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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3050/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Ricorrente_2 - CF.Ricorrente_2 Ricorrente_3 - CF.Ricorrente_3
difesi da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliati presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 2 90100 Palermo PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00456/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato a mezzo P.E.C. il 3.2.2023 all'indirizzo
Email_2, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo
26.5, i sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, tecnicamente assistiti dall'Avv.
Difensore_1, hanno chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 3.505,91, notificata loro nell'asserita qualità di eredi, per 1/3 ciascuno, del sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 15.9.2016-. Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
Alla pubblica udienza del 6.10.2025, assente il difensore dei ricorrenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per almeno due ragioni.
La prima deriva dalla mancata indicazione della data di notificazione dell'atto impugnato ai ricorrenti, scelta - molto probabilmente non casuale - che impedisce a questo giudice di eseguire l'obbligatoria verifica officiosa dei requisiti di ammissibilità del ricorso, primo fra tutti quello della sua tempestività previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, la cui sussistenza non può certamente presumersi. Stante il carattere rigorosamente impugnatorio del processo tributario, non si può, infatti, consentire di proporre un ricorso al di fuori dei limiti temporali inderogabili stabiliti a pena di inammissibilità dalla legge, semplicemente omettendo di indicare la data di notificazione dell'atto impugnato.
Il secondo motivo risiede nell'assoluta confusione, in cui sono incorsi i ricorrenti, circa l'identità
"dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto" di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), atteso che l'impugnazione è dichiaratamente rivolta contro l'"AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO LEGALE, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore" (come se l'Ufficio Legale di un ente abbia una sua autonoma legittimazione processuale e/o un suo legale rappresentante) - denominazione poi ripetuta sia nel primo alinea delle premesse, sia nell'ultimo paragrafo del primo motivo di ricorso.
Non v'è dubbio che siffatto operato ingeneri obiettivamente equivoci fra l'Agenzia delle Entrate e l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, soggetti giuridici ben distinti, istituiti con provvedimenti legislativi diversi (D.L. n. 300/1999 la prima e D.L. n. 193/2016 la seconda), nonchè con funzioni assolutamente differenti, essendo, nella terminologia del processo tributario, la prima un
"ente impositore" e la seconda un "agente della riscossione" (cfr. artt. 4 e 10 del D. Lgs. n.
546/1992). Nella specie, la confusione è ulteriormente aggravata dal fatto che nella nota di iscrizione a ruolo, atto processuale tipico previsto dall'art. 22, comma 1, del succitato decreto legislativo, è stata indicata nel campo "Parti resistenti" l'ufficio "AG.ENT. - RISCOSSIONE - PALERMO", con sede in "VIA EMANUELE MORSELLI N.
2... PALERMO" (diversa da quella indicata in ricorso) e
Email_3indirizzo di P.E.C. (diverso da quello a cui è stato inviato il ricorso), sicchè si sono sicuramente determinate tanto la causa di inammissibilità prevista dall'art. 18, comma 4, quanto quella prevista dall'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, tant'è vero che nessuno dei due potenziali enti resistenti si è costituito in giudizio.
Nulla è a disporsi sulle spese in mancanza di resistenti costituiti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3050/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Ricorrente_2 - CF.Ricorrente_2 Ricorrente_3 - CF.Ricorrente_3
difesi da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliati presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 2 90100 Palermo PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00456/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato a mezzo P.E.C. il 3.2.2023 all'indirizzo
Email_2, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo
26.5, i sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, tecnicamente assistiti dall'Avv.
Difensore_1, hanno chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 3.505,91, notificata loro nell'asserita qualità di eredi, per 1/3 ciascuno, del sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 15.9.2016-. Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
Alla pubblica udienza del 6.10.2025, assente il difensore dei ricorrenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per almeno due ragioni.
La prima deriva dalla mancata indicazione della data di notificazione dell'atto impugnato ai ricorrenti, scelta - molto probabilmente non casuale - che impedisce a questo giudice di eseguire l'obbligatoria verifica officiosa dei requisiti di ammissibilità del ricorso, primo fra tutti quello della sua tempestività previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, la cui sussistenza non può certamente presumersi. Stante il carattere rigorosamente impugnatorio del processo tributario, non si può, infatti, consentire di proporre un ricorso al di fuori dei limiti temporali inderogabili stabiliti a pena di inammissibilità dalla legge, semplicemente omettendo di indicare la data di notificazione dell'atto impugnato.
Il secondo motivo risiede nell'assoluta confusione, in cui sono incorsi i ricorrenti, circa l'identità
"dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto" di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), atteso che l'impugnazione è dichiaratamente rivolta contro l'"AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO LEGALE, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore" (come se l'Ufficio Legale di un ente abbia una sua autonoma legittimazione processuale e/o un suo legale rappresentante) - denominazione poi ripetuta sia nel primo alinea delle premesse, sia nell'ultimo paragrafo del primo motivo di ricorso.
Non v'è dubbio che siffatto operato ingeneri obiettivamente equivoci fra l'Agenzia delle Entrate e l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, soggetti giuridici ben distinti, istituiti con provvedimenti legislativi diversi (D.L. n. 300/1999 la prima e D.L. n. 193/2016 la seconda), nonchè con funzioni assolutamente differenti, essendo, nella terminologia del processo tributario, la prima un
"ente impositore" e la seconda un "agente della riscossione" (cfr. artt. 4 e 10 del D. Lgs. n.
546/1992). Nella specie, la confusione è ulteriormente aggravata dal fatto che nella nota di iscrizione a ruolo, atto processuale tipico previsto dall'art. 22, comma 1, del succitato decreto legislativo, è stata indicata nel campo "Parti resistenti" l'ufficio "AG.ENT. - RISCOSSIONE - PALERMO", con sede in "VIA EMANUELE MORSELLI N.
2... PALERMO" (diversa da quella indicata in ricorso) e
Email_3indirizzo di P.E.C. (diverso da quello a cui è stato inviato il ricorso), sicchè si sono sicuramente determinate tanto la causa di inammissibilità prevista dall'art. 18, comma 4, quanto quella prevista dall'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, tant'è vero che nessuno dei due potenziali enti resistenti si è costituito in giudizio.
Nulla è a disporsi sulle spese in mancanza di resistenti costituiti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico