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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma al Viale Parte_1 C.F._1
AO AN 58, con l'avv. PETRUCCI LIBERO ) e l'avv. PETRUCCI C.F._2
MARCO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.152 TERRACINA, con l'avv. MELLIDI ENRICO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1073/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia il 28.9.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dello della somma di € 16.348,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza aziendale finalizzata all'ottenimento di un finanziamento e all'apertura di un ambulatorio veterinario in zona EUR.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che tra le parti non era stato pattuito alcun compenso, avendolo subordinato all'ottenimento del finanziamento a fondo perduto, che tuttavia non è stato reperito ai termini e alle condizioni desiderate;
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società, avendo avuto contatti esclusivamente con Controparte_2 personalmente, e l'assenza di un contratto tra le parti, contestando puntualmente l'esistenza di un incarico in merito all'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio;
ha comunque eccepito la nullità di un eventuale contratto di mediazione finanziaria.
Si è costituita la sostenendo che , quale Controparte_1 CP_2 CP_1 amministratore della società, era stato contattato dalla odierna opponente in ordine alla possibilità di ottenere finanziamenti per l'acquisto di un immobile da destinare ad ambulatorio veterinario, anche attraverso fondi europei indiretti;
che aveva comunicato il costo della Controparte_2 consulenza pari al 10% del valore della pratica oltre Iva e, ricevuta conferma dell'incarico, ha redatto un piano aziendale, svolgendo le relative operazioni preliminari di analisi e reperimento documenti, riuscendo così ad ottenere due proposte di finanziamento che avrebbero consentito all'odierna opponente l'apertura dell'ambulatorio veterinario ma che, tuttavia, non sono state dalla stessa accettate;
ha quindi sostenuto che il contratto deve ritenersi concluso “per fatti concludenti”, contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.5.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, con provvedimento del 12.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, spetta al creditore- odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di consulenza e dall'adempimento della prestazione.
A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
Ciò posto, risulta pregiudiziale – in senso logico – l'esame della difesa dell'opponente relativa alla mancanza di un contratto tra le parti, per non essere mai stato conferito alcun incarico, né in forma orale né in forma scritta.
Sul punto, va rilevato che è invocata l'esistenza di un contratto d'opera professionale, per il quale non è prevista la forma scritta e la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (“Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” Cass. n. 1792 del 24/01/2017).
Orbene, sul punto va anzitutto osservato che la stessa opponente ha ammesso di aver contattato in vista dell'apertura dell'ambulatorio di veterinaria, essendo Controparte_2 interessata all'ottenimento di un finanziamento “a fondo perduto” mediante l'accesso a fondi di derivazione comunitaria di cui l'odierno convenuto-opposto era conosciuto come esperto. ha altresì affermato di aver avuto contatti con e di Parte_1 Controparte_2 avergli inviato documentazione proprio al fine di inoltrare alle banche richieste di finanziamento, nonché di aver elaborato, su sua richiesta, il logo aziendale.
La documentazione depositata da parte convenuta-opposta agli atti di causa, poi, dimostra che , per conto dello ha redatto il “business plan” Controparte_2 Controparte_1 relativo all'ambulatorio di veterinaria (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta-opposta) ed ha interloquito con l'odierna opponente e il di lei compagno in merito alle attività propedeutiche alla richiesta di finanziamento bancario;
inoltre, risulta provato che ha inviato Controparte_2 alla odierna opponente delle proposte di logo aziendale, che la stessa ha visionato e commentato,
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giungendosi infine all'elaborazione del logo (cfr. estratto delle conversazioni via WhatsApp in atti). È stata altresì prodotta la corrispondenza intercorsa con i mediatori finanziari in ordine alla richiesta di finanziamenti in favore di Parte_1
Pertanto, sulla scorta delle circostanze ammesse dalla stessa opponente e della dimostrazione, data in giudizio, dell'esecuzione della prestazione dedotta, deve ritenersi che tra le parti sia stato concluso un contratto di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la consulenza aziendale per l'apertura di un ambulatorio di veterinaria.
Così individuato l'oggetto del contratto, deve escludersi l'applicabilità delle norme dettate a pena di nullità dei contratti di intermediazione finanziaria.
Peraltro, va osservato che anche l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente circa la mancanza di un preventivo scritto risulta parimenti infondata.
L'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012, come modificato per effetto della Legge n.
124/2017, nel prevedere in capo al professionista l'obbligo di comunicare il preventivo del compenso al proprio cliente, non sanziona la violazione di tale obbligo con l'invalidità del contratto di mandato professionale. Pertanto, la mancata comunicazione del preventivo può rilevare al più sul piano della responsabilità, civile o disciplinare, del professionista.
Invero, ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso del prestatore d'opera professionale, se non
è convenuto dalle parti, è determinato secondo le tariffe o gli usi e, in via residuale, è determinato dal giudice. Pertanto, la mancata pattuizione del compenso in forma scritta non comporta la nullità del contratto d'opera professionale, dovendo procedersi alla liquidazione dello stesso in base all'attività concretamente svolta.
L'utilizzo del logo aziendale “ ”, sia nella corrispondenza via e-mail Controparte_1 intercorsa con l'odierna opponente che nel business plan redatto, conduce a ritenere che il rapporto d'opera professionale sia intervenuto con non in proprio bensì Controparte_2 nella qualità di amministratore della società odierna convenuta-opposta. Conseguentemente, anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta infondata.
Infine, non risulta dimostrata la sussistenza di una “clausola” contrattuale che condizionava il diritto del professionista al pagamento del compenso al buon fine dell'affare.
L'attività prestata da risulta conforme ai criteri di diligenza Controparte_2 professionale e, pertanto, merita di essere retribuita nonostante lo scopo cui tale attività era finalizzata (apertura di un ambulatorio di veterinaria) non sia stato realizzato, trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato secondo il principio generale applicabile ai contratti di prestazione d'opera professionale.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nessuna contestazione risulta sollevata da parte opponente in merito al quantum richiesto, che appare congruo in relazione alla natura e al pregio dell'attività svolta.
L'opposizione merita quindi di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte convenuta-opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1073/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 28.9.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
RI ME quale antistatario.
Civitavecchia, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma al Viale Parte_1 C.F._1
AO AN 58, con l'avv. PETRUCCI LIBERO ) e l'avv. PETRUCCI C.F._2
MARCO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.152 TERRACINA, con l'avv. MELLIDI ENRICO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1073/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia il 28.9.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dello della somma di € 16.348,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza aziendale finalizzata all'ottenimento di un finanziamento e all'apertura di un ambulatorio veterinario in zona EUR.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che tra le parti non era stato pattuito alcun compenso, avendolo subordinato all'ottenimento del finanziamento a fondo perduto, che tuttavia non è stato reperito ai termini e alle condizioni desiderate;
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società, avendo avuto contatti esclusivamente con Controparte_2 personalmente, e l'assenza di un contratto tra le parti, contestando puntualmente l'esistenza di un incarico in merito all'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio;
ha comunque eccepito la nullità di un eventuale contratto di mediazione finanziaria.
Si è costituita la sostenendo che , quale Controparte_1 CP_2 CP_1 amministratore della società, era stato contattato dalla odierna opponente in ordine alla possibilità di ottenere finanziamenti per l'acquisto di un immobile da destinare ad ambulatorio veterinario, anche attraverso fondi europei indiretti;
che aveva comunicato il costo della Controparte_2 consulenza pari al 10% del valore della pratica oltre Iva e, ricevuta conferma dell'incarico, ha redatto un piano aziendale, svolgendo le relative operazioni preliminari di analisi e reperimento documenti, riuscendo così ad ottenere due proposte di finanziamento che avrebbero consentito all'odierna opponente l'apertura dell'ambulatorio veterinario ma che, tuttavia, non sono state dalla stessa accettate;
ha quindi sostenuto che il contratto deve ritenersi concluso “per fatti concludenti”, contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.5.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, con provvedimento del 12.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, spetta al creditore- odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di consulenza e dall'adempimento della prestazione.
A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
Ciò posto, risulta pregiudiziale – in senso logico – l'esame della difesa dell'opponente relativa alla mancanza di un contratto tra le parti, per non essere mai stato conferito alcun incarico, né in forma orale né in forma scritta.
Sul punto, va rilevato che è invocata l'esistenza di un contratto d'opera professionale, per il quale non è prevista la forma scritta e la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (“Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” Cass. n. 1792 del 24/01/2017).
Orbene, sul punto va anzitutto osservato che la stessa opponente ha ammesso di aver contattato in vista dell'apertura dell'ambulatorio di veterinaria, essendo Controparte_2 interessata all'ottenimento di un finanziamento “a fondo perduto” mediante l'accesso a fondi di derivazione comunitaria di cui l'odierno convenuto-opposto era conosciuto come esperto. ha altresì affermato di aver avuto contatti con e di Parte_1 Controparte_2 avergli inviato documentazione proprio al fine di inoltrare alle banche richieste di finanziamento, nonché di aver elaborato, su sua richiesta, il logo aziendale.
La documentazione depositata da parte convenuta-opposta agli atti di causa, poi, dimostra che , per conto dello ha redatto il “business plan” Controparte_2 Controparte_1 relativo all'ambulatorio di veterinaria (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta-opposta) ed ha interloquito con l'odierna opponente e il di lei compagno in merito alle attività propedeutiche alla richiesta di finanziamento bancario;
inoltre, risulta provato che ha inviato Controparte_2 alla odierna opponente delle proposte di logo aziendale, che la stessa ha visionato e commentato,
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giungendosi infine all'elaborazione del logo (cfr. estratto delle conversazioni via WhatsApp in atti). È stata altresì prodotta la corrispondenza intercorsa con i mediatori finanziari in ordine alla richiesta di finanziamenti in favore di Parte_1
Pertanto, sulla scorta delle circostanze ammesse dalla stessa opponente e della dimostrazione, data in giudizio, dell'esecuzione della prestazione dedotta, deve ritenersi che tra le parti sia stato concluso un contratto di prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la consulenza aziendale per l'apertura di un ambulatorio di veterinaria.
Così individuato l'oggetto del contratto, deve escludersi l'applicabilità delle norme dettate a pena di nullità dei contratti di intermediazione finanziaria.
Peraltro, va osservato che anche l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente circa la mancanza di un preventivo scritto risulta parimenti infondata.
L'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012, come modificato per effetto della Legge n.
124/2017, nel prevedere in capo al professionista l'obbligo di comunicare il preventivo del compenso al proprio cliente, non sanziona la violazione di tale obbligo con l'invalidità del contratto di mandato professionale. Pertanto, la mancata comunicazione del preventivo può rilevare al più sul piano della responsabilità, civile o disciplinare, del professionista.
Invero, ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso del prestatore d'opera professionale, se non
è convenuto dalle parti, è determinato secondo le tariffe o gli usi e, in via residuale, è determinato dal giudice. Pertanto, la mancata pattuizione del compenso in forma scritta non comporta la nullità del contratto d'opera professionale, dovendo procedersi alla liquidazione dello stesso in base all'attività concretamente svolta.
L'utilizzo del logo aziendale “ ”, sia nella corrispondenza via e-mail Controparte_1 intercorsa con l'odierna opponente che nel business plan redatto, conduce a ritenere che il rapporto d'opera professionale sia intervenuto con non in proprio bensì Controparte_2 nella qualità di amministratore della società odierna convenuta-opposta. Conseguentemente, anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta infondata.
Infine, non risulta dimostrata la sussistenza di una “clausola” contrattuale che condizionava il diritto del professionista al pagamento del compenso al buon fine dell'affare.
L'attività prestata da risulta conforme ai criteri di diligenza Controparte_2 professionale e, pertanto, merita di essere retribuita nonostante lo scopo cui tale attività era finalizzata (apertura di un ambulatorio di veterinaria) non sia stato realizzato, trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato secondo il principio generale applicabile ai contratti di prestazione d'opera professionale.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nessuna contestazione risulta sollevata da parte opponente in merito al quantum richiesto, che appare congruo in relazione alla natura e al pregio dell'attività svolta.
L'opposizione merita quindi di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte convenuta-opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1073/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 28.9.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
RI ME quale antistatario.
Civitavecchia, 9 dicembre 2025
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