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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/10/2024, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 3127/2022 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Oggi 16.10.2024, alle ore 16,30, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. AVANZI LUCA CARLO
Per parte opposta, l'Avv. INGIULLA ANTONINO
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,40
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3127/2022 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Carlo Avanzi, presso il cui studio in Sedriano - Via Cellini, 7 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all' Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 625, II co., c.p.c.;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. e P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Podavitte ed Antonino Ingiulla, presso lo studio legale di quest'ultimo in Borgosatollo - Via
IV Novembre, 126 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Dichiarata legittima ed ammissibile la formulata opposizione, in accoglimento della stessa:
Accertare e dichiarare, anche in ossequio ai dettami della Cassazione Civile Sezioni
Unite 6 aprile 2023 n. 9479, la nullità ai sensi degli articoli 33 e 34 del Decreto
Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo -, dell'art. 18 del contratto indicato e richiamato in atti, quale clausola abusiva che ha effetto sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta, ovvero rideterminare il dovuto secondo giustizia e/o comunque con ogni conseguente provvedimento ritenuto più opportuno, in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ovvero concedendo termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva;
NEL MERITO E/O IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso a carico del Sig. perché estorto con artifizi e Parte_1
raggiri in commissione del reato di truffa da parte di chi agiva in nome e per conto di perchè mancante di uno dei requisiti essenziali Controparte_1 previsti dall'art. 1325 c.c., vale a dire l'accordo delle parti e quindi perché il consenso è viziato, essendo stato carpito con dolo, e comunque per inadempimento e mancata sussistenza delle condizioni in esso indicate, conseguentemente, e per l'effetto, dichiarare la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della convenuta opposta nei confronti dell'istante, per i motivi tutti di cui in narrativa;
NEL MERITO E/O IN SUBORDINE: accertato che la firma sul contratto in questione apposta dal è stata Parte_1 carpita da con artifizi e raggiri, dichiarare l'annullamento per dolo Controparte_1
ex art. 1439 c.c. del contratto indicato e richiamato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta e conseguentemente dichiararne la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
NEL MERITO IN ULTERIORE SUBORDINE: nel caso in cui non si ritenesse che la firma apposta sul contratto in questione dal
è stata carpita con artifizi e raggiri, accertato che il consenso alla Parte_1
firma del contratto è stato dato dal se non altro, per errore, da Parte_1
considerarsi essenziale ex art. 1429 c.c., dichiarare l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato e richiamato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta e conseguentemente dichiararne la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: sospendere il processo esecutivo per pregiudizialità penale nel processo civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., in ragione della denuncia-querela sporta per truffa dal in relazione al contratto stipulato fra le parti. Parte_1
IN OGNI CASO condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese, e compensi professionali del presente giudizio e rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 e succ. modd.;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”, emendati di ogni eventuale componente valutativa e rammostrando, ove occorra, eventuale documentazione:
1) il Sig. , in data 19 maggio 2021 contattava telefonicamente il Parte_1
Sig. , con cui aveva avuto il colloquio presso la sede di Controparte_2 [...]
, per comunicargli esplicitamente la mancanza di interesse ad CP_1
intraprendere alcun tipo di rapporto lavorativo con e che vi Controparte_1
era stato un fraintendimento tra ciò di cui il era alla ricerca (un contratto Pt_1
di lavoro subordinato) e ciò che invece prevedeva il contratto lasciatogli in bianco;
2) in occasione di tale comunicazione telefonica del 19 maggio 2021 di cui al punto che precede, il Sig. ne prendeva atto, dicendo che avrebbe cestinato il CP_2
contratto e che il tutto sarebbe finito lì, senza alcun tipo di contratto.
Si indica a teste sui capitoli: , res.te ad Abbiategrasso, Via Testimone_1
Croce n. 8.
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
- dichiarare inammissibili le domande ed eccezioni attoree afferenti al merito del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo regolarmente notificato e dall'atto di precetto.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO E SENZA RECESSO ALCUNO
RISPETTO ALL'INVOCATO PRINCIPIO DI GIUDICATO CHE COPRE
IL DEDOTTO E DEDUCIBILE:
- respingere l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo passato in giudicato e la validità del precetto opposto;
- dichiarare valido ed efficace il contratto di concessione di vendita e distribuzione
Contro di servizi stipulato tra la;
Parte_1
- respingere le domande di nullità, annullabilità, annullamento del contratto spiegate da parte opponente in quanto, inammissibili, infondate e comunque mai provate (onus probandi incumbit ei qui dicit);
- condannare parte opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma c.p.c. per la tardività, oltre che per l'infondatezza della domanda giudiziale e per aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza come stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n. 26515 del 9 novembre
2017.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 625, II co., c.p.c. adduceva che: Parte_1
- il 26.5.2022 gli era stato notificato un atto di precetto da parte da Controparte_1
con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €
[...]
85.021,08, in forza del decreto ingiuntivo n. 311/2002, emesso dal Tribunale di
Brescia, il 24.01.2022, mai notificatogli;
- per aver modo di prendere conoscenza e visione del suddetto decreto ingiuntivo, citato in precetto, si era recato presso l'ufficio postale chiedendo se vi fosse in giacenza qualche altro atto a suo nome e ritirava il descritto decreto ingiuntivo n.
311/2022;
- presa visione del contenuto del suddetto decreto, aveva realizzato di essere stato vittima di una 'truffa' da parte di Controparte_1
- infatti, detto decreto si fondava su un asserito 'contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi', che assumeva di essere stato indotto a firmare da tale per conto di in occasione di un colloquio Controparte_2 Controparte_1 di lavoro tenutosi per l'assunzione come dipendente presso detta società;
- nella circostanza egli aveva chiesto di poter visionare il contratto che gli veniva consegnato in bianco, solo dopo la sottoscrizione sulla copia rimasta a CP_2 il quale gli aveva riferito, altresì, che tale atto non avrebbe avuto alcuna validità, se non a seguito di successivi appositi specifici accordi;
- nei giorni immediatamente seguenti la sottoscrizione, letto attentamente il
'contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi', lasciatogli da della cui conformità alla copia sottoscritta e rimasta all'A. U. non era CP_2
certo, aveva rilevato che si trattava, in realtà, di un contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi in cui l'aderente, cioè il distributore si sarebbe Contro affiliato e avrebbe potuto utilizzare i marchi “ , “INPGD”, i loghi, le insegne e tutti gli altri elementi stilistico-pubblicitari e distintivi dell'unità commerciale del concedente, con imposizione di apertura di una propria partita IVA, l'acquisizione di locali ed uffici ove svolgere l'attività e tutta una serie di altri adempimenti, particolarmente onerosi e di tutta evidenza poco compatibili con la sua giovane età
e l'esigenza di trovare un lavoro dipendente;
- per tali ragioni, il 19.5.2021 aveva contattato telefonicamente Controparte_2
per comunicargli che non era in alcun modo intenzionato ad intraprendere alcun tipo di rapporto lavorativo con e questi gli aveva risposto Controparte_1
che non vi sarebbe stato alcun problema e di ripassare in sede, in caso di eventuale ripensamento;
- peraltro, nessuna richiesta di pagamento gli era pervenuta da Controparte_1
prima della notifica del decreto ingiuntivo e la controparte, comunque, era, a
[...]
propria volta, inadempiente agli obblighi ed alle condizioni, posto che mai aveva fornito al 'distributore' il materiale ed i servizi indicati nell'allegato, né gli aggiornamenti mediante la tenuta di corsi;
- per l'effetto, si era determinato a sporgere formale denuncia-querela per il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. nei confronti di e , Controparte_2 Persona_1
ritenuti, presumibilmente, collaboratore il primo e legale rappresentante di
[...]
il secondo. Controparte_1
Considerato nullo il precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e palesemente viziato il contratto, perché la firma gli era stata 'estorta' con artifizi e raggiri, oltre che contrario a norme imperative e mancante di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c., ovvero l'accordo delle parti, viziato da dolo ex art. 1427 e 1439
c.c., l'opponente eccepiva la pregiudizialità dell'esito del giudizio penale.
Richiamata, inoltre, la recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea del
17.5.2022 per le clausole ritenute abusive, l'opponente concludeva affinchè, preliminarmente fosse disposta la sospensione dell'eventuale processo di esecuzione ai sensi degli artt. 624 e 625, II co., c.p.c. per pregiudizialità penale nel processo civile ex art. 295 c.p.c.; nel merito in via principale, affinchè fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso a carico dell'opponente, perché estorto con artifizi e raggiri in commissione del reato di truffa da parte di chi aveva agito in nome e per conto di oltre che mancante di uno dei requisiti essenziali previsti Controparte_1 dall'art. 1325 c.c., ovvero l'accordo delle parti, essendo stato il consenso viziato da dolo e, comunque, per inadempimento e mancata sussistenza delle condizioni in esso indicate, con conseguente carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta; in subordine, affinchè fosse dichiarato l'annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. del contratto indicato, con declaratoria che nulla fosse dovuto alla convenuta e, conseguentemente, dichiararne la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
in ulteriore subordine, affinchè fosse dichiarato l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. ed, in ulteriore subordine, affinchè fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto ex artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo del 6.9.2005, n. 206.
All'udienza 7.9.2022, fissata per la sospensiva, l'opposta non si costituiva in giudizio, solo comparendo in udienza telematica l'Avv. Ingiulla, privo di procura.
Per l'effetto, a scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza in pari data, questo giudice, dato atto che, parte opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, tra l'altro, aveva contestato l'omessa notifica del titolo esecutivo azionato in precetto e che, in prima udienza, aveva eccepito l'omessa costituzione in giudizio dell'opposta, che neppure aveva depositato comparsa e procura, senza nulla eccepire in ordine alla tempestività della notifica del decreto di fissazione dell'odierna udienza e solo richiamando la procura del precetto, rilevato che dall'esame del precetto notificato, prodotto dalla sola parte opponente, non risultava l'allegazione di alcuna procura, posto che l'intimante aveva dato atto di agire come da 'mandato in atti', invero non prodotto, rilevato, inoltre, che il titolo esecutivo non era stato prodotto agli atti del presente giudizio, l'istanza di sospensiva veniva accolta e confermata la già fissata udienza del 9.1.2023.
Per detta udienza si costituiva dando atto di essere creditrice Controparte_1 nei confronti dell'opponente della somma di € 81.100,00, IVA compresa, in forza del mancato pagamento a saldo del 'Contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi', alla provincia di Milano il 12.5.2021, Pt_2 Parte_3
di cui descriveva le clausole.
L'opposta dava atto di aver ritualmente notificato il decreto ingiuntivo e di aver ricevuto dalla madre dell'opponente proposta di bonario componimento.
Quanto alla difesa dell'opponente, l'opposta eccepiva:
- l'inammissibilità delle domande avversarie, attinenti al merito del diritto di credito, cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto, rilevando che il giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato;
- la tardività delle eccezioni avversarie, posto che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato come da avvisi prodotti.
Rilevato che l'opponente non aveva adempiuto ai pagamenti rateali previsti in contratto e ritenuta infondata l'eccezione di inadempimento ascritta alla parte opposta, oltre che inverosimile la narrazione esposta in fatto nell'atto di citazione, tanto che alcun dipendente o collaboratore dell'opposta risultava avere il nome del più volte citato richiesta l'emissione di Controparte_2 Controparte_1
condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., concludeva affinché, in via preliminare di merito, fossero dichiarate inammissibili le domande ed eccezioni attoree afferenti al merito del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo regolarmente notificato e dall'atto di precetto;
in via principale, nel merito, affinché fosse respinta l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, confermandosi la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo passato in giudicato e la validità del precetto opposto, oltre che valido ed efficace il contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi stipulato tra le parti, respingendosi le domande di nullità, annullabilità, annullamento del contratto spiegate da parte opponente, anche da condannarsi ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio venivano depositate le memorie istruttorie e revocata l'ordinanza di sospensiva.
Indi, venivano fissate le udienze di precisazione delle conclusioni e di discussione orale.
All'odierna udienza di discussione le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa è passata in decisione. Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che l'opposizione svolta non appare accoglibile.
Invero, la parte opposta ha prodotto il titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 311/2002, emesso dal Tribunale di Brescia, il 24.01.2022, atto che, diversamente dall'assunto dell'opponente, risulta ritualmente notificato ai sensi dell'art. 8, della L. n. 890/1982.
Per l'effetto, deve darsi ingresso al noto e consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale: 'secondo il costante orientamento della Suprema Corte, quando
l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto;
ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere, neppure incidentalmente, del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94)' (Tribunale di Forlì, ord.
26.03.2015).
Ed ancora, nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale pendenza del giudizio di opposizione al titolo esecutivo, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante sentenze si cita:
Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664 e
Trib. Bologna, Sez. distaccata di Imola sent. n. 13/2009).
Nella concreta fattispecie, inoltre, l'opponente ha dedotto argomentazioni riferibili a fatti, quand'anche, occorsi antecedentemente o contestualmente alla stipula del contratto e la mera proposizione di querela non costituisce valido presupposto per l'invocata sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Inoltre, l'opponente non ha dimostrato la propria qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett.a), del D. Lgs.
6.9.2005 n. 206.
Per l'effetto, le eccezioni svolte dalla parte opponente, non appaiono accoglibili, posto che i precedenti giurisprudenziali citati non appaiono sussumibili alla presente fattispecie.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pertanto, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta, nei minimi per le fasi istruttoria e decisoria, non essendo state esperire prove orali ed essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e
IVA, questa se dovuta, in favore dei legali dell'opposta, in solido, che si sono dichiarati antistatari.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 16.10.2024
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 3127/2022 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Oggi 16.10.2024, alle ore 16,30, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. AVANZI LUCA CARLO
Per parte opposta, l'Avv. INGIULLA ANTONINO
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,40
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3127/2022 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Carlo Avanzi, presso il cui studio in Sedriano - Via Cellini, 7 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all' Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 625, II co., c.p.c.;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. e P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Podavitte ed Antonino Ingiulla, presso lo studio legale di quest'ultimo in Borgosatollo - Via
IV Novembre, 126 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Dichiarata legittima ed ammissibile la formulata opposizione, in accoglimento della stessa:
Accertare e dichiarare, anche in ossequio ai dettami della Cassazione Civile Sezioni
Unite 6 aprile 2023 n. 9479, la nullità ai sensi degli articoli 33 e 34 del Decreto
Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo -, dell'art. 18 del contratto indicato e richiamato in atti, quale clausola abusiva che ha effetto sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta, ovvero rideterminare il dovuto secondo giustizia e/o comunque con ogni conseguente provvedimento ritenuto più opportuno, in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ovvero concedendo termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva;
NEL MERITO E/O IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso a carico del Sig. perché estorto con artifizi e Parte_1
raggiri in commissione del reato di truffa da parte di chi agiva in nome e per conto di perchè mancante di uno dei requisiti essenziali Controparte_1 previsti dall'art. 1325 c.c., vale a dire l'accordo delle parti e quindi perché il consenso è viziato, essendo stato carpito con dolo, e comunque per inadempimento e mancata sussistenza delle condizioni in esso indicate, conseguentemente, e per l'effetto, dichiarare la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della convenuta opposta nei confronti dell'istante, per i motivi tutti di cui in narrativa;
NEL MERITO E/O IN SUBORDINE: accertato che la firma sul contratto in questione apposta dal è stata Parte_1 carpita da con artifizi e raggiri, dichiarare l'annullamento per dolo Controparte_1
ex art. 1439 c.c. del contratto indicato e richiamato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta e conseguentemente dichiararne la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
NEL MERITO IN ULTERIORE SUBORDINE: nel caso in cui non si ritenesse che la firma apposta sul contratto in questione dal
è stata carpita con artifizi e raggiri, accertato che il consenso alla Parte_1
firma del contratto è stato dato dal se non altro, per errore, da Parte_1
considerarsi essenziale ex art. 1429 c.c., dichiarare l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato e richiamato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta e conseguentemente dichiararne la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: sospendere il processo esecutivo per pregiudizialità penale nel processo civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., in ragione della denuncia-querela sporta per truffa dal in relazione al contratto stipulato fra le parti. Parte_1
IN OGNI CASO condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese, e compensi professionali del presente giudizio e rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 e succ. modd.;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”, emendati di ogni eventuale componente valutativa e rammostrando, ove occorra, eventuale documentazione:
1) il Sig. , in data 19 maggio 2021 contattava telefonicamente il Parte_1
Sig. , con cui aveva avuto il colloquio presso la sede di Controparte_2 [...]
, per comunicargli esplicitamente la mancanza di interesse ad CP_1
intraprendere alcun tipo di rapporto lavorativo con e che vi Controparte_1
era stato un fraintendimento tra ciò di cui il era alla ricerca (un contratto Pt_1
di lavoro subordinato) e ciò che invece prevedeva il contratto lasciatogli in bianco;
2) in occasione di tale comunicazione telefonica del 19 maggio 2021 di cui al punto che precede, il Sig. ne prendeva atto, dicendo che avrebbe cestinato il CP_2
contratto e che il tutto sarebbe finito lì, senza alcun tipo di contratto.
Si indica a teste sui capitoli: , res.te ad Abbiategrasso, Via Testimone_1
Croce n. 8.
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
- dichiarare inammissibili le domande ed eccezioni attoree afferenti al merito del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo regolarmente notificato e dall'atto di precetto.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO E SENZA RECESSO ALCUNO
RISPETTO ALL'INVOCATO PRINCIPIO DI GIUDICATO CHE COPRE
IL DEDOTTO E DEDUCIBILE:
- respingere l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo passato in giudicato e la validità del precetto opposto;
- dichiarare valido ed efficace il contratto di concessione di vendita e distribuzione
Contro di servizi stipulato tra la;
Parte_1
- respingere le domande di nullità, annullabilità, annullamento del contratto spiegate da parte opponente in quanto, inammissibili, infondate e comunque mai provate (onus probandi incumbit ei qui dicit);
- condannare parte opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma c.p.c. per la tardività, oltre che per l'infondatezza della domanda giudiziale e per aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza come stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n. 26515 del 9 novembre
2017.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 625, II co., c.p.c. adduceva che: Parte_1
- il 26.5.2022 gli era stato notificato un atto di precetto da parte da Controparte_1
con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €
[...]
85.021,08, in forza del decreto ingiuntivo n. 311/2002, emesso dal Tribunale di
Brescia, il 24.01.2022, mai notificatogli;
- per aver modo di prendere conoscenza e visione del suddetto decreto ingiuntivo, citato in precetto, si era recato presso l'ufficio postale chiedendo se vi fosse in giacenza qualche altro atto a suo nome e ritirava il descritto decreto ingiuntivo n.
311/2022;
- presa visione del contenuto del suddetto decreto, aveva realizzato di essere stato vittima di una 'truffa' da parte di Controparte_1
- infatti, detto decreto si fondava su un asserito 'contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi', che assumeva di essere stato indotto a firmare da tale per conto di in occasione di un colloquio Controparte_2 Controparte_1 di lavoro tenutosi per l'assunzione come dipendente presso detta società;
- nella circostanza egli aveva chiesto di poter visionare il contratto che gli veniva consegnato in bianco, solo dopo la sottoscrizione sulla copia rimasta a CP_2 il quale gli aveva riferito, altresì, che tale atto non avrebbe avuto alcuna validità, se non a seguito di successivi appositi specifici accordi;
- nei giorni immediatamente seguenti la sottoscrizione, letto attentamente il
'contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi', lasciatogli da della cui conformità alla copia sottoscritta e rimasta all'A. U. non era CP_2
certo, aveva rilevato che si trattava, in realtà, di un contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi in cui l'aderente, cioè il distributore si sarebbe Contro affiliato e avrebbe potuto utilizzare i marchi “ , “INPGD”, i loghi, le insegne e tutti gli altri elementi stilistico-pubblicitari e distintivi dell'unità commerciale del concedente, con imposizione di apertura di una propria partita IVA, l'acquisizione di locali ed uffici ove svolgere l'attività e tutta una serie di altri adempimenti, particolarmente onerosi e di tutta evidenza poco compatibili con la sua giovane età
e l'esigenza di trovare un lavoro dipendente;
- per tali ragioni, il 19.5.2021 aveva contattato telefonicamente Controparte_2
per comunicargli che non era in alcun modo intenzionato ad intraprendere alcun tipo di rapporto lavorativo con e questi gli aveva risposto Controparte_1
che non vi sarebbe stato alcun problema e di ripassare in sede, in caso di eventuale ripensamento;
- peraltro, nessuna richiesta di pagamento gli era pervenuta da Controparte_1
prima della notifica del decreto ingiuntivo e la controparte, comunque, era, a
[...]
propria volta, inadempiente agli obblighi ed alle condizioni, posto che mai aveva fornito al 'distributore' il materiale ed i servizi indicati nell'allegato, né gli aggiornamenti mediante la tenuta di corsi;
- per l'effetto, si era determinato a sporgere formale denuncia-querela per il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. nei confronti di e , Controparte_2 Persona_1
ritenuti, presumibilmente, collaboratore il primo e legale rappresentante di
[...]
il secondo. Controparte_1
Considerato nullo il precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e palesemente viziato il contratto, perché la firma gli era stata 'estorta' con artifizi e raggiri, oltre che contrario a norme imperative e mancante di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c., ovvero l'accordo delle parti, viziato da dolo ex art. 1427 e 1439
c.c., l'opponente eccepiva la pregiudizialità dell'esito del giudizio penale.
Richiamata, inoltre, la recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea del
17.5.2022 per le clausole ritenute abusive, l'opponente concludeva affinchè, preliminarmente fosse disposta la sospensione dell'eventuale processo di esecuzione ai sensi degli artt. 624 e 625, II co., c.p.c. per pregiudizialità penale nel processo civile ex art. 295 c.p.c.; nel merito in via principale, affinchè fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso a carico dell'opponente, perché estorto con artifizi e raggiri in commissione del reato di truffa da parte di chi aveva agito in nome e per conto di oltre che mancante di uno dei requisiti essenziali previsti Controparte_1 dall'art. 1325 c.c., ovvero l'accordo delle parti, essendo stato il consenso viziato da dolo e, comunque, per inadempimento e mancata sussistenza delle condizioni in esso indicate, con conseguente carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'opposta; in subordine, affinchè fosse dichiarato l'annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. del contratto indicato, con declaratoria che nulla fosse dovuto alla convenuta e, conseguentemente, dichiararne la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
in ulteriore subordine, affinchè fosse dichiarato l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. ed, in ulteriore subordine, affinchè fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto ex artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo del 6.9.2005, n. 206.
All'udienza 7.9.2022, fissata per la sospensiva, l'opposta non si costituiva in giudizio, solo comparendo in udienza telematica l'Avv. Ingiulla, privo di procura.
Per l'effetto, a scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza in pari data, questo giudice, dato atto che, parte opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, tra l'altro, aveva contestato l'omessa notifica del titolo esecutivo azionato in precetto e che, in prima udienza, aveva eccepito l'omessa costituzione in giudizio dell'opposta, che neppure aveva depositato comparsa e procura, senza nulla eccepire in ordine alla tempestività della notifica del decreto di fissazione dell'odierna udienza e solo richiamando la procura del precetto, rilevato che dall'esame del precetto notificato, prodotto dalla sola parte opponente, non risultava l'allegazione di alcuna procura, posto che l'intimante aveva dato atto di agire come da 'mandato in atti', invero non prodotto, rilevato, inoltre, che il titolo esecutivo non era stato prodotto agli atti del presente giudizio, l'istanza di sospensiva veniva accolta e confermata la già fissata udienza del 9.1.2023.
Per detta udienza si costituiva dando atto di essere creditrice Controparte_1 nei confronti dell'opponente della somma di € 81.100,00, IVA compresa, in forza del mancato pagamento a saldo del 'Contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi', alla provincia di Milano il 12.5.2021, Pt_2 Parte_3
di cui descriveva le clausole.
L'opposta dava atto di aver ritualmente notificato il decreto ingiuntivo e di aver ricevuto dalla madre dell'opponente proposta di bonario componimento.
Quanto alla difesa dell'opponente, l'opposta eccepiva:
- l'inammissibilità delle domande avversarie, attinenti al merito del diritto di credito, cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto, rilevando che il giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato;
- la tardività delle eccezioni avversarie, posto che il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato come da avvisi prodotti.
Rilevato che l'opponente non aveva adempiuto ai pagamenti rateali previsti in contratto e ritenuta infondata l'eccezione di inadempimento ascritta alla parte opposta, oltre che inverosimile la narrazione esposta in fatto nell'atto di citazione, tanto che alcun dipendente o collaboratore dell'opposta risultava avere il nome del più volte citato richiesta l'emissione di Controparte_2 Controparte_1
condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., concludeva affinché, in via preliminare di merito, fossero dichiarate inammissibili le domande ed eccezioni attoree afferenti al merito del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo regolarmente notificato e dall'atto di precetto;
in via principale, nel merito, affinché fosse respinta l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, confermandosi la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo passato in giudicato e la validità del precetto opposto, oltre che valido ed efficace il contratto di concessione di vendita e distribuzione di servizi stipulato tra le parti, respingendosi le domande di nullità, annullabilità, annullamento del contratto spiegate da parte opponente, anche da condannarsi ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio venivano depositate le memorie istruttorie e revocata l'ordinanza di sospensiva.
Indi, venivano fissate le udienze di precisazione delle conclusioni e di discussione orale.
All'odierna udienza di discussione le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa è passata in decisione. Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che l'opposizione svolta non appare accoglibile.
Invero, la parte opposta ha prodotto il titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 311/2002, emesso dal Tribunale di Brescia, il 24.01.2022, atto che, diversamente dall'assunto dell'opponente, risulta ritualmente notificato ai sensi dell'art. 8, della L. n. 890/1982.
Per l'effetto, deve darsi ingresso al noto e consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale: 'secondo il costante orientamento della Suprema Corte, quando
l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto;
ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere, neppure incidentalmente, del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94)' (Tribunale di Forlì, ord.
26.03.2015).
Ed ancora, nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale pendenza del giudizio di opposizione al titolo esecutivo, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante sentenze si cita:
Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664 e
Trib. Bologna, Sez. distaccata di Imola sent. n. 13/2009).
Nella concreta fattispecie, inoltre, l'opponente ha dedotto argomentazioni riferibili a fatti, quand'anche, occorsi antecedentemente o contestualmente alla stipula del contratto e la mera proposizione di querela non costituisce valido presupposto per l'invocata sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Inoltre, l'opponente non ha dimostrato la propria qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett.a), del D. Lgs.
6.9.2005 n. 206.
Per l'effetto, le eccezioni svolte dalla parte opponente, non appaiono accoglibili, posto che i precedenti giurisprudenziali citati non appaiono sussumibili alla presente fattispecie.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pertanto, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta, nei minimi per le fasi istruttoria e decisoria, non essendo state esperire prove orali ed essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e
IVA, questa se dovuta, in favore dei legali dell'opposta, in solido, che si sono dichiarati antistatari.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 16.10.2024
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo