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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/08/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1591/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MEONI VALENTINA (cf C.F._2
RICORRENTE
Controparte_1
(cf )
[...] P.IVA_1
CONVENUTA
(cf Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
Fatto e diritto
I.1. impugna il decreto prot. n. 9540-2024 del 27.2.2024 con Parte_1 il quale il Prefetto di Pistoia, ha respinto il Controparte_1 ricorso ex art. 36 D.P.R. 223-1989 (prot. n. 60581 del 12.12.2023) finalizzato ad ottenere la rettifica retroattiva dell'atto di iscrizione anagrafica n. 6 del
10.1.2019 del chiedendo all'adito Tribunale di: Controparte_2
“dichiarare illegittimo e conseguentemente revocare il decreto prot. n. 9540-2024 del 27.02.2024 emesso Prefetto di Pistoia, per Controparte_3
l' , in accoglimento del ricorso ex art. 36 D.P.R. 223- 1989 (prot. n. 60581 CP_4 del 12.12.2023), Voglia disporre la rettifica- e/o ordinare alla Ecc. mo Sig.
Prefetto- di disporre la rettifica- con Controparte_1 efficacia retroattiva decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione di cambio di residenza del 10.01.2019- dell'atto di iscrizione anagrafica n. 6 del
10.01.2019 del Comune di relativamente alla parte in cui attesta che il CP_2 sig. è residente in [...] per Parte_1 CP_2 aver presentato in data 10/01/2019 dichiarazione di aver trasferito la dimora abituale in questo Comune per immigrazione dal comune di CISANO
BERGAMASCO (BG), dichiarando che “nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente specificare le generalità di un componente della famiglia): , nato a [...], il [...], e che Persona_1
“Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato componente della famiglia già residente: in quanto formata per errore materiale e caratterizzata da Parte_2 difformità tra lo stato di fatto e quanto rappresentato. Voglia pertanto disporne la correzione con la seguente dichiarazione che “nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente specificare le generalità di un componente della famiglia) , nato a [...], il Persona_1
19.10.1963, con il quale “Non sussistano rapporti di coniugo, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente”, con conseguente modifica, con efficacia ex tunc, della comunicazione di conclusione del procedimento Pratica Iscrizione Anagrafica n. 6 del 10.01.2019 e del relativo certificato di stato di famiglia anagrafico. Con ogni consequenziale provvedimento. Confida nell'accoglimento”.
I.2. Nessuno si costituisce né per la convenuta, né per il CP_1 CP_2
evocato in giudizio iussu iudicis per integrazione del contraddittorio,
[...] talché ne va dichiarata la contumacia.
I.3. La causa è documentalmente istruita, respinte le istanze di prova orale di parte ricorrente, con conseguente fissazione di udienza di discussione celebrata in modalità cd. figurata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
******
II. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il ricorrente rappresenta che nel corso dell'anno 2019 ha deciso di richiedere trasferimento di residenza anagrafica dal Comune di IS GA al
Comune di , in immobile sito in Via Mammianese n. 324 ove già CP_2 risiedeva al momento della presentazione della dichiarazione di Persona_1 residenza, il ricorrente dichiarava, in due distinte sedi di essa, allegata agli atti sub doc. 4 fasc. ricorrente, di intrattenere un “vincolo” con CP_5 chiedendo altresì specificamente di “unire gli stati di famiglia” in conseguenza della sussistenza del predetto “vincolo” che veniva qualificato come “affinità”. Pertanto, costui veniva iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del
Comune di , con la qualifica di “convivente” ai fini della relazione con CP_2
(docc. 5 e 6 fasc. ricorrente). Persona_1
Nessuna osservazione contraria risulta spesa dal ricorrente in sede di procedimento, regolarmente avviato e comunicato dal (doc. 5 cit.). CP_2
Fra le conseguenze delle dichiarazioni di cui sopra vi è quella per cui, ai fini dell'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, il e il sono stati Parte_1 Per_1 considerati alla stregua di una unitaria famiglia anagrafica, in quanto conviventi e legati da una forma di “vincolo” rilevante ai fini dell'art. 4 stesso.
Nonostante ciò, l'odierno ricorrente risulta aver dichiarato ai fini del godimento di pubblici benefici, segnatamente in sede di DSU ai fini ISEE per il godimento del c.d. “reddito di cittadinanza”, di costituire una famiglia anagrafica unitaria.
L , avvedutasi dell'incoerenza della dichiarazione resa rispetto alle CP_6 risultanze anagrafiche, ha provveduto alla revoca dei benefici per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del dPCM
159/2013” (docc. 10, 11 e 12 fasc. ricorrente).
A questo punto il ricorrente ha eccepito, dapprima di fronte all' (docc. 14, CP_6
15 e 16 fasc. ricorrente), dipoi di fronte alla Prefettura di (doc. 2 fasc. CP_1 ricorrente), che in verità non sarebbe sussistito alcun “vincolo” rilevante ai fini dell'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989 e, segnatamente, che non sussisteva un vincolo di “affinità” fra sé e il ma unicamente un rapporto di “amicizia” Per_1
e ha quindi chiesto all' di non procedere alla revoca del beneficio e alla CP_6
di rettificare ex art. 36 del d.P.R. n. 223/1989 “l'atto di iscrizione CP_1 anagrafica n. 6 del 10.01.2019 del Comune di relativamente alla parte CP_2 in cui attesta che il Sig. è residente in [...] CP_2
Mammianese n. 324 per aver presentato in data 10.01.2019 dichiarazione di aver trasferito la dimora abituale in questo comune per immigrazione dal comune di IS GA (BG) dichiarando di assumere la relazione di parentela Convivente e della dichiarazione di residenza depositata in data 10 gennaio 2019 al Comune di nella parte in cui attesta che CP_2 nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone
[...]
… con il quale Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato Per_1 componente della famiglia già residente: Affinità”. La ha respinto il ricorso, affermando, in via preliminare, che “la CP_1 dichiarazione di residenza depositata in data 10 gennaio 2019 dal sig.
è una dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente sotto Parte_1 la propria responsabilità ex art.75 e 76 d.p.r. 445/2000 e pertanto non è suscettibile di etero rettifiche, tanto più con lo strumento del ricorso ex art. 36
D.P.R. 223/1989”; nel merito, ha osservato anzitutto che “sussistono i requisiti della coabitazione e della dimora abituale, che difatti non sono posti in discussione dal Sig. , quanto poi alla sussistenza del “vincolo” Parte_1 dichiarato dal ricorrente nei confronti di ha osservato in punto di Persona_1 diritto, facendo leva sulla circ. min. del 24.5.1989, che “la dizione relativa ai vincoli è omnicomprensiva, e riferibile a tutte le possibili ipotesi motivanti la coabitazione stessa, con presunzione di esistenza di un vincolo qualsiasi, perlomeno affettivo” e, in punto di fatto, che “nel caso di specie la presenza di un legame affettivo è confermata sia dal Sig. che dal Sig. i Per_1 Parte_1 quali entrambi hanno espresso l'opzione di creare un unico stato di famiglia, sebbene utilizzando una dicitura errata in quanto tra gli stessi non esiste un rapporto di affinità ma di amicizia, legame peraltro confermato dal ricorrente stesso sia in sede di ricorso che di audizione”.
Ha rilevato infine la Prefettura che l'errore lessicale compiuto dal ricorrente, che ha utilizzato il termine “affinità”, “non inficia la sussistenza di un vincolo affettivo, né tantomeno ha determinato errori nel certificato di stato di famiglia del Sig. nel quale infatti appare la dicitura di “convivente” e non di Parte_1
“affine””.
A giudizio di questo Tribunale, la motivazione ora riportata coglie pienamente nel segno laddove evidenzia che l'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989 collega il concetto di famiglia anagrafica non soltanto agli “affini”, ma in generale a tutti i coabitanti legati da “vincoli affettivi”.
Su tale tema giuridico, del resto, il ricorrente non prende efficacemente posizione, limitandosi ad affermare che nessun rapporto di parentela, affinità, coniugio o unione civile sussiste fra egli e Persona_1
Sennonché, è sufficiente leggere la norma di riferimento per avvedersi che essa contempla anche un'altra tipologia residuale di relazione, comportante la formazione di una famiglia anagrafica in caso di abitazione, e tale tipologia è appunto quella del “vincolo affettivo”. D'altronde, in mancanza di tale ipotesi residuali, sarebbe agevole eludere la formazione della famiglia anagrafica, semplicemente evitando di formalizzare rapporti di coniugo o unione civile al fine di evitare il cumulo dei dati reddituali e patrimoniali ai fini della fruizione dei benefici di finanza pubblica e, segnatamente, di quelli collegati all' CP_7
Nel merito, come esattamente osservato dalla , “la dizione relativa ai CP_1 vincoli è omnicomprensiva, e riferibile a tutte le possibili ipotesi motivanti la coabitazione stessa” e, in particolare, non interessa la natura di affectio che lega i coabitanti, che può essere anche meramente amicalis.
Ciò posto, appare oggettivamente impossibile, alla luce delle circostanze versate in atti, negare che fra il e il sussista un “vincolo Parte_1 Per_1 affettivo”, come sopra definito.
L'amicizia fra i due, del resto, è pacificamente ammessa in atti e inoltre essi risultavano conviventi anche prima del trasferimento nel Comune di CP_2
(cfr. epigrafe del contratto di affitto sub doc. 3 fasc. ricorrente).
Tanto basta a ritenere sussistente il vincolo affettivo sufficiente a costituire come famiglia anagrafica i due coabitanti, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n.
223/1989 e delle disposizioni che a essa operano riferimento, come in particolare l'art. 3 del d.P.R. n. 159/2013.
Correttamente, dunque, il Comune ha indicato e in una Parte_1 Per_1 medesima famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989.
Al riguardo, peraltro, è appena il caso di segnalare come gli atti anagrafici versati in giudizio non replichino l'errore materiale della qualificazione del vincolo in termini di “affinità”, commesso dall'odierno ricorrente in sede di dichiarazione, ma semplicemente dichiarino la sussistenza fra e Parte_1 di un generico rapporto di “convivenza”, che oggettivamente sussiste. Per_1
L'errore compiuto dal ricorrente in sede di qualificazione del vincolo che lo lega a avendo dichiarato una insussistente affinità piuttosto che il Persona_1 sussistente generico vincolo affettivo, non ha perciò avuto alcuna incidenza sulla correttezza delle attestazioni di stato civile, per come versate in atti (non risulta, peraltro, allegato il certificato di stato di famiglia anagrafica del ricorrente).
Per questo motivo, il decreto prefettizio, che ha rigettato la richiesta di rettificazione degli atti di stato civile, deve essere integralmente confermato. III. Nella soccombenza di parte ricorrente, nessuna spesa processuale deve essere rifusa alla convenuta né al Comune terzo chiamato, non CP_1 essendosi costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica per ogni accertamento di competenza in ordine a eventuali ipotesi di reato ravvisabili nelle vicende di causa.
Pistoia, 20/08/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini