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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1249/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Scarfò Manuela Con per i funzionari e Controparte_3 Controparte_4
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHILARDUCCI Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. SCARFO' MANUELA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Controparte_3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
Co ingiunzione n. 110/2023 notificata in data 28.11.2023 con cui l gli ha ingiunto, in qualità di Presidente e legale rappresentante di , il pagamento di € 10.537,20 a titolo di sanzioni amministrative e Controparte_5 spese per avere impiegato come lavoratrice subordinata per il periodo dal 28.1.2017 al Parte_2
31.7.2017, ovvero per un periodo superiore a 60 giorni di calendario, ai sensi dell'art. 3, co. 3 D.L. n. 12/02, convertito con L. n. 73/02, come sostituito dall'art. 22, co. 1, D. Lgs. n. 151/15, deducendo quali motivi di impugnazione:
- l'erronea individuazione del quale trasgressore, con conseguente difetto di legittimazione passiva e Pt_1 prescrizione della pretesa creditoria;
- inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l' e . Controparte_5 Parte_2
Co
2. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
La causa istruita per documenti e prove orali, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
4. In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione in quanto il ricorso è stato depositato in data 28.12.2023 ovvero entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza notificata in data 28.11.2023.
1 5. Quanto all'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e conseguente prescrizione del credito, deve rilevarsi che il verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo prodromico all'atto impugnato in data 8.7.2021 (cfr. doc. 8 res.) è stato notificato a mani del ricorrente che, dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 7 Cont res.), era Presidente e legale rappresentante dell' nel periodo oggetto di contestazione (ovvero 28.1.2017-
31.7.2017) Co Cont
6. Passando al merito, l deduce l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra l' e la Parte_2 per lo svolgimento di attività di pulizia della palestra in ragione della concordata corresponsione di una retribuzione forfettaria mensile, comprensiva anche degli acquisti dei detersivi e degli strumenti di lavoro, della durata (tre ore) giornaliera della prestazione, da collocarsi nelle primissime ore della mattina, prima dell'apertura al pubblico della palestra. Co
7. Sentita quale testimone, la pur confermando il cap 5) (“Lei riceveva gli ordini e le direttive di Parte_2 lavoro dal sig. ”), ha aggiunto spontaneamente “Tutti i giorni facevo le stesse cose” e ha precisato, Testimone_1
a domanda, che “Il ricorrente non mi controllava mentre lavoravo, avevo le chiavi ed entravo quando volevo…Il ricorrente voleva che andassi la mattina presto, non la sera. Non ho mai potuto fare cambio orario perché il non ha mai voluto….Provvedevo io ad acquistare il materiale per pulire. Ero pagata all'inizio 550 euro al Tes_1 mese con obbligo da parte mia di comprare il materiale. Poi la retribuzione è diminuita. Nei periodi di luglio e agosto la mia prestazione era ridotta perché c'era meno affluenza. Ero pagata in contanti, facevo delle ricevute degli importi che mi venivano pagati. Le ricevute erano nello stanzino dove tenevo le cose per pulire e non le ho più trovate quando mi ha licenziata, o meglio quando mi sono presentata a lavoro e il ricorrente aveva chiamato un'altra ditta;
ciò dopo che avevo comprato tutti i detersivi. Sono arrivata a lavoro e non ho trovato più niente del mio materiale e neanche le ricevute”. In risposta ad ulteriore domanda a chiarimenti, la teste – che poco prima aveva a chiare lettere confermato di non essere soggetta ad alcun controllo da parte del ricorrente – ha genericamente riferito di avere “sempre seguito le direttive del Domenici, mai con altri soggetti dell'associazione”.
Infine dopo la rilettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva (doc. 5 res.), la ha confermato che Parte_2 quando era impossibilitata a lavorare mandava al suo posto le figlie e, se queste erano impossibilitate, si è trovata a lavorare “anche con la febbre a quaranta”.
8. Anche le sorelle e , hanno confermato le dichiarazioni rese ispettiva. Persona_1 Persona_2
Cont
8.1 In particolare la prima, socia e collaboratrice della palestra gestita dalla dal 2004 all'estate 2017, ha dichiarato: << …al mio arrivo in palestra (in orario mattutino, ndr) era presente la Sig.ra che Parte_2 stava ultimando le pulizie che eseguiva la mattina presto prima dell'apertura. Aveva nel sottoscala i suoi strumenti da lavoro e il luogo dove si preparava per il lavoro e qui anche custodiva eventuali oggetti smarriti dai clienti. Nei mesi di giugno e luglio, causa minore affluenza della palestra le giornate di pulizie venivano ridotte. Ad agosto era totalmente chiuso dal 1 al 31…>>.
2 8.2 Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di e di . Persona_2 Testimone_2
8.3 Quest'ultima in sede ispettiva ha riferito di aver “sentito dire” – e quindi di non aver conoscenza diretta – del fatto che la arrivasse in palestra alle 6-6.30 del mattino, circostanza che, assieme al fatto che la trovava Parte_2 ancora al lavoro al momento del suo arrivo in palestra alle ore 8.45 circa per tenere quale istruttrice il corso di pilates che iniziava alle 9.30, con tutta evidenza le ha consentito di dedurre che “le pulizie le eseguiva per circa tre ore al giorno e sempre di mattina presto”.
9. Le dichiarazioni della in punto di direttive circa la prestazione lavorativa in orario mattutino, prima Parte_2 dell'apertura della palestra, hanno trovato riscontro anche nella deposizione di secondo cui “A volte Testimone_3 la veniva la sera dopo le 10.00 anche se noi le avevamo detto di no…Assieme al maestro ero Parte_2 Per_3 presente in segreteria nei giorni dispari;
il commercialista faceva le ricevute per i vari istruttori e invece la dava la ricevuta al titolare per farla gestire al commercialista che era il rag. La Parte_2 Pt_1 Parte_2 aveva un orario ma a volte non lo rispettava e veniva la sera dopo le 22.30 anche se noi eravamo contrari perché se succedeva qualcosa non c'era nessuno. ADR Preciso che non aveva un orario predeterminato, di solito veniva la mattina presto alle 6.30, ma spesso alle 8.00 aveva già finito perché faceva più in fretta di quello che secondo me sarebbe stato necessario per fare bene le pulizie, tanto che c'erano state delle lamentele da parte dei soci”.
10. Ora, alla luce delle evidenze dell'istruttoria orale e documentale, deve valutarsi se, a prescindere dagli elementi costitutivi e caratterizzanti la subordinazione quali l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro nel caso di specie sicuramente non dimostrati, sussistano altri criteri distintivi sussidiari sufficienti a qualificare come di lavoro dipendente la prestazione resa dalla Parte_2
11. Infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione…, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo.” (Cass. n. 23846/2017).
12. Ebbene nel caso di specie non si ritiene che sussistano elementi sufficienti a qualificare in termini di subordinazione la prestazione di lavoro resa dalla Parte_2
13. A fronte, infatti, della non contestata continuità e significativa durata del rapporto di lavoro della ricorrente a favore della palestra , si ravvisano quali elementi indicativi o quantomeno compatibili Controparte_5 con la natura autonoma del rapporto di lavoro: le modalità di erogazione del compenso, corrisposto non in misura fissa ma variabile nel corso dell'anno in ragione della diversa affluenza alla palestra ovvero delle maggiori o minori
3 esigenze di pulizia della stessa, con emissione da parte della ricorrente di apposita ricevuta;
l'assenza di uno specifico orario di lavoro da osservare, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'indicazione da parte del i un orario mattutino prima dell'apertura della palestra, trattandosi di prerogativa compatibile anche con Pt_1 un rapporto di collaborazione o con un contratto d'opera e rispondente a finalità di mero coordinamento della prestazione con le esigenze del committente;
il possesso da parte della delle chiavi dei locali e la Parte_2 possibilità di accedere senza particolari obblighi di comunicazione o di preventiva autorizzazione;
l'acquisto da parte della degli strumenti di lavoro e la possibilità di farsi sostituire in caso di bisogno da altri soggetti Parte_2
(le figlie) al fine di garantire il risultato dell'obbligazione assunta nei confronti dei gestori della palestra, a dimostrazione di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo alla stessa.
14. Di conseguenza in difetto di elementi univocamente sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la deve concludersi per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza Parte_2 ingiunzione opposta.
15. L'oggettiva difficoltà di accertamento in concreto della natura subordinata del rapporto di lavoro in caso di attività semplici quali quella di pulizia e le finalità pubblicistiche e di tutela di valori fondamentali dell'ordinamento Co cui è improntata l'attività dell' costituiscono grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente per il credito oggetto della medesima;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Livorno, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1249/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Scarfò Manuela Con per i funzionari e Controparte_3 Controparte_4
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHILARDUCCI Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. SCARFO' MANUELA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Controparte_3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
Co ingiunzione n. 110/2023 notificata in data 28.11.2023 con cui l gli ha ingiunto, in qualità di Presidente e legale rappresentante di , il pagamento di € 10.537,20 a titolo di sanzioni amministrative e Controparte_5 spese per avere impiegato come lavoratrice subordinata per il periodo dal 28.1.2017 al Parte_2
31.7.2017, ovvero per un periodo superiore a 60 giorni di calendario, ai sensi dell'art. 3, co. 3 D.L. n. 12/02, convertito con L. n. 73/02, come sostituito dall'art. 22, co. 1, D. Lgs. n. 151/15, deducendo quali motivi di impugnazione:
- l'erronea individuazione del quale trasgressore, con conseguente difetto di legittimazione passiva e Pt_1 prescrizione della pretesa creditoria;
- inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l' e . Controparte_5 Parte_2
Co
2. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
La causa istruita per documenti e prove orali, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
4. In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione in quanto il ricorso è stato depositato in data 28.12.2023 ovvero entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza notificata in data 28.11.2023.
1 5. Quanto all'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e conseguente prescrizione del credito, deve rilevarsi che il verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo prodromico all'atto impugnato in data 8.7.2021 (cfr. doc. 8 res.) è stato notificato a mani del ricorrente che, dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 7 Cont res.), era Presidente e legale rappresentante dell' nel periodo oggetto di contestazione (ovvero 28.1.2017-
31.7.2017) Co Cont
6. Passando al merito, l deduce l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra l' e la Parte_2 per lo svolgimento di attività di pulizia della palestra in ragione della concordata corresponsione di una retribuzione forfettaria mensile, comprensiva anche degli acquisti dei detersivi e degli strumenti di lavoro, della durata (tre ore) giornaliera della prestazione, da collocarsi nelle primissime ore della mattina, prima dell'apertura al pubblico della palestra. Co
7. Sentita quale testimone, la pur confermando il cap 5) (“Lei riceveva gli ordini e le direttive di Parte_2 lavoro dal sig. ”), ha aggiunto spontaneamente “Tutti i giorni facevo le stesse cose” e ha precisato, Testimone_1
a domanda, che “Il ricorrente non mi controllava mentre lavoravo, avevo le chiavi ed entravo quando volevo…Il ricorrente voleva che andassi la mattina presto, non la sera. Non ho mai potuto fare cambio orario perché il non ha mai voluto….Provvedevo io ad acquistare il materiale per pulire. Ero pagata all'inizio 550 euro al Tes_1 mese con obbligo da parte mia di comprare il materiale. Poi la retribuzione è diminuita. Nei periodi di luglio e agosto la mia prestazione era ridotta perché c'era meno affluenza. Ero pagata in contanti, facevo delle ricevute degli importi che mi venivano pagati. Le ricevute erano nello stanzino dove tenevo le cose per pulire e non le ho più trovate quando mi ha licenziata, o meglio quando mi sono presentata a lavoro e il ricorrente aveva chiamato un'altra ditta;
ciò dopo che avevo comprato tutti i detersivi. Sono arrivata a lavoro e non ho trovato più niente del mio materiale e neanche le ricevute”. In risposta ad ulteriore domanda a chiarimenti, la teste – che poco prima aveva a chiare lettere confermato di non essere soggetta ad alcun controllo da parte del ricorrente – ha genericamente riferito di avere “sempre seguito le direttive del Domenici, mai con altri soggetti dell'associazione”.
Infine dopo la rilettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva (doc. 5 res.), la ha confermato che Parte_2 quando era impossibilitata a lavorare mandava al suo posto le figlie e, se queste erano impossibilitate, si è trovata a lavorare “anche con la febbre a quaranta”.
8. Anche le sorelle e , hanno confermato le dichiarazioni rese ispettiva. Persona_1 Persona_2
Cont
8.1 In particolare la prima, socia e collaboratrice della palestra gestita dalla dal 2004 all'estate 2017, ha dichiarato: << …al mio arrivo in palestra (in orario mattutino, ndr) era presente la Sig.ra che Parte_2 stava ultimando le pulizie che eseguiva la mattina presto prima dell'apertura. Aveva nel sottoscala i suoi strumenti da lavoro e il luogo dove si preparava per il lavoro e qui anche custodiva eventuali oggetti smarriti dai clienti. Nei mesi di giugno e luglio, causa minore affluenza della palestra le giornate di pulizie venivano ridotte. Ad agosto era totalmente chiuso dal 1 al 31…>>.
2 8.2 Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di e di . Persona_2 Testimone_2
8.3 Quest'ultima in sede ispettiva ha riferito di aver “sentito dire” – e quindi di non aver conoscenza diretta – del fatto che la arrivasse in palestra alle 6-6.30 del mattino, circostanza che, assieme al fatto che la trovava Parte_2 ancora al lavoro al momento del suo arrivo in palestra alle ore 8.45 circa per tenere quale istruttrice il corso di pilates che iniziava alle 9.30, con tutta evidenza le ha consentito di dedurre che “le pulizie le eseguiva per circa tre ore al giorno e sempre di mattina presto”.
9. Le dichiarazioni della in punto di direttive circa la prestazione lavorativa in orario mattutino, prima Parte_2 dell'apertura della palestra, hanno trovato riscontro anche nella deposizione di secondo cui “A volte Testimone_3 la veniva la sera dopo le 10.00 anche se noi le avevamo detto di no…Assieme al maestro ero Parte_2 Per_3 presente in segreteria nei giorni dispari;
il commercialista faceva le ricevute per i vari istruttori e invece la dava la ricevuta al titolare per farla gestire al commercialista che era il rag. La Parte_2 Pt_1 Parte_2 aveva un orario ma a volte non lo rispettava e veniva la sera dopo le 22.30 anche se noi eravamo contrari perché se succedeva qualcosa non c'era nessuno. ADR Preciso che non aveva un orario predeterminato, di solito veniva la mattina presto alle 6.30, ma spesso alle 8.00 aveva già finito perché faceva più in fretta di quello che secondo me sarebbe stato necessario per fare bene le pulizie, tanto che c'erano state delle lamentele da parte dei soci”.
10. Ora, alla luce delle evidenze dell'istruttoria orale e documentale, deve valutarsi se, a prescindere dagli elementi costitutivi e caratterizzanti la subordinazione quali l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro nel caso di specie sicuramente non dimostrati, sussistano altri criteri distintivi sussidiari sufficienti a qualificare come di lavoro dipendente la prestazione resa dalla Parte_2
11. Infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione…, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo.” (Cass. n. 23846/2017).
12. Ebbene nel caso di specie non si ritiene che sussistano elementi sufficienti a qualificare in termini di subordinazione la prestazione di lavoro resa dalla Parte_2
13. A fronte, infatti, della non contestata continuità e significativa durata del rapporto di lavoro della ricorrente a favore della palestra , si ravvisano quali elementi indicativi o quantomeno compatibili Controparte_5 con la natura autonoma del rapporto di lavoro: le modalità di erogazione del compenso, corrisposto non in misura fissa ma variabile nel corso dell'anno in ragione della diversa affluenza alla palestra ovvero delle maggiori o minori
3 esigenze di pulizia della stessa, con emissione da parte della ricorrente di apposita ricevuta;
l'assenza di uno specifico orario di lavoro da osservare, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'indicazione da parte del i un orario mattutino prima dell'apertura della palestra, trattandosi di prerogativa compatibile anche con Pt_1 un rapporto di collaborazione o con un contratto d'opera e rispondente a finalità di mero coordinamento della prestazione con le esigenze del committente;
il possesso da parte della delle chiavi dei locali e la Parte_2 possibilità di accedere senza particolari obblighi di comunicazione o di preventiva autorizzazione;
l'acquisto da parte della degli strumenti di lavoro e la possibilità di farsi sostituire in caso di bisogno da altri soggetti Parte_2
(le figlie) al fine di garantire il risultato dell'obbligazione assunta nei confronti dei gestori della palestra, a dimostrazione di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo alla stessa.
14. Di conseguenza in difetto di elementi univocamente sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la deve concludersi per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza Parte_2 ingiunzione opposta.
15. L'oggettiva difficoltà di accertamento in concreto della natura subordinata del rapporto di lavoro in caso di attività semplici quali quella di pulizia e le finalità pubblicistiche e di tutela di valori fondamentali dell'ordinamento Co cui è improntata l'attività dell' costituiscono grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente per il credito oggetto della medesima;
- compensa le spese di lite fra le parti.
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