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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2438 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via dei Frassini n. 23, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. Giovanni Faragasso, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 10 maggio 2023, si è Parte_1
rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980, non accertato nella fase di ATPO, avendo il consulente nominato malvalutato la sua situazione clinica.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio e si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
3.1. Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 16 giugno 2022 e iscritto al R.G. n.
3239/2023, la ricorrente ha domandato:
“- IN VIA PRINCIPALE della pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71 a decorrere dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa presentata il
13/11/2020 o dalla data di accertamento dello stato invalidante ed emettere un provvedimento idoneo alla liquidazione della prestazione richiesta.
- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE e/o connesso e/o correlato dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge 118/71 a decorrere dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa presentata il 13/11/2020 o dalla data di accertamento dello stato invalidante ed emettere un provvedimento idoneo alla liquidazione della prestazione richiesta”.
Il consulente nominato ha accertato l'insussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda.
Con il ricorso introduttivo della presente fase di merito, ha chiesto al giudice Parte_1
di:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, a decorrere sin dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del, o da quella di giustizia da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia (L. 18/80 e succ. mod.);
2) in via subordinata rispetto al punto 1) che precede, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompa1gnamento a decorrere da quanto sarà accertato all'esito del presente giudizio”.
3.2. In proposito, ritiene l'Ufficio l'inammissibilità della nuova domanda di accertamento di un requisito sanitario (art. 1 legge 18/1980) non richiamato nel ricorso della fase sommaria (volto all'accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 e all'art. 13 legge 118/1971).
4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente, soccombente, deve CP_ essere condannata al relative pagamento in favore di secondo la liquidazione operata in dispositivo, da distrarsi.
Le spese per CTU della fase sommaria sono poste a carico di parte ricorrente, in via definitive, per le medesime ragioni.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il ricorso inammissibile;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' dei compensi di lite, liquidati in € Parte_1
2.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di CTU della fase sommaria in capo a , in via definitiva, Parte_1
secondo la liquidazione operata con separato decreto.
Velletri, 4 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2438 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via dei Frassini n. 23, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. Giovanni Faragasso, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 10 maggio 2023, si è Parte_1
rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980, non accertato nella fase di ATPO, avendo il consulente nominato malvalutato la sua situazione clinica.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio e si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
3.1. Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 16 giugno 2022 e iscritto al R.G. n.
3239/2023, la ricorrente ha domandato:
“- IN VIA PRINCIPALE della pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71 a decorrere dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa presentata il
13/11/2020 o dalla data di accertamento dello stato invalidante ed emettere un provvedimento idoneo alla liquidazione della prestazione richiesta.
- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE e/o connesso e/o correlato dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge 118/71 a decorrere dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa presentata il 13/11/2020 o dalla data di accertamento dello stato invalidante ed emettere un provvedimento idoneo alla liquidazione della prestazione richiesta”.
Il consulente nominato ha accertato l'insussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda.
Con il ricorso introduttivo della presente fase di merito, ha chiesto al giudice Parte_1
di:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, a decorrere sin dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del, o da quella di giustizia da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia (L. 18/80 e succ. mod.);
2) in via subordinata rispetto al punto 1) che precede, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompa1gnamento a decorrere da quanto sarà accertato all'esito del presente giudizio”.
3.2. In proposito, ritiene l'Ufficio l'inammissibilità della nuova domanda di accertamento di un requisito sanitario (art. 1 legge 18/1980) non richiamato nel ricorso della fase sommaria (volto all'accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 e all'art. 13 legge 118/1971).
4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente, soccombente, deve CP_ essere condannata al relative pagamento in favore di secondo la liquidazione operata in dispositivo, da distrarsi.
Le spese per CTU della fase sommaria sono poste a carico di parte ricorrente, in via definitive, per le medesime ragioni.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il ricorso inammissibile;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' dei compensi di lite, liquidati in € Parte_1
2.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di CTU della fase sommaria in capo a , in via definitiva, Parte_1
secondo la liquidazione operata con separato decreto.
Velletri, 4 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi