Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 2274/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2274/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2165/2019 del Tribunale di Nola pubblicata in data
17/10/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matilde Paparo (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_2
), (C.F. C.F._6 Controparte_1
) e (C.F. C.F._7 CP_4
), gli ultimi tre nella qualità di eredi di C.F._8 Persona_1
, tutti elett.te dom.ti in AN d'AR (NA), Via Carso n. 62 presso lo
[...] studio dell'Avv. Eduardo Riccio, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATI-CONTUMACI
E
R.G. n. 2274/2020
(C.F. ), elett.te dom.to in CP_5 C.F._9
AN d'AR (NA), viale Alfa Romeo n. 35, presso lo studio dell'avv.
Roberto Oratino, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), elett.te Controparte_6 C.F._10
dom.ta in T'AS (NA), via Donizetti n. 6 presso lo studio degli avv.ti
Raffaele Marciano ed Antonietta Panico, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
E
(C.F. ), residente in CP_7 C.F._11
AN d'AR (NA), via Leopardi n. 125
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte appellante ha depositato la nota per la trattazione scritta dell'udienza del
15/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2165/2019 pubblicata in data 17/10/2019, il Tribunale di Nola, decidendo sulla domanda proposta da (nato il [...]), Controparte_1
(nato il CP_2 Controparte_3 Parte_2 Controparte_1
27/8/1969) e nei confronti di , e CP_4 CP_5 Controparte_6
così provvedeva: CP_7
“-. Condanna , , e CP_5 CP_7 Controparte_6 Parte_1
al pagamento della somma di euro 18.930,00 in favore di , Parte_2
e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_4 Persona_1
e della somma di euro 18.930,00 in favore di ,
[...] CP_2 CP_1
e , oltre interessi legali dal 21.5.2015 all'effettivo
[...] Controparte_3
soddisfo;
“-. Dichiara assorbite le domande subordinate sub 2), 3) e 4) dell'atto di citazione;
-. Rigetta la domanda sub 5) dell'atto di citazione;
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-. Rigetta ogni altra domanda;
-. condanna , , e CP_5 CP_7 Controparte_6 Parte_1
al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, liquidate in euro
560,00 per spese ed euro € 4.766,40 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Eduardo Riccio” proponeva appello avverso la suindicata pronuncia e conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi a questa Corte, le altre parti, deducendo, quale unico motivo di appello, che il primo Giudice aveva errato nel condannare essa esponente, a fronte dell'attribuzione della proprietà immobiliare indicata nella scrittura divisionale in data 10/1/2011, al pagamento del conguaglio in danaro ivi indicato, pari a complessivi € 37.860,00, in quanto, nell'art. 5 della stessa, le parti avevano pattuito che i conguagli sarebbero stati versati dai soli signori CP_5
e e non anche da essa appellante, la quale era CP_7 Controparte_6 stata espressamente liberata dall'obbligo di versare la propria quota.
Non si costituivano in giudizio gli appellati.
Con ordinanza resa in data 10/2/2021, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia.
Con nota depositata in data 4/10/2024 l'appellante deduceva di aver transatto la lite con le controparti, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di tutte le parti appellate, le quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituite in giudizio.
Ciò posto, rileva la Corte che deve dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'appellante dedotto e documentato di aver raggiunto un'intesa transattiva con gli appellati, i quali riconoscevano che, in virtù della scrittura privata divisionale, nulla la stessa avrebbe dovuto versare a titolo di conguaglio in danaro, tenuto conto della pattuizione di cui all'art. 5 che espressamente la esonerava dal pagamento in oggetto.
Le spese di lite, come pattuito nell'accordo transattivo e come richiesto dall'appellante, vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (nato il Parte_1 Controparte_1
24/4/1970, , , CP_2 Controparte_3 Parte_2 Controparte_1
(nato il [...]) e (gli ultimi tre nella qualità di eredi di CP_4
), , e avverso Persona_1 CP_5 Controparte_6 CP_7
la sentenza n. 2165/2019 del Tribunale di Nola pubblicata in data 17/10/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di tutte le parti appellate;
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) compensa interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 25/2/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.