Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. R.G.N.R. 1621/2024 e al R.G.N.R. 1911/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Parte_1 C.F._1
Mulè, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cherubina Ciriello, Giantony Ilardo, Viviana Carlisi e
Sebastiano Caruso, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiorenza Cavaleri e Pietro Grammatico, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con due distinti ricorsi depositati il 21.05.2024 e il 13.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239010861047000 e gli avvisi di addebito n. 59120160000487833000, n. 59120160001773758000 e n. 59120170000814427000 ad essa sottesi nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249004159265000 e l'avviso di
In entrambi i giudizi si sono costituiti in giudizio e l' , Controparte_2 CP_1 deducendo variamente l'infondatezza dei ricorsi, dei quali chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ravvisate le ragioni di connessione soggettiva tra i suindicati giudizi, ne viene disposta la riunione e la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, la mera produzione delle raccomandate con la dicitura “avvisato” senza la contestuale produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 140
c.p.c., impedisce di ritenere validamente perfezionate le notifiche degli avvisi di addebito n.
59120160000487833000, n. 59120160001773758000, n. 59120170000814427000 e n.
59120180000932171000 e pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi previdenziali dagli stessi portati (2015, 2016 e 2017), si ritiene che alla data di notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120239010861047000 e n. 29120249004159265000 (18.04.2024) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 – pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dei suddetti atti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 182/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - fosse già decorso.
Con precipuo riguardo all'avviso di addebito n. 59120160000487833000, giova altresì evidenziarsi che alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 29120179006707390000, in quanto la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause in epigrafe indicate, accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120160000487833000, n.
59120160001773758000, n. 59120170000814427000 e n. 59120180000932171000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna l' e al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 Controparte_2
delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA
e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo