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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 1165/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato il [...] ad [...], c.f.: e nata Parte_1 C.F._1 Parte_2 ad Avellino il 24.10.1978, c.f.: rappresentati e difesi dall'avv. Ricci Maurizio ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Avellino in Piazza Garibaldi n. 12/A;
Attori
E
in persona del l.r.p.t. , con sede in Mercogliano (AV) al viale Controparte_1 Controparte_2
San Modestino n. 4, partita I.V.A.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lanzara Olinda ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio (SA) alla via A. Rescigno n. 19;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.03.2019, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Avellino di condannare la ditta ad eseguire i lavori di Controparte_1 ripristino e di rifacimento della pavimentazione e del relativo impianto radiante di riscaldamento a pavimento dell'appartamento posto al piano secondo, scala B, interno 9, compreso nell'Edificio 2 del complesso edilizio di nuova costruzione sito in Avellino alla via Papa Paolo IV Carafa n°42/A, come descritti dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di istruzione preventiva per accertamento tecnico recante R.G.
n. 498/2017 nonché al pagamento delle spese occorrenti al trasferimento del loro nucleo familiare, per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori di ripristino del bene, e delle spese tecniche, di facchinaggio e
1/9 trasporto a deposito occorrenti per lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili e arredi, suppellettili, e di ripristino degli impianti accessori nei vani bagno e cucina, come accertati nel corso del giudizio, anche per l'eventuale costo di locazione di altro immobile dove trasferirsi ed infine al risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento dell'appartamento, da determinarsi anche in via equitativa. Le parti hanno chiesto, inoltre, in via subordinata, di condannare la società al pagamento della somma di euro 23.376,39 per i costi necessari ad effettuare i lavori di ripristino dell'immobile, nonchè delle spese occorrenti al trasferimento del loro nucleo familiare, per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori di ripristino del bene, e delle spese tecniche, di facchinaggio e trasporto a deposito occorrenti per lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili e arredi, suppellettili, e di ripristino degli impianti accessori nei vani bagno e cucina, come accertati nel corso del giudizio, anche per l'eventuale costo di locazione di altro immobile dove trasferirsi. Infine gli attori hanno chiesto di disporre la riduzione del prezzo da loro pagato per l'acquisto dell'appartamento nei limiti accertati ovvero nella misura accertata in sede di a.t.p. e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione delle maggiori somme corrisposte a titolo di prezzo, con gli accessori di legge. In punto di fatto, gli attori hanno esposto di aver acquistato, in data 23.03.2016, dalla convenuta per Controparte_1 rogito registrato in Avellino il 30.03.2016 al n.1978 serie 1/T, rep. n° 49384 e Racc. n.21375, l'appartamento per civile abitazione sito in Avellino, via Papa Paolo IV Carafa n.42/A, censito al Catasto Fabbricato del comune di Avellino al foglio 43, p.lla 3017, sub 60, categoria A/2 classe 5, unitamente alla pertinenza costituita da un locale garage, censita con p.lla 3017, sub 80, categoria C/6, al prezzo complessivo pari ad euro
249.600,00; di aver constatato in alcuni vani dell'appartamento de quo, a partire da novembre 2016 ed in coincidenza dell'utilizzo a pieno regime dell'impianto di riscaldamento autonomo a pavimentazione, un anomalo cedimento del piano di calpestio;
di aver comunicato alla ditta le Controparte_1 problematiche in esame con lettera raccomandata A/R del 7.12.2016, chiedendo l'eliminazione del danno ed il ripristino dello status quo ante; di aver incardinato presso il Tribunale di Avellino il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., iscritto al R.G. n. 498/17, definito con il deposito della relazione tecnica a firma del C.T.U. nominato, geom. che aveva accertato la riconducibilità del problema denunciato CP_3 ad una cattiva posa in opera, non a regola d'arte, del massetto e dell'intero sistema di impianto di riscaldamento a pavimentazione, privo della rete elettrosaldata, che avrebbe dovuto contenere eventuali fenomeni di cedimento, poi, effettivamente verificatisi. Al riguardo, i coniugi hanno precisato che il cedimento del massetto si era già verificato al momento della consegna dell'immobile, che anche altri immobili realizzati e venduti dalla società convenuta nel medesimo fabbricato presentavano analogo problema e di aver tempestivamente segnalato il difetto. In punto di diritto, le parti, richiamando la garanzia per vizi in capo al costruttore-venditore, hanno chiesto di accertare la responsabilità di quest'ultimo per insoddisfacente realizzazione dell'opera, allegando di non aver potuto godere della res e di essere stati costretti a rimuovere e trasferire alcuni mobili a seguito di un ulteriore cedimento occorso nelle more del procedimento di mediazione. Infine, gli attori hanno precisato che il credito residuale del venditore ammonta ad € 13.400,00 e che l'immobile è stato sottoposto a
2/9 sequestro preventivo nell'ambito della procedura di cui al n. 3012/2014 RGNR e n. 6643/2014 RGGIP, tuttora pendente davanti al Tribunale di Avellino, avente ad oggetto presunti abusi edilizi ed irregolarità urbanistiche a carico dell'amministratore della ditta convenuta.
Con comparsa depositata il 06.06.2019 si è costituita la società chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda. In punto di fatto, la convenuta ha rilevato che la realizzazione delle finiture dell'immobile in argomento, ivi compreso il riscaldamento a pavimento, era stata effettuata in maniera impeccabile, seguendo tutte le regole richieste dall'arte e dalla professionalità esigibili nel caso concreto e con l'utilizzo di materiali marcati CE, provvisti di schede tecniche attestanti la conformità agli standard di qualità
e che, prima della vendita, erano state eseguite tutte le verifiche in ordine al corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e che alcuna problematica era emersa in sede di collaudo. In punto di diritto, la società ha escluso la configurabilità della responsabilità per vizi del costruttore ex art. 1669 c.c. evidenziando che la c.t.u. del procedimento iscritto con R.G. n. 498/2017 aveva escluso sia un pericolo derivante dal collassamento del complesso pavimentazione-massetto “trattandosi di un cedimento che non interessa elementi strutturali”, sia i danni all'impianto di riscaldamento radiante ed osservando come il danno paventato dagli attori consisterebbe nella sola scheggiatura della pavimentazione limitata ad una piccola porzione del bene, tale da non comprometterne il normale godimento. Infine, la parte ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., non ritenendo condivisibili le conclusioni dell'ausiliario in precedenza nominato.
All'udienza del 09.04.2021 si è provveduto all'interrogatorio formale di , legale Controparte_2 rappresentante della ditta convenuta, che ha dichiarato che nell'appartamento degli attori “non c'è stato alcun abbassamento dell'impianto di riscaldamento radiante, mentre si è registrato un cedimento minimo del pannello acustico”; che il pannello che compone l'impianto di riscaldamento può aver subito una minima flessione;
che il problema si
è verificato anche in altri appartamenti, ma “si è trattato solamente di un fattore estetico risolto con l'abbassamento dei battiscopa”. CP_ All'udienza del 07.05.2021 è stato escusso il teste , dipendente della convenuta con Testimone_1 mansioni di operaio tecnico, che ha dichiarato di aver riscontrato, nell'immobile de quo, “un distacco di pochi millimetri tra il battiscopa e la pavimentazione” valutabile dal punto di vista estetico.
All'udienza dell'11.06.2021 è stato escusso il teste di parte attrice che ha riferito che un Testimone_2 primo abbassamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento si era verificato nei primi tempi del suo avviamento, ossia nel 2017, in concomitanza con la sua relazione.
All'udienza del 03.09.2021 è stato escusso il teste , proprietario di un immobile nel Testimone_3 condominio dove è ubicato il bene degli attori, il quale ha dichiarato che all'interno del proprio appartamento si è “manifestato un abbassamento di alcuni mm di alcuni vani risolvibile con del silicone”.
All'udienza del 28.01.2022 è stato escusso il teste che ha dichiarato che “l'abbassamento del piano Testimone_4 di calpestio all'interno dell'immobile degli attori si è verificato sin da subito”.
3/9 Con ordinanza del 17.03.2022 è stato nominato c.t.u. l'ing. che ha depositato la sua Persona_1 relazione il 28.9.2022.
All'esito dell'udienza del 13.06.2024 la causa è stata assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale e memoria di replica gli attori hanno reiterato le conclusioni dell'atto di citazione. CP_ Con comparsa conclusionale la convenuta ha precisato di non poter, in caso di soccombenza, essere condannata sia all'esecuzione delle opere che al risarcimento della somma statuita dal CTU.
La domanda è parzialmente fondata per la motivazione che segue.
In punto di diritto devono essere richiamati gli artt. 1490 e 1492 c.c. secondo cui “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore…”; “Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale…”. Con particolare riferimento al contenuto dell'obbligazione di garantire il compratore dai vizi di cosa (cfr. anche art. 1476 n. 3 c.c.) deve essere evidenziato che la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che in queste disposizioni si esaurisce la regolamentazione dell'istituto, che pone quindi il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 19702/2012).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che agli atti è presente il rogito del 23.3.2016 rep. n. 49.384, raccolta n.
21.375, registrato in Avellino il 30.03.2016 al n. 1978 serie 1/T, da cui risulta l'acquisto da parte dei coniugi odierni attori della res in questione
Deve essere, poi, rilevato che dalla lettura degli atti di causa emerge che la problematica lamentata dagli attori ha iniziato a manifestarsi nel mese di novembre 2016 ed è circostanza non contestata che essa sia stata tempestivamente segnalata al venditore. Più precisamente, come emerge dalla relazione del geom. CP_3
, depositata nel giudizio recante R.G. n. 498/2017, il fabbricato nel quale è ubicato l'appartamento de
[...] quo risulta agibile ed abitabile sin dal 20.12.2013; dalla data di agibilità a quella di vendita sono trascorsi due anni e tre mesi e, con la nota AR datata 07.12.2016, inviata alla ditta sono state Controparte_1 denunciate le anomalie in argomento.
Va anche osservato che, in occasione del primo sopralluogo, il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha analizzato gli scostamenti tra il pavimento e i battiscopa in tutta l'abitazione degli attori, riscontrandone il distacco e la presenza di uno strato di silicone posato con il solo scopo di eliminare alla vista il difetto denunciato, ed ha rilevato “uno scostamento evidente, ma sempre inferiore al centimetro, tra i battiscopa ed il pavimento in cucina:..” evidenziando che “… nello specifico tale scostamento sembrerebbe non essere uniforme in quanto si nota una rotazione antioraria che ha provocato uno scostamento maggiore nel lato sinistro (ponendosi con le spalle alla porta di accesso) della stanza e che si attenua leggermente sul lato destro.”. Nella sua relazione si legge che nelle altre stanze gli scostamenti tra battiscopa e pavimento sono sempre evidenti alla vista e “estremamente antiestetici con una
4/9 maggiore altezza nel bagno di servizio dove risultano ancora più antiestetici data la mancanza del battiscopa”. L'ing.
ha, poi, riferito che gli inconvenienti lamentati dagli attori sono tutt'oggi presenti e stabilizzati Per_1
e che il fenomeno di fessurazione e cricca del massetto sottostante il pavimento in gres è stato causato
“dallo shock termico derivante da un brusco aumento delle temperature e successivo raffreddamento dello stesso durante la prima accensione dell'impianto di riscaldamento;
..” e che “.. tale fenomeno di fessurazione del massetto fu agevolato anche dalla mancanza delle fibre sintetiche e/o metalliche che impastate nel massetto stesso avrebbero conferito maggiore elasticità
e quindi resistenza dovuta ad uno shock termico”. Al riguardo, il consulente ha osservato che, essendo trascorsi alcuni anni dalla posa in opera del massetto, questo si è completamente stabilizzato, anche perché la componente acquosa è ormai da tempo del tutto evaporata e che, quindi, occorre ora eliminare le cricche presenti, dare nuova complanarità e favorire una migliore distribuzione del calore con apposito prodotto.
Con riferimento all'impianto termico radiante sottostante, il tecnico non ha, invece, riscontrato alcuna anomalia sulla sua funzionalità ed ha rilevato che lo stesso assicura un'uniforme distribuzione della temperatura nelle diverse zone, a dimostrazione di un'ottimale efficienza. Pertanto, a suo avviso, gli inconvenienti riguardano il massetto, il pavimento e gli zoccolini battiscopa. Quanto ai lavori da farsi,
l'ing. ha suggerito di ripristinare l'uniformità del massetto eliminando il rivestimento di gres, Per_1 tutti i battiscopa ed il sottofondo, per poi “ripristinare quest'ultimo ed alla fine stendere un apposito prodotto a base malta sul massetto che entrerà nelle crepe e nelle fessurazioni presenti oltre a dare al massetto stesso una nuova uniformità ed al contempo un migliore coefficiente di conduzione del calore. Una volta asciugato, secondo specifiche tecniche del prodotto, si potrà riapplicare il gres e successivamente i battiscopa, non prescindendo da opere di rasatura stuccatura e tinteggiatura per una altezza max di 15 cm laddove i battiscopa sono stati precedentemente rimossi.”. In ordine alle spese, il tecnico ha quantificato l'importo dovuto nella cifra complessiva di euro 17.269,74, di cui 13.969,74 euro per computo metrico a corpo dei lavori a farsi, 2.000 euro per lo smontaggio dei mobili, il trasporto a deposito e il successivo rimontaggio alla fine dei lavori e circa 1.300 euro per la locazione di una casa ammobiliata similare, in ragione dei parametri di zona. Infine, l'ausiliario ha evidenziato che non sono presenti vizi strutturali tali da compromettere irrimediabilmente il valore del bene rispetto al prezzo di acquisto dichiarato nel rogito e che il minor valore del bene è semplicemente pari al costo occorrente per il ripristino delle opere descritte, ossia 17.269,74 euro.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'elaborato del c.t.u. sia completo, esaustivo e logicamente motivato in ordine a tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione. Va, peraltro, rilevato che l'ausiliario ha fornito pronta replica alle osservazioni sorte in sede di contraddittorio tecnico. In particolare, il c.t.p. dei coniugi, ing. seppur condividendo, quasi in tutto, il modus operandi dell'intervento proposto, ha Tes_2 evidenziato una serie di problematiche insite nella tipologia delle lavorazioni indicate rilevando che la rimozione di parte di un sottofondo comporterebbe l'elevatissimo rischio di danneggiamento delle tubazioni radianti, che dovrebbero essere, quindi, per la risoluzione del problema, nuovamente realizzate insieme alla rimozione completa del massetto. Quanto al lavoro di rasatura, stuccatura e pitturazione, il c.t.p. ha evidenziato
5/9 che non sarebbe possibile riproporre lo stesso identico colore su una porzione limitata di superficie occorrendo, invece, considerare necessariamente l'intera pitturazione delle pareti dell'appartamento ad eccezione dei cieli. L'ing. ha contestato, inoltre, la scelta del ctu di un pavimento in formato 45x45, Tes_2 perché ritenuta desueta e non adoperata in abitazioni di pregio, in quanto vetusta e ha proposto di prevedere un'analoga pavimentazione con riferimento alle dimensioni delle mattonelle, per tipo e colore. Infine, il tecnico di parte ha evidenziato che nelle spese accessorie non sono state considerate quelle per “lo smontaggio dei sanitari dei bagni e della cucina con i relativi allacci idrici, né i costi per la rimozione e la reinstallazione delle mattonelle della pavimentazione nei due vani bagno, di dimensioni 33x33”, “l'eventuale smontaggio delle porte interne dell'appartamento e dei relativi stipiti in concomitanza del ripristino del massetto ed i costi inerenti”, “i costi che gli attori dovranno sostenere per la redazione di una CILA da presentare al Comune”. Le medesime osservazioni sono state riproposte nelle conclusioni dagli attori.
In merito vale rilevare che il ctu ha già evidenziato nel contraddittorio tecnico di non aver indicato, tra le lavorazione da eseguirsi, la demolizione del massetto o di parte di esso, ma l'eliminazione del pavimento in gres prevedendo la sola possibilità che durante la lavorazione sia eliminato uno strato superficiale del massetto anche in maniera non uniforme, “data la brasatura (incollaggio) tra lo stesso ed il pavimento;
tale strato viene chiamato sottofondo ed al fine di permettere un ottimale incollaggio è necessario dapprima eliminarlo e poi nuovamente costruirlo”. Quanto alla richiesta di tinteggiatura completa, l'ausiliario del giudice ha ritenuto del tutto sproporzionato “ritinteggiare una parete a tutta altezza quando si deve demolire solo lo zoccolino battiscopa avente altezza qualche cm” ritenendo che i 50 cm fissati nel computo metrico siano adeguati ad uniformare il colore della parete. Ancora, il c.t.u. ha precisato di aver attribuito un prezzo medio alle nuove piastrelle utilizzando il prezzario della Regione Campania, non conoscendo né la marca né facendo una ricerca per colore del pavimento posato in opera e limitandosi a porsi al centro della mediana di distribuzione dei prezzi per pavimenti simili. Infine, quanto alle spese accessorie, il c.t.u. ha specificato di aver valutato lo smontaggio degli igienici, “lavorazione di poco conto sia in termini di tempo che di spesa” ed i costi di deposito, “valutati in maniera omnicomprensiva” e, relativamente allo smontaggio delle porte e delle relative mostre, ha osservato di aver ritenuto possibile “sfilare con attenzione il pavimento vecchio
e re infilare quello nuovo..”. Infine, l'ing. ha esposto che, per lo stesso motivo, sono state inglobate nella Per_1 voce “tempo” tutte le ulteriori spese accessorie di poco conto in termini economici.
Orbene ritiene il Tribunale che le osservazioni degli attori, riproposte nelle conclusioni, siano state adeguatamente riscontrate dal ctu. In particolare, non hanno pregio le contestazioni sul formato delle mattonelle utilizzabili per la pavimentazione, sia perché gli attori non hanno indicato quale sia il formato attuale, sia perché i costi ipotizzati dal c.t.u. sono, evidentemente, calcolati in economia e la pretesa degli attori, risponde più ad un'esigenza estetica che ad una funzionale.
Passando ad esaminare le deduzioni della parte convenuta deve essere osservato che il c.t.p. della ditta convenuta, ing. Mario Spagnuolo, ha ritenuto irragionevole procedere alla rimozione dell'intero pavimento in gres porcellanato, essendo a suo parere sufficienti accorgimenti da apportare ai battiscopa, poiché le lamentate
6/9 problematiche edilizie non rappresentano un disagio funzionale dell'appartamento, ma un mero disagio estetico, che potrebbe essere risolto con il riposizionamento dei battiscopa nei punti di distacco, “non risultando affatto compromessa la complanarità della pavimentazione”. Al riguardo, l'ing. Spagnuolo ha osservato che “nel riscaldamento a pavimento il pannello radiante, in uno con il massetto ed il pavimento, vengono distanziati dalle pareti e dal battiscopa al fine di consentirne il movimento per le dilatazioni termiche che si generano normalmente durante i vari periodi dell'anno. Per questo motivo il battiscopa viene posto in opera appoggiato su un cuscinetto di silicone”. Ancora, il consulente di parte ha ritenuto irragionevoli, non documentate e non supportate da specifico accertamento tecnico le affermazioni relative alla presenza nella res di fessurazioni e cricche nel massetto e ha chiesto di espungere dal computo metrico le lavorazioni relative alla rimozione e sostituzione dell'intera pavimentazione dell'appartamento e del sottostante massetto e gli oneri consequenziali (rimozione bussole, trasporto a rifiuto, smaltimenti, spostamento mobilia, trasferimento degli abitanti in altro appartamento etc).
Dall'esame della relazione in atti emerge che anche le osservazioni del c.t.p. della parte convenuta sono state smentite dal c.t.u., il quale ha replicato che il silicone applicato dalla ditta è “un banale mascheramento di una contrazione del massetto” e che “lo strato cuscinetto che viene messo in opera per questo scopo, non è visibile in quanto va applicato tra il muro ed il massetto e viene coperto dallo zoccolino battiscopa”. Relativamente alla affermazione che non sarebbero state condotte indagini tecniche per ammettere la fessurazione del massetto l'ing. ha osservato che Per_1 tali accertamenti sono stati effettuati sin dalla consulenza per a.t.p. “per capire il complesso pavimentazione massetto impianto termico radiante, ed in quella fase si vide che nel complesso non c'era né la presenza di una rete elettrosaldata, né tantomeno la presenza di fibre che potessero conferire al massetto elasticità tale da assorbire l'alternanza di contrazioni dilatazioni”;
e che “la fessurazione del massetto o meglio la presenza di cricche nel massetto sono ampiamente dimostrare dalla assenza di complanarità rilevata con l'ausilio di una staggia dal Geom. in sede di ATP, oltre che dalla presenza come ammesso anche CP_3 dal tecnico Spagnuolo di scheggiature del gres porcellanato in più punti della abitazione. In aggiunta si fa notare che tali scheggiature sono non attondate ma con fronte tagliente che le rendono in ogni caso pericolose”. Infine, l'ausiliario del giudice non ha condiviso la proposta di rimozione del battiscopa, perché la contrazione e l'abbassamento del calpestio dell'appartamento non è uniforme.
In merito, ritiene il Tribunale di far proprie le considerazioni del c.t.u. in quanto i rilievi del c.t.p. non sono adeguatamente motivati;
in particolare, egli non spiega perché le constatazioni del c.t.u. sono irragionevoli, né specifica come, a suo avviso, sarebbe avvenuto il fenomeno di abbassamento del piano di calpestio e la perdita di complanarità, peraltro riscontrato anche in altri appartamenti del complesso edilizio, come emerso dalla prova testimoniale.
Vale solo soggiungere che le conclusioni del c.t.u. sono conformi agli esiti dell'accertamento per a.t.p. di cui al giudizio recante r.g. n. 498/2017. Infatti, anche il geom. , dopo aver descritto l'appartamento CP_3 come caratterizzato da un buon livello costruttivo, con un impianto di riscaldamento del tipo “radiante”, collocato al disotto della pavimentazione (tra il piano di calpestio e la struttura del solaio di piano), ha constatato che l'intera congiunzione tra la pavimentazione e i battiscopa risulta impropriamente trattata con
7/9 sigillante siliconico, precisando che tale circostanza “fa supporre che il cedimento dell'area pavimentata, seppur limitata
a pochi millimetri, si fosse già verificato prima della consegna dell'appartamento ai ricorrenti, ed al quale si è posto temporaneamente rimedio, trattando per l'appunto i distacchi con il suddetto sigillante”. Entrambi gli elaborati evidenziano un progressivo collassamento del piano calpestabile dei diversi ambienti e riscontrano la lacerazione dei giunti in silicone.
Nell'elaborato del giudizio per a.t.p. si legge anche che la pavimentazione dell'appartamento non presenta danneggiamenti o usure dovute ad utilizzi impropri da parte dei ricorrenti, e ciò fa escludere la possibilità che i collassamenti possano essere stati cagionati da fattori esterni;
inoltre, in alcuni punti lungo i battiscopa, lo strato superficiale delle piastrelle della pavimentazione presenta rotture sottili ed affilate che senza ombra di dubbio vanno rimosse per la sicurezza delle persone che vi dimorano.
Sulla scorta di tali rilievi, ritiene il giudice che, dovendosi applicare alla specie il disposto dei richiamati artt.
1490 e 1492 c.c., non può trovare accoglimento la domanda principale di condanna della ditta convenuta all'esecuzione delle opere descritte dal c.t.u., perché tale rimedio esula da quelli concretamente esperibili dall'acquirente con la conseguenza che, a tutela degli attori acquirenti, in assenza di un'espressa richiesta di risoluzione contrattuale, può essere accordato il solo rimedio dell'azione estimatoria o quanti minoris.
Al riguardo, sulla scorta delle conclusioni del c.t.u. chiamato a rispondere anche in merito all'accertamento e alla quantificazione dell'eventuale minor valore dei beni di causa rispetto al prezzo fissato nell'atto di compravendita, a causa e per effetto dei vizi riscontrati, deve essere riconosciuto un deprezzamento del valore del bene acquistato pari ad euro di 17.269,74 che andrà detratto dal prezzo di vendita.
Infine, deve essere respinta la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile per carenza di allegazione e di prova, non avendo la parte attrice articolato capitoli di prova specifici su tale ultima circostanza, né dimostrato aliunde una compromissione sia pur minima e temporalmente limitata della fruizione della res. Allo stesso modo non risulta dimostrata l'allegazione degli attori di essere stati costretti a rimuovere e trasferire alcuni arredi dall'appartamento.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle maggiori somme versate a titolo di prezzo ritiene il Tribunale che, in base alle allegazioni, non contestate, degli stessi attori, che hanno dichiarato di dover ancora corrispondere l'importo di euro 13.400,00, la condanna della convenuta deve essere ridotta dell'importo ancora dovuto dagli attori.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, anche del giudizio per a.t.p., mentre la restante parte è posta a carico della società convenuta e liquidata, in base al valore della causa e dei parametri medi del D.M. n. 147/2022.
Pone le spese di c.t.u. del presente giudizio e del giudizio di atp definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8/9 - in accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita dispone la riduzione del prezzo di compravendita di € 249.600,00 previsto dall'atto pubblico del 23.3.2016 dell'importo di euro
17.269,74 euro e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma pari ad euro 3.869,74;
- rigetta le restanti domande;
- compensa fra le parti le spese di lite nella misura della metà e pone il residuo, pari, per il presente giudizio, ad € 2.538,5, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 272,50 per spese vive ed € 79,25 per spese vive del giudizio per a.t.p. a carico della ditta ed a Controparte_1 favore degli attori;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio e quelle di c.t.u. del giudizio recante r.g.n. 498/2017 definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido fra di loro.
Così deciso il 21.1.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 1165/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato il [...] ad [...], c.f.: e nata Parte_1 C.F._1 Parte_2 ad Avellino il 24.10.1978, c.f.: rappresentati e difesi dall'avv. Ricci Maurizio ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Avellino in Piazza Garibaldi n. 12/A;
Attori
E
in persona del l.r.p.t. , con sede in Mercogliano (AV) al viale Controparte_1 Controparte_2
San Modestino n. 4, partita I.V.A.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lanzara Olinda ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio (SA) alla via A. Rescigno n. 19;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.03.2019, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Avellino di condannare la ditta ad eseguire i lavori di Controparte_1 ripristino e di rifacimento della pavimentazione e del relativo impianto radiante di riscaldamento a pavimento dell'appartamento posto al piano secondo, scala B, interno 9, compreso nell'Edificio 2 del complesso edilizio di nuova costruzione sito in Avellino alla via Papa Paolo IV Carafa n°42/A, come descritti dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di istruzione preventiva per accertamento tecnico recante R.G.
n. 498/2017 nonché al pagamento delle spese occorrenti al trasferimento del loro nucleo familiare, per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori di ripristino del bene, e delle spese tecniche, di facchinaggio e
1/9 trasporto a deposito occorrenti per lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili e arredi, suppellettili, e di ripristino degli impianti accessori nei vani bagno e cucina, come accertati nel corso del giudizio, anche per l'eventuale costo di locazione di altro immobile dove trasferirsi ed infine al risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento dell'appartamento, da determinarsi anche in via equitativa. Le parti hanno chiesto, inoltre, in via subordinata, di condannare la società al pagamento della somma di euro 23.376,39 per i costi necessari ad effettuare i lavori di ripristino dell'immobile, nonchè delle spese occorrenti al trasferimento del loro nucleo familiare, per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori di ripristino del bene, e delle spese tecniche, di facchinaggio e trasporto a deposito occorrenti per lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili e arredi, suppellettili, e di ripristino degli impianti accessori nei vani bagno e cucina, come accertati nel corso del giudizio, anche per l'eventuale costo di locazione di altro immobile dove trasferirsi. Infine gli attori hanno chiesto di disporre la riduzione del prezzo da loro pagato per l'acquisto dell'appartamento nei limiti accertati ovvero nella misura accertata in sede di a.t.p. e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione delle maggiori somme corrisposte a titolo di prezzo, con gli accessori di legge. In punto di fatto, gli attori hanno esposto di aver acquistato, in data 23.03.2016, dalla convenuta per Controparte_1 rogito registrato in Avellino il 30.03.2016 al n.1978 serie 1/T, rep. n° 49384 e Racc. n.21375, l'appartamento per civile abitazione sito in Avellino, via Papa Paolo IV Carafa n.42/A, censito al Catasto Fabbricato del comune di Avellino al foglio 43, p.lla 3017, sub 60, categoria A/2 classe 5, unitamente alla pertinenza costituita da un locale garage, censita con p.lla 3017, sub 80, categoria C/6, al prezzo complessivo pari ad euro
249.600,00; di aver constatato in alcuni vani dell'appartamento de quo, a partire da novembre 2016 ed in coincidenza dell'utilizzo a pieno regime dell'impianto di riscaldamento autonomo a pavimentazione, un anomalo cedimento del piano di calpestio;
di aver comunicato alla ditta le Controparte_1 problematiche in esame con lettera raccomandata A/R del 7.12.2016, chiedendo l'eliminazione del danno ed il ripristino dello status quo ante; di aver incardinato presso il Tribunale di Avellino il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., iscritto al R.G. n. 498/17, definito con il deposito della relazione tecnica a firma del C.T.U. nominato, geom. che aveva accertato la riconducibilità del problema denunciato CP_3 ad una cattiva posa in opera, non a regola d'arte, del massetto e dell'intero sistema di impianto di riscaldamento a pavimentazione, privo della rete elettrosaldata, che avrebbe dovuto contenere eventuali fenomeni di cedimento, poi, effettivamente verificatisi. Al riguardo, i coniugi hanno precisato che il cedimento del massetto si era già verificato al momento della consegna dell'immobile, che anche altri immobili realizzati e venduti dalla società convenuta nel medesimo fabbricato presentavano analogo problema e di aver tempestivamente segnalato il difetto. In punto di diritto, le parti, richiamando la garanzia per vizi in capo al costruttore-venditore, hanno chiesto di accertare la responsabilità di quest'ultimo per insoddisfacente realizzazione dell'opera, allegando di non aver potuto godere della res e di essere stati costretti a rimuovere e trasferire alcuni mobili a seguito di un ulteriore cedimento occorso nelle more del procedimento di mediazione. Infine, gli attori hanno precisato che il credito residuale del venditore ammonta ad € 13.400,00 e che l'immobile è stato sottoposto a
2/9 sequestro preventivo nell'ambito della procedura di cui al n. 3012/2014 RGNR e n. 6643/2014 RGGIP, tuttora pendente davanti al Tribunale di Avellino, avente ad oggetto presunti abusi edilizi ed irregolarità urbanistiche a carico dell'amministratore della ditta convenuta.
Con comparsa depositata il 06.06.2019 si è costituita la società chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda. In punto di fatto, la convenuta ha rilevato che la realizzazione delle finiture dell'immobile in argomento, ivi compreso il riscaldamento a pavimento, era stata effettuata in maniera impeccabile, seguendo tutte le regole richieste dall'arte e dalla professionalità esigibili nel caso concreto e con l'utilizzo di materiali marcati CE, provvisti di schede tecniche attestanti la conformità agli standard di qualità
e che, prima della vendita, erano state eseguite tutte le verifiche in ordine al corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e che alcuna problematica era emersa in sede di collaudo. In punto di diritto, la società ha escluso la configurabilità della responsabilità per vizi del costruttore ex art. 1669 c.c. evidenziando che la c.t.u. del procedimento iscritto con R.G. n. 498/2017 aveva escluso sia un pericolo derivante dal collassamento del complesso pavimentazione-massetto “trattandosi di un cedimento che non interessa elementi strutturali”, sia i danni all'impianto di riscaldamento radiante ed osservando come il danno paventato dagli attori consisterebbe nella sola scheggiatura della pavimentazione limitata ad una piccola porzione del bene, tale da non comprometterne il normale godimento. Infine, la parte ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., non ritenendo condivisibili le conclusioni dell'ausiliario in precedenza nominato.
All'udienza del 09.04.2021 si è provveduto all'interrogatorio formale di , legale Controparte_2 rappresentante della ditta convenuta, che ha dichiarato che nell'appartamento degli attori “non c'è stato alcun abbassamento dell'impianto di riscaldamento radiante, mentre si è registrato un cedimento minimo del pannello acustico”; che il pannello che compone l'impianto di riscaldamento può aver subito una minima flessione;
che il problema si
è verificato anche in altri appartamenti, ma “si è trattato solamente di un fattore estetico risolto con l'abbassamento dei battiscopa”. CP_ All'udienza del 07.05.2021 è stato escusso il teste , dipendente della convenuta con Testimone_1 mansioni di operaio tecnico, che ha dichiarato di aver riscontrato, nell'immobile de quo, “un distacco di pochi millimetri tra il battiscopa e la pavimentazione” valutabile dal punto di vista estetico.
All'udienza dell'11.06.2021 è stato escusso il teste di parte attrice che ha riferito che un Testimone_2 primo abbassamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento si era verificato nei primi tempi del suo avviamento, ossia nel 2017, in concomitanza con la sua relazione.
All'udienza del 03.09.2021 è stato escusso il teste , proprietario di un immobile nel Testimone_3 condominio dove è ubicato il bene degli attori, il quale ha dichiarato che all'interno del proprio appartamento si è “manifestato un abbassamento di alcuni mm di alcuni vani risolvibile con del silicone”.
All'udienza del 28.01.2022 è stato escusso il teste che ha dichiarato che “l'abbassamento del piano Testimone_4 di calpestio all'interno dell'immobile degli attori si è verificato sin da subito”.
3/9 Con ordinanza del 17.03.2022 è stato nominato c.t.u. l'ing. che ha depositato la sua Persona_1 relazione il 28.9.2022.
All'esito dell'udienza del 13.06.2024 la causa è stata assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale e memoria di replica gli attori hanno reiterato le conclusioni dell'atto di citazione. CP_ Con comparsa conclusionale la convenuta ha precisato di non poter, in caso di soccombenza, essere condannata sia all'esecuzione delle opere che al risarcimento della somma statuita dal CTU.
La domanda è parzialmente fondata per la motivazione che segue.
In punto di diritto devono essere richiamati gli artt. 1490 e 1492 c.c. secondo cui “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore…”; “Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale…”. Con particolare riferimento al contenuto dell'obbligazione di garantire il compratore dai vizi di cosa (cfr. anche art. 1476 n. 3 c.c.) deve essere evidenziato che la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che in queste disposizioni si esaurisce la regolamentazione dell'istituto, che pone quindi il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 19702/2012).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che agli atti è presente il rogito del 23.3.2016 rep. n. 49.384, raccolta n.
21.375, registrato in Avellino il 30.03.2016 al n. 1978 serie 1/T, da cui risulta l'acquisto da parte dei coniugi odierni attori della res in questione
Deve essere, poi, rilevato che dalla lettura degli atti di causa emerge che la problematica lamentata dagli attori ha iniziato a manifestarsi nel mese di novembre 2016 ed è circostanza non contestata che essa sia stata tempestivamente segnalata al venditore. Più precisamente, come emerge dalla relazione del geom. CP_3
, depositata nel giudizio recante R.G. n. 498/2017, il fabbricato nel quale è ubicato l'appartamento de
[...] quo risulta agibile ed abitabile sin dal 20.12.2013; dalla data di agibilità a quella di vendita sono trascorsi due anni e tre mesi e, con la nota AR datata 07.12.2016, inviata alla ditta sono state Controparte_1 denunciate le anomalie in argomento.
Va anche osservato che, in occasione del primo sopralluogo, il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha analizzato gli scostamenti tra il pavimento e i battiscopa in tutta l'abitazione degli attori, riscontrandone il distacco e la presenza di uno strato di silicone posato con il solo scopo di eliminare alla vista il difetto denunciato, ed ha rilevato “uno scostamento evidente, ma sempre inferiore al centimetro, tra i battiscopa ed il pavimento in cucina:..” evidenziando che “… nello specifico tale scostamento sembrerebbe non essere uniforme in quanto si nota una rotazione antioraria che ha provocato uno scostamento maggiore nel lato sinistro (ponendosi con le spalle alla porta di accesso) della stanza e che si attenua leggermente sul lato destro.”. Nella sua relazione si legge che nelle altre stanze gli scostamenti tra battiscopa e pavimento sono sempre evidenti alla vista e “estremamente antiestetici con una
4/9 maggiore altezza nel bagno di servizio dove risultano ancora più antiestetici data la mancanza del battiscopa”. L'ing.
ha, poi, riferito che gli inconvenienti lamentati dagli attori sono tutt'oggi presenti e stabilizzati Per_1
e che il fenomeno di fessurazione e cricca del massetto sottostante il pavimento in gres è stato causato
“dallo shock termico derivante da un brusco aumento delle temperature e successivo raffreddamento dello stesso durante la prima accensione dell'impianto di riscaldamento;
..” e che “.. tale fenomeno di fessurazione del massetto fu agevolato anche dalla mancanza delle fibre sintetiche e/o metalliche che impastate nel massetto stesso avrebbero conferito maggiore elasticità
e quindi resistenza dovuta ad uno shock termico”. Al riguardo, il consulente ha osservato che, essendo trascorsi alcuni anni dalla posa in opera del massetto, questo si è completamente stabilizzato, anche perché la componente acquosa è ormai da tempo del tutto evaporata e che, quindi, occorre ora eliminare le cricche presenti, dare nuova complanarità e favorire una migliore distribuzione del calore con apposito prodotto.
Con riferimento all'impianto termico radiante sottostante, il tecnico non ha, invece, riscontrato alcuna anomalia sulla sua funzionalità ed ha rilevato che lo stesso assicura un'uniforme distribuzione della temperatura nelle diverse zone, a dimostrazione di un'ottimale efficienza. Pertanto, a suo avviso, gli inconvenienti riguardano il massetto, il pavimento e gli zoccolini battiscopa. Quanto ai lavori da farsi,
l'ing. ha suggerito di ripristinare l'uniformità del massetto eliminando il rivestimento di gres, Per_1 tutti i battiscopa ed il sottofondo, per poi “ripristinare quest'ultimo ed alla fine stendere un apposito prodotto a base malta sul massetto che entrerà nelle crepe e nelle fessurazioni presenti oltre a dare al massetto stesso una nuova uniformità ed al contempo un migliore coefficiente di conduzione del calore. Una volta asciugato, secondo specifiche tecniche del prodotto, si potrà riapplicare il gres e successivamente i battiscopa, non prescindendo da opere di rasatura stuccatura e tinteggiatura per una altezza max di 15 cm laddove i battiscopa sono stati precedentemente rimossi.”. In ordine alle spese, il tecnico ha quantificato l'importo dovuto nella cifra complessiva di euro 17.269,74, di cui 13.969,74 euro per computo metrico a corpo dei lavori a farsi, 2.000 euro per lo smontaggio dei mobili, il trasporto a deposito e il successivo rimontaggio alla fine dei lavori e circa 1.300 euro per la locazione di una casa ammobiliata similare, in ragione dei parametri di zona. Infine, l'ausiliario ha evidenziato che non sono presenti vizi strutturali tali da compromettere irrimediabilmente il valore del bene rispetto al prezzo di acquisto dichiarato nel rogito e che il minor valore del bene è semplicemente pari al costo occorrente per il ripristino delle opere descritte, ossia 17.269,74 euro.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'elaborato del c.t.u. sia completo, esaustivo e logicamente motivato in ordine a tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione. Va, peraltro, rilevato che l'ausiliario ha fornito pronta replica alle osservazioni sorte in sede di contraddittorio tecnico. In particolare, il c.t.p. dei coniugi, ing. seppur condividendo, quasi in tutto, il modus operandi dell'intervento proposto, ha Tes_2 evidenziato una serie di problematiche insite nella tipologia delle lavorazioni indicate rilevando che la rimozione di parte di un sottofondo comporterebbe l'elevatissimo rischio di danneggiamento delle tubazioni radianti, che dovrebbero essere, quindi, per la risoluzione del problema, nuovamente realizzate insieme alla rimozione completa del massetto. Quanto al lavoro di rasatura, stuccatura e pitturazione, il c.t.p. ha evidenziato
5/9 che non sarebbe possibile riproporre lo stesso identico colore su una porzione limitata di superficie occorrendo, invece, considerare necessariamente l'intera pitturazione delle pareti dell'appartamento ad eccezione dei cieli. L'ing. ha contestato, inoltre, la scelta del ctu di un pavimento in formato 45x45, Tes_2 perché ritenuta desueta e non adoperata in abitazioni di pregio, in quanto vetusta e ha proposto di prevedere un'analoga pavimentazione con riferimento alle dimensioni delle mattonelle, per tipo e colore. Infine, il tecnico di parte ha evidenziato che nelle spese accessorie non sono state considerate quelle per “lo smontaggio dei sanitari dei bagni e della cucina con i relativi allacci idrici, né i costi per la rimozione e la reinstallazione delle mattonelle della pavimentazione nei due vani bagno, di dimensioni 33x33”, “l'eventuale smontaggio delle porte interne dell'appartamento e dei relativi stipiti in concomitanza del ripristino del massetto ed i costi inerenti”, “i costi che gli attori dovranno sostenere per la redazione di una CILA da presentare al Comune”. Le medesime osservazioni sono state riproposte nelle conclusioni dagli attori.
In merito vale rilevare che il ctu ha già evidenziato nel contraddittorio tecnico di non aver indicato, tra le lavorazione da eseguirsi, la demolizione del massetto o di parte di esso, ma l'eliminazione del pavimento in gres prevedendo la sola possibilità che durante la lavorazione sia eliminato uno strato superficiale del massetto anche in maniera non uniforme, “data la brasatura (incollaggio) tra lo stesso ed il pavimento;
tale strato viene chiamato sottofondo ed al fine di permettere un ottimale incollaggio è necessario dapprima eliminarlo e poi nuovamente costruirlo”. Quanto alla richiesta di tinteggiatura completa, l'ausiliario del giudice ha ritenuto del tutto sproporzionato “ritinteggiare una parete a tutta altezza quando si deve demolire solo lo zoccolino battiscopa avente altezza qualche cm” ritenendo che i 50 cm fissati nel computo metrico siano adeguati ad uniformare il colore della parete. Ancora, il c.t.u. ha precisato di aver attribuito un prezzo medio alle nuove piastrelle utilizzando il prezzario della Regione Campania, non conoscendo né la marca né facendo una ricerca per colore del pavimento posato in opera e limitandosi a porsi al centro della mediana di distribuzione dei prezzi per pavimenti simili. Infine, quanto alle spese accessorie, il c.t.u. ha specificato di aver valutato lo smontaggio degli igienici, “lavorazione di poco conto sia in termini di tempo che di spesa” ed i costi di deposito, “valutati in maniera omnicomprensiva” e, relativamente allo smontaggio delle porte e delle relative mostre, ha osservato di aver ritenuto possibile “sfilare con attenzione il pavimento vecchio
e re infilare quello nuovo..”. Infine, l'ing. ha esposto che, per lo stesso motivo, sono state inglobate nella Per_1 voce “tempo” tutte le ulteriori spese accessorie di poco conto in termini economici.
Orbene ritiene il Tribunale che le osservazioni degli attori, riproposte nelle conclusioni, siano state adeguatamente riscontrate dal ctu. In particolare, non hanno pregio le contestazioni sul formato delle mattonelle utilizzabili per la pavimentazione, sia perché gli attori non hanno indicato quale sia il formato attuale, sia perché i costi ipotizzati dal c.t.u. sono, evidentemente, calcolati in economia e la pretesa degli attori, risponde più ad un'esigenza estetica che ad una funzionale.
Passando ad esaminare le deduzioni della parte convenuta deve essere osservato che il c.t.p. della ditta convenuta, ing. Mario Spagnuolo, ha ritenuto irragionevole procedere alla rimozione dell'intero pavimento in gres porcellanato, essendo a suo parere sufficienti accorgimenti da apportare ai battiscopa, poiché le lamentate
6/9 problematiche edilizie non rappresentano un disagio funzionale dell'appartamento, ma un mero disagio estetico, che potrebbe essere risolto con il riposizionamento dei battiscopa nei punti di distacco, “non risultando affatto compromessa la complanarità della pavimentazione”. Al riguardo, l'ing. Spagnuolo ha osservato che “nel riscaldamento a pavimento il pannello radiante, in uno con il massetto ed il pavimento, vengono distanziati dalle pareti e dal battiscopa al fine di consentirne il movimento per le dilatazioni termiche che si generano normalmente durante i vari periodi dell'anno. Per questo motivo il battiscopa viene posto in opera appoggiato su un cuscinetto di silicone”. Ancora, il consulente di parte ha ritenuto irragionevoli, non documentate e non supportate da specifico accertamento tecnico le affermazioni relative alla presenza nella res di fessurazioni e cricche nel massetto e ha chiesto di espungere dal computo metrico le lavorazioni relative alla rimozione e sostituzione dell'intera pavimentazione dell'appartamento e del sottostante massetto e gli oneri consequenziali (rimozione bussole, trasporto a rifiuto, smaltimenti, spostamento mobilia, trasferimento degli abitanti in altro appartamento etc).
Dall'esame della relazione in atti emerge che anche le osservazioni del c.t.p. della parte convenuta sono state smentite dal c.t.u., il quale ha replicato che il silicone applicato dalla ditta è “un banale mascheramento di una contrazione del massetto” e che “lo strato cuscinetto che viene messo in opera per questo scopo, non è visibile in quanto va applicato tra il muro ed il massetto e viene coperto dallo zoccolino battiscopa”. Relativamente alla affermazione che non sarebbero state condotte indagini tecniche per ammettere la fessurazione del massetto l'ing. ha osservato che Per_1 tali accertamenti sono stati effettuati sin dalla consulenza per a.t.p. “per capire il complesso pavimentazione massetto impianto termico radiante, ed in quella fase si vide che nel complesso non c'era né la presenza di una rete elettrosaldata, né tantomeno la presenza di fibre che potessero conferire al massetto elasticità tale da assorbire l'alternanza di contrazioni dilatazioni”;
e che “la fessurazione del massetto o meglio la presenza di cricche nel massetto sono ampiamente dimostrare dalla assenza di complanarità rilevata con l'ausilio di una staggia dal Geom. in sede di ATP, oltre che dalla presenza come ammesso anche CP_3 dal tecnico Spagnuolo di scheggiature del gres porcellanato in più punti della abitazione. In aggiunta si fa notare che tali scheggiature sono non attondate ma con fronte tagliente che le rendono in ogni caso pericolose”. Infine, l'ausiliario del giudice non ha condiviso la proposta di rimozione del battiscopa, perché la contrazione e l'abbassamento del calpestio dell'appartamento non è uniforme.
In merito, ritiene il Tribunale di far proprie le considerazioni del c.t.u. in quanto i rilievi del c.t.p. non sono adeguatamente motivati;
in particolare, egli non spiega perché le constatazioni del c.t.u. sono irragionevoli, né specifica come, a suo avviso, sarebbe avvenuto il fenomeno di abbassamento del piano di calpestio e la perdita di complanarità, peraltro riscontrato anche in altri appartamenti del complesso edilizio, come emerso dalla prova testimoniale.
Vale solo soggiungere che le conclusioni del c.t.u. sono conformi agli esiti dell'accertamento per a.t.p. di cui al giudizio recante r.g. n. 498/2017. Infatti, anche il geom. , dopo aver descritto l'appartamento CP_3 come caratterizzato da un buon livello costruttivo, con un impianto di riscaldamento del tipo “radiante”, collocato al disotto della pavimentazione (tra il piano di calpestio e la struttura del solaio di piano), ha constatato che l'intera congiunzione tra la pavimentazione e i battiscopa risulta impropriamente trattata con
7/9 sigillante siliconico, precisando che tale circostanza “fa supporre che il cedimento dell'area pavimentata, seppur limitata
a pochi millimetri, si fosse già verificato prima della consegna dell'appartamento ai ricorrenti, ed al quale si è posto temporaneamente rimedio, trattando per l'appunto i distacchi con il suddetto sigillante”. Entrambi gli elaborati evidenziano un progressivo collassamento del piano calpestabile dei diversi ambienti e riscontrano la lacerazione dei giunti in silicone.
Nell'elaborato del giudizio per a.t.p. si legge anche che la pavimentazione dell'appartamento non presenta danneggiamenti o usure dovute ad utilizzi impropri da parte dei ricorrenti, e ciò fa escludere la possibilità che i collassamenti possano essere stati cagionati da fattori esterni;
inoltre, in alcuni punti lungo i battiscopa, lo strato superficiale delle piastrelle della pavimentazione presenta rotture sottili ed affilate che senza ombra di dubbio vanno rimosse per la sicurezza delle persone che vi dimorano.
Sulla scorta di tali rilievi, ritiene il giudice che, dovendosi applicare alla specie il disposto dei richiamati artt.
1490 e 1492 c.c., non può trovare accoglimento la domanda principale di condanna della ditta convenuta all'esecuzione delle opere descritte dal c.t.u., perché tale rimedio esula da quelli concretamente esperibili dall'acquirente con la conseguenza che, a tutela degli attori acquirenti, in assenza di un'espressa richiesta di risoluzione contrattuale, può essere accordato il solo rimedio dell'azione estimatoria o quanti minoris.
Al riguardo, sulla scorta delle conclusioni del c.t.u. chiamato a rispondere anche in merito all'accertamento e alla quantificazione dell'eventuale minor valore dei beni di causa rispetto al prezzo fissato nell'atto di compravendita, a causa e per effetto dei vizi riscontrati, deve essere riconosciuto un deprezzamento del valore del bene acquistato pari ad euro di 17.269,74 che andrà detratto dal prezzo di vendita.
Infine, deve essere respinta la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile per carenza di allegazione e di prova, non avendo la parte attrice articolato capitoli di prova specifici su tale ultima circostanza, né dimostrato aliunde una compromissione sia pur minima e temporalmente limitata della fruizione della res. Allo stesso modo non risulta dimostrata l'allegazione degli attori di essere stati costretti a rimuovere e trasferire alcuni arredi dall'appartamento.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle maggiori somme versate a titolo di prezzo ritiene il Tribunale che, in base alle allegazioni, non contestate, degli stessi attori, che hanno dichiarato di dover ancora corrispondere l'importo di euro 13.400,00, la condanna della convenuta deve essere ridotta dell'importo ancora dovuto dagli attori.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, anche del giudizio per a.t.p., mentre la restante parte è posta a carico della società convenuta e liquidata, in base al valore della causa e dei parametri medi del D.M. n. 147/2022.
Pone le spese di c.t.u. del presente giudizio e del giudizio di atp definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8/9 - in accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita dispone la riduzione del prezzo di compravendita di € 249.600,00 previsto dall'atto pubblico del 23.3.2016 dell'importo di euro
17.269,74 euro e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma pari ad euro 3.869,74;
- rigetta le restanti domande;
- compensa fra le parti le spese di lite nella misura della metà e pone il residuo, pari, per il presente giudizio, ad € 2.538,5, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 272,50 per spese vive ed € 79,25 per spese vive del giudizio per a.t.p. a carico della ditta ed a Controparte_1 favore degli attori;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio e quelle di c.t.u. del giudizio recante r.g.n. 498/2017 definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido fra di loro.
Così deciso il 21.1.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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