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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004461841000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004461841000, per la somma di euro 5.539,27, emessa dall'Agenzia delle Entrate e IS di NE, notificata a mezzo posta in data 05.02.2025, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento:
- n. 13320110011373002000 per tassa automobilistica 2005, 2006;
- n. 13320140004104787000 per tassa automobilistica 2008;
- n. 13320150007261518000 per tassa automobilistica 2009, 2010.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato, sostanzialmente, per la mancata rituale notifica delle sottese cartelle di pagamento, con conseguente decadenza e prescrizione delle pretese.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS e la Regione Calabria, per sostenere la legittimità del rispettivo operato e chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato per le ragioni di seguito illustrate e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero il ricorso deve trovare accoglimento in relazione al motivo concernente il difetto di prova di precedenti regolari notifiche delle cartelle di pagamento.
A questo proposito la Corte – anche alla luce delle contestazioni della parte ricorrente contenute nella memoria finale depositata telematicamente – rileva la genericità della difesa del concessionario per la riscossione che, con riferimento alla prova delle notifiche degli atti presupposti, si è limitata a sostenerne la sussistenza, depositando numerosissimi atti, indistinti, senza alcuna associazione alle cartelle e/o ai tributi, senza specifica dimostrazione della tempistica di eventuale interruzione della prescrizione, con riferimento ai singoli tributi.
E ciò al netto del fatto che molti atti, dalla documentazione depositata, risulterebbero anche non correttamente notificati, anche in questo caso, senza alcuna deduzione in proposito.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione dell'esistenza di plurimi tentativi di notifica e del fatto che, in ogni caso, la parte non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento dei tributi, comunque dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004461841000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004461841000, per la somma di euro 5.539,27, emessa dall'Agenzia delle Entrate e IS di NE, notificata a mezzo posta in data 05.02.2025, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento:
- n. 13320110011373002000 per tassa automobilistica 2005, 2006;
- n. 13320140004104787000 per tassa automobilistica 2008;
- n. 13320150007261518000 per tassa automobilistica 2009, 2010.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato, sostanzialmente, per la mancata rituale notifica delle sottese cartelle di pagamento, con conseguente decadenza e prescrizione delle pretese.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS e la Regione Calabria, per sostenere la legittimità del rispettivo operato e chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato per le ragioni di seguito illustrate e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero il ricorso deve trovare accoglimento in relazione al motivo concernente il difetto di prova di precedenti regolari notifiche delle cartelle di pagamento.
A questo proposito la Corte – anche alla luce delle contestazioni della parte ricorrente contenute nella memoria finale depositata telematicamente – rileva la genericità della difesa del concessionario per la riscossione che, con riferimento alla prova delle notifiche degli atti presupposti, si è limitata a sostenerne la sussistenza, depositando numerosissimi atti, indistinti, senza alcuna associazione alle cartelle e/o ai tributi, senza specifica dimostrazione della tempistica di eventuale interruzione della prescrizione, con riferimento ai singoli tributi.
E ciò al netto del fatto che molti atti, dalla documentazione depositata, risulterebbero anche non correttamente notificati, anche in questo caso, senza alcuna deduzione in proposito.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione dell'esistenza di plurimi tentativi di notifica e del fatto che, in ogni caso, la parte non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento dei tributi, comunque dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.