Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6945 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06945/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2806 del 2025, proposto da
ST AN e Victoria Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Palma e Michele Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bigagli, con domicilio eletto presso lo studio TO AV in Roma, via Lucio Papirio n. 83;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari:
- dell’ordinanza dirigenziale n. 130 del 29.11.2024 emessa nei confronti dei ricorrenti avente ad oggetto: per quanto riguarda AN ST, “ l’ordine di demolizione del fabbricato censito al foglio 22 particella 228 e del fabbricato ricadente al foglio 22 su parte della particella 82 per un area di sedime di circa mq 465 ”; per quanto riguarda la Victoria Immobiliare s.r.l., la demolizione del fabbricato censito al foglio 22 particella ex 229 e ricadente sulla particella 83 per un’area di sedime di circa mq 260 con ripristino dello stato dei luoghi;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. GI DO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 28 febbraio 2025, ST AN e la società Victoria Immobiliare s.r.l. hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Difetto nella determinazione dell’oggetto del provvedimento – Omessa identificazione degli immobili oggetto del provvedimento demolitorio – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Violazione art. 1 Protocollo n. 1 CEDU – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 nonché dell’art- 15 della legge regionale n. 15 dell’11 agosto 2008 ”), si lamenta che dalla lettura del gravato provvedimento, non preceduto, a dire dei ricorrenti, da sopralluogo, non si comprenderebbero “ le ragioni e le dimensioni delle difformità edilizie né la loro collocazione, la loro tipologia la loro natura in palese violazione […] del diritto di difesa ” (cfr. il gravame a p. 5).
1.2. Con il secondo (rubricato “ Omessa applicazione dell’art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241 ”), si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
1.3. Con il terzo (rubricato “ Manifesta illogicità ed ingiustizia del provvedimento impugnato per carenza ed erroneità dei presupposti eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti – Violazione art. 3 c. 1 lettera d. D.P.R. 380/01 ed art. 22, co. 1, D.P.R. n. 380/01 nel testo vigente ratione temporis ”), si afferma che l’ordinanza di demolizione indicherebbe erroneamente gli odierni ricorrenti quali responsabili dei contestati abusi edilizi.
1.4. Con il quarto (rubricato “ Violazione degli artt. 38 e 44 della Legge n. 47/85, così come richiamati dall’art. 39 della Legge n. 724/94. Difetto ed erroneità dei presupposti. Carenza assoluta di potere – Omesso esame domanda di condono 4135/1995 ”), si eccepisce, per un verso, l’anteriorità al 1967 dei fabbricati oggetto del provvedimento e, per l’altro verso, la pendenza di una domanda di condono (prot. 4135 del 1° marzo 1995) avente ad oggetto parziali modifiche degli stessi, con conseguente violazione degli artt. 38 e 44 della L. 47/1985.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia si è costituito in resistenza il 3 marzo 2025.
3. All’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025, la causa è stata rinviata onde consentire ai ricorrenti la proposizione di motivi aggiunti (che tuttavia non sono stati presentati) avverso la concessione in sanatoria n. 3 del 1° marzo 2019, rilasciata dal Comune resistente ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dallo stesso depositata agli atti del presente giudizio in data 12 marzo 2025.
3.1. Con successiva ordinanza del 10 luglio 2025 la domanda cautelare è stata respinta.
4. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi del terzo comma dell’art. 73 c.p.a., di una causa di possibile improcedibilità del ricorso, avendo i ricorrenti dichiarato di aver dato esecuzione al provvedimento per cui è causa.
5. Può prescindersi dall’accertare se i ricorrenti abbiano o meno dato piena esecuzione all’ordinanza impugnata (trattandosi di circostanza che il Comune resistente ha contestato), tenuto conto, anche alla stregua del principio della ragione più liquida, dell’infondatezza, nel merito, dell’impugnazione.
6. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
6.1. Invero, i ricorrenti non hanno in alcun modo contestato quanto rappresentato e documentato dal Comune di Anguillara Sabazia in ordine allo svolgimento di un sopralluogo prima della notifica dell’ordinanza impugnata (il cui verbale è stato prodotto dall’amministrazione resistente sub doc. 5), nonché in merito al contenuto della stessa (la quale, dopo essere stata erroneamente notificata al ricorrente ST AN in esemplare incompleto, con due pagine mancanti, risulta essere stata ritualmente trasmessa ad entrambi i ricorrenti in tutte le sue pagine, come emerge dai documenti 11 e 12 dell’amministrazione resistente), recante – al contrario di quanto eccepito in ricorso – l’esatta identificazione e ubicazione degli immobili di cui è ordinata la demolizione (essendo state ordinate a ST AN “ la demolizione del fabbricato censito al foglio 22 particella 228 e del fabbricato ricadente al foglio 22 su parte della particella 82, come sopra meglio dettagliati per un area di sedime complessiva di circa mq 465 ” e alla società Victoria Immobiliare s.r.l. “ la demolizione del fabbricato censito al foglio 22 particella ex 229 e ricadente in parte sulla particella 83, per un’area di sedime di circa mq 260 ”).
7. Il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento, non avendo i ricorrenti, per quanto già osservato nello scrutinio del primo mezzo, nonché in ragione di quanto si dirà nell’esame del terzo e del quarto motivo, assolto all’onere, sugli stessi gravante, di dimostrare che, ove fossero stati resi edotti dell’avvio del procedimento, sarebbero stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell’amministrazione procedente (cfr., da ultimo, in tema di ordinanza di demolizione, Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8316, secondo cui: “ L’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, L. n. 241 del 1990, non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato; attesa peraltro la natura di prova diabolica della dimostrazione richiesta all’Amministrazione, essa si traduce nell’onere, per il privato, di dimostrare che, ove fosse stato reso edotto dell’avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell’amministrazione procedente; in caso contrario l’omessa comunicazione non inficia il provvedimento finale ”).
8. Il terzo motivo non è fondato.
8.1. Anche a voler prescindere dal fatto che non sono stati adeguatamente provati gli elementi alla stregua dei quali l’ordinanza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha individuato gli odierni ricorrenti quali esecutori delle opere abusive, va comunque considerato che non è contestata la qualifica, ad oggi, degli stessi, quali proprietari dell’area su cui i detti abusi insistono.
8.2. Ebbene, va rammentato che l’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso; di conseguenza l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dall’eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 655).
9. Il quarto motivo non è fondato, in quanto il Comune resistente ha documentato che la domanda di condono è stata a suo tempo respinta in ordine agli abusi oggetto dell’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio, essendo stata parzialmente accolta nel 2019 solo con riguardo ad altri interventi.
9.1. Parte ricorrente non ha contestato tale difesa (che risulta peraltro documentalmente suffragata dal raffronto tra la domanda sub doc. 14 di parte resistente, avente ad oggetto “ l’opera […] ubicata in località Ponte Storto, meglio distinta al foglio n. 22, particella n. 227, 228, 229, 230 e 231 del N.C.E.U. ”, e la suddetta concessione in sanatoria del 2019, avente per converso ad oggetto esclusivamente altre particelle e recante in ogni caso il richiamo per relationem della relazione istruttoria sub doc. 17 di parte resistente, che reca l’esplicitazione delle ragioni per le quali i fabbricati di cui alle particelle 228 e 229 non potevano essere condonati) e ha anzi rappresentato di essere venuta a conoscenza di tali circostanze solo a seguito della produzione documentale del Comune resistente del 12 marzo 2025.
9.2. Pur avendo manifestato l’intenzione di presentare a tale riguardo motivi aggiunti, i ricorrenti non li hanno tuttavia proposti, dovendosi, anche per tale ragione, concludere nel senso dell’infondatezza del motivo in esame, in quanto non è stata dimostrata né la denunciata violazione degli artt. 38 e 44 della L. 47/1985, né l’anteriorità al 1967 delle opere abusive contestate.
10. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico dei ricorrenti in solido tra loro in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI DO AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI DO AN | LL AN |
IL SEGRETARIO