CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 766/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv.Andrea Favaro
Appellante contro
(c.f.: ), in proprio e quale socio Controparte_1 C.F._1 accomandatario di Verde Bio S.a.s. di UN NA & C. (c.f.: ) P.IVA_2 con l'avv. Giuseppe Galzignato
Appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Appello avverso la sentenza n.175/2024 pubblicata in data 26 gennaio 2024 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in relazione all'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n.
175/2024 depositata in data 26 gennaio 2024 e notificata in data 3 aprile 2024, emessa nel procedimento R.G. n. 857/2022, Giudice Onorario: Avv. Veronica Marchiori
In via principale in accoglimento dell'appello proposto dal riformare Parte_1 integralmente, per i motivi esposti nel presente atto e nel ricorso in appello del 3 maggio
2024, la sentenza n. 175/2024 pronunciata dal Giudice Onorario del Tribunale di
Treviso, Avv. Veronica Marchiori, in data 24 gennaio 2024, depositata in data 26 gennaio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 857/2022 R.G. e, pertanto nel merito, in via principale
Rigettarsi l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ex adverso proposta e tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione del
[...]
n. 53 del 22 dicembre 2021, condannando il sig. al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di cui alla predetta ordinanza, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Nel merito, in via subordinata
Condannarsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, il sig. al Controparte_1 pagamento della somma di cui all'opposta ordinanza ingiunzione, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Sempre in via principale
Rigettarsi tutti i motivi di appello incidentale, anche condizionato, proposti dal sig.
in proprio ed in qualità di socio accomandatario di Verde Bio S.a.s. Controparte_1 di UN NA & C., in quanto infondati sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nel ricorso in appello del 3 maggio 2024 e nella presente memoria conclusiva.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi tre motivi di appello, in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare parzialmente, per i motivi esposti nel presente atto, la sentenza n. 175/2024 pronunciata dal Giudice Onorario del pag. 2/12 Tribunale di Treviso, Avv. Veronica Marchiori, in data 24 gennaio 2024, depositata in data 26 gennaio 2024, nella parte in cui ha condannato il alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore dell'Opponente, disponendo per contro la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92, comma II,
c.p.c.
In ogni caso
Con vittoria di compenso professionale e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Nel caso in cui l'Ill.mo G.I. dovesse ritenere che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia un idoneo mezzo di informazione dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione nei confronti del titolare dell'autorizzazione, e che l'informazione al titolare dell'autorizzazione sia condizione per l'opponibilità della revoca anche ai terzi interessati, e dovesse ritenere altresì che detta opponibilità sia elemento costitutivo dell'illecito di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 69/2014, si chiede che l'Ill.mo G.I. voglia richiedere al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio della documentazione attestante l'avvenuta informazione a Controparte_2 del decreto di revoca del 9 agosto 2012, o che voglia richiedere al Ministero della
Salute, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informazioni relative alla suddetta informazione a
Controparte_2
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito:
Rigettarsi tutti i motivi d'appello proposti dal , con sede in Parte_1
Spresiano (TV), piazza Rigo n. 10 (C.F. ), in persona del Sindaco e Legale P.IVA_1
Rappresentante pro tempore sig. , in relazione alla sentenza gravata Persona_1
n. 175/2024, pubblicata in data 26.01.2024, emessa dal Tribunale di Treviso, G.O.
Veronica Marchiori, a definizione del giudizio civile n. 857/2024 R.G. in quanto infondati, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare detta sentenza e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.53 del
22.12.2021; pag. 3/12 In via d'appello incidentale condizionato: per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento anche uno solo dei motivi d'appello da 1. a 3. proposti dal , si chiede Parte_1 accogliersi i motivi d'appello incidentale di cui al punto 5. Ivi formulati per rinvio ai precedenti punti 4.1,4.2,4.3,
4.4 e 4.5.
In via d'appello incidentale:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.01.2024 in accoglimento del motivo d'appello formulato sub. 6, condannare il al pagamento delle spese legali di primo grado da Parte_1 quantificarsi applicando i valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00.
In ogni caso:
Con integrale rifusione onorari, maggiorati del 15% forfetario di legge, spese, oneri fiscali e previdenziali di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ordinanza ingiunzione n. 53 del 22 dicembre 2021 veniva ingiunto a CP_1
quale amministratore unico della società il pagamento della
[...] Parte_2 somma complessiva di euro 11.683,67 per la violazione dell'articolo 5, primo comma del D.Lgs 17 aprile 2014 n.69.
L'irrogazione delle sanzioni era conseguente al verbale di contestazione del Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Padova n. 4/412-0/2017 del 7 dicembre
2017, che accertava nei confronti di obbligato principale, quale Controparte_1 legale rappresentante di obbligata in solido, la “violazione Parte_2 amministrativa prevista e punita dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 69, per aver raccolto in Italia e venduto a un paese europeo (Gran Bretagna) il fitofarmaco, d'importazione parallela, con denominazione commerciale CP_3
(Reg. n. 014270/IP), classificato nocivo (Xn), il cui permesso d'importazione parallela
è stato revocato, senza possibilità di smaltimento delle scorte, in ambito italiano dal
Ministero della Salute, con decreto 9 agosto 2012, quando invece doveva essere trattato
e smaltito come rifiuto pericoloso, così come definito dall'art. 184, comma 4 del D.Lgs. pag. 4/12 3 aprile 2006, n. 152” fatto di illecito penale accertato dai NAS Carabinieri di Treviso il
27.2.2013 presso gli uffici della società di Spresiano (Tv), Controparte_4 operatore di logistica per conto della società di Montebelluna e Parte_2 commesso in il 12 dicembre 2012. Parte_1
Nel verbale si dava atto che il fatto risultava depenalizzato e divenuto amministrativo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 17 aprile 2014 n.69 e trasmesso il 28.9.2017 alla
Regione Veneto dal Tribunale di Padova- Sezione Penale- Ufficio impugnazioni a seguito di Sentenza n.1340/2017, divenuta irrevocabile il 14.9.2017. In tale sentenza, emessa dal Tribunale di Padova a seguito di dibattimento nel procedimento penale n.1702/2015, veniva assolto dai reati ascrittigli sub d) e e) perché il Controparte_1 fatto non è previsto dalla legge come reato. Per quanto qui d'interesse il giudice osservava che la condotta descritta sub e) del capo d'imputazione art.256 comma 1 lett.b D.lgs 3 aprile 2006 n.152 (-aver raccolto e venduto ad un Paese europeo un fitofarmaco d'importazione parallela il cui permesso d'importazione parallela era stato revocato, senza possibilità di smaltimento delle scorte quando avrebbe dovuto essere trattato e smaltito come rifiuto pericoloso ) risultava disciplinato al momento della sentenza (20 giugno 2027) dall'articolo 5 del D.Lvo n.69/2014 il quale prevede sanzioni amministrative per le condotte di violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte e disponeva ex art.14 d.lvo 69/2014 la trasmissione della sentenza alla Regione Veneto per le valutazioni di competenza.
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981 proponevano tempestiva Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4/412-0/2017 chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della sanzione e la declaratoria di inesistenza e/o di nullità, ovvero l'annullamento, dell'ordinanza ingiunzione.
Il si costituiva in giudizio contestando integralmente Parte_1
l'opposizione e chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nonché, in ogni caso, la condanna del ricorrente al pagamento della somma ingiunta, oltre alle spese ed ai compensi di lite.
Il Tribunale di Treviso con sentenza n.175/2024 depositata in data 26 gennaio 2024 accoglieva l'opposizione revocando l'ordinanza ingiunzione e condannando l'opposta pag. 5/12 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Il giudice di prime cure evidenziava che “E' noto che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata, quanto ai presupposti di fatto e di diritto, con riferimento alle norme di legge in vigore al momento della sua adozione, come previsto dall'art 1 della l. n. 689/1981, il quale, sotto la rubrica “principio di legalità”, prevede testualmente che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Secondo l'orientamento della Cassazione ciò comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3,
c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni. Nel caso di specie, è documentalmente provato che con il verbale n. 4/412-0/2017 del 07.12.2017 era contestata al ricorrente la violazione amministrativa prevista e punita dall'art. 5, comma
1, D. Lgs. 17 aprile 2014 n. 69, per aver asseritamente “raccolto in Italia e venduto ad un paese europeo (Gran Bretagna)” in data 12.12.2012 il fitofarmaco d'importazione parallela con denominazione commerciale il cui permesso CP_3
d'importazione parallela era stato revocato con decreto del 9 agosto 2012, quando invece avrebbe dovuto essere trattato e smaltito come rifiuto pericoloso, così come definito dall'art. 184, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il fatto contestato risalirebbe quindi al 12.12.2012. La violazione amministrativa contestata è quella prevista e punita dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 17.04.2014 n. 69, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6.5.2014, s.g. n. 103 ed entrato quindi in vigore in data
21.5.2014. Ne consegue che, alla data di commissione del fatto 12.12.2012, la previsione dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 17.04.2014 non era ancora vigente e pertanto, per i suesposti principi di diritto, non poteva essere contestata la violazione oggetto di causa con conseguente annullamento del provvedimento opposto” (così espressamente in motivazione). pag. 6/12 Giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024, il interponevano Parte_1 tempestivo appello avverso l'indicata sentenza, chiedendo in via principale l'integrale riforma della sentenza e la conferma dell'ordinanza ingiunzione n.53/2021 ed in subordine la riforma della condanna alle spese di lite.
L'appellante proponeva i seguenti motivi d'impugnazione:
“1) erroneità della sentenza per la mancata applicazione degli artt. 40 e 41 della L. n.
689 del 24 dicembre 1981, richiamati dall'art. 16 del D.Lgs. n. 69 del 17 aprile 2014;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie non sia applicabile la “disciplina posteriore eventualmente più favorevole”, in quanto non troverebbero “applicazione gli opposti principi di cui all'art.
2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni”;
3) erroneità della sentenza per non aver considerato che, al momento della commissione del fatto, la fattispecie era sanzionata anche come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e che pertanto, in virtù del principio della retroattività della lex mitior anche in materia di illeciti amministrativi, la stessa doveva essere sanzionata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 17 aprile 1994, n. 69;
4) erroneità della sentenza per la mancata compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c.” ( così testualmente nell'atto di appello). ritualmente costituito ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza riproponendo in via d'appello incidentale condizionato i motivi d'impugnazione rimasti assorbiti in primo grado (per omessa audizione degli interessati nonostante la loro esplicita richiesta, l'intervenuta prescrizione, la mancata notifica del decreto di revoca dell'autorizzazione alle imprese interessate, luogo di cessione del prodotto, assenza di contestazione nei confronti di quale socio accomandatario) e in via d'appello incidentale ha Controparte_1 chiesto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del Parte_1
al pagamento delle spese legali di primo grado da quantificarsi applicando i
[...] valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00 rilevando come il Giudice di prime cure, nell'applicazione delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 dopo aver correttamente applicato il principio pag. 7/12 della soccombenza, non si era attenuto ai valori medi né a quelli minimi, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della scelta operata.
Ragioni della decisione
Vanno rigettati il primo e il secondo motivo d'impugnazione .
In primo luogo va rilevato come l'articolo 16 del d.lgs n.69/2014 laddove prevede che
“per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni”, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, non consente di ritenere operante un rinvio agli articoli 40 e 41 della legge n.689/1981, tenuto conto che va esclusa la valenza generale, come disposizioni transitorie omnibus, degli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981,
“operanti, invece, solo con riguardo agli illeciti depenalizzati con la stessa legge, come risulta evidente sia dai lavori preparatori, sia dalla circostanza che quasi tutte le leggi di depenalizzazione successive hanno provveduto a dettare disposizioni transitorie ad hoc
(del che non vi sarebbe stata necessità se quegli articoli avessero un valore generale” ( cfr. Cass pen SSUU n.25457/2012).
In materia di illeciti amministrativi, in assenza di un regime normativo di espressa deroga al principio generale, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole.
Né, diversamente da quanto opinato dall'appellante, può farsi valere in senso contrario il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.63/2019.Va in proposito evidenziato come lo scrutinio della Corte è avvenuto con riferimento alla norma transitoria inserita nelle leggi di depenalizzazione e alla legittimità della derogata al suddetto principio sulla base del rilievo che ex artt. 3, 117, primo comma Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, sia per la disposta abolitio criminis sia per l'introduzione di un trattamento amministrativo punitivo meno severo, “si impone il principio di retroattività della lex mitior, salvo motivi ostativi ragionevoli.” pag. 8/12 Tuttavia nella medesima pronuncia si è osservato che con riferimento allo jus superveniens - che non disponeva alcunchè sul piano del diritto transitorio – ne andava affermata l'efficacia solo pro futuro riaffermando la consolidata regola di diritto intertemporale delle sanzioni amministrative, che, in applicazione del principio generale dell'art. 11 delle Preleggi (secondo cui “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”)
Pertanto in assenza di una espressa deroga legislativa e di un più generale intervento legislativo che modifichi l'art. 1 della legge n. 689/1981 con una la previsione di retroattività favorevole delle sanzioni amministrative alla luce del carattere diffusamente afflittivo e della funzione preventiva che usualmente caratterizza le sanzioni amministrative, rendendole strutturalmente e teleologicamente omogenee a quelle penali, non può essere riconosciuto allo stato alcuno spazio applicativo alla retroattività in mitius. Fuori delle ipotesi espressamente previste, valgono il principio generale di irretroattività, sancito dall'art. 11 preleggi, ed il divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 preleggi rilevando come nel campo del diritto amministrativo, la ratio dell'irretroattività della lex mitior è ravvisata nell'esigenza di rafforzare l'efficacia deterrente della sanzione, eliminando ogni aspettativa di elusione per effetto di una più favorevole legge successiva;
oltre che da esigenze di prevedibilità, certezza e celerità della contestazione e del recupero delle somme.
Va altresì rigettato il terzo motivo d'impugnazione.
L'appellante assume che si sarebbe dovuto applicare l'art. 2, quarto comma, c.p. tenuto conto della successione dell'art. 5 del D.Lgs. 69/2014 all'art. 23 del D.Lgs n. 194/1995
(non applicato all'epoca del fatto in quanto la fattispecie era sanzionata come più grave reato, poi depenalizzato), con conseguente piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione adottata in virtù di una norma che prevedeva un illecito amministrativo in luogo dell'illecito amministrativo precedentemente applicabile alla medesima fattispecie, e dal quale deriva un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto a quello precedente.
Come correttamente osservato dal patrocinio dell'appellato la tesi è priva di pregio tenuto conto che l'articolo 5, primo comma D.lgs. n.69/2014 (Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, pag. 9/12 chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro) non ha affatto sostituito la previsione dell'art.23 del d.lgs n.194/1995 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da
1.000 euro a 6.500 euro) norma che risulta tutt'ora vigente.
Va infine rigettato il quarto motivo d'impugnazione, in relazione alla condanna alle spese, tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
L'appello principale va dunque integralmente rigettato con assorbimento dei motivi proposti dall'appellato via d'appello incidentale condizionato:
Tanto premesso va accolto l'appello incidentale proposto dall'appellato relativamente alla pronuncia sulle spese tenuto conto che il giudice di prime cure liquidava la somma di euro 657,00 motivando tale quantificazione “secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n.55/2014 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte in corso di causa”. In proposito va osservato che tenuto conto del valore della controversia con riferimento alla sanzione irrogata pari ad euro 11.683,67 la somma risulta del tutto inferiore ai minimi previsti secondo quanto indicato dal d.m. n.55/2014 nello scaglione da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00 che per le fasi di studio introduttiva e decisionale nei valori minimi corrisponde ad euro 3.397,00.
L'appello incidentale va dunque accolto e l'impugnata sentenza n. 175/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso va dunque riformata in relazione al solo capo di condanna alle spese, spese che vanno quantificate quanto ai compensi in applicazione del D.M. 55/2014 e del parametro di valore tra € 5.200,00= ed €26.000,00 secondo i valori minimi in complessivi euro 3.397,00 , con conseguente riforma del capo di sentenza e condanna del al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
pag. 10/12 delle spese di lite del primo grado liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste secondo soccombenza a integrale carico dell'appellante che risulta integralmente soccombente. Le stesse vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, del parametro di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 nei valori medi in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.175/2024 pubblicata in data 26 gennaio 2024 del Tribunale di
Treviso, lo respinge e in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto :
1)condanna il al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
2)condanna il a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Parte_3 secondo grado che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
pag. 11/12
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 766/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv.Andrea Favaro
Appellante contro
(c.f.: ), in proprio e quale socio Controparte_1 C.F._1 accomandatario di Verde Bio S.a.s. di UN NA & C. (c.f.: ) P.IVA_2 con l'avv. Giuseppe Galzignato
Appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Appello avverso la sentenza n.175/2024 pubblicata in data 26 gennaio 2024 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in relazione all'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n.
175/2024 depositata in data 26 gennaio 2024 e notificata in data 3 aprile 2024, emessa nel procedimento R.G. n. 857/2022, Giudice Onorario: Avv. Veronica Marchiori
In via principale in accoglimento dell'appello proposto dal riformare Parte_1 integralmente, per i motivi esposti nel presente atto e nel ricorso in appello del 3 maggio
2024, la sentenza n. 175/2024 pronunciata dal Giudice Onorario del Tribunale di
Treviso, Avv. Veronica Marchiori, in data 24 gennaio 2024, depositata in data 26 gennaio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 857/2022 R.G. e, pertanto nel merito, in via principale
Rigettarsi l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ex adverso proposta e tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione del
[...]
n. 53 del 22 dicembre 2021, condannando il sig. al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di cui alla predetta ordinanza, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Nel merito, in via subordinata
Condannarsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, il sig. al Controparte_1 pagamento della somma di cui all'opposta ordinanza ingiunzione, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Sempre in via principale
Rigettarsi tutti i motivi di appello incidentale, anche condizionato, proposti dal sig.
in proprio ed in qualità di socio accomandatario di Verde Bio S.a.s. Controparte_1 di UN NA & C., in quanto infondati sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nel ricorso in appello del 3 maggio 2024 e nella presente memoria conclusiva.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi tre motivi di appello, in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare parzialmente, per i motivi esposti nel presente atto, la sentenza n. 175/2024 pronunciata dal Giudice Onorario del pag. 2/12 Tribunale di Treviso, Avv. Veronica Marchiori, in data 24 gennaio 2024, depositata in data 26 gennaio 2024, nella parte in cui ha condannato il alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore dell'Opponente, disponendo per contro la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92, comma II,
c.p.c.
In ogni caso
Con vittoria di compenso professionale e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Nel caso in cui l'Ill.mo G.I. dovesse ritenere che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia un idoneo mezzo di informazione dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione nei confronti del titolare dell'autorizzazione, e che l'informazione al titolare dell'autorizzazione sia condizione per l'opponibilità della revoca anche ai terzi interessati, e dovesse ritenere altresì che detta opponibilità sia elemento costitutivo dell'illecito di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 69/2014, si chiede che l'Ill.mo G.I. voglia richiedere al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio della documentazione attestante l'avvenuta informazione a Controparte_2 del decreto di revoca del 9 agosto 2012, o che voglia richiedere al Ministero della
Salute, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informazioni relative alla suddetta informazione a
Controparte_2
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito:
Rigettarsi tutti i motivi d'appello proposti dal , con sede in Parte_1
Spresiano (TV), piazza Rigo n. 10 (C.F. ), in persona del Sindaco e Legale P.IVA_1
Rappresentante pro tempore sig. , in relazione alla sentenza gravata Persona_1
n. 175/2024, pubblicata in data 26.01.2024, emessa dal Tribunale di Treviso, G.O.
Veronica Marchiori, a definizione del giudizio civile n. 857/2024 R.G. in quanto infondati, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare detta sentenza e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.53 del
22.12.2021; pag. 3/12 In via d'appello incidentale condizionato: per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento anche uno solo dei motivi d'appello da 1. a 3. proposti dal , si chiede Parte_1 accogliersi i motivi d'appello incidentale di cui al punto 5. Ivi formulati per rinvio ai precedenti punti 4.1,4.2,4.3,
4.4 e 4.5.
In via d'appello incidentale:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.01.2024 in accoglimento del motivo d'appello formulato sub. 6, condannare il al pagamento delle spese legali di primo grado da Parte_1 quantificarsi applicando i valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00.
In ogni caso:
Con integrale rifusione onorari, maggiorati del 15% forfetario di legge, spese, oneri fiscali e previdenziali di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ordinanza ingiunzione n. 53 del 22 dicembre 2021 veniva ingiunto a CP_1
quale amministratore unico della società il pagamento della
[...] Parte_2 somma complessiva di euro 11.683,67 per la violazione dell'articolo 5, primo comma del D.Lgs 17 aprile 2014 n.69.
L'irrogazione delle sanzioni era conseguente al verbale di contestazione del Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Padova n. 4/412-0/2017 del 7 dicembre
2017, che accertava nei confronti di obbligato principale, quale Controparte_1 legale rappresentante di obbligata in solido, la “violazione Parte_2 amministrativa prevista e punita dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 69, per aver raccolto in Italia e venduto a un paese europeo (Gran Bretagna) il fitofarmaco, d'importazione parallela, con denominazione commerciale CP_3
(Reg. n. 014270/IP), classificato nocivo (Xn), il cui permesso d'importazione parallela
è stato revocato, senza possibilità di smaltimento delle scorte, in ambito italiano dal
Ministero della Salute, con decreto 9 agosto 2012, quando invece doveva essere trattato
e smaltito come rifiuto pericoloso, così come definito dall'art. 184, comma 4 del D.Lgs. pag. 4/12 3 aprile 2006, n. 152” fatto di illecito penale accertato dai NAS Carabinieri di Treviso il
27.2.2013 presso gli uffici della società di Spresiano (Tv), Controparte_4 operatore di logistica per conto della società di Montebelluna e Parte_2 commesso in il 12 dicembre 2012. Parte_1
Nel verbale si dava atto che il fatto risultava depenalizzato e divenuto amministrativo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 17 aprile 2014 n.69 e trasmesso il 28.9.2017 alla
Regione Veneto dal Tribunale di Padova- Sezione Penale- Ufficio impugnazioni a seguito di Sentenza n.1340/2017, divenuta irrevocabile il 14.9.2017. In tale sentenza, emessa dal Tribunale di Padova a seguito di dibattimento nel procedimento penale n.1702/2015, veniva assolto dai reati ascrittigli sub d) e e) perché il Controparte_1 fatto non è previsto dalla legge come reato. Per quanto qui d'interesse il giudice osservava che la condotta descritta sub e) del capo d'imputazione art.256 comma 1 lett.b D.lgs 3 aprile 2006 n.152 (-aver raccolto e venduto ad un Paese europeo un fitofarmaco d'importazione parallela il cui permesso d'importazione parallela era stato revocato, senza possibilità di smaltimento delle scorte quando avrebbe dovuto essere trattato e smaltito come rifiuto pericoloso ) risultava disciplinato al momento della sentenza (20 giugno 2027) dall'articolo 5 del D.Lvo n.69/2014 il quale prevede sanzioni amministrative per le condotte di violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte e disponeva ex art.14 d.lvo 69/2014 la trasmissione della sentenza alla Regione Veneto per le valutazioni di competenza.
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981 proponevano tempestiva Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4/412-0/2017 chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della sanzione e la declaratoria di inesistenza e/o di nullità, ovvero l'annullamento, dell'ordinanza ingiunzione.
Il si costituiva in giudizio contestando integralmente Parte_1
l'opposizione e chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nonché, in ogni caso, la condanna del ricorrente al pagamento della somma ingiunta, oltre alle spese ed ai compensi di lite.
Il Tribunale di Treviso con sentenza n.175/2024 depositata in data 26 gennaio 2024 accoglieva l'opposizione revocando l'ordinanza ingiunzione e condannando l'opposta pag. 5/12 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Il giudice di prime cure evidenziava che “E' noto che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata, quanto ai presupposti di fatto e di diritto, con riferimento alle norme di legge in vigore al momento della sua adozione, come previsto dall'art 1 della l. n. 689/1981, il quale, sotto la rubrica “principio di legalità”, prevede testualmente che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Secondo l'orientamento della Cassazione ciò comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3,
c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni. Nel caso di specie, è documentalmente provato che con il verbale n. 4/412-0/2017 del 07.12.2017 era contestata al ricorrente la violazione amministrativa prevista e punita dall'art. 5, comma
1, D. Lgs. 17 aprile 2014 n. 69, per aver asseritamente “raccolto in Italia e venduto ad un paese europeo (Gran Bretagna)” in data 12.12.2012 il fitofarmaco d'importazione parallela con denominazione commerciale il cui permesso CP_3
d'importazione parallela era stato revocato con decreto del 9 agosto 2012, quando invece avrebbe dovuto essere trattato e smaltito come rifiuto pericoloso, così come definito dall'art. 184, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il fatto contestato risalirebbe quindi al 12.12.2012. La violazione amministrativa contestata è quella prevista e punita dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 17.04.2014 n. 69, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6.5.2014, s.g. n. 103 ed entrato quindi in vigore in data
21.5.2014. Ne consegue che, alla data di commissione del fatto 12.12.2012, la previsione dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 17.04.2014 non era ancora vigente e pertanto, per i suesposti principi di diritto, non poteva essere contestata la violazione oggetto di causa con conseguente annullamento del provvedimento opposto” (così espressamente in motivazione). pag. 6/12 Giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024, il interponevano Parte_1 tempestivo appello avverso l'indicata sentenza, chiedendo in via principale l'integrale riforma della sentenza e la conferma dell'ordinanza ingiunzione n.53/2021 ed in subordine la riforma della condanna alle spese di lite.
L'appellante proponeva i seguenti motivi d'impugnazione:
“1) erroneità della sentenza per la mancata applicazione degli artt. 40 e 41 della L. n.
689 del 24 dicembre 1981, richiamati dall'art. 16 del D.Lgs. n. 69 del 17 aprile 2014;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie non sia applicabile la “disciplina posteriore eventualmente più favorevole”, in quanto non troverebbero “applicazione gli opposti principi di cui all'art.
2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni”;
3) erroneità della sentenza per non aver considerato che, al momento della commissione del fatto, la fattispecie era sanzionata anche come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e che pertanto, in virtù del principio della retroattività della lex mitior anche in materia di illeciti amministrativi, la stessa doveva essere sanzionata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 17 aprile 1994, n. 69;
4) erroneità della sentenza per la mancata compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c.” ( così testualmente nell'atto di appello). ritualmente costituito ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza riproponendo in via d'appello incidentale condizionato i motivi d'impugnazione rimasti assorbiti in primo grado (per omessa audizione degli interessati nonostante la loro esplicita richiesta, l'intervenuta prescrizione, la mancata notifica del decreto di revoca dell'autorizzazione alle imprese interessate, luogo di cessione del prodotto, assenza di contestazione nei confronti di quale socio accomandatario) e in via d'appello incidentale ha Controparte_1 chiesto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del Parte_1
al pagamento delle spese legali di primo grado da quantificarsi applicando i
[...] valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00 rilevando come il Giudice di prime cure, nell'applicazione delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 dopo aver correttamente applicato il principio pag. 7/12 della soccombenza, non si era attenuto ai valori medi né a quelli minimi, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della scelta operata.
Ragioni della decisione
Vanno rigettati il primo e il secondo motivo d'impugnazione .
In primo luogo va rilevato come l'articolo 16 del d.lgs n.69/2014 laddove prevede che
“per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni”, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, non consente di ritenere operante un rinvio agli articoli 40 e 41 della legge n.689/1981, tenuto conto che va esclusa la valenza generale, come disposizioni transitorie omnibus, degli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981,
“operanti, invece, solo con riguardo agli illeciti depenalizzati con la stessa legge, come risulta evidente sia dai lavori preparatori, sia dalla circostanza che quasi tutte le leggi di depenalizzazione successive hanno provveduto a dettare disposizioni transitorie ad hoc
(del che non vi sarebbe stata necessità se quegli articoli avessero un valore generale” ( cfr. Cass pen SSUU n.25457/2012).
In materia di illeciti amministrativi, in assenza di un regime normativo di espressa deroga al principio generale, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole.
Né, diversamente da quanto opinato dall'appellante, può farsi valere in senso contrario il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.63/2019.Va in proposito evidenziato come lo scrutinio della Corte è avvenuto con riferimento alla norma transitoria inserita nelle leggi di depenalizzazione e alla legittimità della derogata al suddetto principio sulla base del rilievo che ex artt. 3, 117, primo comma Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, sia per la disposta abolitio criminis sia per l'introduzione di un trattamento amministrativo punitivo meno severo, “si impone il principio di retroattività della lex mitior, salvo motivi ostativi ragionevoli.” pag. 8/12 Tuttavia nella medesima pronuncia si è osservato che con riferimento allo jus superveniens - che non disponeva alcunchè sul piano del diritto transitorio – ne andava affermata l'efficacia solo pro futuro riaffermando la consolidata regola di diritto intertemporale delle sanzioni amministrative, che, in applicazione del principio generale dell'art. 11 delle Preleggi (secondo cui “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”)
Pertanto in assenza di una espressa deroga legislativa e di un più generale intervento legislativo che modifichi l'art. 1 della legge n. 689/1981 con una la previsione di retroattività favorevole delle sanzioni amministrative alla luce del carattere diffusamente afflittivo e della funzione preventiva che usualmente caratterizza le sanzioni amministrative, rendendole strutturalmente e teleologicamente omogenee a quelle penali, non può essere riconosciuto allo stato alcuno spazio applicativo alla retroattività in mitius. Fuori delle ipotesi espressamente previste, valgono il principio generale di irretroattività, sancito dall'art. 11 preleggi, ed il divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 preleggi rilevando come nel campo del diritto amministrativo, la ratio dell'irretroattività della lex mitior è ravvisata nell'esigenza di rafforzare l'efficacia deterrente della sanzione, eliminando ogni aspettativa di elusione per effetto di una più favorevole legge successiva;
oltre che da esigenze di prevedibilità, certezza e celerità della contestazione e del recupero delle somme.
Va altresì rigettato il terzo motivo d'impugnazione.
L'appellante assume che si sarebbe dovuto applicare l'art. 2, quarto comma, c.p. tenuto conto della successione dell'art. 5 del D.Lgs. 69/2014 all'art. 23 del D.Lgs n. 194/1995
(non applicato all'epoca del fatto in quanto la fattispecie era sanzionata come più grave reato, poi depenalizzato), con conseguente piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione adottata in virtù di una norma che prevedeva un illecito amministrativo in luogo dell'illecito amministrativo precedentemente applicabile alla medesima fattispecie, e dal quale deriva un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto a quello precedente.
Come correttamente osservato dal patrocinio dell'appellato la tesi è priva di pregio tenuto conto che l'articolo 5, primo comma D.lgs. n.69/2014 (Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, pag. 9/12 chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro) non ha affatto sostituito la previsione dell'art.23 del d.lgs n.194/1995 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da
1.000 euro a 6.500 euro) norma che risulta tutt'ora vigente.
Va infine rigettato il quarto motivo d'impugnazione, in relazione alla condanna alle spese, tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
L'appello principale va dunque integralmente rigettato con assorbimento dei motivi proposti dall'appellato via d'appello incidentale condizionato:
Tanto premesso va accolto l'appello incidentale proposto dall'appellato relativamente alla pronuncia sulle spese tenuto conto che il giudice di prime cure liquidava la somma di euro 657,00 motivando tale quantificazione “secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n.55/2014 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte in corso di causa”. In proposito va osservato che tenuto conto del valore della controversia con riferimento alla sanzione irrogata pari ad euro 11.683,67 la somma risulta del tutto inferiore ai minimi previsti secondo quanto indicato dal d.m. n.55/2014 nello scaglione da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00 che per le fasi di studio introduttiva e decisionale nei valori minimi corrisponde ad euro 3.397,00.
L'appello incidentale va dunque accolto e l'impugnata sentenza n. 175/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso va dunque riformata in relazione al solo capo di condanna alle spese, spese che vanno quantificate quanto ai compensi in applicazione del D.M. 55/2014 e del parametro di valore tra € 5.200,00= ed €26.000,00 secondo i valori minimi in complessivi euro 3.397,00 , con conseguente riforma del capo di sentenza e condanna del al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
pag. 10/12 delle spese di lite del primo grado liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste secondo soccombenza a integrale carico dell'appellante che risulta integralmente soccombente. Le stesse vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, del parametro di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 nei valori medi in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.175/2024 pubblicata in data 26 gennaio 2024 del Tribunale di
Treviso, lo respinge e in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto :
1)condanna il al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
2)condanna il a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Parte_3 secondo grado che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
pag. 11/12
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 12/12