Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16935 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Lio Rosa;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Lanza Giovanna Adele;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/09/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1
il 25/10/2003 a Palermo, unione dalla quale sono nati i Controparte_1 figli: ND, il 23/01/2004, ed i gemelli e il 17/10/2005, ha Per_1 _2 chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo in suo favore l'assegnazione della casa familiare, ubicata a Palermo in via
D'Aquino Rinaldo n 78, nonché l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso l'abitazione paterna e di stabilire secondo giustizia l'obbligo di mantenimento della madre, oltre al pagamento nella mi- sura del 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole.
2. nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alle doman- Controparte_1 de con le quali il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale,
l'affidamento condiviso dei figli minori e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, ha invocato il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé non inferire ad euro 300,00 mensili, tenuto conto della sua attuale si- tuazione economica e dell'assenza di reddito, e ha, inoltre chiesto di poter provvedere al sostentamento dei figli in via diretta oltre che al versamento delle spese straordinarie extra assegno, come qualificate dal protocollo del
Luglio 2019 siglato dal Presidente del Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella misura del 30%.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 02/02/2023, il Presidente f.f., con ordinanza del 7/02/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“ (…) dispone che i figli minori della coppia, e , nati a Persona_3 _2
Palermo il 17/10/2005, restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno con il padre con facoltà della madre di averli e tenerli con sé secondo liberi accordi presi tra madre e figli;
assegna la casa coniugale sita in PALERMO, via D'Aquino Rinaldo n 78 a
; Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00, a titolo di con-
[...] tributo al mantenimento dei tre figli della coppia (somma da ritenersi compren- siva della quota di assegno unico);
- 2 - dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 30% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribuna- le con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti.
Infine, all'udienza del 23/09/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In via preliminare, deve osservarsi che la resistente ha prodotto in data
18/11/2024, unitamente alla comparsa conclusionale, l'attestazione ISEE relativa all'anno 2024.
Si tratta, invero, di un documento inutilizzabile ai fini della decisione, at- teso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti uni- camente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non cer- tamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una fun- zione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non po- tendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord. 12.1.2012,
n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di do- cumentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
5. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispet- tive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
- 3 -
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
I gemelli nati dall'unione coniugale sono diventati maggiorenni nelle more del presente giudizio, tuttavia, che ha oggi 19 anni, è affetto dal morbo Per_1 di Hischsprung “con disturbi della sfera emozionale” ed è stato dichiarato di- sabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 (si veda documentazione posta a corredo della comparsa di costituzione della conve- nuta, all.to n. 5), sicché, in virtù della previsione del capoverso dell'art. 337 septies (già art. 155 quinquies c.c.) cod. civ., nei suoi confronti si applicano le previsioni stabilite in favore dei figli minori e, segnatamente, come ha avu- to cura di precisare la Suprema Corte, le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte del genitore non convivente e di assegnazione della casa familiare, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo
(Cass. n. 2670 del 30/01/2023).
Va, dunque, confermata la domiciliazione prevalente di presso Per_1
l'abitazione paterna, in conformità alla situazione ormai consolidata sin dalla cessazione della convivenza dei genitori.
In ordine al regime di visita, in conformità alle previsioni dell'ordinanza presidenziale, va stabilito che la madre potrà incontrare secondo liberi Per_1 accordi con il figlio, tenuto conto della sua età.
7. Sull'assegnazione della casa coniugale
Merita poi accoglimento la richiesta, formulata concordemente da en- trambe le parti, di assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente
, dal momento che, com'è pacifico, entrambi i figli della cop- Parte_1 pia ER e , risiedono con il padre nell'abitazione familiare, ubicata a _2
Palermo nella via D'Aquino Rinaldo n.78.
8. Provvedimenti di carattere economico
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad ottenere un asse- Parte_1 gno a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia e , Per_1 _2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, non inferire a 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascun figlio), oltre al pagamento nella misura del 30% delle spese straordinarie a carico della resistente.
Dal canto suo contro, la resistente ha invocato il riconoscimento di un as-
- 4 - segno di mantenimento in suo favore pari a 300,00 euro mensili e si è di- chiarata disponibile a versare, a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
e , una somma non superiore ad euro 300,00 mensili, comprensiva del- _2 la quota di assegno unico universale a lei spettante nella misura della metà, oltre al 30% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di man- tenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un te- nore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi,
- 5 - attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, in- vece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un te- nore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cu- ra e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza
- 6 - con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
8.1 Nel caso in esame, il ricorrente all'udienza presidenziale del
02/02/2023 ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire il sussidio statale del c.d. reddito di cittadinanza nella misura di 1300,00 euro mensili, oltre all'importo mensile di euro 300,00 quale assegno unico erogato per i fi- gli a carico dall' e all'indennità di accompagnamento per portatore CP_2 Per_1 di handicap in situazione di gravità (si veda verbale dell'udienza del
- 7 - 2/2/2023).
Dall'analisi della documentazione reddituale depositata emerge che
[...]
non ha percepito redditi nel 2021, mentre nel 2022 ha avuto un CP_3 reddito annuo “esente” di euro 18.010,19 e nel 2023 di euro 19.635,03 (si veda certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 9/08/2024, allegata alle no- te scritte di precisazione delle conclusioni del 30/08/2024).
Il ricorrente ha poi lamentato il totale disinteresse mostrato dalla madre verso i figli, che non la vedono e non la sentono da anni e possono contare esclusivamente sul supporto morale ed economico del padre, l'unico a farsi carico delle loro esigenze e del loro mantenimento.
A fronte di ciò, la resistente, dal canto suo, all'udienza presidenziale ha ri- ferito di lavorare occasionalmente come collaboratrice domestica, di essere alla ricerca di una stabile occupazione, quanto alla sua situazione personale, ha raccontato di essere costretta da anni a vivere in una condizione di totale indigenza, ospite talvolta della madre e in altre occasioni di amici, di non avere una fissa dimora e di non potere quindi versare alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con i quali avrebbe perso qualsiasi contatto a causa dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dal coniuge (cfr. verb. ud. cit.).
Nessun dato è stato invero acquisito in ordine alla situazione reddituale di
, la quale non ha ottemperato all'obbligo di produrre le di- Controparte_1 chiarazioni fiscali o, comunque, l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e si è limitata a depositare un'autocertificazione in cui ha dichiarato di non aver percepito redditi dal 2019 al 2023 (cfr. “autocertificazione reddito” allegata alle note scritte depositate il 17.09.2024), nonché un'attestazione ISEE rela- tiva all'anno 2022 (cfr. all. 20 alla memoria di costituzione).
Tuttavia, è agevole osservare che alle dichiarazioni sostitutive di certifica- zioni relative a stati, qualità personali e fatti deve escludersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure solo indiziaria, atteso che la parte nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfaci- mento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseve- rate da terzi.
- 8 - Del resto, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la Suprema Corte, in materia di separazione dei coniugi grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attiva- to e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (v., ex multis, Cass., n.
20866/2021).
È, difatti, principio assai noto che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capaci- tà di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retri- buita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un attività lavo- rativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n.
24049/2021).
Nella vicenda in disamina è dotata di piena capacità Controparte_1 lavorativa, sia generica, in ragione della sua età (40 anni), sia specifica, avendo la stessa riferito all'udienza presidenziale di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica.
Va soggiunto che la resistente non ha neppure fornito alcun elemento probatorio utile per dimostrare la natura incolpevole del proprio stato di di- soccupazione, non risultando che la stessa abbia tentato inutilmente di re- perire un lavoro, sia inabile al lavoro o comunque impossibilitata oggettiva- mente a prestare lavoro, ove si consideri che al momento dell'allontanamento dell'abitazione familiare aveva 38 anni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che dagli scarni elementi acquisiti in ordine alle disponibilità e alle capacità reddituali, non è emersa la prova di una si- tuazione di effettiva sperequazione economica dei coniugi, non potendosi, al
- 9 - riguardo, tralasciare di considerare che nessuna richiesta istruttoria è stata al riguardo formulata dalla resistente, che non ha, tra l'altro, neanche prova- to quale fosse il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimo- niale.
Va, pertanto, rigettata, al lume delle considerazioni illustrate, la domanda di volta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo Controparte_1 favore.
8.2 Occorre, inoltre, revocare, a far data dal mese successivo alla pubbli- cazione della presente sentenza, l'obbligo stabilito nell'ordinanza presiden- ziale a carico della madre di versare un contributo mensile di euro 100 per il mantenimento della primogenita , che ha oggi 21 anni e al tempo Per_4 dell'introduzione del presente giudizio viveva con i nonni, atteso che nessuna domanda è stata al riguardo proposta dal padre . Parte_1
8.3 Con riguardo, invece, al mantenimento dei figli e , è pacifico Per_1 _2 che entrambi, seppure maggiorenni, non abbiano ancora raggiunto una pro- pria indipendenza economica e vivono ancora presso la casa coniugale in- sieme al padre, . Parte_1
Appare, dunque, equo tenuto conto del c.d. del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025; Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza
n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) e dei tempi di permanenza in via esclusiva presso l'abitazione paterna, stabilire la misura del contributo al mantenimento dovuto da in fa- Controparte_1 vore di in euro 300,00 mensili per i figli e , som- Parte_1 Per_1 _2 ma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla
- 10 - quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della pre- sente decisione, fermo restando quanto già stabilito per il periodo precedente con l'ordinanza presidenziale del 07/02/2023.
La resistente va, altresì, obbligata tenuto conto della concorde richiesta delle parti, a contribuire al 30% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sul- le spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
8.4 Per quanto poi concerne l'assegno unico universale per i figli a carico, il ricorrente ha chiesto che venga erogato dall' per intero in suo favore, CP_2 con conseguente rinuncia della quota del 50 % da parte della moglie, la qua- le si è invece opposta all'anzidetta richiesta.
Sul punto preme osservare che il suddetto beneficio economico è stato isti- tuito con la legge n. 46/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 (Decreto legisla- tivo n. 230/2021), viene attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica risultante dalla dichiarazione ISEE e ne possono fruire in parti uguali coloro che esercitano la responsabilità genito- riale nei confronti dei figli minori, dei figli con disabilità a carico senza limiti di età, nonché i maggiorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età (ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b del
D.Lgs. n. 230/2021).
Nel caso di separazione o divorzio l'assegno dev'essere ripartito in pari mi- sura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021) ad eccezione del caso di affidamento esclusivo, fermo restando che le parti possono concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario. I figli dive- nuti maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori
- 11 - e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Discende che nessuna statuizione va adottata nel presente giudizio, alla stregua della disciplina legislativa richiamata, in ordine alla erogazione ai genitori dell'assegno unico universale per ed spettando tale sus- _2 Per_1 sidio, in difetto di differenti accordi tra i genitori, nella misura della metà ciascuno ovvero per intero alla figlia, ove ne faccia richiesta e ne ricorrano i relativi presupposti sino al compimento di 21 anni.
9. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separa- zione, si ritengono sussistere fondati motivi per disporre l'integrale compen- sazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Palermo il 04/08/1969, e , nata a [...] il Controparte_1
27/09/1985, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo il
25/10/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu- ne al n. 165, parte II serie A, dell'anno 2003;
2) dispone che il figlio delle parti, portatore di handicap Persona_3 grave, abbia il domicilio prevalente presso l'abitazione paterna e possa in- contrare la madre secondo il regime di visita indicato in parte motiva;
3) dispone l'assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo nella via D'Aquino Rinaldo n.78, in favore di;
Parte_1
4) revoca, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo stabilito nell'ordinanza presidenziale a carico di
[...]
di versare al coniuge un contributo mensile di euro Parte_2
100 per il mantenimento della primogenita;
Per_4
5) pone a carico di , a far data dal mese successivo alla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già sta- bilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo
- 12 - di corrispondere in favore di , la complessiva somma di Parte_1 euro 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia e , da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da ri- Per_1 _2 valutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
6) dichiara tenuta al pagamento del 30% delle spese Controparte_4 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
7) rigetta la domanda formulata da volta ad ottenere la Controparte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento dal marito;
8) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 13 -