanza di sospensione, di disporre la prestazione di una idonea cauzione mediante fideiussione, nella misura che l'ecc.ma Corte di Appello vorrà determinare a tutela del diritto e degli interessi dell'Ente.
Nel Merito:
RIGETTARE il proposto appello per la riforma della sentenza del Tribunale ordinario di
Marsala n.841/2018 perchè inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, conseguentemente
CONFERMARE in ogni sua parte la Sentenza del Tribunale Civile di Marsala n. 841/2018, pubblicata il 13.08.2018.
RIGETTARE la domanda di condanna del al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorari di causa anche per lite temeraria, per insussistenza dei presupposti ex art.96 c.p.c.
Condannare la Società alle spese e competenze di giudizio, anche della fase Parte_1 cautelare, oltre oneri riflessi nella misura di legge ( in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici ( cfr.
Sentenza T.A.R. Piemonte n.1104/2017).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 841/2018 il Tribunale di Marsala ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/1910 n. 161 del 13.6.2016 Pt_1
Pag. 3 di 13 emessa dal e ha condannato l'opponente al pagamento delle Controparte_1
spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la e ne ha chiesto la Pt_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. A tal fine ha premesso, in sintesi, che:
a) in data 22.4.2009, a seguito di affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree a parcheggio cittadine, stipulava con il Controparte_1
il contratto per la predetta gestione che prevedeva 997 stalli e un canone di
14,70 € mensili per stallo;
b) tra le parti insorgevano alcune problematiche di gestione del servizio con riferimento al numero degli stalli e al pagamento della RS;
c) con ingiunzione di pagamento n. 161 del 13.6.2016 il richiedeva il CP_1
pagamento della somma di € 105.518,43 di cui € 100.431,20 a titolo di canoni concessori non pagati ed € 5.087,41 per interessi.
4. La società ha quindi rilevato di aver proposto opposizione chiedendo al
Tribunale di: accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità e/o inefficacia giuridica dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, sostenendo che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile, anche a causa dei vari conteggi operati dal e della pendenza di altri giudizi;
dichiarare il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo per i canoni e del Giudice
Tributario per la RS;
in subordine, qualora il G.O. si ritenesse competente, accertare e dichiarare non dovute le somme intimate dal in quanto CP_1 infondate, non provate o già corrisposte per gli stalli effettivamente concessi (970 stalli solo dal 23.10.2010); in via ancora più subordinata, compensare l'eventuale somma dovuta con quanto dovuto a per i danni subiti. Pt_1
5. Su tale ultimo profilo la ha chiesto, infatti, di accertare l'inadempimento Pt_1
del e la sua responsabilità per la risoluzione del contratto e per la Controparte_1 richiesta di somme a titolo di RS (da valutarsi in termini di responsabilità precontrattuale) e la conseguente condanna del al risarcimento integrale dei CP_1
danni (patrimoniali e non), specificamente: € 402.276,94 per mancati introiti derivanti
Pag. 4 di 13 dall'esecuzione del servizio dalla sottoscrizione del contratto;
una somma ulteriore, da quantificarsi equitativamente, per il danno all'immagine commerciale, per le somme richieste a titolo di RS e per il danno derivante dal mancato completamento del contratto.
6. Tanto premesso la ha ritenuto erronea la decisione del primo giudice ed Pt_1
ha affidato a cinque motivi la richiesta di riforma.
7. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza.
8. Sostituita l'udienza del 18 dicembre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Prima di esaminare i motivi di appello risulta utile ripercorrere brevemente il percorso logico-motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure al rigetto dell'opposizione.
10. Il Tribunale ha, anzitutto, affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla controversia relativa ai canoni. Il giudice ha chiarito che, nonostante l'art. 133, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) attribuisca alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di pubblici servizi, la norma esclude esplicitamente quelle concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi".
11. Ha precisato che tali controversie rientrano nella giurisdizione del G.O. quando hanno un contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgono l'esercizio di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali.
Nel caso specifico, le doglianze di riguardavano l'accertamento "tecnico" (non Pt_1
discrezionale) dei presupposti fattuali del credito, confermando la natura "meramente patrimoniale" della controversia.
12. Riguardo alla RS, il giudice ha ribadito che l'ingiunzione di pagamento opposta riguardava esclusivamente i canoni e non la RS, per la quale Pt_1
aveva già intrapreso una distinta procedura tributaria, rendendo irrilevante la questione di giurisdizione in questa sede.
Pag. 5 di 13 13. Per quanto riguarda il merito della controversia, il Tribunale - dopo aver premesso che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione, la P.A. è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e l'opponente deve dimostrare l'inefficacia o l'estinzione del credito – ha precisato che, nella fattispecie, il titolo immediato della pretesa del è il contratto stipulato il 22.4.2009, il cui tenore CP_1
non è contestato da che si lamenta piuttosto dell'esattezza dei conteggi. Pt_1
14. In proposito ha considerato che il contratto prevedeva un compenso di € 14,70 per ogni posto auto e, dopo aver dato atto dei vari accertamenti sul numero degli stalli (997 iniziali, 970 dal 23.12.2010, 945 in un periodo limitato, 980 dal 2.2.2012), ha riconosciuto che il Comune, nel ricalcolo finale per l'intera durata del rapporto
(dall'1.11.2009 all'agosto 2012), ha utilizzato un numero medio di stalli arrotondato a
970, anche se presumibilmente inferiore al dato reale, a vantaggio di Pt_1
15. Ha quindi concluso che la determinazione dell'importo finale di € 100.431,20 da parte del fosse coerente con le clausole negoziali e con gli accertamenti CP_1 sul numero degli stalli effettivamente fruiti, includendo anche le operazioni aritmetiche dettagliate dal Anche il calcolo degli interessi è stato ritenuto CP_1 chiaro e corretto.
16. Non ha ritenuto rilevanti le doglianze di SOES riguardo ai presunti inadempimenti del e, in particolare: ha considerato come marginali le CP_1 variazioni quantitative del numero degli stalli, anche perché il non ha CP_1
preteso il pagamento per gli stalli non fruiti;
ha ritenuto che il non fosse CP_1
responsabile per la sovrastima dei ricavi, non essendoci un obbligo contrattuale di rimodulazione degli stalli in funzione dei volumi di traffico;
la mancata previsione di penali (ex art. 17 comma 132 L. 127/1997) è riconducibile a un potere discrezionale della P.A. e non giustifica il mancato pagamento;
anche il TAR aveva già ritenuto "del tutto ingiustificato" il mancato versamento delle somme da parte di Pt_1
17. Il Tribunale ha poi escluso la configurabilità di alcuna obbligazione risarcitoria a carico del in assenza di profili di responsabilità contrattuale o CP_1
precontrattuale, e di conseguenza, ha respinto la richiesta di di compensare il Pt_1
proprio debito con i presunti danni subiti.
Pag. 6 di 13 18. Così sinteticamente esposte le ragioni della decisione impugnata, venendo all'esame ai motivi di gravame si osserva quanto segue.
19. Con il primo motivo di appello, articolato sotto vari profili, la censura la Pt_1 decisione del Tribunale per avere affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario.
20. L'appellante evidenzia, in primo luogo, che il Tribunale ha omesso di considerare che la ha impugnato dinanzi al TAR l'ordinanza con la quale Pt_1
l'Amministrazione comunale aveva intimato la risoluzione contrattuale e il CP_1
nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di al Pt_1 pagamento dei canoni. Tale ultima domanda è stata dichiarata inammissibile dal
TAR, con statuizione non oggetto di impugnazione. Sostiene, quindi, che si sia formato un giudicato esterno in merito alla giurisdizione sui canoni.
21. Il rilievo non coglie nel segno.
22. Difatti, per orientamento costante (confermato dalla stessa giurisprudenza citata dall'appellante) il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma solo nel caso in cui il giudice abbia pronunciato nel merito, affermando implicitamente, appunto, la propria giurisdizione (cfr. anche Cass. SS.UU. 28503/2017). Nel caso di specie, invece, il TAR non ha esaminato la domanda di pagamento dei canoni nel merito, ma l'ha dichiarata inammissibile e tanto comporta che non si sia formato alcun giudicato implicito sulla giurisdizione.
23. Con il secondo profilo di doglianza, sempre nell'ambito del motivo inerente la giurisdizione, la evidenzia che la richiesta dei canoni, in ogni caso, si inserisce Pt_1
in una più ampia controversia, relativa all'intero rapporto concessorio sottoposta all'esame del Giudice Amministrativo. Deduce, quindi, che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario soltanto ove le controversie abbiano contenuto meramente patrimoniale e non riguardino, come nella specie, il più ampio rapporto di concessione, vieppiù che la P.A. non potrebbe separare le domande: da un lato i canoni, con giurisdizione del G.O. e, dall'altro, la risoluzione della concessione con giurisdizione del G.A.
24. Anche tale doglianza risulta priva di pregio.
Pag. 7 di 13 25. Occorre considerare, invero, che la ha impugnato il provvedimento di Pt_1
risoluzione del contratto di concessione e l' ha chiesto, in quella sede, la CP_2
condanna al pagamento dei canoni dovuti, ma - come detto - il TAR ha dichiarato detta domanda inammissibile, con statuizione che il non ha inteso CP_1
impugnare, ritenendola corretta.
26. Risulta, quindi, evidente che l'oggetto del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo è rimasto limitato alla decisione sulla risoluzione, il ha poi CP_1
emesso l'ingiunzione impugnata al fine di recuperare i canoni, e la relativa controversia, avendo un contenuto meramente patrimoniale come meglio si preciserà infra, rientra nella giurisdizione del G.O.
27. La censura, ancora, la decisione del Tribunale in punto di giurisdizione, Pt_1 rilevando come la determinazione dei canoni richiesti sia frutto di un potere discrezionale della P.A. e come tale rientrante nella giurisdizione amministrativa.
28. Precisa, in proposito, che la quantificazione indicata nell'ingiunzione (pari a
970 stalli) non corrisponda né agli stalli effettivamente goduti, né tantomeno al numero di stalli (997) previsto in contratto.
29. Ed ancora, rileva, come anche evidenziato dallo stesso Giudice di primo grado, che il ha separatamente richiesto l'ammontare della RS (e su tale CP_1
controversia pende un giudizio dinanzi la Commissione Tributaria), nonostante l'art. 5, comma 5.3. del Capitolato Speciale prevedesse l'onnicomprensività dei canoni e dunque l'inclusione di tasse e oneri locali.
30. Infine, il Tribunale, ad avviso dell'appellante, non avrebbe considerato che la contestazione in merito alla mancata possibilità di esercitare il diritto potestativo di cui all'art. 17, comma 132, l. 127/1997 avrebbe, comunque, fatto rientrare la controversia nella giurisdizione del G.A.
31. Le argomentazioni della pur suggestive, non riescono a superare il Pt_1
chiaro disposto dell'art. 133, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 104/2010 che prevede la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie riguardanti le concessioni di pubblici servizi “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”; inoltre, il contenuto meramente patrimoniale e non involgente profili
Pag. 8 di 13 autoritativi della P.A., come già ampiamente illustrato dal primo Giudice con argomentazioni del tutto condivisibili e che si richiamano integralmente, conferma la sussistenza del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo.
32. Affermata, anche in questa sede, la giurisdizione del giudice ordinario, occorre a questo punto esaminare il merito della controversia.
33. L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto corretta la determinazione dei canoni operata dall'amministrazione in seno all'ingiunzione.
34. Sostiene, sul punto, la che l'amministrazione non avrebbe provato la Pt_1 legittimità della somma richiesta, non avendo ottemperato alla previsione contrattuale di comunicazione degli stalli effettivamente disponibili, ad eccezione della comunicazione del 23.12.2010 con la quale si rendono disponibili 970 stalli. Da tanto conseguirebbe, ad avviso dell'appellante, non solo che vi sarebbe esercizio di un potere autoritativo (e ciò confermerebbe la giurisdizione del G.A.), ma anche che la determinazione dei canoni richiesti risulta non è ancorata a dati reali.
35. È incontroverso che il contratto prevedeva la corresponsione di un canone mensile di € 14,70 per ogni posto auto e che i posti auto previsti in concessione erano pari a 997, e che, tuttavia, non risulta sia stato fruito tale numero di posti auto per tutta la durata della concessione, in quanto, sulla base di alcune verifiche è stato accertato che gli stalli erano: 970 a dicembre 2010, 969 a giugno 2011, 945 ad agosto
2011, 980 a febbraio 2012.
36. Orbene, tali dati (che emergono dalla determina n. 451 del 4.5.2012 di risoluzione del contratto) non sono mai stati oggetto di specifica contestazione da parte di né la stessa ha indicato il numero di stalli effettivo di cui ha fruito nel Pt_1
corso del rapporto di concessione al fine di dimostrare l'erroneità della pretesa dell'ente civico.
37. A ciò si aggiunga che lo stesso contratto prevedeva la possibilità per l'amministrazione di disporre delle aree di parcheggio per manifestazioni, eventi, lavori di pubblica utilità o altro, e anche il progetto esecutivo per l'installazione dei parcometri prevedeva la possibilità di piccole variazioni dei posti auto.
Pag. 9 di 13 38. Premesse tali circostanze, il primo Giudice ha ritenuto corretti i calcoli eseguiti dal avendo rilevato, sulla base della documentazione in atti, che: CP_1
- in data 23.12.2010 gli stalli erano 970;
- in data 29.6.2011 il Comune esonerava la SOES dal pagamento di 28 stalli, stante l'occupazione da parte di un cantiere stradale;
- in data 2.2.2012 gli stalli erano 980;
- in assenza di rilevazioni dal 23.12.2010 al 2.2.2012, per il suddetto periodo il
Comune teneva conto del numero degli stalli indicati dalla SOES, pari a 945;
- nella nota prot. n. 86449 del giorno 11.11.2016 il Comune esplicitava un duplice calcolo per la determinazione dei canoni, utilizzando poi quello più favorevole alla SOES che prevedeva una media di 970 stalli mensili e dal quale aveva detratto i pagamenti eseguiti, determinando così l'importo indicato nell'ingiunzione.
39. Nella sentenza impugnata sono stati, invero, analiticamente indicati i superiori calcoli, prospettando la duplice opzione dell'amministrazione, con indicazione dei periodi e detratti i pagamenti eseguiti, pervenendosi così all'importo ingiunto.
40. Orbene, con l'impugnazione, la non si confronta con tali dati, limitandosi Pt_1
a contestare genericamente l'esattezza dei calcoli e ad affermare che a tali risultati il
Giudice era pervenuto solo sulla base dei dati indicati dall'amministrazione, senza tuttavia offrire dati alternativi cui fare riferimento.
41. Per tale ragione, in disparte i dubbi sull'ammissibilità del motivo, risulta evidente che lo stesso non può trovare accoglimento, non essendo nemmeno stati forniti elementi dai quali inferire che i calcoli operati dall'amministrazione non siano corretti.
42. Del pari, non risulta fondata la doglianza in merito alla mancata considerazione delle somme richieste a titolo di RS da parte dell'amministrazione comunale e oggetto di separata procedura di recupero dinanzi al giudice tributario.
43. Difatti, il ha dato atto, nella comparsa di costituzione di primo grado, CP_1
dell'esito sfavorevole alla SOES del giudizio tributario e ha chiarito che l'importo
Pag. 10 di 13 ingiunto non comprendeva la RS. A fronte di ciò, l'appellante si è limitata a dedurre l'onnicomprensività del canone, chiedendo lo scorporo della RS, senza neppure indicare l'ammontare.
44. Se è certamente vero che, nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910, l'amministrazione riveste il ruolo sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, è altrettanto vero che l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, onere, quest'ultimo che non è stato assolto da parte della Pt_1
45. Ancora, l'appellante si duole che il Giudice abbia considerato come potere discrezionale della P.A., anziché come diritto potestativo, il mancato esercizio da parte della dell'applicazione delle penali previste dall'art. 17, comma 132, l. Pt_1
127/1997, in caso di prolungamento della sosta oltre l'orario di competenza.
46. L'infondatezza del motivo emerge, invero, dalla stessa prospettazione dell'appellante che, riportando il testo della norma, ha rilevato come si tratti di una mera facoltà dell'amministrazione, in quanto viene in rilievo un potere esercitabile dal concessionario solo in seguito ad un espresso provvedimento autorizzatorio del
Sindaco che non solo nel caso in esame manca, ma che non risulta neppure sia stato mai richiesto.
47. Infine, l'appellante ripropone la domanda, già respinta in prime cure, di condanna del al risarcimento dei danni dovuti all'inadempimento di questi CP_1
con riferimento: a) ai minori introiti rispetto a quelli preventivati;
b) agli introiti non percepiti tra la risoluzione del contratto e la scadenza naturale;
c) la lesione all'immagine aziendale.
48. In proposito, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, come non possa configurarsi un inadempimento del (sebbene con valutazione meramente CP_1
incidentale) in ragione delle poco significative variazioni quantitative negli stalli concessi in uso. Ha poi rilevato l'insussistenza di un obbligo da parte dell'amministrazione di procedere alla rimodulazione degli stalli in funzione della variazione del traffico veicolare.
Pag. 11 di 13 49. Alle superiori e condivisibili argomentazioni, occorre aggiungere che la sentenza del TAR, che ha respinto il ricorso della avverso la risoluzione Pt_1
contrattuale, è stata ampiamente confermata anche dal Consiglio di Giustizia amministrativa Regionale, il quale non solo ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto (e dunque l'inadempimento della , ma ha anche Pt_1
escluso qualsiasi profilo risarcitorio avanzato dall'appellante e fondato su questioni sovrapponibili a quelle avanzate nella presente sede, quali la mancata introduzione della penale ex art. 17, comma 132, l. 127/1997, la mancata rimodulazione della tariffa oraria onde raggiungere i ricavi sperati etc.
50. Le considerazioni di cui sopra conducono al rigetto, anche in appello, della proposta domanda risarcitoria.
51. L'appello va, conclusivamente, respinto e la sentenza confermata.
52. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
53. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 841/2018 pubblicata il 13.8.2018 proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 26.11.2018.
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
7.120,00 oltre oneri riflessi, trattandosi di avvocatura comunale.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Pag. 12 di 13 Il Consigliere est.
IV NC AN
Il Presidente
OV D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. OV D'ON e dal Consigliere relatore IV NC AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. OV D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV NC AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2451/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI CHRISTIAN PEC:
Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI GIROLAMO COSIMO PEC: E avv. arsala.tp. e dell'Avv. AMMOSCATO Email_2 CP_1
GE IA, PEC: arsala.tp.it Email_4 CP_1 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI PALERMO, in totale riforma della sentenza del
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA, G.M. DOTT.SSA FRANCESCA
BELLAFIORE, pubblicata il 13/08/2018 (mai notificata) nella causa civile iscritta al R.G.
1675/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza medesima, accogliere il proposto appello e per l'effetto:
a) in via preliminare, per quanto in precedenza esposto, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della controversia in favore della giurisdizione del
G.A. quale Giudice del rapporto;
b) b) in subordine, nella denegata ipotesi che l'adito Giudice ritenga sussistere la propria giurisdizione nel merito della controversia, accertare e dichiarare non dovute le somme intimate dal in quanto infondate, non provate e comunque già Controparte_1 corrisposte per gli stalli effettivamente concessi;
c) in via ancor più subordinata, laddove acclarata una eventuale e denegata somma dovuta dalla attrice in ragione dei concreti ed effettivi stalli di cui ha potuto usufruire giornalmente, oltre quelli per cui è già stato corrisposto il dovuto, e decurtata di quanto da corrispondersi per “distinta procedura” a titolo di T.A.R.S.U., compensarla in tutto
o in parte con quanto dovuto all'attrice per i danni subiti e quantificati in ragione della richiesta di cui infra sub d);
d) accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'inadempimento del CP_1
e la responsabilità del medesimo per la risoluzione del contratto, e, per
[...]
l'effetto, condannarla all'integrale risarcimento di ogni danno (patrimoniale e non) subito e subendo dalla ricorrente, e segnatamente:
- € 402.276,94, oltre interessi, a titolo di mancati introiti derivanti dall'esecuzione del servizio dalla sottoscrizione del contratto sino ad oggi;
- un'ulteriore somma, da quantificarsi equitativamente (art. 1226 cc), sulla base degli atti forniti dalla ricorrente, degli elementi di comune esperienza, nonché delle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 cod.civ., secondo il prudente apprezzamento di codesta Sezione, in ragione del danno all'immagine commerciale, e del danno per non aver potuto portare a compimento il contratto regolarmente sottoscritto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche per lite temeraria.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna per le spese legali.
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Per l'appellato
Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
In via preliminare
Ritenere e Dichiarare la giurisdizione del G.O. a conoscere dell'odierna controversia avente per oggetto l'impugnazione dell'Ordinanza- Ingiunzione n.161 del 13.06.2016 di pagamento dei canoni dovuti e non pagati dalla Parte_1
Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per difetto dei presupposti richiesti per la concessione di detta misura cautelare ex art. 283 c.p.c.;
In subordine, nella non temuta e denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere di poter accogliere
l'istanza di sospensione, di disporre la prestazione di una idonea cauzione mediante fideiussione, nella misura che l'ecc.ma Corte di Appello vorrà determinare a tutela del diritto e degli interessi dell'Ente.
Nel Merito:
RIGETTARE il proposto appello per la riforma della sentenza del Tribunale ordinario di
Marsala n.841/2018 perchè inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, conseguentemente
CONFERMARE in ogni sua parte la Sentenza del Tribunale Civile di Marsala n. 841/2018, pubblicata il 13.08.2018.
RIGETTARE la domanda di condanna del al pagamento delle spese, Controparte_1 competenze ed onorari di causa anche per lite temeraria, per insussistenza dei presupposti ex art.96 c.p.c.
Condannare la Società alle spese e competenze di giudizio, anche della fase Parte_1 cautelare, oltre oneri riflessi nella misura di legge ( in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici ( cfr.
Sentenza T.A.R. Piemonte n.1104/2017).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 841/2018 il Tribunale di Marsala ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/1910 n. 161 del 13.6.2016 Pt_1
Pag. 3 di 13 emessa dal e ha condannato l'opponente al pagamento delle Controparte_1
spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la e ne ha chiesto la Pt_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. A tal fine ha premesso, in sintesi, che:
a) in data 22.4.2009, a seguito di affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree a parcheggio cittadine, stipulava con il Controparte_1
il contratto per la predetta gestione che prevedeva 997 stalli e un canone di
14,70 € mensili per stallo;
b) tra le parti insorgevano alcune problematiche di gestione del servizio con riferimento al numero degli stalli e al pagamento della RS;
c) con ingiunzione di pagamento n. 161 del 13.6.2016 il richiedeva il CP_1
pagamento della somma di € 105.518,43 di cui € 100.431,20 a titolo di canoni concessori non pagati ed € 5.087,41 per interessi.
4. La società ha quindi rilevato di aver proposto opposizione chiedendo al
Tribunale di: accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità e/o inefficacia giuridica dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, sostenendo che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile, anche a causa dei vari conteggi operati dal e della pendenza di altri giudizi;
dichiarare il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo per i canoni e del Giudice
Tributario per la RS;
in subordine, qualora il G.O. si ritenesse competente, accertare e dichiarare non dovute le somme intimate dal in quanto CP_1 infondate, non provate o già corrisposte per gli stalli effettivamente concessi (970 stalli solo dal 23.10.2010); in via ancora più subordinata, compensare l'eventuale somma dovuta con quanto dovuto a per i danni subiti. Pt_1
5. Su tale ultimo profilo la ha chiesto, infatti, di accertare l'inadempimento Pt_1
del e la sua responsabilità per la risoluzione del contratto e per la Controparte_1 richiesta di somme a titolo di RS (da valutarsi in termini di responsabilità precontrattuale) e la conseguente condanna del al risarcimento integrale dei CP_1
danni (patrimoniali e non), specificamente: € 402.276,94 per mancati introiti derivanti
Pag. 4 di 13 dall'esecuzione del servizio dalla sottoscrizione del contratto;
una somma ulteriore, da quantificarsi equitativamente, per il danno all'immagine commerciale, per le somme richieste a titolo di RS e per il danno derivante dal mancato completamento del contratto.
6. Tanto premesso la ha ritenuto erronea la decisione del primo giudice ed Pt_1
ha affidato a cinque motivi la richiesta di riforma.
7. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza.
8. Sostituita l'udienza del 18 dicembre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Prima di esaminare i motivi di appello risulta utile ripercorrere brevemente il percorso logico-motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure al rigetto dell'opposizione.
10. Il Tribunale ha, anzitutto, affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla controversia relativa ai canoni. Il giudice ha chiarito che, nonostante l'art. 133, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) attribuisca alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di pubblici servizi, la norma esclude esplicitamente quelle concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi".
11. Ha precisato che tali controversie rientrano nella giurisdizione del G.O. quando hanno un contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgono l'esercizio di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali.
Nel caso specifico, le doglianze di riguardavano l'accertamento "tecnico" (non Pt_1
discrezionale) dei presupposti fattuali del credito, confermando la natura "meramente patrimoniale" della controversia.
12. Riguardo alla RS, il giudice ha ribadito che l'ingiunzione di pagamento opposta riguardava esclusivamente i canoni e non la RS, per la quale Pt_1
aveva già intrapreso una distinta procedura tributaria, rendendo irrilevante la questione di giurisdizione in questa sede.
Pag. 5 di 13 13. Per quanto riguarda il merito della controversia, il Tribunale - dopo aver premesso che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione, la P.A. è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e l'opponente deve dimostrare l'inefficacia o l'estinzione del credito – ha precisato che, nella fattispecie, il titolo immediato della pretesa del è il contratto stipulato il 22.4.2009, il cui tenore CP_1
non è contestato da che si lamenta piuttosto dell'esattezza dei conteggi. Pt_1
14. In proposito ha considerato che il contratto prevedeva un compenso di € 14,70 per ogni posto auto e, dopo aver dato atto dei vari accertamenti sul numero degli stalli (997 iniziali, 970 dal 23.12.2010, 945 in un periodo limitato, 980 dal 2.2.2012), ha riconosciuto che il Comune, nel ricalcolo finale per l'intera durata del rapporto
(dall'1.11.2009 all'agosto 2012), ha utilizzato un numero medio di stalli arrotondato a
970, anche se presumibilmente inferiore al dato reale, a vantaggio di Pt_1
15. Ha quindi concluso che la determinazione dell'importo finale di € 100.431,20 da parte del fosse coerente con le clausole negoziali e con gli accertamenti CP_1 sul numero degli stalli effettivamente fruiti, includendo anche le operazioni aritmetiche dettagliate dal Anche il calcolo degli interessi è stato ritenuto CP_1 chiaro e corretto.
16. Non ha ritenuto rilevanti le doglianze di SOES riguardo ai presunti inadempimenti del e, in particolare: ha considerato come marginali le CP_1 variazioni quantitative del numero degli stalli, anche perché il non ha CP_1
preteso il pagamento per gli stalli non fruiti;
ha ritenuto che il non fosse CP_1
responsabile per la sovrastima dei ricavi, non essendoci un obbligo contrattuale di rimodulazione degli stalli in funzione dei volumi di traffico;
la mancata previsione di penali (ex art. 17 comma 132 L. 127/1997) è riconducibile a un potere discrezionale della P.A. e non giustifica il mancato pagamento;
anche il TAR aveva già ritenuto "del tutto ingiustificato" il mancato versamento delle somme da parte di Pt_1
17. Il Tribunale ha poi escluso la configurabilità di alcuna obbligazione risarcitoria a carico del in assenza di profili di responsabilità contrattuale o CP_1
precontrattuale, e di conseguenza, ha respinto la richiesta di di compensare il Pt_1
proprio debito con i presunti danni subiti.
Pag. 6 di 13 18. Così sinteticamente esposte le ragioni della decisione impugnata, venendo all'esame ai motivi di gravame si osserva quanto segue.
19. Con il primo motivo di appello, articolato sotto vari profili, la censura la Pt_1 decisione del Tribunale per avere affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario.
20. L'appellante evidenzia, in primo luogo, che il Tribunale ha omesso di considerare che la ha impugnato dinanzi al TAR l'ordinanza con la quale Pt_1
l'Amministrazione comunale aveva intimato la risoluzione contrattuale e il CP_1
nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di al Pt_1 pagamento dei canoni. Tale ultima domanda è stata dichiarata inammissibile dal
TAR, con statuizione non oggetto di impugnazione. Sostiene, quindi, che si sia formato un giudicato esterno in merito alla giurisdizione sui canoni.
21. Il rilievo non coglie nel segno.
22. Difatti, per orientamento costante (confermato dalla stessa giurisprudenza citata dall'appellante) il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma solo nel caso in cui il giudice abbia pronunciato nel merito, affermando implicitamente, appunto, la propria giurisdizione (cfr. anche Cass. SS.UU. 28503/2017). Nel caso di specie, invece, il TAR non ha esaminato la domanda di pagamento dei canoni nel merito, ma l'ha dichiarata inammissibile e tanto comporta che non si sia formato alcun giudicato implicito sulla giurisdizione.
23. Con il secondo profilo di doglianza, sempre nell'ambito del motivo inerente la giurisdizione, la evidenzia che la richiesta dei canoni, in ogni caso, si inserisce Pt_1
in una più ampia controversia, relativa all'intero rapporto concessorio sottoposta all'esame del Giudice Amministrativo. Deduce, quindi, che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario soltanto ove le controversie abbiano contenuto meramente patrimoniale e non riguardino, come nella specie, il più ampio rapporto di concessione, vieppiù che la P.A. non potrebbe separare le domande: da un lato i canoni, con giurisdizione del G.O. e, dall'altro, la risoluzione della concessione con giurisdizione del G.A.
24. Anche tale doglianza risulta priva di pregio.
Pag. 7 di 13 25. Occorre considerare, invero, che la ha impugnato il provvedimento di Pt_1
risoluzione del contratto di concessione e l' ha chiesto, in quella sede, la CP_2
condanna al pagamento dei canoni dovuti, ma - come detto - il TAR ha dichiarato detta domanda inammissibile, con statuizione che il non ha inteso CP_1
impugnare, ritenendola corretta.
26. Risulta, quindi, evidente che l'oggetto del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo è rimasto limitato alla decisione sulla risoluzione, il ha poi CP_1
emesso l'ingiunzione impugnata al fine di recuperare i canoni, e la relativa controversia, avendo un contenuto meramente patrimoniale come meglio si preciserà infra, rientra nella giurisdizione del G.O.
27. La censura, ancora, la decisione del Tribunale in punto di giurisdizione, Pt_1 rilevando come la determinazione dei canoni richiesti sia frutto di un potere discrezionale della P.A. e come tale rientrante nella giurisdizione amministrativa.
28. Precisa, in proposito, che la quantificazione indicata nell'ingiunzione (pari a
970 stalli) non corrisponda né agli stalli effettivamente goduti, né tantomeno al numero di stalli (997) previsto in contratto.
29. Ed ancora, rileva, come anche evidenziato dallo stesso Giudice di primo grado, che il ha separatamente richiesto l'ammontare della RS (e su tale CP_1
controversia pende un giudizio dinanzi la Commissione Tributaria), nonostante l'art. 5, comma 5.3. del Capitolato Speciale prevedesse l'onnicomprensività dei canoni e dunque l'inclusione di tasse e oneri locali.
30. Infine, il Tribunale, ad avviso dell'appellante, non avrebbe considerato che la contestazione in merito alla mancata possibilità di esercitare il diritto potestativo di cui all'art. 17, comma 132, l. 127/1997 avrebbe, comunque, fatto rientrare la controversia nella giurisdizione del G.A.
31. Le argomentazioni della pur suggestive, non riescono a superare il Pt_1
chiaro disposto dell'art. 133, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 104/2010 che prevede la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie riguardanti le concessioni di pubblici servizi “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”; inoltre, il contenuto meramente patrimoniale e non involgente profili
Pag. 8 di 13 autoritativi della P.A., come già ampiamente illustrato dal primo Giudice con argomentazioni del tutto condivisibili e che si richiamano integralmente, conferma la sussistenza del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo.
32. Affermata, anche in questa sede, la giurisdizione del giudice ordinario, occorre a questo punto esaminare il merito della controversia.
33. L'appellante censura la sentenza per aver ritenuto corretta la determinazione dei canoni operata dall'amministrazione in seno all'ingiunzione.
34. Sostiene, sul punto, la che l'amministrazione non avrebbe provato la Pt_1 legittimità della somma richiesta, non avendo ottemperato alla previsione contrattuale di comunicazione degli stalli effettivamente disponibili, ad eccezione della comunicazione del 23.12.2010 con la quale si rendono disponibili 970 stalli. Da tanto conseguirebbe, ad avviso dell'appellante, non solo che vi sarebbe esercizio di un potere autoritativo (e ciò confermerebbe la giurisdizione del G.A.), ma anche che la determinazione dei canoni richiesti risulta non è ancorata a dati reali.
35. È incontroverso che il contratto prevedeva la corresponsione di un canone mensile di € 14,70 per ogni posto auto e che i posti auto previsti in concessione erano pari a 997, e che, tuttavia, non risulta sia stato fruito tale numero di posti auto per tutta la durata della concessione, in quanto, sulla base di alcune verifiche è stato accertato che gli stalli erano: 970 a dicembre 2010, 969 a giugno 2011, 945 ad agosto
2011, 980 a febbraio 2012.
36. Orbene, tali dati (che emergono dalla determina n. 451 del 4.5.2012 di risoluzione del contratto) non sono mai stati oggetto di specifica contestazione da parte di né la stessa ha indicato il numero di stalli effettivo di cui ha fruito nel Pt_1
corso del rapporto di concessione al fine di dimostrare l'erroneità della pretesa dell'ente civico.
37. A ciò si aggiunga che lo stesso contratto prevedeva la possibilità per l'amministrazione di disporre delle aree di parcheggio per manifestazioni, eventi, lavori di pubblica utilità o altro, e anche il progetto esecutivo per l'installazione dei parcometri prevedeva la possibilità di piccole variazioni dei posti auto.
Pag. 9 di 13 38. Premesse tali circostanze, il primo Giudice ha ritenuto corretti i calcoli eseguiti dal avendo rilevato, sulla base della documentazione in atti, che: CP_1
- in data 23.12.2010 gli stalli erano 970;
- in data 29.6.2011 il Comune esonerava la SOES dal pagamento di 28 stalli, stante l'occupazione da parte di un cantiere stradale;
- in data 2.2.2012 gli stalli erano 980;
- in assenza di rilevazioni dal 23.12.2010 al 2.2.2012, per il suddetto periodo il
Comune teneva conto del numero degli stalli indicati dalla SOES, pari a 945;
- nella nota prot. n. 86449 del giorno 11.11.2016 il Comune esplicitava un duplice calcolo per la determinazione dei canoni, utilizzando poi quello più favorevole alla SOES che prevedeva una media di 970 stalli mensili e dal quale aveva detratto i pagamenti eseguiti, determinando così l'importo indicato nell'ingiunzione.
39. Nella sentenza impugnata sono stati, invero, analiticamente indicati i superiori calcoli, prospettando la duplice opzione dell'amministrazione, con indicazione dei periodi e detratti i pagamenti eseguiti, pervenendosi così all'importo ingiunto.
40. Orbene, con l'impugnazione, la non si confronta con tali dati, limitandosi Pt_1
a contestare genericamente l'esattezza dei calcoli e ad affermare che a tali risultati il
Giudice era pervenuto solo sulla base dei dati indicati dall'amministrazione, senza tuttavia offrire dati alternativi cui fare riferimento.
41. Per tale ragione, in disparte i dubbi sull'ammissibilità del motivo, risulta evidente che lo stesso non può trovare accoglimento, non essendo nemmeno stati forniti elementi dai quali inferire che i calcoli operati dall'amministrazione non siano corretti.
42. Del pari, non risulta fondata la doglianza in merito alla mancata considerazione delle somme richieste a titolo di RS da parte dell'amministrazione comunale e oggetto di separata procedura di recupero dinanzi al giudice tributario.
43. Difatti, il ha dato atto, nella comparsa di costituzione di primo grado, CP_1
dell'esito sfavorevole alla SOES del giudizio tributario e ha chiarito che l'importo
Pag. 10 di 13 ingiunto non comprendeva la RS. A fronte di ciò, l'appellante si è limitata a dedurre l'onnicomprensività del canone, chiedendo lo scorporo della RS, senza neppure indicare l'ammontare.
44. Se è certamente vero che, nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910, l'amministrazione riveste il ruolo sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, è altrettanto vero che l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, onere, quest'ultimo che non è stato assolto da parte della Pt_1
45. Ancora, l'appellante si duole che il Giudice abbia considerato come potere discrezionale della P.A., anziché come diritto potestativo, il mancato esercizio da parte della dell'applicazione delle penali previste dall'art. 17, comma 132, l. Pt_1
127/1997, in caso di prolungamento della sosta oltre l'orario di competenza.
46. L'infondatezza del motivo emerge, invero, dalla stessa prospettazione dell'appellante che, riportando il testo della norma, ha rilevato come si tratti di una mera facoltà dell'amministrazione, in quanto viene in rilievo un potere esercitabile dal concessionario solo in seguito ad un espresso provvedimento autorizzatorio del
Sindaco che non solo nel caso in esame manca, ma che non risulta neppure sia stato mai richiesto.
47. Infine, l'appellante ripropone la domanda, già respinta in prime cure, di condanna del al risarcimento dei danni dovuti all'inadempimento di questi CP_1
con riferimento: a) ai minori introiti rispetto a quelli preventivati;
b) agli introiti non percepiti tra la risoluzione del contratto e la scadenza naturale;
c) la lesione all'immagine aziendale.
48. In proposito, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, come non possa configurarsi un inadempimento del (sebbene con valutazione meramente CP_1
incidentale) in ragione delle poco significative variazioni quantitative negli stalli concessi in uso. Ha poi rilevato l'insussistenza di un obbligo da parte dell'amministrazione di procedere alla rimodulazione degli stalli in funzione della variazione del traffico veicolare.
Pag. 11 di 13 49. Alle superiori e condivisibili argomentazioni, occorre aggiungere che la sentenza del TAR, che ha respinto il ricorso della avverso la risoluzione Pt_1
contrattuale, è stata ampiamente confermata anche dal Consiglio di Giustizia amministrativa Regionale, il quale non solo ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto (e dunque l'inadempimento della , ma ha anche Pt_1
escluso qualsiasi profilo risarcitorio avanzato dall'appellante e fondato su questioni sovrapponibili a quelle avanzate nella presente sede, quali la mancata introduzione della penale ex art. 17, comma 132, l. 127/1997, la mancata rimodulazione della tariffa oraria onde raggiungere i ricavi sperati etc.
50. Le considerazioni di cui sopra conducono al rigetto, anche in appello, della proposta domanda risarcitoria.
51. L'appello va, conclusivamente, respinto e la sentenza confermata.
52. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
53. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 841/2018 pubblicata il 13.8.2018 proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 26.11.2018.
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
7.120,00 oltre oneri riflessi, trattandosi di avvocatura comunale.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Pag. 12 di 13 Il Consigliere est.
IV NC AN
Il Presidente
OV D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. OV D'ON e dal Consigliere relatore IV NC AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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