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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 56 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rubino, giusta procura in calce Parte_2 all'atto introduttivo di primo grado espressamente esteso in ogni fase e grado, nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi Monaco per procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata in Cosenza presso lo studio del primo dei citati difensori;
- APPELLANTE =
CONTRO
(P. Iva , in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_2
e legale rappresentante , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 comparsa di costituzione, dall'avv. Marietta De Rango, nel cui studio in Rende ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a la proponeva Controparte_1 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1129/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data
1 28.5.2019, pubblicata in data 30.5.2019, con cui il giudice adito aveva solo parzialmente accolto la domanda formulata da essa appellante, tesa ad ottenere la risoluzione al contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per inadempimento della controparte, con condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme percepite quale pagamento parziale del corrispettivo e al risarcimento del danno, istanza, quest'ultima, rigettata dal Tribunale.
Assumendo l'errato rigetto della domanda di risarcimento del danno da parte del giudice di prime cure, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata in parte qua, con il favore delle spese.
Si costituiva l'appellata contestando l'avversa impugnazione, di cui domandava la reiezione;
spiegava appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado rispetto ai quali era rimasta soccombente.
Il giudizio ha subito alcuni rinvii. L'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 3.6.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma appena citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 3.6.2025.
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, s'impone l'emissione di sentenza in conformità.
P.Q.M.
2 La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1129/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza in data 28.5.2019, pubblicata in data 30.5.2019, così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 11.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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