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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 10/02/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
RE ON, RE
CARRA ON, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1413/2020 depositato il 25/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1075/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 26/11/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVKCO0601865-2015 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia – proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 1075/03/2019 in data 8 novembre 2019, depositata il 26 novembre 2019, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1
avverso l'atto di contestazione n. TVKCO0601865/2015.
La controversia traeva origine dalla notifica alla contribuente, in data 30/06/2015, di un invito a produrre documenti (n. 100081/2015) relativo a una plusvalenza immobiliare realizzata dal coniuge deceduto, Sig.
Nominativo_1. A seguito della mancata risposta a tale invito, l'Ufficio notificava l'atto di contestazione richiamato irrogando una sanzione di € 258,00 ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 471/1997.
La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla CTP di Foggia, deducendo di aver formalmente rinunciato all'eredità in data 15/07/2015 e di non poter essere considerata erede, bensì solo "chiamata all'eredità" al momento della notifica dell'invito.
La CTP di Foggia, con la sentenza suindicata, riteneva che la ricorrente non avesse l'obbligo di rispondere all'invito in quanto semplice "chiamata" e che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi.
L'Agenzia delle Entrate con l'appello notificato il 22/5/2020, chiedeva la riforma della sentenza e le spese giudiziali, sostenendo che la
- rinuncia all'eredità era revocabile nel termine di dieci anni, non rendendo pertanto definitiva l'estraneità della chiamata ai debiti tributari;
- la notifica individuale era legittima e offriva maggiori garanzie rispetto a quella impersonale;
- l'onere della prova della rinuncia gravava sul contribuente e non sull'Amministrazione.
La parte appellata depositava controdeduzioni in data 23/7/2020 sostenendo:
- l'inesistenza della qualità di erede in assenza dell'accettazione espressa o confusione dei patrimoni
(accettazione tacita), condizioni mai verificatesi nel caso in esame;
- la semplice chiamata all'eredità della Sig.ra Resistente_1 al momento della notifica dell'invito e non quella di erede erroneamente presunta dall'Ufficio sulla scorta del solo stato di famiglia, con violazione delle norme del Codice civile:
- la nullità della notifica dell'atto presupposto ex art. 32 DPR 600/73 da considerarsi nullo poiché non notificato
"collettivamente ed impersonalmente" a tutti gli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, come previsto dalla legge in assenza di comunicazioni formali degli eredi all'Ufficio;
- l'efficacia della rinuncia all'eredità avvenuta formalmente in data 15 luglio 2015 con la conseguenza per la rinunciante, in base all'art. 521 c.c., di essere considerata come mai chiamata, perdendo ogni responsabilità per i debiti tributari del defunto;
- l'inconferenza dell'argomento dell'Ufficio sulla revocabilità della rinuncia all'eredità;
- il vizio formale dell'invito, carente dell'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un professionista e dei diritti spettanti al contribuente durante le verifiche, con violazione pertanto dello Statuto del Contribuente (art. 12, L. 212/2000).
Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è da ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, quindi, l'accettazione anche tacita dell'eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all'eredità.
Il chiamato all'eredità che abbia validamente rinunciato all'eredità, tenuto conto dell'effetto retroattivo che la dichiarazione di rinuncia possiede ai sensi dell'art. 521 c. c., non può essere chiamato a rispondere del debito tributario del de cuius, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento notificato al chiamato all'eredità dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dello stesso chiamato all'eredità.
Questo è il principio che è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37064/2022.
Nell'ordinamento vigente l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato all'eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n.
11832/2022).
Nel caso in esame, la Sig.ra Resistente_1 ha dimostrato di aver formalmente rinunciato all'eredità il 15/07/2015. Sebbene l'invito sia stato notificato il 30/06/2015 (quindi 15 giorni prima della rinuncia), l'effetto retroattivo della rinuncia all'eredità esclude che la ricorrente possa essere considerata il soggetto obbligato all'adempimento delle richieste dell'Ufficio relative a posizioni fiscali del coniuge.
In relazione alla legittimità della notifica, l'art. 65 del DPR 600/73 dispone che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” e prevede che, in mancanza di comunicazione delle generalità degli eredi all'Ufficio, la notifica degli atti intestati al dante causa possa avvenire collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. Nel caso di specie, l'Ufficio ha proceduto a una notifica individuale basata su una presunzione della qualità di erede non ancora maturata.
Per quanto innanzi l'odierna Corte rigetta l'appello. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della regione Puglia - Sez. 26 di Foggia - rigetta l'appello dell'Ufficio
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300 oltre accessori di legge.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
RE ON, RE
CARRA ON, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1413/2020 depositato il 25/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1075/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 26/11/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TVKCO0601865-2015 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia – proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 1075/03/2019 in data 8 novembre 2019, depositata il 26 novembre 2019, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1
avverso l'atto di contestazione n. TVKCO0601865/2015.
La controversia traeva origine dalla notifica alla contribuente, in data 30/06/2015, di un invito a produrre documenti (n. 100081/2015) relativo a una plusvalenza immobiliare realizzata dal coniuge deceduto, Sig.
Nominativo_1. A seguito della mancata risposta a tale invito, l'Ufficio notificava l'atto di contestazione richiamato irrogando una sanzione di € 258,00 ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 471/1997.
La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla CTP di Foggia, deducendo di aver formalmente rinunciato all'eredità in data 15/07/2015 e di non poter essere considerata erede, bensì solo "chiamata all'eredità" al momento della notifica dell'invito.
La CTP di Foggia, con la sentenza suindicata, riteneva che la ricorrente non avesse l'obbligo di rispondere all'invito in quanto semplice "chiamata" e che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi.
L'Agenzia delle Entrate con l'appello notificato il 22/5/2020, chiedeva la riforma della sentenza e le spese giudiziali, sostenendo che la
- rinuncia all'eredità era revocabile nel termine di dieci anni, non rendendo pertanto definitiva l'estraneità della chiamata ai debiti tributari;
- la notifica individuale era legittima e offriva maggiori garanzie rispetto a quella impersonale;
- l'onere della prova della rinuncia gravava sul contribuente e non sull'Amministrazione.
La parte appellata depositava controdeduzioni in data 23/7/2020 sostenendo:
- l'inesistenza della qualità di erede in assenza dell'accettazione espressa o confusione dei patrimoni
(accettazione tacita), condizioni mai verificatesi nel caso in esame;
- la semplice chiamata all'eredità della Sig.ra Resistente_1 al momento della notifica dell'invito e non quella di erede erroneamente presunta dall'Ufficio sulla scorta del solo stato di famiglia, con violazione delle norme del Codice civile:
- la nullità della notifica dell'atto presupposto ex art. 32 DPR 600/73 da considerarsi nullo poiché non notificato
"collettivamente ed impersonalmente" a tutti gli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, come previsto dalla legge in assenza di comunicazioni formali degli eredi all'Ufficio;
- l'efficacia della rinuncia all'eredità avvenuta formalmente in data 15 luglio 2015 con la conseguenza per la rinunciante, in base all'art. 521 c.c., di essere considerata come mai chiamata, perdendo ogni responsabilità per i debiti tributari del defunto;
- l'inconferenza dell'argomento dell'Ufficio sulla revocabilità della rinuncia all'eredità;
- il vizio formale dell'invito, carente dell'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un professionista e dei diritti spettanti al contribuente durante le verifiche, con violazione pertanto dello Statuto del Contribuente (art. 12, L. 212/2000).
Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è da ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, quindi, l'accettazione anche tacita dell'eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all'eredità.
Il chiamato all'eredità che abbia validamente rinunciato all'eredità, tenuto conto dell'effetto retroattivo che la dichiarazione di rinuncia possiede ai sensi dell'art. 521 c. c., non può essere chiamato a rispondere del debito tributario del de cuius, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento notificato al chiamato all'eredità dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dello stesso chiamato all'eredità.
Questo è il principio che è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37064/2022.
Nell'ordinamento vigente l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato all'eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n.
11832/2022).
Nel caso in esame, la Sig.ra Resistente_1 ha dimostrato di aver formalmente rinunciato all'eredità il 15/07/2015. Sebbene l'invito sia stato notificato il 30/06/2015 (quindi 15 giorni prima della rinuncia), l'effetto retroattivo della rinuncia all'eredità esclude che la ricorrente possa essere considerata il soggetto obbligato all'adempimento delle richieste dell'Ufficio relative a posizioni fiscali del coniuge.
In relazione alla legittimità della notifica, l'art. 65 del DPR 600/73 dispone che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” e prevede che, in mancanza di comunicazione delle generalità degli eredi all'Ufficio, la notifica degli atti intestati al dante causa possa avvenire collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. Nel caso di specie, l'Ufficio ha proceduto a una notifica individuale basata su una presunzione della qualità di erede non ancora maturata.
Per quanto innanzi l'odierna Corte rigetta l'appello. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della regione Puglia - Sez. 26 di Foggia - rigetta l'appello dell'Ufficio
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300 oltre accessori di legge.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi