TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6945
TAR
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
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Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto nella determinazione dell’oggetto del provvedimento – Omessa identificazione degli immobili oggetto del provvedimento demolitorio – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Violazione art. 1 Protocollo n. 1 CEDU – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 nonché dell’art- 15 della legge regionale n. 15 dell’11 agosto 2008

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata identifichi correttamente gli immobili oggetto della demolizione, fornendo dettagli sull'ubicazione e sulle aree di sedime, e che sia stato effettuato un sopralluogo prima della notifica.

  • Rigettato
    Omessa applicazione dell’art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241

    La Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento finale, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato che, se fossero stati edotti dell'avvio del procedimento, avrebbero potuto fornire elementi tali da orientare diversamente le scelte dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità ed ingiustizia del provvedimento impugnato per carenza ed erroneità dei presupposti eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti – Violazione art. 3 c. 1 lettera d. D.P.R. 380/01 ed art. 22, co. 1, D.P.R. n. 380/01 nel testo vigente ratione temporis

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione possa legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria. I ricorrenti sono proprietari dell'area.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 38 e 44 della Legge n. 47/85, così come richiamati dall’art. 39 della Legge n. 724/94. Difetto ed erroneità dei presupposti. Carenza assoluta di potere – Omesso esame domanda di condono 4135/1995

    La Corte ha ritenuto che la domanda di condono sia stata respinta in ordine agli abusi oggetto dell'ordinanza di demolizione, essendo stata parzialmente accolta nel 2019 solo con riguardo ad altri interventi. I ricorrenti non hanno contestato tale difesa e non hanno presentato motivi aggiunti nonostante l'intenzione dichiarata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6945
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6945
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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