CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere rel.
3. dr. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1040 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025 (ivi riunita la causa n.1045/25)
TRA
, e , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 in data 18.07.2025, a sua volta erede di nato a Persona_2
AG L'AT (BN) il 14.03.1958 e deceduto in data 23.06.2025, rappresentati e difesi dall'avv. Iacobelli Gianni Emilio, presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli, via P. Giannone n.30
Appellanti-Appellati
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Addivinola Erminia, con la quale elett.te domicilia in Napoli, via Santa Lucia n.81, presso la sede dell'Ente
Appellata-Appellante
In contraddittorio con:
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1097/24 del 5/11/24, il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della ha Persona_2 Controparte_1 così statuito:
1) Dichiara che tra il ricorrente e la si è Controparte_1 instaurato un rapporto di lavoro con i caratteri della subordinazione, con svolgimento di mansioni inquadrabili nella cat. C, pos. econ. C1, di cui al CCNL Regioni e Autonomie locali, a decorrere dal 16.05.2001;
2) per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, del complessivo importo lordo di € 17.702,12 a titolo di differenze retributive per il periodo 1.09.2017- 30.03.2021, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, e all'accantonamento di € 3.354,38 a titolo di TFR, nonchè al versamento in favore dell' della CP_2 contribuzione dovuta sulle retribuzioni imponibili spettanti al ricorrente per il periodo 1.09.2017-30.03.2021, così come quantificate nella perizia redatta dal CTU, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
3) condanna la al risarcimento del danno, che Controparte_1 liquida in dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decisione al saldo. Con vittoria di spese di lite per due terzi a carico della e compensazione dell'ulteriore CP_1 terzo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello parziale
[...]
, con ricorso depositato il 5/5/25, sostenendone l'erroneità Per_2 per avere fatto decorrere la prescrizione dei crediti retributivi maturati in suo favore, ex art. 2126 c.c., in corso di rapporto, nonostante il metus della mancata stabilizzazione, da parte della
, che vi aveva provveduto solo nel 2021, in seguito Controparte_1 ad una procedura selettiva, ed il timore di cessazione del rapporto di lavoro, non caratterizzato da alcuna stabilità.
La decisione era censurata inoltre per avere ritenuto prescritti anche i contributi previdenziali antecedenti a settembre 2007, per violazione delle norme richiamate nell'atto di appello (Decreto Legge n.4/2019, Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2021 n.228 e successivo Decreto legge 29 dicembre 2022 n.198), che avevano sospeso il termine di prescrizione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i CP_2 lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
L'impugnante, quindi, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda di prime cure. Avverso la medesima sentenza, con ricorso depositato il 5/5/25, ha proposto gravame anche la che, con varie Controparte_1 argomentazioni in fatto e diritto, ha criticato la decisione per avere erroneamente ritenuto che l'attività di lavoratore socialmente utile svolta dal in realtà avesse natura subordinata, Per_2 nonostante la stessa fosse stata del tutto coerente con le delibere di giunta succedutesi negli anni e con i progetti obiettivo per l'impiego di personale lsu ad esse allegati, essendosi snodata in conformità agli stessi, e nonostante l'assenza di prova del vincolo della subordinazione, per nulla emerso dall'istruttoria testimoniale svolta, erroneamente valutata dal Tribunale, e dalla documentazione in atti.
Non era invocabile nel caso di specie una prestazione di fatto che presentasse una “radicale difformità dal progetto lsu” nè dunque lo svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, come richiesto dal consolidato orientamento della Suprema Corte, di qui l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a fronte dello specifico dettato normativo valevole per i lavori socialmente utili.
L'appellante ha poi dedotto la violazione e falsa CP_1 applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n.165/2001 e dell'art. 32, comma 5, l. n.183/2010, dolendosi che fosse stato accordato all'appellato, oltre alla tutela ex art. 2126 c.c., anche il risarcimento del danno cd. comunitario, non spettante attesa la stabilizzazione avvenuta a marzo 2021, in seguito ad una blanda procedura selettiva, proprio per effetto del pregresso svolgimento di attività socialmente utile.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto integrale della domanda di prime cure.
In entrambi i giudizi di appello, si è ricostituito il contraddittorio, specificandosi che, essendo intervenuto, in data 23.6.2025, il decesso dell'appellante e Persona_2 successivamente, in data 18.7.2025, del suo erede (cfr. Persona_1 certificato di morte di certificato di famiglia Persona_2 storico di , certificato di morte di e stato Persona_2 Persona_1 di famiglia di allegati in atti), sono intervenuti in Persona_1 giudizio gli eredi di , ossia , Persona_1 Parte_1
e che hanno depositato istanza per la Parte_2 Parte_3 prosecuzione/riassunzione del giudizio rg. n. 1040/2025 (cfr. atto di riassunzione) e memoria di costituzione in quello n.1045/25.
Gli stessi hanno eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto dalla per le ragioni espresse in Controparte_1 memoria.
La , a sua volta, ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1 proposto dal stante la sua infondatezza. Per_2 L' pure si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare, CP_2
l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario e chiedendo: accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' conseguente a riconoscimento del rapporto di CP_2 lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali e assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., previa riunione dei giudizi connessi disposta con separate ordinanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto dell'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello della , atteso che, Controparte_1 nel ricorso, sono chiaramente e specificamente evidenziate le censure mosse avverso la sentenza di primo grado in punto di non corretta ricostruzione della fattispecie concreta, a fronte delle quali parte appellata ha potuto replicare esercitando pienamente il suo diritto di difesa.
Tanto premesso, l'appello della che per ragioni Controparte_1 di ordine logico-giuridico va esaminato per primo, è fondato e va accolto per le ragioni già espresse da questa stessa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, pienamente condivise anche da questo collegio (cfr la recente sentenza n.1845/25 e prima ancora quella n.2720/23, prodotte in atti), con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, che ha accordato all'odierno appellato la tutela retributiva e contributiva ex art.2126 c.c., nonché il danno comunitario, sull'erroneo presupposto che il rapporto di LSU, pacificamente intercorso tra le parti nel periodo di causa, in realtà avesse assunto i caratteri di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Occorre premettere, in punto di diritto, che la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel D.L. n.299 del 1994, art.14, convertito in L. n. 451 del 1994, e poi nel D.lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto; successivamente è intervenuta la ulteriore disciplina dettata dal D.lgs. n. 81 del 2000.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto dal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr Cass. n.2887 del 2008, n.2605 del 2013 e n.22287 del 2014).
Tuttavia, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude, però, che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., ma a tal fine è necessario che risultino provati, oltre alla difformità totale rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'Ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. 6155/18, n.29828/21, 11622/24, Cass. 27301/24 e Cass. 7994/25).
Tutto ciò premesso, poiché il trattamento economico per LSU è stabilito direttamente dalla legge, la rivendicazione del Massa di conseguire il trattamento corrispondente a quello percepito dai dipendenti subordinati di cat. C1 richiedeva la rigorosa dimostrazione in giudizio dei presupposti sopra evidenziati, in primis della radicale difformità dal progetto dell'attività in concreto espletata.
Tali presupposti, però, come ben rilevato dall'Ente appellante con i suoi articolati motivi di censura, non ricorrono affatto nel caso di specie, attesa in primo luogo la mancanza di difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale dei progetti obiettivo, di volta in volta deliberati dalla Giunta Regionale, per la cui realizzazione il ha svolto l'attività Per_2 di LSU oggetto di causa.
Le attività oggetto dei progetti LSU che hanno interessato il Per_2 sono state allegate fin dal primo grado dalla appellante ed CP_1 anche il Tribunale le ha ripercorse nella sentenza in questa sede impugnata (cfr pag. 10), a cui si rimanda, dove vengono indicate le varie assegnazioni nel tempo del geom. presso i diversi uffici Per_2 del settore Genio Civile di Benevento.
Dalle stesse allegazioni di cui al ricorso di prime cure e dalla documentazione prodotta risulta come lo stesso abbia sempre svolto compiti in collaborazione con il personale tecnico/amministrativo, alla luce della deliberazione n.5885/02, che approvava il primo nuovo progetto obiettivo, a cui avevano fatto seguito altri progetti obiettivo di analogo contenuto, che prevedevano le stesse attività
o altre attività.
In tutti gli ordini di servizio e le note di utilizzo prodotte, le attività assegnate sono “a supporto ed ausiliarie” e mai autonome;
tanto si legge anche nella sentenza impugnata, dove il Tribunale dà atto che, dalla prova svolta, era sostanzialmente emerso che il Per_2 aveva svolto attività tecnico/amministrativa a supporto del personale addetto all'accettazione depositi.
Manca in sostanza, nel caso concreto, il presupposto fondamentale perchè si possa affermare che l'attività svolta presso il Genio Civile di Benevento, a partire da maggio 2001, di supporto ed affiancamento al personale regionale tecnico/amministrativo ivi addetto esulasse dallo schema dei lavori socialmente utili per rientrare in quello della subordinazione.
La prestazione resa, invero, come risulta dalla documentazione in atti (cfr le delibere di Giunta con gli annessi progetti) ed anche dall'istruttoria testimoniale svolta, quale riportata nella sentenza in questa sede impugnata, non risulta che si sia discostata, nè per contenuto nè tanto meno per orario o per impegno, quindi sotto un profilo qualitativo e quantitativo, da quella dovuta in base al programma a cui si riferiscono i progetti per LSU succedutisi nel tempo, come indicati dallo stesso ricorrente, dopo quello iniziale interregionale denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, con subentro della a partire da giugno 2000. Controparte_1
Orbene, nella vicenda che ci occupa, non è emerso che il abbia Per_2 svolto in concreto compiti esorbitanti, per qualità e/o quantità, rispetto alla previsione progettuale e neppure che sia stato impegnato in uffici differenti rispetto a quelli oggetto del progetto;
né è stato prospettato alcun elemento atto ad escludere la riconducibilità delle mansioni ai progetti e, come già rilevato, lo scostamento dal progetto è uno degli elementi imprescindibili da valutare per l'accertamento della subordinazione. Neppure può sostenersi, alla stregua dell'istruttoria svolta, che della verifica del concreto atteggiarsi del rapporto, sia emerso, univocamente, lo svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto e per tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti operanti nello stesso ufficio (esclusa per ampiezza e responsabilità dallo stesso Tribunale come si legge a pag. 16 della sentenza), nonché l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini dell'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 17101/2017, Cass. n.6155/2018 e Cass. n.3504/2024).
D'altra parte la stessa sentenza di prime cure, sulla base del complessivo quadro probatorio, ha escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nei progetti LSU, pervenendo alla conclusione, censurata dalla appellante e non condivisa da CP_1 questa Corte, che nella vicenda, benchè effettivamente l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 81/2000 consentiva anche l'utilizzo in attività diverse da quelle del progetto originario “Mitigazione rischio sismico”, ormai concluso, rilevasse la circostanza che nei progetti obiettivo, approvati di anno in anno, fossero stati contemplati obiettivi ed attività direttamente riguardanti l'ordinaria attività istituzionale dell'ente regionale, in tal modo mettendo in discussione l'oggetto stesso dei progetti LSU di cui alle delibere di approvazione.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato perché l'attività del Massa, seppure conforme ai progetti obiettivo, rientrava nei fini istituzionali dell'Ente, senza considerare che la prestazione di pubblica utilità comporta di per sé l'inserimento degli LSU o LPU nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente ed è strumentale (nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi di utilità pubblica) alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implica, per l'attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle prestazioni (cfr in tal senso Cassazione civile sez. lav. 22/10/2024, n.27301).
Dalla pronuncia impugnata emerge, quindi, che il giudizio di fatto compiuto risulta fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria, tanto più se si consideri l'erronea prospettazione del Massa sul potere riconosciuto all'Ente utilizzatore dal d.lgs. 81/2000 di predisporre progetti obiettivo diversi da quello iniziale sulla “Mitigazione Rischio Sismico…”.
Ed invero il deduceva, nel suo ricorso, che fin dal primo Per_2 giorno di assegnazione presso il Genio Civile di Benevento aveva svolto unicamente compiti tecnici attinenti all'attività istituzionale del suddetto Genio Civile ed aveva svolto la medesima attività per tutta la durata della prestazione lavorativa, ossia attività non attinente al progetto di iniziale assegnazione
“Mitigazione Rischio sismico”, laddove, invece, occorreva allegare e provare la divergenza dell'attività esplicata rispetto ai vari progetti succedutisi o prorogati nel tempo.
Non si dimentichi che, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr Cass. 2016/13472) “la durata annuale dei progetti per LSU/LPU, stabilita per legge, comporta l'inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto, sicché, in caso di differenti progetti succeduti senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, il rapporto giuridico non ha il carattere dell'unicità né si realizza la sua prosecuzione "tout court", salvo il solo caso della proroga del medesimo progetto in atto, ipotesi che, peraltro, non ricorre in caso di diversità di contenuto, di orario e di impegno del lavoro svolto dopo la scadenza annuale del progetto rispetto alla prestazione di pubblica utilità, senza che, in senso contrario, rilevi l'attivazione, da parte dell'ente utilizzatore, di un progetto per LSU dopo quello originario per LPU, in quanto ciascuno di tali progetti, avviato sulla base di uno specifico procedimento amministrativo autorizzatorio, è da considerarsi comunque distinto ed autonomo”.
Del tutto inidonee a dare conto della natura subordinata dell'attività svolta, lo si ribadisce conforme ai progetti obiettivi, la cui legittimità non poteva essere censurata dal Giudice per le ragioni che si leggono in sentenza, sono comunque le circostanze evidenziate dal Tribunale circa l'assoggettamento del Massa a direttive e controlli anche in ordine alla presenza sul posto di lavoro.
Ed invero, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta, complessivamente considerata, non è emerso alcun potere di gestione Part del personale da parte del dirigente dell'ufficio di appartenenza, né un assoggettamento all'altrui potere direttivo e gerarchico, concretizzatosi in ordini puntuali e precettivi, anche ad personam, circa le mansioni e le attività da svolgere o in ordine alla turnazione oraria, ma solo un coordinamento del tutto consono al tipo di attività svolta, atteso che la prestazione dell'odierno appellato non poteva che essere coerente con quella dell'ufficio cui veniva adibito e che lo stesso non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti, senza che da questo possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del pubblico impiego.
In tal senso va letto l'ordine di servizio n.17 del 26/3/2009, richiamato in sentenza a pag. 16, con cui il Dirigente (vista la delibera di giunta n. 399 del 13/3/2009, con la quale è stato approvato il “Progetto Obiettivo anno 2009 per l'impiego del personale impegnato in lavori socialmente utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'A.G.C. n. 15”, vista la disposizione di servizio n. 246125 del 20/3/2009 del responsabile della P.O. Risorse Umane, con la quale si dava avvio al suddetto progetto a far data dal 23 marzo 2009) individuava le attività e gli obiettivi da perseguire, indicando per ogni attività il personale assegnato ed un Referente Funzionario di ruolo a cui era demandata ogni utile azione di coordinamento, supporto e controllo finalizzato al conseguimento degli obiettivi nonché dello stato di avanzamento delle attività.
Neppure è risultato un controllo sull'orario di lavoro svolto, considerato che il , come tutti i lavoratori socialmente utili, Per_2 doveva osservare un orario lavorativo settimanale, stabilito a monte da una delibera di Giunta, attestando la propria presenza giornaliera su appositi fogli, vistati dal responsabile delle attività, come previsto con DGR n. 5285 del 19/10/2001, con cui la Controparte_1 aveva approvato i criteri attuativi per la disciplina dei LSU impegnati nelle attività progettuali.
Privo di rilevanza, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di fatto del lavoro subordinato, è, pertanto, ogni riferimento a fogli presenza, ferie e malattia, atteso che l'erogazione degli assegni a favore dei lavoratori socialmente utili avveniva in esito ad una procedura tecnica di monitoraggio e rendicontazione delle ore di effettiva presenza dei LSU.
Nessuna decisione né in termini di orario di lavoro né in termini di periodo lavorativo, era, dunque, rimessa al Dirigente del Genio Civile di Benevento, il quale si limitava solo a comunicare i dati riguardanti le presenze per consentire il riconoscimento dell'assegno a carico dell'ente utilizzatore.
Anche il riferimento contenuto nel ricorso di prime cure ai corsi di formazione, alla dotazione dei DPI ed alla sottoposizione a visite mediche è coerente con la prestazione LSU costituendo adempimento obbligatorio ai sensi del d.lgs n.81/08 sulla sicurezza (e prima ancora del d.lgs n.626/94).
Nulla di specifico è stato allegato ed è emerso sulla sottoposizione all'eventuale potere disciplinare dell'Ente; nulla è stato detto e provato sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti); nulla sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività ed alla diversa complessità di ciascuna esse.
Inoltre, per tutto l'arco di tempo durante il quale il Massa è risultato assegnato, in qualità di LSU, dapprima al Servizio 03 – P.O. Demanio Idrico e dopo alla P.O. “Deposito Progetti (L.R. n. 9/83, art. 2) e Contenzioso” del Servizio 02 “Difesa Rischio Sismico”, in nessun atto endoprocedimentale o conclusivo di procedimento, connesso ai Servizi di P.O. predetti, si rinviene la sua sottoscrizione (cfr pag. 6 della relazione istruttoria).
La suddetta relazione precisa ancora che la DGR 399/2009 prevedeva a pag. 10 del progetto allegato l'eventuale partecipazione ad attività esterne (sopralluoghi, visite in cantiere, formazione etc..) sempre in accompagno a personale dipendente.
Non può, pertanto, affatto ritenersi provato lo svolgimento di mansioni altamente specializzate, consistenti in compiti specifici di istruttoria tecnico-amministrativa di atti progettuali, rientranti nella categoria C del CCNL di settore, essendosi il Massa sostanzialmente occupato, come è emerso dalla prova, della ricezione dei progetti, della verifica della presenza di tutti gli allegati indicati, eventualmente della timbratura, e successivamente della restituzione del progetto al privato, mentre non può assolutamente ritenersi provato che egli si occupasse anche di sottoscrizioni ed asseverazioni nel senso che apponesse lui firme o altro, tenuto conto che l'asseverazione dei progetti del Genio Civile è una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato, che attesta la conformità dei progetti alla normativa vigente al fine di ottenere l'autorizzazione sismica, il che implica un esame nel merito della pratica da parte di un dipendente di ruolo con profilo professionale specifico.
Di assegnazione della pratica si può infatti propriamente parlare solo quando, dopo il protocollo, il plico passava al funzionario addetto all'esame della pratica – diverso da quello deputato all'accettazione – per l'istruttoria della stessa.
Il provvedeva alla accettazione, quindi prendeva il progetto Per_2 e firmava la ricevuta di accettazione che veniva rilasciata alla persona che consegnava, svolgendo una attività di front-office, in supporto ai funzionari di ruolo dell'Ufficio, sia nel ritiro atti, sia nella consegna atti.
Né rileva di per sé la circostanza che il rapporto si sia protratto oltre la durata massima di 12 mesi prevista dalla legge, dal momento che la normativa in tema di LSU non solo non contiene alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto lsu ma contiene molteplici disposizioni che sembrano implicitamente ammettere la possibilità di una proroga o comunque la possibilità che l'attività di LSU si svolga anche per periodi di tempo tutt'altro che esigui e circoscritti.
In conclusione, per tutto quanto fin qui osservato, non può affatto ritenersi che la prestazione svolta abbia integrato gli estremi di una prestazione di lavoro subordinato, in violazione delle disposizioni normative che regolano il rapporto di utilizzazione degli LSU. Nessun dubbio che l'onere della prova gravi esclusivamente sul lavoratore, che deve allegare circostanze specifiche relative alla difformità tra prestazione resa e progetto LSU, non essendo sufficiente il riferimento a mansioni fungibili rispetto a quelle del personale dipendente o alla copertura di posti vacanti in pianta organica.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata dovendosi, in accoglimento dell'appello della rigettare integralmente la CP_1 domanda di primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore censura fatta valere tanto dalla che dal nel suo autonomo CP_1 Per_2 appello, che pertanto non può essere accolto.
La complessità della problematica affrontata ed il diverso esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello della e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda di primo grado proposta da , a cui sono subentrati i suoi Persona_2 eredi.
Rigetta l'appello di cui al n. Rg.1040/25 proposto dal a cui Per_2 sono subentrati i suoi eredi.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento, a carico della parte soccombente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare dell'11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere rel.
3. dr. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1040 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025 (ivi riunita la causa n.1045/25)
TRA
, e , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 in data 18.07.2025, a sua volta erede di nato a Persona_2
AG L'AT (BN) il 14.03.1958 e deceduto in data 23.06.2025, rappresentati e difesi dall'avv. Iacobelli Gianni Emilio, presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli, via P. Giannone n.30
Appellanti-Appellati
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Addivinola Erminia, con la quale elett.te domicilia in Napoli, via Santa Lucia n.81, presso la sede dell'Ente
Appellata-Appellante
In contraddittorio con:
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1097/24 del 5/11/24, il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della ha Persona_2 Controparte_1 così statuito:
1) Dichiara che tra il ricorrente e la si è Controparte_1 instaurato un rapporto di lavoro con i caratteri della subordinazione, con svolgimento di mansioni inquadrabili nella cat. C, pos. econ. C1, di cui al CCNL Regioni e Autonomie locali, a decorrere dal 16.05.2001;
2) per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, del complessivo importo lordo di € 17.702,12 a titolo di differenze retributive per il periodo 1.09.2017- 30.03.2021, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, e all'accantonamento di € 3.354,38 a titolo di TFR, nonchè al versamento in favore dell' della CP_2 contribuzione dovuta sulle retribuzioni imponibili spettanti al ricorrente per il periodo 1.09.2017-30.03.2021, così come quantificate nella perizia redatta dal CTU, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
3) condanna la al risarcimento del danno, che Controparte_1 liquida in dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decisione al saldo. Con vittoria di spese di lite per due terzi a carico della e compensazione dell'ulteriore CP_1 terzo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello parziale
[...]
, con ricorso depositato il 5/5/25, sostenendone l'erroneità Per_2 per avere fatto decorrere la prescrizione dei crediti retributivi maturati in suo favore, ex art. 2126 c.c., in corso di rapporto, nonostante il metus della mancata stabilizzazione, da parte della
, che vi aveva provveduto solo nel 2021, in seguito Controparte_1 ad una procedura selettiva, ed il timore di cessazione del rapporto di lavoro, non caratterizzato da alcuna stabilità.
La decisione era censurata inoltre per avere ritenuto prescritti anche i contributi previdenziali antecedenti a settembre 2007, per violazione delle norme richiamate nell'atto di appello (Decreto Legge n.4/2019, Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2021 n.228 e successivo Decreto legge 29 dicembre 2022 n.198), che avevano sospeso il termine di prescrizione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i CP_2 lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
L'impugnante, quindi, ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda di prime cure. Avverso la medesima sentenza, con ricorso depositato il 5/5/25, ha proposto gravame anche la che, con varie Controparte_1 argomentazioni in fatto e diritto, ha criticato la decisione per avere erroneamente ritenuto che l'attività di lavoratore socialmente utile svolta dal in realtà avesse natura subordinata, Per_2 nonostante la stessa fosse stata del tutto coerente con le delibere di giunta succedutesi negli anni e con i progetti obiettivo per l'impiego di personale lsu ad esse allegati, essendosi snodata in conformità agli stessi, e nonostante l'assenza di prova del vincolo della subordinazione, per nulla emerso dall'istruttoria testimoniale svolta, erroneamente valutata dal Tribunale, e dalla documentazione in atti.
Non era invocabile nel caso di specie una prestazione di fatto che presentasse una “radicale difformità dal progetto lsu” nè dunque lo svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, come richiesto dal consolidato orientamento della Suprema Corte, di qui l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a fronte dello specifico dettato normativo valevole per i lavori socialmente utili.
L'appellante ha poi dedotto la violazione e falsa CP_1 applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n.165/2001 e dell'art. 32, comma 5, l. n.183/2010, dolendosi che fosse stato accordato all'appellato, oltre alla tutela ex art. 2126 c.c., anche il risarcimento del danno cd. comunitario, non spettante attesa la stabilizzazione avvenuta a marzo 2021, in seguito ad una blanda procedura selettiva, proprio per effetto del pregresso svolgimento di attività socialmente utile.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto integrale della domanda di prime cure.
In entrambi i giudizi di appello, si è ricostituito il contraddittorio, specificandosi che, essendo intervenuto, in data 23.6.2025, il decesso dell'appellante e Persona_2 successivamente, in data 18.7.2025, del suo erede (cfr. Persona_1 certificato di morte di certificato di famiglia Persona_2 storico di , certificato di morte di e stato Persona_2 Persona_1 di famiglia di allegati in atti), sono intervenuti in Persona_1 giudizio gli eredi di , ossia , Persona_1 Parte_1
e che hanno depositato istanza per la Parte_2 Parte_3 prosecuzione/riassunzione del giudizio rg. n. 1040/2025 (cfr. atto di riassunzione) e memoria di costituzione in quello n.1045/25.
Gli stessi hanno eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto dalla per le ragioni espresse in Controparte_1 memoria.
La , a sua volta, ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1 proposto dal stante la sua infondatezza. Per_2 L' pure si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare, CP_2
l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario e chiedendo: accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' conseguente a riconoscimento del rapporto di CP_2 lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali e assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., previa riunione dei giudizi connessi disposta con separate ordinanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto dell'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello della , atteso che, Controparte_1 nel ricorso, sono chiaramente e specificamente evidenziate le censure mosse avverso la sentenza di primo grado in punto di non corretta ricostruzione della fattispecie concreta, a fronte delle quali parte appellata ha potuto replicare esercitando pienamente il suo diritto di difesa.
Tanto premesso, l'appello della che per ragioni Controparte_1 di ordine logico-giuridico va esaminato per primo, è fondato e va accolto per le ragioni già espresse da questa stessa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, pienamente condivise anche da questo collegio (cfr la recente sentenza n.1845/25 e prima ancora quella n.2720/23, prodotte in atti), con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, che ha accordato all'odierno appellato la tutela retributiva e contributiva ex art.2126 c.c., nonché il danno comunitario, sull'erroneo presupposto che il rapporto di LSU, pacificamente intercorso tra le parti nel periodo di causa, in realtà avesse assunto i caratteri di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Occorre premettere, in punto di diritto, che la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel D.L. n.299 del 1994, art.14, convertito in L. n. 451 del 1994, e poi nel D.lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto; successivamente è intervenuta la ulteriore disciplina dettata dal D.lgs. n. 81 del 2000.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto dal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr Cass. n.2887 del 2008, n.2605 del 2013 e n.22287 del 2014).
Tuttavia, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude, però, che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., ma a tal fine è necessario che risultino provati, oltre alla difformità totale rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'Ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. 6155/18, n.29828/21, 11622/24, Cass. 27301/24 e Cass. 7994/25).
Tutto ciò premesso, poiché il trattamento economico per LSU è stabilito direttamente dalla legge, la rivendicazione del Massa di conseguire il trattamento corrispondente a quello percepito dai dipendenti subordinati di cat. C1 richiedeva la rigorosa dimostrazione in giudizio dei presupposti sopra evidenziati, in primis della radicale difformità dal progetto dell'attività in concreto espletata.
Tali presupposti, però, come ben rilevato dall'Ente appellante con i suoi articolati motivi di censura, non ricorrono affatto nel caso di specie, attesa in primo luogo la mancanza di difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale dei progetti obiettivo, di volta in volta deliberati dalla Giunta Regionale, per la cui realizzazione il ha svolto l'attività Per_2 di LSU oggetto di causa.
Le attività oggetto dei progetti LSU che hanno interessato il Per_2 sono state allegate fin dal primo grado dalla appellante ed CP_1 anche il Tribunale le ha ripercorse nella sentenza in questa sede impugnata (cfr pag. 10), a cui si rimanda, dove vengono indicate le varie assegnazioni nel tempo del geom. presso i diversi uffici Per_2 del settore Genio Civile di Benevento.
Dalle stesse allegazioni di cui al ricorso di prime cure e dalla documentazione prodotta risulta come lo stesso abbia sempre svolto compiti in collaborazione con il personale tecnico/amministrativo, alla luce della deliberazione n.5885/02, che approvava il primo nuovo progetto obiettivo, a cui avevano fatto seguito altri progetti obiettivo di analogo contenuto, che prevedevano le stesse attività
o altre attività.
In tutti gli ordini di servizio e le note di utilizzo prodotte, le attività assegnate sono “a supporto ed ausiliarie” e mai autonome;
tanto si legge anche nella sentenza impugnata, dove il Tribunale dà atto che, dalla prova svolta, era sostanzialmente emerso che il Per_2 aveva svolto attività tecnico/amministrativa a supporto del personale addetto all'accettazione depositi.
Manca in sostanza, nel caso concreto, il presupposto fondamentale perchè si possa affermare che l'attività svolta presso il Genio Civile di Benevento, a partire da maggio 2001, di supporto ed affiancamento al personale regionale tecnico/amministrativo ivi addetto esulasse dallo schema dei lavori socialmente utili per rientrare in quello della subordinazione.
La prestazione resa, invero, come risulta dalla documentazione in atti (cfr le delibere di Giunta con gli annessi progetti) ed anche dall'istruttoria testimoniale svolta, quale riportata nella sentenza in questa sede impugnata, non risulta che si sia discostata, nè per contenuto nè tanto meno per orario o per impegno, quindi sotto un profilo qualitativo e quantitativo, da quella dovuta in base al programma a cui si riferiscono i progetti per LSU succedutisi nel tempo, come indicati dallo stesso ricorrente, dopo quello iniziale interregionale denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, con subentro della a partire da giugno 2000. Controparte_1
Orbene, nella vicenda che ci occupa, non è emerso che il abbia Per_2 svolto in concreto compiti esorbitanti, per qualità e/o quantità, rispetto alla previsione progettuale e neppure che sia stato impegnato in uffici differenti rispetto a quelli oggetto del progetto;
né è stato prospettato alcun elemento atto ad escludere la riconducibilità delle mansioni ai progetti e, come già rilevato, lo scostamento dal progetto è uno degli elementi imprescindibili da valutare per l'accertamento della subordinazione. Neppure può sostenersi, alla stregua dell'istruttoria svolta, che della verifica del concreto atteggiarsi del rapporto, sia emerso, univocamente, lo svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto e per tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti operanti nello stesso ufficio (esclusa per ampiezza e responsabilità dallo stesso Tribunale come si legge a pag. 16 della sentenza), nonché l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini dell'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 17101/2017, Cass. n.6155/2018 e Cass. n.3504/2024).
D'altra parte la stessa sentenza di prime cure, sulla base del complessivo quadro probatorio, ha escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nei progetti LSU, pervenendo alla conclusione, censurata dalla appellante e non condivisa da CP_1 questa Corte, che nella vicenda, benchè effettivamente l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 81/2000 consentiva anche l'utilizzo in attività diverse da quelle del progetto originario “Mitigazione rischio sismico”, ormai concluso, rilevasse la circostanza che nei progetti obiettivo, approvati di anno in anno, fossero stati contemplati obiettivi ed attività direttamente riguardanti l'ordinaria attività istituzionale dell'ente regionale, in tal modo mettendo in discussione l'oggetto stesso dei progetti LSU di cui alle delibere di approvazione.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato perché l'attività del Massa, seppure conforme ai progetti obiettivo, rientrava nei fini istituzionali dell'Ente, senza considerare che la prestazione di pubblica utilità comporta di per sé l'inserimento degli LSU o LPU nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente ed è strumentale (nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi di utilità pubblica) alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implica, per l'attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle prestazioni (cfr in tal senso Cassazione civile sez. lav. 22/10/2024, n.27301).
Dalla pronuncia impugnata emerge, quindi, che il giudizio di fatto compiuto risulta fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria, tanto più se si consideri l'erronea prospettazione del Massa sul potere riconosciuto all'Ente utilizzatore dal d.lgs. 81/2000 di predisporre progetti obiettivo diversi da quello iniziale sulla “Mitigazione Rischio Sismico…”.
Ed invero il deduceva, nel suo ricorso, che fin dal primo Per_2 giorno di assegnazione presso il Genio Civile di Benevento aveva svolto unicamente compiti tecnici attinenti all'attività istituzionale del suddetto Genio Civile ed aveva svolto la medesima attività per tutta la durata della prestazione lavorativa, ossia attività non attinente al progetto di iniziale assegnazione
“Mitigazione Rischio sismico”, laddove, invece, occorreva allegare e provare la divergenza dell'attività esplicata rispetto ai vari progetti succedutisi o prorogati nel tempo.
Non si dimentichi che, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr Cass. 2016/13472) “la durata annuale dei progetti per LSU/LPU, stabilita per legge, comporta l'inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto, sicché, in caso di differenti progetti succeduti senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, il rapporto giuridico non ha il carattere dell'unicità né si realizza la sua prosecuzione "tout court", salvo il solo caso della proroga del medesimo progetto in atto, ipotesi che, peraltro, non ricorre in caso di diversità di contenuto, di orario e di impegno del lavoro svolto dopo la scadenza annuale del progetto rispetto alla prestazione di pubblica utilità, senza che, in senso contrario, rilevi l'attivazione, da parte dell'ente utilizzatore, di un progetto per LSU dopo quello originario per LPU, in quanto ciascuno di tali progetti, avviato sulla base di uno specifico procedimento amministrativo autorizzatorio, è da considerarsi comunque distinto ed autonomo”.
Del tutto inidonee a dare conto della natura subordinata dell'attività svolta, lo si ribadisce conforme ai progetti obiettivi, la cui legittimità non poteva essere censurata dal Giudice per le ragioni che si leggono in sentenza, sono comunque le circostanze evidenziate dal Tribunale circa l'assoggettamento del Massa a direttive e controlli anche in ordine alla presenza sul posto di lavoro.
Ed invero, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta, complessivamente considerata, non è emerso alcun potere di gestione Part del personale da parte del dirigente dell'ufficio di appartenenza, né un assoggettamento all'altrui potere direttivo e gerarchico, concretizzatosi in ordini puntuali e precettivi, anche ad personam, circa le mansioni e le attività da svolgere o in ordine alla turnazione oraria, ma solo un coordinamento del tutto consono al tipo di attività svolta, atteso che la prestazione dell'odierno appellato non poteva che essere coerente con quella dell'ufficio cui veniva adibito e che lo stesso non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti, senza che da questo possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del pubblico impiego.
In tal senso va letto l'ordine di servizio n.17 del 26/3/2009, richiamato in sentenza a pag. 16, con cui il Dirigente (vista la delibera di giunta n. 399 del 13/3/2009, con la quale è stato approvato il “Progetto Obiettivo anno 2009 per l'impiego del personale impegnato in lavori socialmente utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'A.G.C. n. 15”, vista la disposizione di servizio n. 246125 del 20/3/2009 del responsabile della P.O. Risorse Umane, con la quale si dava avvio al suddetto progetto a far data dal 23 marzo 2009) individuava le attività e gli obiettivi da perseguire, indicando per ogni attività il personale assegnato ed un Referente Funzionario di ruolo a cui era demandata ogni utile azione di coordinamento, supporto e controllo finalizzato al conseguimento degli obiettivi nonché dello stato di avanzamento delle attività.
Neppure è risultato un controllo sull'orario di lavoro svolto, considerato che il , come tutti i lavoratori socialmente utili, Per_2 doveva osservare un orario lavorativo settimanale, stabilito a monte da una delibera di Giunta, attestando la propria presenza giornaliera su appositi fogli, vistati dal responsabile delle attività, come previsto con DGR n. 5285 del 19/10/2001, con cui la Controparte_1 aveva approvato i criteri attuativi per la disciplina dei LSU impegnati nelle attività progettuali.
Privo di rilevanza, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di fatto del lavoro subordinato, è, pertanto, ogni riferimento a fogli presenza, ferie e malattia, atteso che l'erogazione degli assegni a favore dei lavoratori socialmente utili avveniva in esito ad una procedura tecnica di monitoraggio e rendicontazione delle ore di effettiva presenza dei LSU.
Nessuna decisione né in termini di orario di lavoro né in termini di periodo lavorativo, era, dunque, rimessa al Dirigente del Genio Civile di Benevento, il quale si limitava solo a comunicare i dati riguardanti le presenze per consentire il riconoscimento dell'assegno a carico dell'ente utilizzatore.
Anche il riferimento contenuto nel ricorso di prime cure ai corsi di formazione, alla dotazione dei DPI ed alla sottoposizione a visite mediche è coerente con la prestazione LSU costituendo adempimento obbligatorio ai sensi del d.lgs n.81/08 sulla sicurezza (e prima ancora del d.lgs n.626/94).
Nulla di specifico è stato allegato ed è emerso sulla sottoposizione all'eventuale potere disciplinare dell'Ente; nulla è stato detto e provato sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti); nulla sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività ed alla diversa complessità di ciascuna esse.
Inoltre, per tutto l'arco di tempo durante il quale il Massa è risultato assegnato, in qualità di LSU, dapprima al Servizio 03 – P.O. Demanio Idrico e dopo alla P.O. “Deposito Progetti (L.R. n. 9/83, art. 2) e Contenzioso” del Servizio 02 “Difesa Rischio Sismico”, in nessun atto endoprocedimentale o conclusivo di procedimento, connesso ai Servizi di P.O. predetti, si rinviene la sua sottoscrizione (cfr pag. 6 della relazione istruttoria).
La suddetta relazione precisa ancora che la DGR 399/2009 prevedeva a pag. 10 del progetto allegato l'eventuale partecipazione ad attività esterne (sopralluoghi, visite in cantiere, formazione etc..) sempre in accompagno a personale dipendente.
Non può, pertanto, affatto ritenersi provato lo svolgimento di mansioni altamente specializzate, consistenti in compiti specifici di istruttoria tecnico-amministrativa di atti progettuali, rientranti nella categoria C del CCNL di settore, essendosi il Massa sostanzialmente occupato, come è emerso dalla prova, della ricezione dei progetti, della verifica della presenza di tutti gli allegati indicati, eventualmente della timbratura, e successivamente della restituzione del progetto al privato, mentre non può assolutamente ritenersi provato che egli si occupasse anche di sottoscrizioni ed asseverazioni nel senso che apponesse lui firme o altro, tenuto conto che l'asseverazione dei progetti del Genio Civile è una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato, che attesta la conformità dei progetti alla normativa vigente al fine di ottenere l'autorizzazione sismica, il che implica un esame nel merito della pratica da parte di un dipendente di ruolo con profilo professionale specifico.
Di assegnazione della pratica si può infatti propriamente parlare solo quando, dopo il protocollo, il plico passava al funzionario addetto all'esame della pratica – diverso da quello deputato all'accettazione – per l'istruttoria della stessa.
Il provvedeva alla accettazione, quindi prendeva il progetto Per_2 e firmava la ricevuta di accettazione che veniva rilasciata alla persona che consegnava, svolgendo una attività di front-office, in supporto ai funzionari di ruolo dell'Ufficio, sia nel ritiro atti, sia nella consegna atti.
Né rileva di per sé la circostanza che il rapporto si sia protratto oltre la durata massima di 12 mesi prevista dalla legge, dal momento che la normativa in tema di LSU non solo non contiene alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto lsu ma contiene molteplici disposizioni che sembrano implicitamente ammettere la possibilità di una proroga o comunque la possibilità che l'attività di LSU si svolga anche per periodi di tempo tutt'altro che esigui e circoscritti.
In conclusione, per tutto quanto fin qui osservato, non può affatto ritenersi che la prestazione svolta abbia integrato gli estremi di una prestazione di lavoro subordinato, in violazione delle disposizioni normative che regolano il rapporto di utilizzazione degli LSU. Nessun dubbio che l'onere della prova gravi esclusivamente sul lavoratore, che deve allegare circostanze specifiche relative alla difformità tra prestazione resa e progetto LSU, non essendo sufficiente il riferimento a mansioni fungibili rispetto a quelle del personale dipendente o alla copertura di posti vacanti in pianta organica.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata dovendosi, in accoglimento dell'appello della rigettare integralmente la CP_1 domanda di primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore censura fatta valere tanto dalla che dal nel suo autonomo CP_1 Per_2 appello, che pertanto non può essere accolto.
La complessità della problematica affrontata ed il diverso esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello della e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda di primo grado proposta da , a cui sono subentrati i suoi Persona_2 eredi.
Rigetta l'appello di cui al n. Rg.1040/25 proposto dal a cui Per_2 sono subentrati i suoi eredi.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento, a carico della parte soccombente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare dell'11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente