Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata indicazione della data di notificazione dell'atto impugnato

    La mancata indicazione della data di notificazione impedisce al giudice di verificare la tempestività del ricorso, requisito di ammissibilità fondamentale nel processo tributario.

  • Inammissibile
    Confusione sull'identità dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto

    I ricorrenti hanno indicato quale resistente l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, creando confusione tra enti distinti e indicando un soggetto non avente autonoma legittimazione processuale. Inoltre, la nota di iscrizione a ruolo indicava un ufficio diverso da quello indicato in ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 72
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo