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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 474/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17 dicembre 2025, ad ore 10.50, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 2.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 1.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 12.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 474/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con l'avv. SANSONI MAURIZIO, Parte_1 C.F._1
contro
C.F. ), con l'avv. PATERNITI DANILO, Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 17.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio allegando di aver svolto attività lavorativa Parte_1
presso il bar-ristorante dal 11.10.2021 al 12.4.2022, osservando un orario Controparte_1
di lavoro e svolgendo mansioni di natura e secondo modalità diverse da quelle formalizzate nel contratto di lavoro efficace solo dal 23.3.2022 con part time di 36 ore settimanali.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale, in accoglimento della presente domanda, per quanto esposto nel presente atto, accertata la natura subordinata del contratto di lavoro intercorso tra le parti per l'intiero periodo indicato in narrativa con l'orario specificato, e accertato e dichiarato il diritto del lavoratore all'inquadramento al 4° livello di classificazione del ccnl Pubblici Esercizi, condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva in linea capitale di euro 14.380,46 per differenze retributive, mensilità supplementari, ferie, permessi, lavoro straordinario, domenicale, preavviso e TFR, come da conteggio analitico
pagina 2 di 7 in atti, da intendersi parte integrante del ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o che stabilirà il Giudice anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La società convenuta si è costituita contestando solo in parte le allegazioni del ricorrente.
Ha, in particolare, dichiarato che il rapporto di lavoro sarebbe iniziato di fatto dalla fine del mese di novembre 2021, che il ricorrente avrebbe sempre osservato due soli turni, diversi ed alternati, di orario di lavoro: dalle ore 6,30 alle ore 13,30, oppure dalle ore 12,30 alle ore 19,30 per cinque giorni la settimana, con la sola giornata di sabato in cui lavorava (ma non sempre) un'ora in più rispetto al relativo turno di lavoro, martedì e domenica esclusi, il primo perché giorno di chiusura, il secondo perché non lavorato di fatto dal ricorrente. Ha
negato che il ricorrente preparasse cocktail o panini, e ha rivendicato il corretto inquadramento contrattuale nel 6° livello CCNL.
Ha concluso nel merito chiedendo “In via principale dichiarare nulle, generiche,
inammissibili e/o rigettare nel merito, in tutto e/o in parte, le domande articolate dal ricorrente essendo destituite di fondamento sia in punto di fatto che in punto di diritto, oltre che non provate sia in riferimento alle maggiori ore assunte lavorate ed al maggior
periodo lavorato, sia in riferimento alle diverse e superiori mansioni rivendicate per i motivi esposti in narrativa”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con documenti e testi (udienze
2.7.2024; 1.7.2025), quindi discussa all'udienza cartolare del 17.12.2025.
Nelle note conclusive autorizzate depositate in data 19.11.2025, il ricorrente ha ridotto la pretesa alla minore somma di € 8.559,25 oltre accessori.
***
Il ricorso merita solo in parte accoglimento.
pagina 3 di 7 È condivisibile la ricostruzione degli esiti della istruttoria svolta effettuata dal ricorrente nelle note conclusive depositate in data 19.11.2025, sia quanto alla disamina delle risultanze della prova testimoniale raccolta, sia quanto alla valutazione del riparto dell'onere della prova tra le parti, per cui vanno accolte le domande siccome precisate dalla parte nelle note predette, seppure nei limiti che si espongono.
Il ricorrente ha instaurato questo giudizio allegando, in sintesi: (i) che il rapporto di lavoro
è iniziato, senza regolarizzazione, nell'ottobre 2021; (ii) di aver lavorato full time, e non part time come pure indicato formalmente in contratto, effettuando anche straordinari, sia feriali che festivi;
(iii) l'errato inquadramento al 6° livello del ccnl pubblici esercizi, in luogo di quello spettantegli come barista (4° livello).
Sulla durata del rapporto.
Il contratto di assunzione versato in atti (doc. 1) reca la durata dal “giorno 23/03/2022 e con scadenza 30/06/2022”.
La stessa parte convenuta ammette l'assunzione di fatto a far data dalla fine del mese di novembre 2021 (pag. 3 memoria).
Nessuno dei testi escussi ha riferito la data precisa di assunzione, talchè l'inizio lavorativo allegato dal ricorrente non è stato provato, ma può darsi per appurato quanto confessato dalla convenuta: poiché “fine del mese di novembre” non può significare che sia stato provato il fatto che il ricorrente abbia lavorato il mese di novembre 2021, dalle somme pretese va decurtato tutto quanto richiesto per entrambe le mensilità di ottobre e novembre
2021, compresi i ratei 13a e TFR per entrambe le mensilità (dai conteggi doc. 3 di parte ricorrente: 1.120,65 per le differenze relative a ottobre 2021; 1.460,43 per novembre 2021;
520,88 per 4 ratei di 13a e TFR siccome computati dalla stessa parte ricorrente, con criteri di calcolo che non sono stati contestati in giudizio, per totale escluso di € 3.101,96).
Sull'orario di lavoro.
pagina 4 di 7 Il ricorrente ha dedotto l'osservanza di un orario full time 06.00/17.00 per sei giorni a settimana con riposo il martedì, oltre allo straordinario come detto. La resistente, invece, ha sostenuto che l'unico orario lavorato fosse quello part-time formalizzato in contratto.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “L'ho visto lavorare di mattina e di Tes_1
pomeriggio, anche di domenica”.
La teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Lavorava dalla mattina, dalle 6:00, alla Tes_2
sera, alle 19:30-20:00; poi è stato aperto anche il ristorante e finiva anche alle 23:00-
24:00. Mi sembra che avesse il martedì come giorno di riposo”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Il ricorrente ha lavorato nel ristorante Tes_3
dalla sua apertura ed è andato via a febbraio dell'anno successivo, è andato via lui: in quel periodo l'apertura del locale era alle 7:00-7:30 e lui andava via quando io gli davo il
cambio, tra le 15:00 e le 16:00 nei giorni feriali. Il sabato e la domenica il ricorrente apriva il locale alle 7:00-7:30 e andava via alle 14:00”.
Ha trovato conferma in sede istruttoria il fatto che il ricorrente abbia osservato non un orario part time, bensì full time per almeno otto ore dal lunedì al venerdì con esclusione del martedì – giorno di riposo - e per almeno 7 ore il sabato e la domenica, per totali 46 ore a settimana, di cui 6 ore di straordinario domenicale (pari a 24 mensili a fronte delle 37
conteggiate, cioè il 35% in meno).
La somma richiesta a titolo di straordinario feriale (€ 3.563,96) non può essere riconosciuta, difettando ogni prova in tal senso;
quella per straordinario festivo va riconosciuta, escluse le quote di ottobre e novembre 2021, con una differenza del 35% in meno (2.391,62 – 295,98 – 363,25 – 35% = 1.126,05).
Sul livello di appartenenza.
Il diritto all'inquadramento al 4° livello ha trovato riscontro in sede istruttoria, tanto essendo confermate le mansioni di barista al banco dallo stesso contratto di assunzione (“il
pagina 5 di 7 Lavoratore sarà inquadrato con livello 6 previsto dal CCNL Turismo - Pubblici con mansione di Barista”), sia da tutti i testi escussi [“lavorava come barista, preparava i caffè, i cappuccini, i cocktail, faceva anche il cameriere. Preparava anche i panini”
( ; “lavorava come barista, preparava i cappuccini, i caffè; non so se preparasse Tes_1
anche cocktail e panini” ( ; “lavorava come banchista, barman, il cameriere, Per_1
preparava i panini” ( ; “io lavoravo come cameriere di sala e il ricorrente stava al Tes_2
bar e faceva il barista” ( ]. Tes_3
Competono quindi all'istante le differenze retributive inerenti il livello, per € 3.749,17 nei conteggi prodotti, ovviamente detratto quanto sopra relativamente alle mensilità di ottobre e novembre 2021.
Ferie e permessi.
Come noto, l'onere della prova di avvenuto godimento di ferie e permessi grava sul datore di lavoro.
Non essendo stato assolto dalla convenuta, ed avendo il lavoratore creditore allegato l'inadempimento di quest'ultima, gli spettano le somme sul punto indicate nei conteggi pari ad € 1.253,78.
Indennità di preavviso.
Il licenziamento in tronco è provato documentalmente (doc. 02), non è contestato, mentre la resistente non ha dato prova dell'avvenuto pagamento della indennità di cui trattasi, dovuta quindi per € 1.021,76.
In conclusione, risulta provato un credito del ricorrente per la somma complessiva di €
6.448,97 (pari al credito preteso di € 14.380,46, detratte le somme non dovute come sopra riassunte, e diversamente ricalcolato il credito per straordinario festivo), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze come per legge.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti in pagina 6 di 7 misura della metà, e la liquidazione della metà residua a carico della convenuta soccombente, con la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accertata la natura subordinata del contratto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo indicato in parte motiva, accertato e dichiarato il diritto del lavoratore all'inquadramento al 4° livello del ccnl Pubblici Esercizi, condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. a pagare al ricorrente la somma complessiva in linea capitale di € 6.448,97 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo come per legge;
2. dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%;
3. condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura del residuo 50%, che si liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 474/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17 dicembre 2025, ad ore 10.50, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 2.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 1.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 12.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 474/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con l'avv. SANSONI MAURIZIO, Parte_1 C.F._1
contro
C.F. ), con l'avv. PATERNITI DANILO, Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 17.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio allegando di aver svolto attività lavorativa Parte_1
presso il bar-ristorante dal 11.10.2021 al 12.4.2022, osservando un orario Controparte_1
di lavoro e svolgendo mansioni di natura e secondo modalità diverse da quelle formalizzate nel contratto di lavoro efficace solo dal 23.3.2022 con part time di 36 ore settimanali.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale, in accoglimento della presente domanda, per quanto esposto nel presente atto, accertata la natura subordinata del contratto di lavoro intercorso tra le parti per l'intiero periodo indicato in narrativa con l'orario specificato, e accertato e dichiarato il diritto del lavoratore all'inquadramento al 4° livello di classificazione del ccnl Pubblici Esercizi, condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva in linea capitale di euro 14.380,46 per differenze retributive, mensilità supplementari, ferie, permessi, lavoro straordinario, domenicale, preavviso e TFR, come da conteggio analitico
pagina 2 di 7 in atti, da intendersi parte integrante del ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o che stabilirà il Giudice anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La società convenuta si è costituita contestando solo in parte le allegazioni del ricorrente.
Ha, in particolare, dichiarato che il rapporto di lavoro sarebbe iniziato di fatto dalla fine del mese di novembre 2021, che il ricorrente avrebbe sempre osservato due soli turni, diversi ed alternati, di orario di lavoro: dalle ore 6,30 alle ore 13,30, oppure dalle ore 12,30 alle ore 19,30 per cinque giorni la settimana, con la sola giornata di sabato in cui lavorava (ma non sempre) un'ora in più rispetto al relativo turno di lavoro, martedì e domenica esclusi, il primo perché giorno di chiusura, il secondo perché non lavorato di fatto dal ricorrente. Ha
negato che il ricorrente preparasse cocktail o panini, e ha rivendicato il corretto inquadramento contrattuale nel 6° livello CCNL.
Ha concluso nel merito chiedendo “In via principale dichiarare nulle, generiche,
inammissibili e/o rigettare nel merito, in tutto e/o in parte, le domande articolate dal ricorrente essendo destituite di fondamento sia in punto di fatto che in punto di diritto, oltre che non provate sia in riferimento alle maggiori ore assunte lavorate ed al maggior
periodo lavorato, sia in riferimento alle diverse e superiori mansioni rivendicate per i motivi esposti in narrativa”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con documenti e testi (udienze
2.7.2024; 1.7.2025), quindi discussa all'udienza cartolare del 17.12.2025.
Nelle note conclusive autorizzate depositate in data 19.11.2025, il ricorrente ha ridotto la pretesa alla minore somma di € 8.559,25 oltre accessori.
***
Il ricorso merita solo in parte accoglimento.
pagina 3 di 7 È condivisibile la ricostruzione degli esiti della istruttoria svolta effettuata dal ricorrente nelle note conclusive depositate in data 19.11.2025, sia quanto alla disamina delle risultanze della prova testimoniale raccolta, sia quanto alla valutazione del riparto dell'onere della prova tra le parti, per cui vanno accolte le domande siccome precisate dalla parte nelle note predette, seppure nei limiti che si espongono.
Il ricorrente ha instaurato questo giudizio allegando, in sintesi: (i) che il rapporto di lavoro
è iniziato, senza regolarizzazione, nell'ottobre 2021; (ii) di aver lavorato full time, e non part time come pure indicato formalmente in contratto, effettuando anche straordinari, sia feriali che festivi;
(iii) l'errato inquadramento al 6° livello del ccnl pubblici esercizi, in luogo di quello spettantegli come barista (4° livello).
Sulla durata del rapporto.
Il contratto di assunzione versato in atti (doc. 1) reca la durata dal “giorno 23/03/2022 e con scadenza 30/06/2022”.
La stessa parte convenuta ammette l'assunzione di fatto a far data dalla fine del mese di novembre 2021 (pag. 3 memoria).
Nessuno dei testi escussi ha riferito la data precisa di assunzione, talchè l'inizio lavorativo allegato dal ricorrente non è stato provato, ma può darsi per appurato quanto confessato dalla convenuta: poiché “fine del mese di novembre” non può significare che sia stato provato il fatto che il ricorrente abbia lavorato il mese di novembre 2021, dalle somme pretese va decurtato tutto quanto richiesto per entrambe le mensilità di ottobre e novembre
2021, compresi i ratei 13a e TFR per entrambe le mensilità (dai conteggi doc. 3 di parte ricorrente: 1.120,65 per le differenze relative a ottobre 2021; 1.460,43 per novembre 2021;
520,88 per 4 ratei di 13a e TFR siccome computati dalla stessa parte ricorrente, con criteri di calcolo che non sono stati contestati in giudizio, per totale escluso di € 3.101,96).
Sull'orario di lavoro.
pagina 4 di 7 Il ricorrente ha dedotto l'osservanza di un orario full time 06.00/17.00 per sei giorni a settimana con riposo il martedì, oltre allo straordinario come detto. La resistente, invece, ha sostenuto che l'unico orario lavorato fosse quello part-time formalizzato in contratto.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “L'ho visto lavorare di mattina e di Tes_1
pomeriggio, anche di domenica”.
La teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Lavorava dalla mattina, dalle 6:00, alla Tes_2
sera, alle 19:30-20:00; poi è stato aperto anche il ristorante e finiva anche alle 23:00-
24:00. Mi sembra che avesse il martedì come giorno di riposo”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “Il ricorrente ha lavorato nel ristorante Tes_3
dalla sua apertura ed è andato via a febbraio dell'anno successivo, è andato via lui: in quel periodo l'apertura del locale era alle 7:00-7:30 e lui andava via quando io gli davo il
cambio, tra le 15:00 e le 16:00 nei giorni feriali. Il sabato e la domenica il ricorrente apriva il locale alle 7:00-7:30 e andava via alle 14:00”.
Ha trovato conferma in sede istruttoria il fatto che il ricorrente abbia osservato non un orario part time, bensì full time per almeno otto ore dal lunedì al venerdì con esclusione del martedì – giorno di riposo - e per almeno 7 ore il sabato e la domenica, per totali 46 ore a settimana, di cui 6 ore di straordinario domenicale (pari a 24 mensili a fronte delle 37
conteggiate, cioè il 35% in meno).
La somma richiesta a titolo di straordinario feriale (€ 3.563,96) non può essere riconosciuta, difettando ogni prova in tal senso;
quella per straordinario festivo va riconosciuta, escluse le quote di ottobre e novembre 2021, con una differenza del 35% in meno (2.391,62 – 295,98 – 363,25 – 35% = 1.126,05).
Sul livello di appartenenza.
Il diritto all'inquadramento al 4° livello ha trovato riscontro in sede istruttoria, tanto essendo confermate le mansioni di barista al banco dallo stesso contratto di assunzione (“il
pagina 5 di 7 Lavoratore sarà inquadrato con livello 6 previsto dal CCNL Turismo - Pubblici con mansione di Barista”), sia da tutti i testi escussi [“lavorava come barista, preparava i caffè, i cappuccini, i cocktail, faceva anche il cameriere. Preparava anche i panini”
( ; “lavorava come barista, preparava i cappuccini, i caffè; non so se preparasse Tes_1
anche cocktail e panini” ( ; “lavorava come banchista, barman, il cameriere, Per_1
preparava i panini” ( ; “io lavoravo come cameriere di sala e il ricorrente stava al Tes_2
bar e faceva il barista” ( ]. Tes_3
Competono quindi all'istante le differenze retributive inerenti il livello, per € 3.749,17 nei conteggi prodotti, ovviamente detratto quanto sopra relativamente alle mensilità di ottobre e novembre 2021.
Ferie e permessi.
Come noto, l'onere della prova di avvenuto godimento di ferie e permessi grava sul datore di lavoro.
Non essendo stato assolto dalla convenuta, ed avendo il lavoratore creditore allegato l'inadempimento di quest'ultima, gli spettano le somme sul punto indicate nei conteggi pari ad € 1.253,78.
Indennità di preavviso.
Il licenziamento in tronco è provato documentalmente (doc. 02), non è contestato, mentre la resistente non ha dato prova dell'avvenuto pagamento della indennità di cui trattasi, dovuta quindi per € 1.021,76.
In conclusione, risulta provato un credito del ricorrente per la somma complessiva di €
6.448,97 (pari al credito preteso di € 14.380,46, detratte le somme non dovute come sopra riassunte, e diversamente ricalcolato il credito per straordinario festivo), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze come per legge.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti in pagina 6 di 7 misura della metà, e la liquidazione della metà residua a carico della convenuta soccombente, con la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accertata la natura subordinata del contratto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo indicato in parte motiva, accertato e dichiarato il diritto del lavoratore all'inquadramento al 4° livello del ccnl Pubblici Esercizi, condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. a pagare al ricorrente la somma complessiva in linea capitale di € 6.448,97 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo come per legge;
2. dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%;
3. condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura del residuo 50%, che si liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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