Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2020, proposto da
Green House S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso e comunicato in data 6.4.2020 con il quale il dirigente della Direzione Attività Edilizia SUEP-SUAP ha negato il rilascio del permesso di costruire oggetto dell'istanza n. 06.03/4908/2018 del 12.7.2018 per l'ampliamento di un edificio residenziale in Strada Bresciana n. 18 in applicazione della L.R. 14/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente Green House S.r.l. (già Diamant Haus S.p.A.) è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Verona, con superficie pari a 2960 mq, sul quale insiste un fabbricato residenziale non ultimato di circa 1200 mc, la cui costruzione era stata avviata in forza di un permesso di costruire rilasciato nel 2002.
Con istanza presentata il 12 luglio 2018, la società chiedeva al Comune di Verona il rilascio di un permesso di costruire finalizzato alla ristrutturazione, al completamento e all’ampliamento dell’edificio esistente, con un incremento della volumetria del 45% rispetto a quella già edificata, ai sensi della L.R. 14/2009 (c.d. "Piano Casa").
Dopo alcune richieste di integrazione documentale, in data 11 febbraio 2020, l’amministrazione comunale ha notificato alla ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, individuando le seguenti criticità: la presunta assenza di una pianificazione urbanistica dell’area, che non sarebbe inserita in una zona territoriale omogenea ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 14/2009; la classificazione dell’area, secondo la Tavola n. 4 del PAT, come destinata a una possibile futura funzione produttiva.
A seguito delle osservazioni della società ricorrente, il Comune confermava il diniego con provvedimento del 6 aprile 2020, segnalando l’incompatibilità urbanistica dell’intervento richiesto che impone, in ogni caso, la necessaria predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA).
Avverso tale determinazione sono formulati i seguenti motivi di ricorso.
1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per errore nei presupposti di fatto e di diritto – Erronea applicazione dei principi affermati nella sentenza TAR Veneto, Sez. II, n. 114/2020.
Il diniego si fonda sulla mancanza di una pianificazione urbanistica dell’area. Quest’ultima, in realtà, sarebbe espressamente disciplinata dalla Variante n. 2 al PAQE (Piano d'Area del Quadrante Europa) recepita nel PAT e nel PI, che ne prevede una destinazione d’uso mista, comprensiva di funzioni residenziali, turistiche e produttive.
A tal fine, la società evidenzia che il comparto C1 dell’Agorà della Croce Bianca, all’interno del quale ricade l’area di intervento, è regolato dall’art. 26- bis delle NTA della Variante n. 2 al PAQE, che indica come ammissibile la destinazione residenziale esistente e futura.
2. Violazione ed errata applicazione della Variante n. 2 al PAQE di cui alla DGR n. 3446 del 7.11.2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 delle NTA del PAT e dell’art. 114 delle NTO del PI.
L’amministrazione avrebbe omesso di applicare la Variante n. 2 al PAQE, il cui contenuto è stato recepito sia dall’art. 56 delle NTA del PAT sia dall’art. 114 delle NTO del PI.
In particolare, l’art. 114 delle NTO del PI prevede che gli interventi di ampliamento debbano essere subordinati all’approvazione di un PUA, ma solo “ qualora previsto dalla Variante n. 2 al PAQE ”. La società contesta che, nel caso specifico, la Variante n. 2 abbia già definito le destinazioni d’uso dell’area, rendendo quindi superflua l’adozione di un ulteriore strumento attuativo.
Inoltre, la ricorrente evidenzia che la presunta destinazione produttiva indicata nella Tavola n. 4 del PAT non sarebbe vincolante, in quanto in contrasto con la normativa di rango superiore che disciplina il comparto.
3. Erronea applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 14/2009 – Eccesso di potere per sviamento.
La ricorrente contesta l’interpretazione fornita dal Comune in merito alla necessità che l’intervento sia collocato in una “ zona omogenea propria ”, come previsto dall’art. 2, comma 1, della L.R. 14/2009.
Secondo la circolare regionale n. 1 del 2014, il concetto di “ zona propria ” non dovrebbe essere inteso in senso restrittivo, riferendosi non esclusivamente alle zone omogenee di cui al D.M. 1444/1968, ma più in generale a “ zone aventi analoga destinazione e caratteristiche insediative ”.
Si sostiene, così, che l’ambito territoriale in cui si inserisce l’intervento è destinato a funzioni miste, comprensive della residenza, e che quindi il principio della compatibilità urbanistica risulterebbe rispettato.
Inoltre, la ricorrente evidenzia che la disciplina regionale di riferimento non subordina affatto l’ampliamento edilizio alla previa approvazione di un PUA. Ciò si tradurrebbe in un vincolo estraneo alla normativa che si porrebbe in contraddizione con la finalità di incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Verona ha resistito nel merito.
All’udienza del 5 novembre 2024, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è stata assegnata alla decisione.
Il ricorso deve essere respinto con riguardo a ciascuno dei motivi d’impugnazione.
Con la prima censura, la società lamenta che il diniego si fonderebbe sull’asserita carenza di pianificazione urbanistica dell’area, sostenendo che il compendio immobiliare sarebbe in realtà disciplinato dalla Variante n. 2 al PAQE, con la quale l’intervento risulterebbe compatibile.
Tale assunto non può essere condiviso. La circostanza che l’immobile sia collocato all’interno del perimetro del comparto C1 della " Agorà della Croce Bianca - centro turistico metropolitano ", individuato nella Variante n. 2 al PAQE, non appare di per sé sufficiente a permettere la realizzazione di un intervento di ampliamento. L’inserimento del compendio nell’Ambito "Agorà della Croce Bianca" non consente, infatti, di operare un giudizio di compatibilità dell’ampliamento richiesto con la disciplina urbanistica vigente, in assenza di un adeguamento degli strumenti urbanistici generali agli indirizzi contenuti nel PAQE.
In particolare, l’art. 114 delle NTO del PI dispone che, fino all’attuazione delle previsioni di cui al comma 4 (ossia sino all’approvazione di un accordo in variante al PI o di un PUA che adegui il PI al PAQE), gli ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi ovvero di ristrutturazione urbana, anche in attuazione della Variante 2 al PAQE, non ammettono interventi diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 101, comma 1, delle stesse NTO. Tra tali interventi, l’ampliamento richiesto dalla ricorrente non risulta contemplato.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe disapplicato la Variante n. 2 al PAQE, la quale avrebbe previsto una destinazione d’uso mista per l’area in oggetto, comprendente anche la funzione residenziale. In altri termini, il diniego sarebbe dunque sorretto da un’errata interpretazione dell’art. 114 delle NTO del PI.
Tuttavia, l’art. 26 bis delle NTA della Variante n. 2 al PAQE introduce esclusivamente direttive generali, prive di immediata efficacia perché inidonee a definire in modo puntuale gli indici e i parametri urbanistici applicabili all’area. Per tale motivo, la disciplina dettata dalla Variante n. 2 necessita – come detto - di un adeguamento degli strumenti urbanistici generali, da realizzarsi mediante l’approvazione di specifici strumenti di pianificazione attuativa, allo stato non approvati.
La previsione contenuta nell’art. 114 delle NTO del PI, secondo cui gli interventi di ampliamento possono essere autorizzati solo previa approvazione di un PUA, non costituisce dunque una limitazione indebita della capacità edificatoria dell’area, bensì una condizione necessaria per garantire la coerenza dell’assetto urbanistico con le disposizioni della Variante n. 2 al PAQE.
Infine, anche il terzo motivo risulta infondato.
La società contesta l’interpretazione dell’art. 2, comma 1, della L.R. 14/2009 fatta propria dal Comune, sostenendo che l’ampliamento richiesto sarebbe compatibile con l’ambito territoriale oggetto dell’intervento.
In primo luogo, si deve precisare che l’incremento della volumetria è ammesso ai sensi della L.R. n. 14/2009 (c.d. Piano Casa) a condizione che l’intervento non si ponga in contrasto con le disposizioni urbanistiche vigenti. Nel caso di specie, la disciplina dettata dall’art. 114 delle NTO del PI stabilisce espressamente che, fino all’approvazione di un PUA o di un accordo in variante, negli ambiti di ristrutturazione urbana non sono ammessi interventi di ampliamento.
In secondo luogo, la Tavola n. 4 del PAT indica la destinazione futura dell’area come produttiva (lettera “P”), circostanza che avvalora la non compatibilità dell’ampliamento residenziale richiesto.
Ininfluente appare, in proposito, il richiamo operato dalla circolare regionale n. 1/2014. La circostanza che l’ambito territoriale in cui si inserisce l’intervento sia comunque destinato a funzioni miste, comprensive della residenza, non esclude la necessità di verificare la compatibilità urbanistica del singolo intervento con le specifiche previsioni degli strumenti pianificatori comunali, come avvenuto nel caso in esame.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO