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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/10/2024, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 120/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. De Castro Roberta, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Brindisi alla Via Conserva n. 32; attori
NEI CONFRONTI DI
1) (c.f. , Controparte_1 C.F._7
2) , nata a [...] il [...] Controparte_2
3) (c.f. ), Controparte_3 C.F._8
4) (c.f. ), Controparte_4 C.F._9
5) (c.f. ), CP_5 C.F._10
6) (c.f. ); Controparte_6 C.F._11
7) (c.f. ); Parte_7 C.F._12
8) (c.f. ); Parte_8 C.F._13 9) (c.f. ); Parte_9 C.F._14
10) RE DI , nato a [...] il [...] Parte_10
convenuti-contumaci
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_7 C.F._15
Luigi De Rosa, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla Via
Conserva n. 32 interventore volontario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.01.202, gli attori chiedevano dichiararsi in proprio favore l'intervenuta usucapione dei terreni siti in agro di Brindisi, contrada Palmarini, attualmente identificati in Agenzia delle Entrate, Ufficio Brindisi Territorio, catasto terreni al foglio 132 p.lla 13 (ora catasto fabbricati foglio 132 p.lla 5612) e p.lla 15, deducendo di averli posseduti e di continuare a possederli in modo pieno, pubblico, esclusivo, continuativo, animo domini, da oltre vent'anni.
Gli attori deducevano, inoltre, con le note conclusive del 28.04.2023 che a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate di accatastamento dei fabbricati presenti sul foglio 132, p.lla 13, vi era stata una trasformazione della particella n. 13 in 5612 e che su questa porzione di terreno cointestata insiste un fabbricato costruito dagli attori, con totale disinteresse dei convenuti.
Con comparsa di intervento volontario del 28.04.2023 si costituiva in giudizio il sig.
, proprietario per 1/9 dei suddetti immobili, il quale dichiarava di non Controparte_7
opporsi alla domanda di usucapione formulata da parte attorea sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto sugli immobili censiti al foglio 132 particella n.13 (ora 5612) e n.15 come risultante dalla copia della documentazione in atti.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dato atto del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, essendovi prova documentale dell'avvenuta rinuncia da parte loro Controparte_2
pag. 2/5 all'eredità di . Nei loro confronti, dunque, la domanda di parte attrice Parte_10
dovrà essere rigettata.
Nei riguardi degli altri convenuti, ivi inclusi gli eredi tutti di (nei Parte_10
riguardi dei quali il contraddittorio è stato integrato a mezzo di notifica per pubblici proclami), la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si premette, in via generale, che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco.
È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale
è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
L'attività istruttoria svolta ha provato la fondatezza della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, il testimone, IG. ha riferito di aver visto gli attori occuparsi della Testimone_1
manutenzione del terreno, escludendo la presenza di altri soggetti all'interno della proprietà intenti a goderne, e ciò da quando personalmente (da oltre 20 anni) si reca nei luoghi di causa per svolgere la sua attività di pastorizia. Ha, ancora, precisato di vivere in quella contrada da circa dieci anni e di aver sempre considerato come proprietari gli attori, i quali hanno costruito gli annessi immobili sul terreno.
Il testimone, , ha confermato che da oltre quarant'anni conosce gli attori, Testimone_2
i quali sono addirittura nati in Contrada Palmarini;
ha escluso che vi fossero altri possessori dei terreni avendo sempre e solo visto gli attori, e ancora prima di loro i genitori, utilizzare i terreni come fossero propri senza l'ingerenza di altri, specificando,
pag. 3/5 altresì, che gli attori stessi vi avevano costruito le proprie abitazioni ed avevano delimitato il terreno con una recinzione.
Anche l'ultimo teste, , ha deposto in senso totalmente conforme, Testimone_3
corroborando le circostanze di prova indicate dagli attori. Di talché non sussistono motivi per dubitare della attendibilità dei testimoni così potendosi ritenere fondata la domanda di parte attrice.
D'altronde, lo stesso comportamento processuale di tutti i convenuti, non costituiti e non comparsi, costituisce l'ulteriore dimostrazione dell'assenza di interesse dei soggetti evocati in giudizio.
Va dato atto che, soltanto in corso di causa (e comunque dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.) gli attori hanno introdotto una nuova domanda, avente ad oggetto l'acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili edificati sui terreni oggetto di causa (a titolo di accessione).
La domanda non può che essere considerata inammissibile, in quanto nuova e tardivamente introdotta nel corso del giudizio. Pertanto, questo Giudice si pronuncerà esclusivamente in relazione alla domanda ab origine avanzata (l'unica in ordine alla quale, tra l'altro, sono state avanzate richieste istruttorie e sono stati ammessi i mezzi di prova), avente ad oggetto i terreni come sopra meglio identificati.
Da ultimo, si evidenzia che, discutendo la causa gli attori non hanno insistito per la condanna alle spese dei convenuti, per la quale non si ritengono sussistere i presupposti in assenza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , contro ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_1 [...]
, , , Parte_9 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_7 [...]
, ed così Parte_8 Controparte_7 Parte_11
provvede:
pag. 4/5 - RIGETTA la domanda nei confronti di , Controparte_1 [...]
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
;
[...]
- ACCOGLIE la domanda nei confronti di , , Parte_9 Controparte_6
, , ed Parte_7 Parte_8 Controparte_7 [...]
e, per l'effetto, dichiara che , Parte_11 Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno acquisito per usucapione la proprietà dei terreni censiti in Parte_6
Agenzia delle Entrate, Ufficio Brindisi Territorio, catasto terreni al foglio 132 p.lla 13
(ora identificato al catasto fabbricati, foglio 132, p.lla 5612) e p.lla 15;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da responsabilità;
- spese di lite compensate.
Brindisi, 17.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 120/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. De Castro Roberta, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Brindisi alla Via Conserva n. 32; attori
NEI CONFRONTI DI
1) (c.f. , Controparte_1 C.F._7
2) , nata a [...] il [...] Controparte_2
3) (c.f. ), Controparte_3 C.F._8
4) (c.f. ), Controparte_4 C.F._9
5) (c.f. ), CP_5 C.F._10
6) (c.f. ); Controparte_6 C.F._11
7) (c.f. ); Parte_7 C.F._12
8) (c.f. ); Parte_8 C.F._13 9) (c.f. ); Parte_9 C.F._14
10) RE DI , nato a [...] il [...] Parte_10
convenuti-contumaci
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_7 C.F._15
Luigi De Rosa, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla Via
Conserva n. 32 interventore volontario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.01.202, gli attori chiedevano dichiararsi in proprio favore l'intervenuta usucapione dei terreni siti in agro di Brindisi, contrada Palmarini, attualmente identificati in Agenzia delle Entrate, Ufficio Brindisi Territorio, catasto terreni al foglio 132 p.lla 13 (ora catasto fabbricati foglio 132 p.lla 5612) e p.lla 15, deducendo di averli posseduti e di continuare a possederli in modo pieno, pubblico, esclusivo, continuativo, animo domini, da oltre vent'anni.
Gli attori deducevano, inoltre, con le note conclusive del 28.04.2023 che a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate di accatastamento dei fabbricati presenti sul foglio 132, p.lla 13, vi era stata una trasformazione della particella n. 13 in 5612 e che su questa porzione di terreno cointestata insiste un fabbricato costruito dagli attori, con totale disinteresse dei convenuti.
Con comparsa di intervento volontario del 28.04.2023 si costituiva in giudizio il sig.
, proprietario per 1/9 dei suddetti immobili, il quale dichiarava di non Controparte_7
opporsi alla domanda di usucapione formulata da parte attorea sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto sugli immobili censiti al foglio 132 particella n.13 (ora 5612) e n.15 come risultante dalla copia della documentazione in atti.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dato atto del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, essendovi prova documentale dell'avvenuta rinuncia da parte loro Controparte_2
pag. 2/5 all'eredità di . Nei loro confronti, dunque, la domanda di parte attrice Parte_10
dovrà essere rigettata.
Nei riguardi degli altri convenuti, ivi inclusi gli eredi tutti di (nei Parte_10
riguardi dei quali il contraddittorio è stato integrato a mezzo di notifica per pubblici proclami), la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si premette, in via generale, che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco.
È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale
è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
L'attività istruttoria svolta ha provato la fondatezza della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, il testimone, IG. ha riferito di aver visto gli attori occuparsi della Testimone_1
manutenzione del terreno, escludendo la presenza di altri soggetti all'interno della proprietà intenti a goderne, e ciò da quando personalmente (da oltre 20 anni) si reca nei luoghi di causa per svolgere la sua attività di pastorizia. Ha, ancora, precisato di vivere in quella contrada da circa dieci anni e di aver sempre considerato come proprietari gli attori, i quali hanno costruito gli annessi immobili sul terreno.
Il testimone, , ha confermato che da oltre quarant'anni conosce gli attori, Testimone_2
i quali sono addirittura nati in Contrada Palmarini;
ha escluso che vi fossero altri possessori dei terreni avendo sempre e solo visto gli attori, e ancora prima di loro i genitori, utilizzare i terreni come fossero propri senza l'ingerenza di altri, specificando,
pag. 3/5 altresì, che gli attori stessi vi avevano costruito le proprie abitazioni ed avevano delimitato il terreno con una recinzione.
Anche l'ultimo teste, , ha deposto in senso totalmente conforme, Testimone_3
corroborando le circostanze di prova indicate dagli attori. Di talché non sussistono motivi per dubitare della attendibilità dei testimoni così potendosi ritenere fondata la domanda di parte attrice.
D'altronde, lo stesso comportamento processuale di tutti i convenuti, non costituiti e non comparsi, costituisce l'ulteriore dimostrazione dell'assenza di interesse dei soggetti evocati in giudizio.
Va dato atto che, soltanto in corso di causa (e comunque dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.) gli attori hanno introdotto una nuova domanda, avente ad oggetto l'acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili edificati sui terreni oggetto di causa (a titolo di accessione).
La domanda non può che essere considerata inammissibile, in quanto nuova e tardivamente introdotta nel corso del giudizio. Pertanto, questo Giudice si pronuncerà esclusivamente in relazione alla domanda ab origine avanzata (l'unica in ordine alla quale, tra l'altro, sono state avanzate richieste istruttorie e sono stati ammessi i mezzi di prova), avente ad oggetto i terreni come sopra meglio identificati.
Da ultimo, si evidenzia che, discutendo la causa gli attori non hanno insistito per la condanna alle spese dei convenuti, per la quale non si ritengono sussistere i presupposti in assenza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , contro ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_1 [...]
, , , Parte_9 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_7 [...]
, ed così Parte_8 Controparte_7 Parte_11
provvede:
pag. 4/5 - RIGETTA la domanda nei confronti di , Controparte_1 [...]
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
;
[...]
- ACCOGLIE la domanda nei confronti di , , Parte_9 Controparte_6
, , ed Parte_7 Parte_8 Controparte_7 [...]
e, per l'effetto, dichiara che , Parte_11 Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno acquisito per usucapione la proprietà dei terreni censiti in Parte_6
Agenzia delle Entrate, Ufficio Brindisi Territorio, catasto terreni al foglio 132 p.lla 13
(ora identificato al catasto fabbricati, foglio 132, p.lla 5612) e p.lla 15;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da responsabilità;
- spese di lite compensate.
Brindisi, 17.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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