Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 503/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Bresso, Via Brioschi n. 16, con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIA ANNALISA
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in [...]C.F._2
Cesana Brianza, Via Dante Alighieri n. 11/B, con il patrocinio dell'avv. VINCHESI LAURA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco regolamentare la responsabilità genitoriale dei loro figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I figli minorenni e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione dei Per_1 Per_2 medesimi presso la madre;
2) il IG. avrà la facoltà di tenere i figli con sé: Pt_1
* dalle ore 17.30 alle ore 21.00 di ogni mercoledì prelevandoli dall'abitazione della madre, ovvero da altro luogo tempestivamente segnalato dalla medesima, ed ivi riaccompagnandoli;
* a week end alterni dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, prelevandoli dall'abitazione della madre ovvero da altro luogo tempestivamente segnalato dalla medesima, ed ivi riaccompagnarli;
* tenuto conto della tenera età dei minori, le festività 2025 verranno così regolamentate: il giorno di Pasqua 2025 entrambi i minori trascorreranno l'intera giornata (dalle ore 11 alle ore 22.00) con il padre, il quale avrà cura di prelevarli dall'abitazione della madre ovvero da altro luogo tempestivamente segnalato dalla medesima, ed ivi riaccompagnarli a partire dal 2025 le festività natalizie verranno trascorse dai minori con il padre ad anni alterni: dal 25 dicembre (ore 11.00) al 31 dicembre (ore 11.00) ovvero dal 31 dicembre (ore 11.00) al 6 gennaio dell'anno successivo (ore 19.00), compreso il 24 dicembre (dalle ore 11 alle ore 11 del giorno successivo);
a partire dal 2026, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre dalle ore 11 del sabato di
Pasqua alle ore 11 del lunedì di Pasqua (restando inteso che nei giorni ora detti dell'anno 2026 i minori staranno con la madre);
3) il IG. trascorrerà con i figli fino a 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto previo Pt_1 accordo con la madre da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
4) il SI. si impegna a versare, in favore della SI.ra , a titolo di mantenimento dei Pt_1 Pt_2 figli minorenni, assegno mensile di €. 500,00.= (cinquecento/00), €.250,00.= (duecentocinquanta/00) ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 15 del mese di riferimento. Tale versamento si protrarrà per tutta la durata del regolare corso di studi, anche a carattere universitario, dei figli e, comunque, fino a che i medesimi, senza loro colpa, non avranno trovato stabile occupazione lavorativa retribuita, con il raggiungimento dell'autonomia economico-finanziaria;
5) assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra ; Pt_2
6) spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche nell'interesse dei figli suddivise al 50% tra i due genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Lecco: entro il giorno 13 di ogni mese la IG.ra provvederà ad inviare via mail al IG. l'elenco delle spese da essa Pt_2 Pt_1 anticipate corredate dalle rispettive pezze giustificative, mentre, entro e non oltre il successivo giorno
15, il IG. provvederà a versare la quota di sua competenza;
Pt_1
7) resta inteso tra le parti che esclusivamente e soltanto qualora le spese straordinarie di cui al punto
6 dovessero superare pro quota la somma di €.250,00.=, la IG.ra si farà carico del 50% Pt_2 della quota mensile del finanziamento acceso per l'acquisto di depuratore d'acqua in uso presso la ex casa familiare per somma pari nel massimo ad €.40,00.= e soltanto sino al termine di durata del citato contratto fissata nel 05.04.2030.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Parte_2 dalla quale soni nati due figli: nata a [...] il [...], e nato a [...] l'[...], Per_1 Per_2 entrambi minorenni.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/03/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale il quale ha espresso parare favorevole.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada