Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02515/2025REG.PROV.COLL.
N. 09146/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9146 del 2022, proposto dalla società NA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carbone, Francesca Covone e Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori RE EC e TO CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Campise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Lucia Scappaticci in Roma, viale delle Milizie 38;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10591 del 25 luglio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori RE EC e di TO CO;
Viste le memorie dei signori RE EC e TO CO del 15 novembre 2024 e del 21 novembre 2024;
Viste le memorie della società NA s.p.a. del 19 novembre 2024 e del 22 novembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposto dai signori EC TO e CO RE a causa dell’illegittima occupazione del loro fondo da parte della società NA, nel corso dei lavori di rifacimento dell’elettrodotto “Catanzaro-Feroleto”, conclusi dal decreto di asservimento di parte del fondo.
2. Sui fatti di causa, può esporsi quanto segue.
2.1. Con il decreto della Regione Calabria n. 1407 del 19 giugno 2000, pubblicato sul foglio degli annunci legali della Provincia di Catanzaro n. 36 del 3 ottobre 2000, l’Enel fu autorizzata in via provvisoria alla costruzione della linea elettrica a 150 kV “Catanzaro – Feroleto”, con efficacia di urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 18 marzo 1965 n. 342.
2.2. Successivamente, con il decreto n. 44 del 15 novembre 2000, regolarmente notificato all’intestatario catastale del fondo, sig. CO PP, l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro dispose l’occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica, fra le quali il fondo di proprietà degli attori in agro di OL (CZ), riportato nel catasto terreni del detto Comune al foglio 37, particelle nn. 164, 394, 395 e 396.
2.3. In data 13 febbraio 2001 vi è stata l’immissione nel possesso delle aree in questione e, con il decreto della Regione Calabria n. 1042 del 22 aprile 2004, la società NA s.p.a. è stata autorizzata alla realizzazione e alla gestione dell’elettrodotto.
3. Con l’atto di citazione notificato il 26 ottobre 2001 i signori EC RE e CO TO hanno convenuto innanzi al Tribunale di Catanzaro NA s.p.a. domandando il risarcimento del danno da occupazione illegittima ed apprensione dei loro fondi in conseguenza della realizzazione della linea elettrica a 150 kV “Catanzaro – Feroleto”, quantificato in € 361.519,83 oltre interessi e rivalutazione dall’insorgenza del credito e sino al soddisfo.
3.1. Con il decreto n. 31 del 20 novembre 2006, l’amministrazione provinciale di Catanzaro ha imposto la servitù sul fondo dei signori EC e CO per una percorrenza lineare di m. 533, una fascia di asservimento larga m. 25, una superficie asservita di mq. 13.345, con installazione di due sostegni occupanti una superficie di mq. 121 cadauno, riconoscendo un’indennità di € 12.740,94.
3.2. Con la sentenza n. 2353 del 29 giugno 2012 il Tribunale di Catanzaro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
3.3. Il giudizio è stato pertanto riassunto innanzi al T.a.r. per la Calabria, che, con la sentenza n. 10591/2022:
i. ha dichiarato sussistente “ uno iato illecito, ossia un lasso di tempo in cui l’occupazione è stata sine titulo, in una procedura ablatoria in sé legittima e di per sé non inficiata dall’intervallo tra il 13 febbraio ed il 20 novembre 2006, quando, cioè, è intervenuto il decreto prov.le n. 31/2006, che impose la definitiva servitù di elettrodotto a favore di NA s.p.a ”;
ii. ha accolto la domanda di risarcimento del danno, per l’occupazione illegittima del fondo, per il suo non uso e per il deprezzamento dei beni di parte ricorrente, condannando, conseguentemente, NA al pagamento di un importo “ forfetario pari al triplo dell’indennità d’occupazione, pari a € 38.223, anche qual indennizzo per il deprezzamento del valore degli immobili asserviti, oltre agli interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo ”.
4. La società NA ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di appello.
4.1. Si sono costituiti in giudizio gli appellati resistendo all’appello.
4.2. Le parti hanno depositato scritti difensivi per illustrare le rispettive deduzioni e replicare a quelle avversarie.
5. All’udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo di appello, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata, perché “ l’indennità di occupazione illegittima per il periodo dal 13 febbraio al 20 novembre 2006, avrebbe dovuto essere determinata, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, con il metro degli interessi legali sull’importo spettante a titolo di indennità di asservimento definitivo, mutuando il criterio applicabile per il calcolo dell’indennità di occupazione legittima, essendo del tutto mancata la prova del maggior danno da parte del ricorrente in primo grado ”.
Con un’autonoma censura si deduce l’erroneità della sentenza per aver inoltre indicato quale autonoma lesione risarcibile il “ deprezzamento del fondo residuo costituisce una componente dell’indennità di asservimento ”, in quanto questa componente del danno risarcito sarebbe già stata ristorata dall’indennità riconosciuta dalla Provincia di Catanzaro a titolo di indennità per l’asservimento.
Viene peraltro evidenziato che “ se l’occupazione legittima avesse comportato un detrimento nel pieno godimento del fondo, avrebbero dovuto essere proprio il proprietario ad allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito. Invece nulla di tutto ciò risulta dagli atti difensivi dagli stessi prodotti, tant’è che il T.A.R., in violazione dei principi sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ha riconosciuto erronemente il deprezzamento del fondo come conseguenza in re ipsa dell’occupazione, violando anche l’art. 123 del r.d. 1775/1933 .”.
6.1. Con il secondo motivo di appello, “ per la denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello ”, la società impugna la liquidazione compiuta dal T.a.r. che non sarebbe conforme al criterio che il medesimo Giudice ha posto a fondamento del successivo calcolo.
Si evidenzia che il T.a.r. ha riconosciuto ai ricorrenti un importo “ forfetario pari al triplo dell’indennità d’occupazione, pari a € 38.223, anche qual indennizzo per il deprezzamento del valore degli immobili asserviti, oltre agli interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo ”, ma poi ha “ utilizzato (erroneamente) non il valore dell’indennità di occupazione legittima pari ad € 3.736,74 ”, bensì “ il valore di € 12.740,94 che rappresenta la somma dell’indennità di servitù e dell’indennità di occupazione ”.
Ne conseguirebbe che “ anche a voler utilizzare il criterio forfettario individuato dal T.A.R. per liquidare il danno da occupazione illegittima, ossia nella misura pari al triplo dell’indennità di occupazione legittima, tale valore avrebbe dovuto essere calcolato in € 11.210,22 (ossia l’indennità di occupazione legittima di € 3.736,74 x 3) e non in € 38.223 (ossia la somma tra indennità di servitù e di occupazione legittima di € 12.740,94 x 3) come invece erroneamente calcolato dal T.A.R. ”.
6.2. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e vanno accolti nei sensi e nei limiti di cui appresso.
6.3. Va premesso che questo Consiglio conosce delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado nel rispetto del principio devolutivo e, dunque, nei limiti in cui l’appellante ha censurato i capi della sentenza ritenuti pregiudizievoli.
In ragione di questa puntualizzazione risulta definitivamente accertato, perché non costituisce oggetto dell’appello proposto da NA, che si sarebbe verificato “… un lasso di tempo in cui l’occupazione è stata sine titulo, in una procedura ablatoria in sé legittima e di per sé non inficiata dall’intervallo tra il 13 febbraio ed il 20 novembre 2006, quando, cioè, è intervenuto il decreto prov.le n. 31/2006, che impose la definitiva servitù di elettrodotto a favore di NA s.p.a .;”.
Secondo il T.a.r., tale occupazione illegittima ha determinato uno “ iato illecito ” e il danno così cagionato “… va liquidato in base al criterio degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di asservimento del bene, con la precisazione, però, che a tal importo va aggiunto quello del non uso del bene per i mesi d’occupazione illecita e quello del deprezzamento dei beni, pure quelli a pascolo, ad uliveto ed a vocazione (invero molto ridotta, come ben s’evince dalla perizia Marascio) edificatoria ”.
6.4. In base ai motivi di appello proposti, risulta pertanto evidente che il Collegio è chiamato a conoscere soltanto delle questioni relative alla quantificazione del danno.
7. In proposito, va ribadito che, nelle controversie risarcitorie attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, deve trovare applicazione il generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente gravava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per danni derivanti dall'illegittimo svolgimento dell'attività amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., donde la necessità di verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, compreso il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 11ottobre 2024, n. 8183; Sez. IV, 22 agosto 2022, n. 7340).
7.1. Nell’ambito del tema dei danni cagionati dall’occupazione senza titolo dell’amministrazione di un fondo privato, sia pure nella differente fattispecie in cui all’occupazione del fondo non ha fatto seguito l’emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, bensì la restituzione del bene previa riduzione in pristino , questa Sezione ha avuto modo di affermare che, per quantificare il danno cagionato, può procedersi applicando criteri equitativi ai sensi dell’art. 1226 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2020 n. 4709, §. 22; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2024 n. 2718; Sez. IV, 31 ottobre 2022 n. 9427), non potendosi applicare, invece, “in via automatica”, il criterio previsto per la differente fattispecie in cui il fondo viene acquisito.
7.2. A tale riguardo, va poi evidenziato che non riveste alcuna attinenza con la domanda risarcitoria formulata la giurisprudenza indicata dalla società appellante che riguarda, invece, la corresponsione delle indennità dovute a vario titolo per l’occupazione legittima, l’asservimento del fondo o per la perdita di valore del fondo a causa della realizzazione di un’opera pubblica.
7.3. Al criterio di quantificazione equitativa del danno con riferimento alla fattispecie di illecito derivante dall’occupazione “ caratterizzata dall'originario difetto di titolo ” da parte del terzo che non rivesta la qualifica di pubblica amministrazione ha fatto riferimento anche la Corte di Cassazione, quando ha affermato che: “ Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. ” (Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2022, n. 33645).
7.4. Svolte queste premesse, risulta evidente che le censure contenute nel primo motivo di appello, laddove prospettano la violazione dell’art. 123 del r.d. 1775/1933, oppure la mancata applicazione di un diverso criterio equitativo risultano infondate, in quanto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., il Giudice dispone del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12540; Sez. II, 05 marzo 2024, n. 5804) e di individuare, pertanto, il criterio di quantificazione che reputi maggiormente confacente e congruo rispetto al danno da liquidare, purché la determinazione del danno sia motivata sulla liquidazione (Cass. civ., Sez. I, ord., 13 ottobre 2023, n. 28551; sez. III, 31 gennaio 2018 n. 2327) e non risulti palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso (Cass. civ., n. 28551 del 2023, cit.; Sez. II, 22 febbraio 2018 n. 2327; Sez. III, Sentenza, 08 novembre 2007, n. 23304; Sez. III, 23 luglio 2002, n. 10760; Sez. III, 16 luglio 2002, n. 10271).
A tale riguardo, va doverosamente puntualizzato che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il criterio equitativo adoperato corrisponde al “ triplo dell’indennità di occupazione… anche qual indennizzo per il deprezzamento del valore degli immobili asserviti …”, ancorché da un precedente passaggio della motivazione parrebbe farsi riferimento ad un differente criterio di determinazione del danno, ossia al “ criterio degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di asservimento del bene, con la precisazione, però, che a tal importo va aggiunto quello del non uso del bene per i mesi d’occupazione illecita e quello del deprezzamento dei beni, pure quelli a pascolo, ad uliveto ed a vocazione (invero molto ridotta, come ben s’evince dalla perizia Marascio) edificatoria ”. In concreto, tuttavia, il T.a.r. ha poi adoperato il primo criterio e non il secondo per liquidare il danno, dovendosi ritenere, pertanto, superata o un mero refuso la seconda non chiara affermazione enunciata nella sentenza di primo grado.
8. Passando all’esame del secondo motivo, il Collegio rileva che, dovendosi fare applicazione del criterio equitativo del “ triplo dell’indennità di occupazione legittima ” individuato dal T.a.r., risulta fondata la doglianza che censura che il Giudice di primo grado abbia adoperato quale “moltiplicando” dell’operazione di calcolo del risarcimento del danno un importo errato, ossia quello corrispondente all’intera indennità di asservimento, composta dall’indennità per servitù (pari ad euro 9.004,20) e dall’indennità per occupazione temporanea (pari ad euro 3.736,74), in luogo di quest’ultimo importo che risulta essere quello corrispondente al criterio equitativo individuato dal T.a.r..
8.1. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado l’importo del risarcimento va rideterminato in euro 11.210,22, pari al triplo dell’indennità per “occupazione temporanea” (pari ad euro 3.736,74 e liquidata con il decreto di asservimento), oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
8.2. L’importo risarcitorio così liquidato si deve intendere quantificato al valore attuale (ovvero al momento della pubblicazione della sentenza) - secondo il criterio della taxatio rei utilizzabile in tutti i casi di risarcimento del danno da illecito aquiliano, con l’utilizzo dell’equità integrativa di cui all’art. 1226 c.c. – e quindi comprensivo degli accessori quali gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria del debito di valore (Cons. Stato, sez. IV, n. 3105 del 2018; sez. IV, n. 2778 del 2018; sez. IV, n. 2765 del 2018; sez. IV, 5262 del 2017; sez. IV, n. 897 del 2017; sez. IV, n. 4636 del 2016): dalla data di pubblicazione della presente decisione decorreranno, sulla somma così individuata, gli interessi al tasso legale.
9. In conclusione, l’appello va accolto limitatamente al secondo motivo di appello.
10. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente al secondo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la società NA s.p.a. al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 11.210,22, oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
PP Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO