Sentenza 14 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2025REG.PROV.COLL.
N. 07167/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7167 del 2021, proposto da
Circolo Nautico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Cruciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. 44/2021 pronunciata dal TAR per la Toscana.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Susanna Cruciani e Luca Manetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un immobile destinato a scuola di vela, in loc. Marina di Grosseto - via Porto Turistico n. 4, con la creazione di locali per servizi di ristoro, ufficio, rimessaggio al piano terra, e locali di deposito soprastanti.
Il progetto si colloca sull’arenile di Marina di Grosseto, in area soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, e prevede un fabbricato sviluppato su due piani fuori terra di 6,00 mt di altezza, con una superficie lorda di 180,00 mq, ed una veranda di 72,00 mq, per un totale di 268,00 mq di superficie coperta, costituita dall’edificio e dalla pavimentazione circostante.
2 - La commissione comunale per il paesaggio, nella seduta del 23 maggio 2011, ha espresso parere negativo, ritenendo l’opera non coerente con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico. Anche la Soprintendenza, con atto del 27 giugno 2011, ha espresso parere negativo.
Il Comune di Grosseto ha emesso il definitivo diniego con provvedimento del 14 settembre 2011.
3 – L’associazione appellante ha impugnato tali atti avanti il Tar per la Toscana che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – La ricorrente in primo ha grado ha appellato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo l’appellante deduce che il TAR ha errato laddove ha ritenuto come presupposto della legittimità dei pareri negativi il rinvio in essi contenuto alla scheda del PIT “La costa Grossetana”, sostenendo che i valori paesaggistici in essa contenuti sono “riconosciuti anche dai provvedimenti ministeriali di tutela gravanti sull’area” e che ad essi correttamente “la Soprintendenza ha attribuito specifica rilevanza nella motivazione del proprio parere negativo”.
Secondo l’appellante, ciò sarebbe frutto di un’errata attribuzione di efficacia immediatamente precettiva della scheda del PIT sull’intervento progettato; quest’ultima non sarebbe ancora approvata e, comunque, sarebbe diretta solo ad indirizzare la pianificazione territoriale del Comune, che, nella versione aggiornata al 2020, ha confermato la previsione dell’intervento di realizzazione della scuola di vela, ritenendolo compatibile con il PIT.
4.2 - Per l’appellante, anche il riferimento del Tar al D.M. che impone il vincolo, non terrebbe conto del dato letterale e della finalità dichiarata del vincolo, che tutela, da un lato, la pineta e, dall’altro lato, la vista dalla via litoranea antica verso il mare. Ciò precisato, l’associazione sostiene che dalla stessa documentazione a cui fa riferimento il Giudice di primo grado si evince come l’intervento non intacchi la pineta e come non interferisca sulla vista panoramica.
4.3 - Con un diverso ordine di censure l’appellante contesta l’errore in cui sarebbe incorso il Tar relativamente: all’individuazione dello stato di fatto ed all’inserimento del progetto nel contesto pesistico; alla determinazione del bene paesaggistico protetto dal vincolo; alla sufficienza dell’istruttoria e della motivazione dei pareri negativi; alla interpretazione del vincolo come sostanzialmente assoluto.
Al riguardo, l’appellante deduce che:
- l’area interessata dagli effetti dell’intervento è fortemente trasformata e antropizzata, sia in relazione alla presenza del centro abitato, sia in relazione alla presenza di numerose strutture in concessione demaniale;
- l’intervento non va ad incidere sulla duna, né sulla pineta (che alle spalle dell’intervento in progetto è già stata “distrutta” dall’edificazione), essendo il manufatto di altezza inferiore sia rispetto alla duna che alla pineta, non ostacolando alcuna visuale;
- il Comune, nel Regolamento Urbanistico aggiornato al 26/02/2020, ha confermato la previsione urbanistica di realizzazione della scuola di vela;
- le motivazioni espresse dalla Autorità paesaggistica, e dichiarate pertinenti dalla sentenza impugnata, possono in realtà riferirsi a qualsiasi manufatto da collocarsi nell’arenile in questione;
- le valutazioni paesaggistiche, in quanto afferenti ad un vincolo relativo, non possono arrivare al punto di escludere in radice ogni possibilità di intervento modificativo dello stato dei luoghi;
- il progetto non ha nessun impatto sul vincolo (massima aderenza planimetrica alla morfologia del terreno, permeabilità visiva con la retrostante duna e uso dei materiali naturali);
4.4 – Alla luce delle considerazioni che precedono l’appellante insiste inoltre nel sostenere la violazione all’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sostenendo che le proprie osservazioni, che miravano a portare la valutazione dell’intervento nel contesto di un corretto inquadramento del vincolo, non sono state esaminate e controdedotte dalla Soprintendenza.
5 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
L’area è tutelata in via diretta con il d.m. 27 marzo 1958 per la “ Zona della pineta litoranea detta del Tombolo, sita nell’ambito del Comune di Grosseto ” in quanto “(…) la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua folta pineta costituisce un quadro naturale di non comune bellezza e rappresenta un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale, godibile dalla via litoranea antica ”. Al contempo, l’ambito è tutelato anche ope legis ai sensi dell’art. 142 – lett. a) “territori costieri” del TU Beni culturali.
5.1 - Come noto, la Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato
Nel caso in esame, la Soprintendenza ha ritenuto che “ l’intervento proposto, per localizzazione, dimensioni, caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche, non sia compatibile paesaggisticamente con il contesto di inserimento e che, in considerazione del rilevante impatto, la realizzazione del progetto comporterebbe una sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la ragion d’essere del provvedimento di tutela ”.
Nello specifico, la soprintendenza ha valutato che “ l’intervento progettato sull’arenile di Marina di Grosseto, in un’area ancora non antropizzata e circondata dalla spiaggia, dalla duna e dalla pineta, causerebbe un’alterazione paesaggistica dell’ambito tutelato ”. Per l’amministrazione, la realizzazione del nuovo edificio a due piani prevista sul litorale sabbioso, di fronte alla duna ed in prossimità del fronte mare altererebbe le visuali da e verso quest’ultimo, dalla duna verso la duna, e verso la pineta. Per queste motivazioni, la Soprintendenza ha rilevato che la realizzazione del nuovo edificio altererebbe i rapporti estetico-percettivi dai punti di vista accessibili al pubblico, ed in particolare dal porto turistico, dall’area di battigia, dalla duna retrostante, dall’accesso pedonale in via Poliziano. Sotto altro profilo, la Soprintendenza ha rilevato che la realizzazione del fabbricato, destinato a centro sportivo a servizio della collettività, determinerebbe un inevitabile aumento del carico urbanistico e della presenza antropica, concentrata in pochi mesi all’anno, alterando il litorale sabbioso ed il sistema dunale.
Le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sono state precedute da un parere parimenti negativo da parte della commissione comunale per il paesaggio che, nella seduta del 23 maggio 2011, ha motivatamente giudicato l’intervento non coerente con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico, esprimendo all’unanimità parere contrario: “ Pur riconoscendo una valenza architettonica all’intervento proposto, lo stesso risulta non correttamente inserito nel paesaggio, determinando l’alterazione sia delle visuali, che dei rapporti percettivi tra la pineta ed il mare. Non si rileva inoltre un’adeguata soluzione che risolva le problematiche inerenti alla presenza antropica, concentrata soprattutto nei mesi estivi ”.
5.2 - Fermo il fatto che la giurisprudenza è orientata a ritenere soddisfacente anche una motivazione scarna e sintetica, purché sia idonea a rivelare “ gli estremi logici dell’incompatibilità ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2013 n. 3878), nel caso in esame i pareri degli organi preposti alla tutela del vincolo hanno espresso in modo circostanziato e logico le ragioni dell’incompatibilità.
Contrariamente agli assunti dell’appellante, le considerazioni espresse negli atti impugnati non travisano l’effettivo stato dei luoghi così come rappresentato nel materiale fotografico prodotto in causa; né la motivazione appare generica, contenendo chiari ed inequivoci riferimenti allo specifico progetto oggetto di valutazione.
Quanto all’aspetto relativo all’antropizzazione dell’area, la tesi di parte appellante non è inoltre in sintonia con la giurisprudenza per cui l’avvenuta edificazione di un’area non ha comunque alcun rilievo quando si tratti di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati ( cfr. Consiglio di Stato n. 3401 del 2012 e n. 4196 del 2011); ne consegue che l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportare un ulteriore degrado.
5.3 – Gli atti impugnati prescindono dalla cogenza delle disposizioni del PIT, così come risulta irrilevante la destinazione urbanistica da ultimo impressa all’area, restando invero ferme le prerogative della Soprintendenza di valutazione di ogni singolo progetto che si intende realizzare nell’area comunque sottoposta ai vincoli innanzi richiamati.
5.4 - In definitiva, i rilievi di parte appellante vanno disattesi, risolvendosi in una critica all’operato della Sovraintendenza attinente al merito della valutazione di competenza di quest’ultima, eccedente pertanto i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, il quale è limitato ad un vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione a sostegno della scelta discrezionale ( cfr . Cons. St., sez. VI, 28.12.2015, n. 5844; Cons. St., sez. VI, 28.10.2015, n. 4925; Cons. St., sez. VI, 04.06.2015, n. 2751).
5.5 - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis l 241/90, la giurisprudenza ha chiarito che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a confutare in maniera analitica ogni singolo punto, ma si può limitare ad una replica che faccia intendere le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni del privato ( ex multis , Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355).
6 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Ad una valutazione complessiva della lite le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO